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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.03.2000 17.1999.79

23. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,317 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.1999.00079

Lugano 23 marzo 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 dicembre 1999 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 23 novembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese;

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ gestisce da anni giostre e luna park nel Cantone Ticino. La sua attività consiste nel trovare terreni idonei, nel concludere un contratto di locazione con il proprietario, che generalmente è un'amministrazione comunale, e nell'installare i propri giochi (giostre, autoscontri ecc.), subaffittando parte dell'area a terzi gestori di bancarelle adibite a giochi, tiro, allo spaccio di bevande, di fast food e così via. In tale mercato si è inserito pure __________ e tra i due, dopo un inizio caratterizzato da controversie giudiziarie, si è instaurato un periodo di collaborazione, interrotta nel 1998. Per quanto riguarda gli spazi di proprietà del Comune di __________, lo stesso Municipio ha proibito con scritto del 27 maggio 1998 a __________ di subappaltare qualsiasi attività a __________. Sta di fatto che dopo la fine della collaborazione, le parti hanno vicendevolmente vantato delle pretese finanziarie.

                                  B.   Con lettera del 23 dicembre 1998 __________ si è rivolto a __________, esprimendo da un lato il rincrescimento per la fine dell'intesa e assicurando dall'altro la propria disponibilità finanziaria, oltre l'intenzione di continuare l'attività. __________ ha risposto per scritto il 4 gennaio 1999 con – tra l'altro – le frasi “(…) Hai voluto dedicarti (…) alla gestione di prostitute (…) dove sei riuscito a completare il tuo fallimento totale”, “(…) Sei pieno di debiti, sotto fallimento ed i tuoi beni sono sotto sequestro, inoltre il tuo alcolismo non può che danneggiare la tua posizione”, “(…) annegando i problemi dietro una bottiglia”, “(…) Sistema i tuoi rottami (…) soprattutto per la sicurezza del pubblico”. Il 10 aprile 1999 __________ ha querelato __________ per ingiuria. Con decreto di accusa del 31 maggio 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto il querelato autore colpevole di tale reato e l'ha condannato a una multa di fr. 500.–. Statuendo il 23 novembre 1999 su opposizione, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato l'imputazione, ma ha ridotto la multa a fr. 150.–, assegnando alla parte civile fr. 500.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il 23 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 23 dicembre 1999 egli chiede l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore competente per un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2000 il Procuratore pubblico postula la reiezione del ricorso. Analogamente si è espresso __________, costituitosi parte civile, nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2000.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente lamenta una violazione dei diritti della difesa (art. 288 lett. b CPP) per il fatto che con ordinanza del 12 agosto 1999, confermata il 20 ottobre 1999, il Pretore ha rifiutato l'audizione di testimoni al dibattimento, chiesta dall'accusato il 25 giugno 1999.

                                         a)   Il diritto di essere sentito  assicura, tra l'altro, la facoltà di far assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 11 consid. 2b con citazioni), rispettivamente – in sede penale – di interrogare i testi a carico e di far escutere quelli a discarico (DTF 116 Ia 291 consid. 3 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 54 consid. 2a con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso – e per principio –   l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro questi limiti l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenze del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b, e G., consid. 2.1 con riferimenti).

                                         b)   Nell'istanza del 25 giugno 1999 il ricorrente aveva chiesto l'escussione al dibattimento di tre testimoni. Invitato dal Pretore il 1° luglio 1999 a specificare su quali fatti indicati nel decreto di accusa i testimoni avrebbero dovuto deporre, egli ha precisato il 13 luglio 1999 che scopo dell'audizione era di provare sia che non vi era stata intenzione alcuna “di ingiuriare il querelante, ma soltanto di ricordargli i suoi impegni, le sue mancate promesse, la non osservazione degli accordi, il tutto a seguito del suo stato di salute fisica ed ‘economica’ (entrambi legati al suo ‘stile’ di vita)”. L'accusato ha soggiunto inoltre di voler dimostrare “che gli addebiti mossi al signor __________ corrispondono non solo alla realtà, ma solo a parte di essa”. Il 12 agosto 1999 il Pretore ha respinto le offerte di prova, rilevando che “oggetto del procedimento sono (…) le affermazioni fatte dall'accusato nel contesto da egli descritto nel verbale di interrogatorio del 25 aprile 1999. Le citate prove testimoniali, così come presentate, sono pertanto irrilevanti”. Il Pretore ha confermato la propria decisione ancora il 20 ottobre 1999.

                                         c)   Nel ricorso l'accusato assevera che le prove offerte avrebbero permesso di dimostrare che quanto figura nella lettera incriminata non era riferito solo allo scritto 23 dicembre 1998 del querelante, ma era la conseguenza di una lunghissima serie di comportamenti scorretti. Con simili argomenti però il ricorrente non dimostra assolutamente che negando l'assunzione dei tre testi il Pretore sarebbe caduto in un arbitrario apprezzamento anticipato delle prove, limitando i suoi diritti di difesa. Si ricordi che il ricorrente è stato condannato per avere dato al querelante dell'alcolizzato e dello sfruttatore della prostituzione. Nel ricorso l'accusato non pretende che i testimoni da lui indicati avrebbero potuto dare del querelante il ritratto di un uomo dedito al bere o al lenocinio, asserzioni al cui riguardo il Pretore ha ritenuto non essere stata provata né la verità né la buona fede (consid. 6). Mal si capisce dunque perché il primo giudice avrebbe arbitrariamente ritenuto ininfluenti le tre prove ai fini del giudizio.

                                   2.   Giusta l'art. 177 CP si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo – rispetto a quanto prevedono gli art. 173 (diffamazione) e 174 (calunnia) CP – con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Per giudicare se un'allegazione è lesiva dell'onore bisogna dipartirsi dal senso che le attribuisce un ascoltatore imparziale; oggettivamente l'espressione deve risultare lesiva dell'onore dal punto di vista di una persona comune. Bene protetto è il sentimento soggettivo che una persona ha della propria reputazione e dignità, vale a dire il sentimento di essere una persona meritevole di rispetto e di comportarsi secondo le regole generalmente riconosciute (DTF 117 IV 28 consid. 2; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 1 ad art. 173 segg. CP; CCRP, sentenze del 22 gennaio 1998 in re P., consid. 3a, e del 5 agosto 1997 in re G., consid. 5). Per giudicare se un testo è lesivo dell'onore non è determinante il senso che gli attribuisce la vittima, ma occorre dipartirsi dall'interpretazione oggettiva che gli darebbe un lettore imparziale nelle circostanze concrete (DTF 117 IV 30 consid. 2c con riferimenti). Il testo deve essere analizzato non solo in funzione delle singole espressioni utilizzate, ma anche secondo il senso generale che scaturisce dal suo insieme (DTF 117 IV 30 consid. 2c in fine).

                                         Nella misura in cui ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di ingiuria per avere tacciato il querelante di dedicarsi alla gestione di prostitute e all'alcolismo, il Pretore non ha violato il diritto federale. In effetti, anche seguendo il ricorrente nella misura in cui pretende che tali espressioni non sono tanto crude quanto sarebbe potuto essere l'uso di termini come “puttane”, “malpaga”, “pufatt” o “ubriacone”, per un comune lettore, equanime e imparziale, il loro senso è chiaro ed esplicito. Certo, il ricorrente nega di avere avuto l'intenzione di proferire ingiurie. Sottolinea che egli voleva solo “ricordare al querelante parte degli antefatti e della sua situazione, nella speranza che cessasse ogni turbativa e rientrasse nei binari della correttezza”. Se non che, quanto l'autore sa o ignora, quello che egli vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124 consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV 223; CCRP sentenza del 17 dicembre 1997 in re W., consid. 4). In concreto il Pretore ha ritenuto che il testo della nota lettera nel suo insieme, in quanto risposta a un precedente scritto del querelante, denota il chiaro proposito non soltanto di precisare taluni fatti cui si riferiva l'interlocutore (e quindi il proposito di agire a tutela di interessi legittimi), ma anche quello di colpire il destinatario con denigrazioni di alcolismo e di lenocinio (consid. 4). Perché tale accertamento sarebbe manifestamente insostenibile il ricorrente non spiega. Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame si rivela finanche irricevibile.

                                   3.   In analogia con il reato di diffamazione, anche in caso di ingiuria la dottrina ammette le prove liberatorie degli art. 173 n. 2 e 3 CP (Corboz, Les principales infractions, pag. 215 n. 26). Ora, secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia, per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è abilitato alla prova della verità se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti che ostano alla prova della verità, rispettivamente della buon afede (interesse pubblico insufficiente e intento di maldicenza), sono cumulativi (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel, op. cit., n. 15 ad art. 173 CP).

                                         In concreto il Pretore ha escluso la prova della verità e della buona fede perché, foss'anche vera la situazione pesantemente debitoria del querelante e la ragione per cui era finita la collaborazione fra i due, il carattere ingiurioso delle espressioni scaturiva dall'insieme del testo. Comunque fosse, l'accusato non aveva dimostrato come veri – o di avere avuto serie ragioni per ritenere veri in buona fede – l'alcolismo e lo sfruttamento della prostituzione riferiti al querelante (consid. 6 in fine). Il ricorrente ribadisce che nella lettera in questione egli intendeva ricordare alla controparte comportamenti tenuti nel passato, scorrettezze che per essere dimostrate necessitavano delle prove rifiutate dal Pretore. Il fatto è ch'egli doveva provare la verità (rispettivamente la buona fede) per rapporto non ai comportamenti pregressi del querelante, bensì all'alcolismo e al lenoconio. Del resto egli nemmeno tenta di spiegare perché, se lo scopo della lettera era quello preteso, egli dovesse far uso di espressioni ingiuriose. Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe violato il diritto negando la prova della verità e della buona fede.    

                                   4.   Da ultimo il ricorrente chiede l'annullamento del dispositivo che riconosce le ripetibili alla controparte. Ora, giusta l'art. 9 cpv. 6 CPP con la decisione sulle spese l'autorità giudica anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. Essa dispone, in tale ambito, di un proprio margine di apprezzamento e decide anche in base a criteri di equità (CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F. e B. S., consid. 7). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che, almeno al dibattimento, la parte civile dovesse essere assistita da un legale, vista la relativa complessità giuridica delle eccezioni sollevate dalla difesa. Il ricorrente sostiene che la pretesa punitiva competeva allo Stato, sicché il querelante poteva anche agire da sé solo, ma dimentica che nei reati di azione privata il Procuratore pubblico non è il (solo) titolare dell'azione penale. Nella misura in cui il querelante si rivolge legittimamente a un patrocinatore, è giusto quindi che gli sia attribuita – in caso di vittoria – un'indennità per ripetibili. Anche sotto tale profilo la sentenza del Pretore sfugge perciò alla critica.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per presentare le sue osservazioni si è valsa del patrocinio di un legale, si giustifica di attribuire congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr. 600.-b) spese                                    fr. 100.-fr. 700.-sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________;

                                         – avv. __________;

                                         – __________;

                                         – avv. dott. __________ (per la parte civile);

                                         – Ministero pubblico, Lugano;

                                         – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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