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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63

21. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·5,814 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.1999.00063

Lugano, 21 marzo 2000/rf    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 ottobre 1999 presentato da

____________,   (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 24 settembre 1999 della Corte delle assise criminali in Lugano;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 24 settembre 1999 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole

                                         –  nei confronti della figlia __________, nata __________, di ripetuti atti sessuali con fanciullo, rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione;

                                         –  nei confronti del figlio __________., nato anch'egli __________, di ripetuti atti sessuali con fanciullo, rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione;

                                         –  nei confronti del figliastro __________, nato il __________, di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, di istigazione ad atti sessuali con fanciulli, di istigazione ad atti sessuali con fanciulli, rispettivamente con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione.

                                         ____________ è stato riconosciuto colpevole, inoltre, di pornografia per avere importato dall'Italia 17 videocassette con scene di urofilia, coprofilia e rapporti sessuali con animali.

                                         Ciò premesso, la Corte ha condannato ____________ alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, dedotto il carcere preventivo sofferto, alla rifusione di fr. 56 065.65 a ciascuno dei figli __________ e __________ (fr. 20 000.– per torto morale e fr. 16 065.65 per danni materiali), costituitosi parti civili, alla rifusione di fr. 23 783.80 al figliastro ___________ (fr. 15 000.– per torto morale e fr. 8783.80 per danni materiali), costituitosi anch'egli parte civile, come pure alla privazione dell'autorità parentale sui figli __________ e __________ Infine la Corte ha pronunciato la confisca di tutto quanto sequestrato (74 videocassette, di cui 17 di pornografia “dura”, 5 cassette per videocamera, 5 astucci con fotografie, un miniregistratore, una bambola gonfiabile, un fucile a pompa, una scatola di munizioni per pistola e un bastone di alluminio).

                                  B.   Contro la sentenza di assise ____________ ha presentato il

                                         28 settembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso, depositati il 25 ottobre successivo, egli chiede di annullare parzialmente la sentenza impugnata, riformandola nel senso di proscioglierlo dai reati ascrittigli nei confronti del figlio __________ e del figliastro __________, di contenere la pena inflittagli in un massimo 20 mesi di carcere (subordinatamente 30 mesi, nell'ipotesi in cui fossero confermati anche i reati nei confronti di __________ e __________), di ridurre l'indennità per la figlia __________ a fr. 10 000.– di torto morale più le spese di patrocinio, di annullare le altre indennità a suo carico e – infine – di limitare la confisca alle 17 videocassette di pornografia “dura”, dissequestrando il resto.

                                         Nelle sue osservazioni del 25 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formulano le parti civili __________ e __________ nelle loro osservazioni del 30 novembre 1999, come pure la parte civile ___________ con osservazioni del 1° dicembre 1999.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente contesta anzitutto gli accertamenti su cui si fonda la condanna per i reati imputatigli nei confronti del figlio __________ e del figliastro __________. (gli illeciti in danno della figlia __________ non sono contestati), sostenendo che in realtà di tali fatti manca la prova. Se non che, un ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto. L'accertamento dei fatti o l'apprezzamento delle prove può essere censurato solo ove la sentenza impugnata denoti arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, tuttavia, non significa semplicemente erroneo, né tanto meno manchevole o discutibile, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti del processo (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio nell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii). Spetta al ricorrente indicare quali constatazioni siano viziate di arbitrio, spiegando in che consista l'arbitrio. Argomentazioni d'ordine generale o meramente appellatorie non sono ricevibili.

                                   2.   Per quanto riguarda i reati che gli sono imputati in danno del figlio __________ e del figliastro _________, il ricorrente censura in primo luogo le considerazioni di principio enunciate dalla Corte di assise sui criteri preposti alla valutazione delle prove nell'ambito di un processo indiziario (sentenza, consid. 5.1). Fa valere – in estrema sintesi – che le dichiarazioni del figliastro sono pur sempre quelle di un ragazzo quindicenne, il quale con piena capacità d'intendere e di volere si è limitato a narrare di carezze nelle parti intime, subìte in un paio di occasioni 8 anni prima, e ormai dimenticate. Nella loro frammentarietà, contraddittorietà, inverosimiglianza e illogicità tali dichiarazioni non bastano a dimostrare gli abusi incriminati (ricorso, punti 1.1 e 1.2). Ottenute senza rigore metodologico da parte degli inquirenti, esse sono state considerate dipoi senza tenere conto di molte altre circostanze, tra cui l'esistenza di videocassette pornografiche in un armadio di casa, che “attirava ed eccitava specialmente il minore” (ricorso, punto 1.3).

                                         Un riepilogo più diffuso delle argomentazioni contenute nel ricorso non giova, dato che al riguardo il gravame si rivela d'acchito irricevibile. Invano si cercherebbe nelle prime nove pagine del memoriale, per vero, una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui l'impugnazione neppure accenna). Anche nella sostanza il ricorrente si esaurisce nel contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile. Al ricorrente incombeva di illustrare come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate che facciano apparire il loro ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere appellatorio sono inadatte allo scopo. Carente di motivazione idonea, al proposito il gravame sfugge a un esame di merito.

                                   3.   Sempre per quanto si riferisce agli illeciti che gli sono addebitati in danno del figlio __________ e del figliastro __________, il ricorrente invoca il principio in dubio pro reo, asserendo che “le incertezze e le contraddizioni” insite nelle dichiarazioni rilasciate dai minori sovvertono i criteri di rigore e imparzialità cui deve attenersi un processo indiziario (ricorso, punto 1.4). Al riguardo giova ricordare che il precetto in dubio pro reo ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente si vale della massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili, soprattutto in processi indiziari. Esige soltanto che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude che il giudice possa avere legittime ragioni obiettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C., consid. 4).

                                         Nel caso specifico la questione è di sapere, ciò premesso, se la Corte di assise abbia condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza. Ora, i fatti che il ricorrente nega di avere perpetrato – quelli in danno del figlio __________ e del figliastro __________ – sono enunciati in un atto di accusa aggiuntivo del 13 luglio 1999 (sentenza, pag. 3 seg.), che la prima Corte ha ritenuto fondato in base a una serie di indizi. La giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare, in effetti, che – mancando prove dirette – un giudizio di condanna può anche essere sorretto da prove indirette, sempre ch'esse siano sufficientemente chiare, consentano cioè deduzioni logiche e precise (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b; Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in: ZStrR 108/1991 pag. 299 segg.). In concreto i giudici di merito hanno ancorato il loro convincimento agli indizi che seguono.

                                         a)   Avuta nozione di quanto era verosimilmente accaduto alla piccola __________, con decisione del 28 aprile 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha collocato entrambi i figli del ricorrente (__________ e ____________) al “Centro __________ ” di __________, decisione che ha poi confermato il 28 dicembre 1998 quando ha privato i genitori della custodia parentale (sentenza, pag. 23 in alto e 24). Durante una visita a __________, il 14 dicembre 1998, la madre è venuta a sapere dai figli – presente la responsabile del centro d'accoglienza, __________– che il ricorrente aveva commesso non solo atti di libidine sulla figlia __________, ma anche toccamenti sul figlio __________, e che toccamenti analoghi aveva perpetrato, su tutt'e due, il figliastro __________, così istigato dal ricorrente. La sera stessa la madre aveva avuto reticente conferma di ciò dal figliastro __________, il quale l'indomani aveva ribadito – non senza fatica e imbarazzo – le ammissioni davanti al segretario della Magistratura dei minorenni, confessando altresì il 21 dicembre 1998 e il 13 gennaio 1999 – con disagio ed esitazione – di avere subìto a sua volta, in due occasioni, toccamenti da parte del ricorrente (sentenza, pag. 42 consid. 4.4, pag. 50 consid. 5.2.2, pag. 54 e 56). Sull'attendibilità di __________ il Magistrato dei minorenni ha ordinato un esame medico, affidato alla dott. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia per bambini e adolescenti, la quale nel suo referto del 12 maggio 1999 ha definito il ragazzo “cre-dibile” (sentenza, pag. 52; classificatore rosso, act. 77, pag. 8 in fondo e 11). Analoga conclusione hanno espresso il

                                               dott. __________ e il dott. __________ (sentenza, pag. 54 in fondo). La figlia __________ inoltre ha riaffermato l'11 gennaio 1999 le sue accuse al fratellastro __________., compresa l'istigazione da parte del ricorrente, dinanzi al Magistrato dei minorenni (sentenza, pag. 55).

                                               Quanto agli illeciti commessi dal ricorrente sul figlio __________, la Corte di assise ha tratto convincimento dell'accaduto sia da quanto entrambi i figli avevano raccontato il 14 e il 16 dicembre 1998 alla madre e alla responsabile del “Centro __________ ”, sia da quanto la figlia __________. ha ribadito davanti al Magistrato dei minorenni l'11 gennaio 1999. Chiari cenni ad abusi in danno di __________ erano già emersi, del resto, da quanto i due avevano detto nell'aprile del 1998 alla loro “mamma diurna” __________ e a __________, animatrice di un centro della __________, come pure da quanto __________ aveva riferito al Magistrato dei minorenni il 28 aprile 1998. Le osservazioni della responsabile del “Centro __________ ” sul comportamento di __________ confermavano poi i sospetti (sentenza, pag. 57 in alto fino a pag. 60 in basso). Anche dal profilo temporale i fatti trovavano una loro spiegazione: mentre gli abusi in danno di __________ si riconducevano al periodo in cui la moglie era incinta dei (e il ricorrente non aveva rapporti intimi con lei), quelli in danno dei figli si situano negli anni 1995/96, quando le relazioni di coppia erano ormai turbate (e i rapporti intimi con la moglie inesistenti). Tutto ciò contribuiva a dare un quadro coerente e verosimile dell'accaduto (sentenza, pag. 60 in fondo e 61 in alto).

                                         b)   Il ricorrente sostiene che gli indizi predetti sono stati enfatizzati, sorvolando sulle reticenze e le contraddizioni dei minorenni, disconoscendo che ___________ mirava a sminuire le proprie responsabilità e trascurando che i vaghi ricordi di lui risalgono a 8 anni prima. In circostanze del genere la Corte di merito non poteva raggiungere alcun convincimento serio, né poteva escludere che ____________ avesse perpetrato illeciti nei confronti di ____________ e ____________ di propria iniziativa, manipolando la buona fede chi lo interrogava. Giudicando il ricorrente colpevole, la Corte di assise avrebbe interpretato i vari indizi “in un'ottica meramente accusatoria” (memoriale, punto 1.4). Il fatto è che, ancora una volta, l'interessato trascende i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Nell'ambito di un tale rimedio la valutazione degli indizi non può essere rimessa in causa come se la Corte di cassazione e di revisione penale fruisse di pieno potere cognitivo e potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello dei primi giudici. L'unico problema sindacabile in concreto è – si ripete – quello di sapere se le assise abbiano condannato il ricorrente sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso) degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza. Tale non è sicuramente il caso nella fattispecie.

                                               La Corte di assise ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli nell'atto di accusa aggiuntivo del 13 luglio 1999 sulla scorta delle dichiarazioni sostanzialmente convergenti dei ragazzi, ripetute a più riprese davanti a interlocutori diversi e giudicate credibili da tre medici specialisti in psichiatria e psicoterapia. Nessun arbitrio si ravvisa nell'accertamento dei singoli indizi. Le incertezze, le reticenze, le esitazioni, le apparenti contraddizioni dei ragazzi su un punto o sull'altro sono state giustificate dalla prima Corte sia con opinioni proprie sia con quella degli specialisti (sentenza, pag. 50 a 61). Tutto ciò non lascia sussistere dubbi di rilievo sulla responsabilità dell'imputato. L'opposta conclusione del ricorrente presupporrebbe, del resto, non solo che tutti e tre i ragazzi abbiano mentito di comune intesa per “coprire” le malefatte di ____________ (giacché altrimenti mal si comprenderebbe quale motivo abbia indotto il figlio ____________ ad accusare il ricorrente), ma altresì che tutti e tre gli specialisti interpellati abbiano dato prova di assoluta sprovvedutezza. Un'ipotesi del genere appare, già a prima vista, di gran lunga meno verosimile rispetto alla versione dei fatti accertata dalle assise. Anche per quanto attiene al precetto in dubio pro reo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

                                   4.   In diritto il ricorrente insorge contro la commisurazione della pena, definita eccessivamente severa e senza alcun preciso riferimento all'attenuante della scemata responsabilità. Egli sottolinea inoltre di essersi limitato – anche nell'eventualità in cui lo si riconoscesse colpevole degli addebiti figuranti nell'atto di accusa aggiuntivo – a toccamenti di 5 o 10 minuti, “astenendosi dalla congiunzione carnale o da atti analoghi” ed evitando di sollecitare i minori a un qualsiasi ruolo attivo o degradante. Gli ultimi fatti risalgono per altro a un paio d'anni prima dell'arresto, avendo egli cessato le molestie spontaneamente. Quanto all'istigazione, poi, essa non ha avuto particolare intensità coercitiva, né il figliastro ____________ ha spiegato perché si sentisse determinato ad agire. Infine, poco o nessun peso la Corte di merito avrebbe dato alla circostanza che sui fatti dell'atto di accusa principale egli sarebbe “praticamente reo confesso”, che in caso di scemata responsabilità lieve-media egli doveva beneficiare di una riduzione di pena pari ad almeno il 30% e che in casi analoghi le pene inflitte non hanno mai superato, dandosi scemata responsabilità, i 3 anni di reclusione. Si volesse anche riconoscerlo colpevole delle imputazioni contenute nell'atto di accusa aggiuntivo, una pena di 30 mesi di carcere sarebbe il massimo di quanto potrebbe entrare in linea di conto nella fattispecie (ricorso, pag. 14 a 23 nel mezzo).

                                         a)   Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

                                         b)   Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).

                                         c)   Nella fattispecie, premessa l'applicabilità dell'art. 68 n. 1 CP al concorso di reati, la Corte di assise ha considerato che il soggetto ha delinquito in modo reiterato e in un lungo lasso di tempo a danno di ragazzi per i quali doveva essere di esempio (tanto più come agente di polizia), e ciò al solo scopo di soddisfare i propri istinti. Per di più – ha continuato la Corte – il ricorrente aveva aizzato il figliastro a fare altrettanto e aveva lasciato accessibili ai minori numerose videocassette di pornografia “dura”. Quanto al tentativo di parziale ritrattazione durante l'inchiesta, esso non denotava particolare pentimento o ravvedimento, tanto meno se si pensa che l'interessato addossava ingiustamente a funzionari di polizia la responsabilità di averlo indotto a confessioni inveritiere e attribuiva gratuitamente a terzi quella di avere influenzato i figli a suo scapito. L'unica attenuante consisteva nella scemata responsabilità medio-lieve, dovuta a disturbo della personalità per distimia e uso cronico (“tossicomanico”: sentenza, pag. 18 in fondo) di materiale pornografico. A suo favore andava poi tenuto conto dell'incensuratezza. Fosse stato giudicato per i soli fatti contenuti nell'atto di accusa principale – ha concluso la Corte – la colpa dell'imputato avrebbe giustificato una pena attorno ai tre anni e mezzo di reclusione. Dovendo egli essere riconosciuto colpevole anche di quanto figura nell'atto di accusa aggiuntivo, la pena non può essere inferiore ai quattro anni e mezzo di reclusione, cui va aggiunta l'incapacità di esercitare l'autorità parentale (sentenza, consid. 7).

                                         d)   Per quel che è dei reati formanti oggetto dell'atto di accusa principale (non contestati), giova ricordare che il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole di:

–  ripetuti atti sessuali con fanciullo (art. 187 n. 1 CP), rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP) per avere, tra il 1995 e l'inizio del 1996, in 6 o 7 occasioni, palpeggiato nelle parti intime la figlia ____________ (_ anni), incapace di difendersi, penetrandola con un dito nella vagina e nell'ano e masturbandosi fino all'eiaculazione (in 4 o 5 occasioni dopo avere appoggiato il pene eretto sulla vagina e sulle natiche di lei, eiaculandole sulle gambe);

–  pornografia (art. 197 CP) per avere importato dall'Italia, tra il 1987 e il gennaio 1988, 17 videocassette con scene di urofilia, coprofilia e rapporti sessuali con animali;

–  violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP) per avere, commettendo gli abusi predetti e abbandonandosi in altri momenti a percosse ingiustificate, messo in pericolo lo sviluppo psicofisico dei figli ____________ e ____________

                                               In esito all'atto di accusa aggiuntivo, il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole anche di:

–  ripetuti atti sessuali con fanciullo, rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere per avere, tra il 1995 e l'inizio del 1996, in diverse occasioni, toccato e accarezzato il pene del figlio ____________ (_ anni), incapace di difendersi;

–  ripetuti atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere per avere, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, accarezzato sotto i vestiti le parti intime e tutto il corpo del figliastro ____________ (_ anni), incapace di difendersi;

–  istigazione (art. 24 CP) ad atti sessuali con fanciulli, rispettivamente con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, tra il 1995 e il 1996, indotto il figliastro ____________ a compiere almeno in due occasioni toccamenti sui ____________ e ____________ (_ anni), incapaci di difendersi;

–  ripetuta violazione dei doveri d'assistenza o educazione per avere, commettendo gli abusi predetti, messo in pericolo lo sviluppo psicofisico del figlio ____________ e del figliastro ____________

                                               La prima Corte ha fissato globalmente la pena per i reati enunciati nell'atto di accusa principale, aumentandola in funzione dei reati che figurano nell'atto di accusa aggiuntivo. Tale metodo di quantificazione non è corretto. La Corte di assise avrebbe dovuto dipartirsi dal reato più grave (indipendentemente dall'atto di accusa) e aumentarla in misura adeguata, ritenuto un limite superiore pari alla metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Per contro essa avrebbe dovuto – ciò che non ha fatto, violando il diritto federale – concretare l'importanza attribuita all'attenuante della scemata responsabilità lieve-media, in modo che se ne potesse inferire il peso effettivo. Nella fattispecie il reato più grave era quello dell'art. 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), che comporta la reclusione fino a dieci anni o la detenzione. La pena edittale per gli illeciti compiuti dal ricorrente poteva quindi variare da tre giorni di detenzione a quindici anni di reclusione. Entro tali limiti la sanzione andava fissata – e motivata – in funzione dei criteri illustrati dinanzi (consid. a e b).

                                         e)   Che la colpa del ricorrente sia grave è indiscutibile. Egli medesimo, del resto, riconosce come congrua una pena di 30 mesi di reclusione. La reiterazione negli atti sessuali commessi a6o7 riprese sulla figlia di _ anni (con atti simili in 4 o 5 occasioni alla congiunzione fisica), come pure i toccamenti in altre due occasioni sul figlio ____________ e sul figliastro ____________ (allora di _ anni) denotano determinazione lubrica senza remore di ledere – anche profondamente – lo sviluppo psicofisico dei bambini. Basti pensare del resto al gran numero di videocassette pornografiche lasciate in luogo facilmente accessibile ai minori (sentenza, pag. 65 in basso). Parlare di “freni inibitori morali” (ricorso, pag. 16 a metà) solo perché nei confronti dei due maschietti il ricorrente non si è sospinto oltre i palpeggiamenti è poco serio. La perversione manifestata poi nell'istigare il figliastro a compiere atti analoghi sui figli di _ anni non può lecitamente essere relativizzata – come si tenta di fare nel ricorso – né è lecito banalizzare l'offesa all'integrità dei due figli solo perché questi erano in tenera età. Anzi, l'istigazione va punita con la stessa pena applicabile all'autore (art. 24 cpv. 1 CP). Si potrà tenere conto in concreto, certo, delle difficoltà coniugali in cui versava l'imputato e – contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata (pag. 62 in alto) – del fatto ch'egli non ha compiuto congiunzioni carnali vere e proprie, tuttavia non si deve dimenticare che socialmente egli era una persona integrata, agente di polizia e quindi aduso per professione a distinguere il lecito dall'illecito. Ai suoi occhi i reati non potevano di conseguenza apparire meno gravi.

                                               Delle circostanze che gli abusi commessi sul figliastro ____________ risalgono al 1990/91 e quelli sui figli al 1995/96 (oltre due anni prima dell'arresto) si può tenere calcolo nella commisurazione della pena, come si deve tenere calcolo dell'incensuratezza. Non bisogna dimenticare per converso che il ricorrente ha approfittato senza scrupoli della sua posizione di forza non solo fisica – e le ingiustificate percosse ai figli ne sono la dimostrazione (sentenza, pag. 27 in alto) – ma anche, quanto meno nei confronti di ____________ e ____________, del suo ruolo di genitore. Quanto al suo contegno durante l'inchiesta, nessuna particolare benevolenza gli può essere riservata per la confessione, ove appena si consideri la parziale ritrattazione, fasulla e falsamente insinuante sul comportamento di terzi (il commissario di polizia, la moglie, la responsabile del “Centro __________”), ciò che tradisce scarsa consapevolezza dell'illecito e resipiscenza pressoché nulla. Ne segue, tutto ciò posto, che se non avesse beneficiato della scemata responsabilità, il ricorrente avrebbe potuto aspettarsi anche una pena, senz'altro severa ma rientrante nel legittimo potere di apprezzamento della prima Corte, attorno ai 7 anni di reclusione (si veda anche la casistica esemplificativa in DTF 123 IV 53).

                                         f)    Rimane da ponderare l'influsso della scemata responsabilità (art. 11 CP), che il perito giudiziario ha stimato “essere di grado da lieve a medio” (sentenza, pag. 19 in alto). Le risultanze della perizia non sono contestate, né il giudice può scostarsi dalle stesse senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 13 CP con numerosi richiami). Ora, la giurisprudenza più aggiornata tende a riconoscere tre stadi di scemata responsabilità: lieve, medio e grave, cui corrispondono approssimativamente riduzioni di un quarto, un mezzo e tre quarti (Trechsel, op. cit., n. 6 in fine ad art. 10 CP con numerosi rinvii). Una scemata responsabilità lieve-media comporta perciò, in linea di massima, una riduzione di pena compresa tra il 25 e il 50%. Applicato nel caso concreto, tale criterio comporta una condanna a circa 4 anni e mezzo di reclusione. Benché non sufficientemente motivata, nel suo risultato la pena di 4 anni e 6 mesi pronunciata dalle assise si rivela quindi conforme al diritto.

                                         g)   Il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento, argomentando che una pena superiore a 30 mesi di reclusione risulterebbe esagerata per rapporto a quella inflitta dalle assise in casi analoghi. Se non che, di regola, un confronto in materia di commisurazione della pena suole essere vano, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Comunque sia, il ricorrente si limita a raffronti sommari, rinviando genericamente alla motivazione di altri giudizi senza illustrare perché i precedenti menzionati denoterebbero in tutte le loro implicazioni soggettive e oggettive – e non solo su un punto o sull'altro – maggiore gravità rispetto al suo caso. Ciò non basta a dimostrare una disparità di trattamento e non giustifica quindi riduzioni di pena.

                                   5.   Sempre in diritto il ricorrente contesta di avere violato l'art. 219 CP (violazione del dovere d'assistenza o educazione) nei confronti del figliastro ____________, verso il quale non ritiene di avere obblighi (ricorso, pag. 23 verso il basso). Egli disconosce però che l'art. 219 CP non riguarda solo i genitori di un minorenne, ma anche le persone cui incombe di fatto un dovere di assistenza o educazione, come nel caso di chi vive nella stessa economia domestica di un figliastro (v. Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 219 CP con svariati richiami). Al proposito il gravame non merita perciò altra disamina.

                                   6.   Soggiunge il ricorrente che, per quanto riguarda il figliastro ____________, i toccamenti incriminati risalgono al 1990/91, quando ancora vigeva il vecchio art. 191 n. 2 CP. Applicandogli il nuovo art. 187 n. 1 in concorso con il nuovo art. 191 CP, la Corte di assise avrebbe trasgredito l'imperativo della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP; ricorso, pag. 23 in basso). L'argomento cade nel vuoto, ove appena si consideri che per gli illeciti commessi in danno di ____________ il ricorrente è stato condannato sulla sola base dell'art. 191 CP. L'art. 187

                                         n. 1 CP – contrariamente a quanto figura nei motivi della sentenza (pag. 61 in alto) – non gli è stato applicato (dispositivo n. 1.1, pag. 69). Comunque sia, quand'anche il ricorrente si fosse visto sanzionare per violazione dell'art. 191 CP in concorso con l'art. 187 n. 1 CP (cfr. DTF 125 IV 61 consid. 3, 124 IV 157 consid. 3), il principio della lex mitior non sarebbe ancora stato disatteso. L'art. 191 CP (“atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere”) commina infatti la reclusione fino a dieci anni o la detenzione e l'art. 187 n. 1 CP (“atti sessuali con fanciulli”) la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Poste in concorso, le due norme consentirebbero di infliggere la reclusione fino a un massimo di quindici anni (art. 68 n. 1 CP). Il vecchio art. 191 n. 2 ultimo capoverso CP (“atti di libidine su fanciulli”) prevedeva addirittura – nel caso in cui la vittima fosse un figliastro – la reclusione fino a vent'anni o la detenzione non inferiore a tre mesi. Non può dirsi quindi che nelle comminatorie edittali il vecchio diritto fosse meno severo di quello nuovo.

                                   7.   Il ricorrente asserisce che nella fattispecie “una richiesta di torto morale appare giustificata solo semmai a favore della figlia ____________”, per di più entro limiti non superiori a fr. 10 000.– (rispetto ai fr. 20 000.– fissati dalla Corte di assise), che una rifusione delle spese per esami medici non entra in considerazione perché non esiste alcuna fattura o nota d'onorario a carico della figlia e che un risarcimento degli oneri di patrocinio può essere riconosciuto solo nella misura in cui la nota del legale sarà tassata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (ricorso, pag. 24). La doglianza è irricevibile. A norma dell'art. 268 cpv. 1 CPP i dispositivi di una sentenza penale che dirimono pretese di parte civile sono impugnabili “al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile”. Contro i dispositivi n. 3.2 e 3.3 il condannato potrà quindi presentare appello alla II Camera civile nei venti giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte (art. 269 CPP). Il ricorso per cassazione (penale) non è dato.

                                   8.   Da ultimo il ricorrente censura il provvedimento di confisca ordinato dalla Corte di assise nella misura in cui esso eccede le 17 videocassette di pornografia “dura” sequestrate (memoriale, pag. 25). Ora, a norma dell'art. 58 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una persona, ordina la confisca degli oggetti che sono serviti o che erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato, se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. In concreto sono stati oggetto di sequestro (sentenza, pag. 39, consid. 4.2):

                                         –  74 videocassette VHS (17 di pornografia “dura”, 38 di pornografia corrente e 19 di altro contenuto);

                                         –  5 cassette per videocamera;

                                         –  5 astucci di fotografie diverse;

                                         –  un miniregistratore Intertronic con cassetta;

                                         –  una bambola gonfiabile;

                                         –  un fucile a pompa Maverick cal. 12,

                                         –  una scatola di munizioni contenente 31 colpi di pistola cal. 9 e

                                         –  un bastone di alluminio.

                                         La Corte di assise ha stabilito che “tutto quanto in sequestro deve essere oggetto di confisca giusta l'art. 58 CP, poiché corpo di reato o mezzo per commetterne nuovi o atti a compromettere l'ordine pubblico. Inoltre tutto il materiale pornografico deve pure essere distrutto secondo le modalità in uso” (sentenza, pag. 67 in alto). La decisione è senz'altro legittima in quanto si riferisce alle cassette pornografiche (e non solo a quelle di pornografia “dura”): l'imputato ha ammesso in effetti che, quando approfittava della figlia ____________, nel videoregistratore della camera matrimoniale “era sempre inserita una cassetta pornografica” (sentenza, pag. 63 in basso). È legittima anche per quanto riguarda il bastone di alluminio, di cui abusava il ricorrente applicando i suoi metodi educativi (sentenza, loc. cit.). Mal si comprende invece perché la confisca dovrebbe vertere sui rimanenti oggetti. In nessun passaggio della sentenza impugnata la Corte di assise ha accertato, per vero, che le 5 cassette per videocamera, i 5 astucci con fotografie diverse, la bambola gonfiabile, il fucile a pompa o le munizioni per pistola abbiano un nesso diretto o anche solo indiretto con i reati commessi. Quanto al “miniregistratore Intertronic con cassetta”, non risulta né dalla sentenza impugnata né dal verbale di sequestro (classificatore blu, act. 27, n. 26) ch'esso sia lo stesso videoregistratore rinvenuto nella camera matrimoniale del ricorrente. Ne segue che in materia di confisca il ricorso deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza pressoché totale del ricorrente, che ottiene causa parzialmente vinta solo sul dispositivo riguardante la confisca (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Le spese di prima sede possono rimanere invariate, il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sulla loro entità.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         È ordinata la confisca delle 55 cassette VHS aventi carattere pornografico sequestrate nell'abitazione del condannato il 27 aprile 1998 (classificatore blu, act. 27, n. 26), come pure del bastone in alluminio aggiunto agli oggetti sequestrati (loc. cit., act. 27, n. 6, pag. 3). Degli altri beni è ordinata la liberazione e la riconsegna al condannato.

                                         Per il resto il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   900.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti per nove decimi a carico del ricorrente e per un decimo a carico dello Stato.

                                   3.   Intimazione:

                                         – ____________,

                                         – avv. __________;

                                         – Procuratore Pubblico avv. __________;

                                         – Corte delle assise criminali in Lugano;

                                         – Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         – Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         – avv. __________ (per la parte civile __________);

                                         – avv. __________ (per le parti civili __________ e __________).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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