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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.60

10. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,445 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.1999.00060

Lugano 10 febbraio 2000/rf    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

statuendo sul ricorso per cassazione del 29 ottobre 1999 presentato da

__________,   (patrocinata dal lic. iur. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 6 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.    Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                       2.    Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:                    A.   Il 22 settembre 1998 __________ si è affacciata al balcone di casa sua a __________ per ottenere, sulla base di un decreto supercautelare emanato il giorno stesso dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, che __________ sospendesse i lavori che stava svolgendo in uno stabile vicino, di proprietà __________ e __________. Fra i due è sorto un litigio, in esito al quale __________ ha querelato __________ per ingiurie. Il procedimento è sfociato in un decreto di abbandono emesso dal Procuratore pubblico il 19 luglio 1999.

                                  B.   Mentre __________ si trovava sul balcone, è uscito sul proprio balcone, a circa 33 m di distanza, __________, che come vicesindaco di __________ aveva concesso a __________ e __________, assieme ai colleghi di Municipio, la licenza edilizia alla quale si era opposta __________. Nel vederlo, quest'ultima l'avrebbe apostrofato con gli epiteti di "deficiente", "scemo", "svizzero di carta", "svizzero di merda", "asino di un italiano di un vicesindaco", appartenente a una "maniga di deficienti", donde la querela sporta il 13 ottobre 1998 da __________ contro __________.

                                  C.   Con decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di ingiuria e l'ha condannata a una multa di fr. 500.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 6 ottobre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha confermato sia l'imputazione che la proposta di pena.

                                  D.   Contro il giudizio predetto __________ ha inoltrato il 7 ottobre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 29 ottobre 1999 essa si duole di arbitrio nell'accertamento dei fatti e chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Con osservazioni del 12 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula __________ nelle sue osservazioni del 29 novembre 1999.

Considerando

in diritto:                  1.   La richiesta di assumere agli atti la registrazione eseguita da __________, avanzata da __________ nelle osservazioni al ricorso, è inammissibile. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del precedente giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 17 maggio 1999 in re W., consid. 1). Tutt'al più il querelante avrebbe potuto notificare la richiesta al Pretore, entro dieci giorni dalla citazione al dibattimento (art. 227 cpv. 1 CPP applicabile in virtù dell'art. 273 CPP), avvenuta in concreto il 14 luglio 1999, o in ogni modo – al più tardi – entro la chiusura dell'istruttoria dibattimentale (art. 228 cpv. 1 CPP, pure applicabile in virtù dell'art. 273 CPP). In realtà egli ha postulato solo un sopralluogo, il 14 agosto 1999. La richiesta formulata in questa sede è pertanto improponibile.

                                   2.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con richiami; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).

                                   3.   Nella fattispecie la querelata negava di avere proferito gli epiteti figuranti nel decreto di accusa. A mente del Pretore, nondimeno, la circostanza che __________ si trovasse sul tetto dello stabile in costruzione e __________ sul proprio balcone, esigendo la sospensione dei lavori, lasciava ragionevolmente concludere che non fosse difficile capire eventuali insulti. Anche se la testimonianza di __________ non costituiva una prova diretta, a parere del primo giudice essa rendeva credibile e verosimile il contenuto della querela, nella quale gli epiteti erano riportati chiaramente e con un tenore tale da non lasciare dubbi sulla persona del destinatario. La ricorrente sostiene, da parte sua, che l'obiettività e la credibilità del testimone è discutibile, visto che anch'egli era stato da lei querelato per ingiurie. Fa valere inoltre che __________ non è stato in grado di ripetere alcuno degli insulti da egli uditi. Fondando il giudizio di condanna sulla sola deposizione di costui, il Pretore sarebbe pertanto incorso nell'arbitrio.

                                   4.   In sede istruttoria __________ ha dichiarato che __________ aveva dapprima insultato la sua persona "con diverse frasi" e in seguito, dopo aver visto il querelante sul balcone della propria abitazione, aveva insultato anche quest'ultimo "con diverse frasi". Egli non è stato in grado però di rammentare quali epiteti la querelata avesse indirizzato a __________ (verbale del 24 novembre 1998, act. 2). Certo, non è compito di un testimone qualificare penalmente eventuali insulti da egli uditi. Egli deve poter dare tuttavia informazioni precise su quanto da lui percepito (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozess-recht, 3a edizione, pag. 244 n. 1; Staub, Kommentar zum Straf-verfahren des Kantons Bern, 1992, pag. 371 n. 6). Nel caso specifico __________ non ha saputo specificare alcuno degli insulti che egli pretende siano stati a lui diretti da __________ e che sarebbero poi stati proferiti nei confronti del querelante. Ciò non basta lontanamente, dunque, per accertare il fatto, tanto meno se si pensa che le ingiurie figuranti nel decreto di accusa non appaiono stravaganti né astruse e che sarebbero persino state registrate dal testimone.

                                   5.   Stando al Pretore, la circostanza che il testimone dichiarasse di non ricordare gli insulti confortava la credibilità della deposizione, o almeno il fatto che non vi era collusione tra lui e il querelante. Il primo giudice ha completamente disatteso tuttavia che nei confronti del testimone __________ aveva sporto querela per ingiurie e che, al momento dell'interrogatorio, il Procuratore pubblico non aveva ancora emesso la decisione di non luogo a procedere. Eppure ciò era stato fatto valere dal difensore della querelata al dibattimento (consid. E). Ne segue, nelle condizioni descritte, che l'equanimità del testimone non riusciva per nulla scontata e non poteva assolutamente sorreggere, da sé sola, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Fondando l'esistenza del reato sulla semplice dichiarazione di un terzo che non è stato in grado di riferire una sola ingiuria e che era stato querelato a sua volta dall'accusata per ingiurie, il Pretore è caduto perciò in un accertamento manifestamente insostenibile, e come tale arbitrario. Provvisto di buon diritto, il ricorso merita dunque di essere accolto. Ciò comporta l'assoluzione dell'imputata e la conseguente riforma della sentenza impugnata (art. 296 cpv. 1 CPP).

                                   6.   Gli oneri processuali di entrambe le sedi vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 3 e 15 cpv. 2 CPP). Alla ricorrente, che si è valsa di un avvocato, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP) davanti ai due gradi di giudizio. Trattandosi esclusivamente di un reato perseguito a querela di parte, l'indennità va addebitata al querelante.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che la ricorrente è prosciolta dall'accusa di ingiurie.

                                         La tassa di giustizia di fr. 50._ e le spese di fr. 50._ sono poste a carico dello Stato. __________ rifonderà a __________ fr. 1'000._ per ripetibili.             

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico dello Stato. __________ rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 700.–  per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  lic. iur. __________;

                                         –  __________;

                                         –  Ministero pubblico, Lugano;

                                         –  Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                    Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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