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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59

10. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,430 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 17.1999.00059

Lugano 10 febbraio 2000/rf      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi, Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 ottobre 1999 presentato da

__________, (patrocinata dall'avv. __________)  

  Contro  

la sentenza pronunciata il 22 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nei confronti di   __________, (patrocinato dall'avv. __________)  

esaminati gli atti,

posti a giudizio i seguenti

punti di questione: 1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.

                                    2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:

                                  A.   _____________ è l'autore di due articoli pubblicati sul Mattino della Domenica del 28 aprile 1996 e del 31 maggio 1998 in cui affermava che in occasione delle elezioni comunali dell'aprile 1996 ____________ si era recata presso la casa per anziani medicalizzata di ___________ "facendo votare gente incapace di discernimento". _____________ ha inoltrato in data 26 giugno 1998 una querela penale per diffamazione contro _____________ (act. 1). Con decreto di accusa del 1° marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto il querelato autore colpevole di diffamazione e ne ha proposto la condanna ad una multa di fr. 1000.-- (act. B). Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 22 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha prosciolto l'accusato ritenendo che aveva portato la prova della verità o per lo meno quella della buona fede.

                                  B.   Contro il giudizio del Pretore la parte civile ha inoltrato la dichiarazione di ricorso il 23 settembre 1999. Nella successiva motivazione scritta del 13 ottobre 1999 essa ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata, la condanna del querelato per diffamazione, nonché la condanna dello stesso al risarcimento delle spese di patrocinio di fr. 4687.-- e di fr. 1000.-- per torto morale; in via subordinata il rinvio degli atti ad altro Pretore per nuovo giudizio. Con scritto del 21 ottobre 1999 il Procuratore pubblico si è associato alla richieste della ricorrente mentre con osservazioni del 5 novembre 1999 il querelato ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerando

In diritto:

                                   1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 166 consid. 2a,124 I 208 consid. 4, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con richiami; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).

                                   2.   Secondo gli accertamenti del Pretore risultava dalla segnalazione fatta dal direttore della casa per anziani ___________ al Municipio di _____________ (doc. _ del plico contrassegnato con n. 2) che per due persone affette da demenza senile grave e non certo in grado di votare era stato chiesto del materiale di voto per corrispondenza da parte della querelante. Su richiesta del direttore essa aveva confermato che ciò era avvenuto senza avvertire i famigliari dei votanti, i quali sarebbero stati contattati successivamente per invitarli a passare per aiutare gli anziani a votare. Pur dando atto che alla fine le persone in questione non avevano votato e che la formulazione usata dall'accusato negli articoli giornalistici travalicava quanto in realtà avvenuto, il Pretore ha nondimeno espresso il convincimento che la querelante aveva provato a far votare gli anziani, e che solo il provvidenziale intervento del direttore aveva impedito che ciò avvenisse. Ne dava sostanziale conferma essa stessa, allorquando, interrogata dal Procuratore pubblico, aveva confermato di essersi recata presso la casa per anziani l'ultimo giorno valido per la richiesta del materiale di voto per le elezioni comunali, allo scopo di verificare se le signore __________ e __________ avessero ricevuto detto materiale. In quel frangente, interpellata dal direttore, che si era a lei presentato allarmato, chiedendo se fosse stata autorizzata dai famigliari a far votare gli anziani, aveva risposto che non si trattava di farli votare, ma di procurare loro il materiale. A mente del Pretore l'affermazione in oggetto appariva poco credibile, non essendovi motivo plausibile perché la querelante avesse a recarsi presso la casa per anziani proprio l'ultimo giorno in cui era possibile ritirare il materiale di voto per corrispondenza e avesse a preoccuparsi di procurarlo a persone a lei completamente estranee, affette da demenza senile grave, e ciò senza nemmeno richiedere l'autorizzazione dei famigliari. In realtà la spiegazione poteva essere una sola, ovvero che la querelante aveva provato a far votare i due anziani e solo l'intervento del direttore ___________, allarmato dal segretario ___________, fece sì che ciò non avvenisse  Ciò posto, il Pretore ha per finire ritenuto che i fatti così riportati negli articoli del ____________ corrispondono, nella sostanza, a verità e che già per questa ragione il querelato deve essere prosciolto dall'accusa di diffamazione (sentenza, pag. 6 in fondo).

                                         Ora, la prova della verità ex art. 172 n. 2 CP - qualora ammessa (art. 173 n. 3 CP) deve vertere sul fatto che sta alla base dell'incolpazione lesiva dell'onore. Se l'autore ha propagato sospetti, non è sufficiente che egli dimostri il ben fondato degli indizi evocati, incombendogli di comprovare la veridicità del fatto oggetto del sospetto nei confronti della vittima (Corboz, La diffamation, in: SJ 1992 pag. 656; CCRP, sentenza del 3 febbraio 1994 in re M., consid. 2c). Sapere che cosa è vero è una questione connessa all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti e pertanto sottratta al pieno potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale (Corboz, op. cit. pag. 657 con rif. dottrinali; CCRP, sentenza citata). La prova della buona fede, pure regolata dall'art. 172 n. 2 CP, si distingue a sua volta da quella delle verità. Essa infatti non può basarsi su elementi scoperti successivamente, ma soltanto su quelli che l'autore disponeva all'epoca in cui ha proferito l'allegazione incriminata. Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti posteriormente non entrano pertanto in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b, 107 IV 35 consid. 5a, 102 IV 182 consid. 1c). La prova liberatoria presuppone, in ogni caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze concrete e la sua situazione personale, per convincersi della sua esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 207 consid. 3, 105 IV 118 segg. consid. 2a). Incombe nondimeno all'accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità dell'asserzione. Tale apprezzamento va a sua volta vagliato con pieno potere cognitivo anche dall'autorità di cassazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, op. cit. pag. 659; CCRP sentenza del 13 aprile 1999 in re B. consid. 2). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 1224 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In un caso del genere, per vero, l'accusato non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, § 44. pag. 309; CCRP, sentenza citata).

                                   3.   La ricorrente rimprovera al Pretore di non avere accertato che cosa in realtà fosse accaduto quel 22 aprile 1996 nei corridoi della casa per anziani e di non avere tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria. Contrariamente a quanto sostenuto dal querelato, inoltre, risulta chiaramente dagli atti che le signore __________ e __________ non avevano fatto uso del diritto di voto, a ulteriore conferma che non le aveva fatto votare. Orbene, a parte il fatto che la ricorrente non solleva in questo specifico contesto esplicita censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - senza ulteriori precisazioni ella si duole di un accertamento dei fatti erroneo e manifestamente insostenibile alla luce dei fatti stessi soltanto nel punto 14 del gravame riservato alla trattazione dell'argomento della buona fede - va rilevato che gli argomenti proposti nel gravame sono palesemente appellatori in quanto si limitano ad una descrizione corredata di maggiori dettagli di quanto effettivamente avvenuto in quel giorno presso la casa per anziani. In realtà la ricorrente non nega di essersi recata presso la casa per anziani proprio l'ultimo giorno valido per chiedere il materiale di voto per corrispondenza e di essersi interessata presso il segretario __________ se le signore __________ e __________ lo avessero ricevuto. Né è contestato che il direttore __________, allarmato dal segretario, era intervenuto chiedendo se i famigliari di queste persone fossero stati avvertiti, ricevendo la risposta che ella vi avrebbe provveduto successivamente allo scopo di farli passare per essere di aiuto nell'espressione del voto. Né, ancora, è preteso che gli anziani in questione avessero effettivamente votato. Anzi, come visto dinanzi proprio lo stesso Pretore ha accertato che in definitiva esse non avevano votato (sentenza, pag. 6 a metà). Irricevibile, oltre che irrilevante, è poi l'argomento sollevato relativamente al coinvolgimento della signora __________ e del signor __________, non risultando alcun ché a tal proposito dal giudizio impugnato. Altrettanto inconferente è l'argomento secondo cui i formulari per la richiesta del materiale di voto risulterebbero essere stati compilati dal personale della casa per anziani e sottoscritti dalle dirette interessate. Fermo resta che la ricorrente stessa si era interessata al proposito, chiedendo se si era provveduto a richiedere il materiale per il voto per corrispondenza delle signore __________ e __________. Fatte queste premesse e dati gli accertamenti di cui si è ampiamente detto in precedenza, non è né insostenibile né illogica la conclusione del Pretore, per il quale la ricorrente aveva provato a far votare le due persone anziane. Certo, come sottolineato nella sentenza impugnata, il querelato ha esagerato nelle proprie affermazioni, facendo carico alla ricorrente di avere fatto votare i soggetti in causa, anziché di avere soltanto tentato di spingerli sino a tanto. Il suo comportamento non è stato quindi esemplare, ove si consideri anche che nell'articolo del 28 maggio 1998 egli ha riproposto una versione dei fatti non esatta, benché fossero trascorsi circa due anni dall'episodio contestato, ossia nonostante che egli avesse avuto tutto il tempo necessario per sfumare le sue accuse. La ricorrente non spiega, né tantomeno dimostra tuttavia perché sarebbe manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria, la conclusione del primo giudice, secondo cui in fin dei conti, i fatti così come riportati negli articoli in rassegna corrispondono nonostante tutto sostanzialmente alla verità, ovvero si propongono di denunciare - ancorché con qualche esagerazione - un episodio di malcostume elettorale in realtà verificatosi, almeno nel suo aspetto essenziale, e cioè i concreti passi intrapresi dalla ricorrente per far votare le persone citate nella sentenza impugnata (sentenza, pag. 6 e 7). D'altro canto ci si potrebbe seriamente interrogare sullo scopo della querela del 26 giugno 1998 (act. 1) e quindi sul reale interesse della vittima all'avvio di un procedimento penale, ove soltanto si consideri che essa non aveva querelato l'accusato in relazione all'articolo apparso sul __________ del 28 aprile 1996, che già allora riportava le affermazioni oggetto del presente procedimento penale. La ricorrente si era allora limitata unicamente a presentare il 2 maggio successivo una lettera al Municipio chiedendo che fossero chiariti i fatti riferiti dal querelato (cfr. interrogazione 10 giugno 1998 annessa alla querela penale).

                                   4.   Il Pretore ha ritenuto nel giudizio impugnato che, se inveritiere, le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di giornale relativamente ai fatti avvenuti nella casa per anziani di __________ sono lesive dell'onore della querelante. Egli ha quindi esaminato se esse corrispondessero alla verità o se egli avesse divulgato quei fatti considerandoli veri in buona fede.

                                         4.1     Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia, per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è ammesso alla prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti - non nell’interesse pubblico o non per un motivo comunque oggettivamente e soggettivamente sufficiente e prevalentemente nell’intento di fare della maldicenzadevono ricorrere cumulativamente per l’esclusione dell’ammissione alla prova della verità (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a edizione, n. 15 ad art. 173 CP, pag. 650).

                                         4.2                                  Il Pretore ha concesso al querelato la prova della verità poiché non si poteva ammettere - né peraltro la querelante lo sosteneva-  che egli avesse agito principalmente nell'intento di fare maldicenza o si fosse espresso senza motivi sufficienti. Il primo giudice ha accertato che i fatti riportati sul giornale traevano origine dalla chiara ed esplicita segnalazione fatta dal direttore della casa per anziani al Municipio di __________. La segnalazione, riguardante un fatto rilevante e grave, costituiva motivo sufficiente per indurre il querelato, anche in qualità di membro della delegazione consortile della casa per anziani, ad agire. Inoltre, la provenienza della nota e il destinatario al quale era rivolta non imponevano un'ulteriore verifica della veridicità delle affermazioni. Se anche la formulazione usata dal querelato negli articoli di giornale travalicava quanto effettivamente avvenuto poiché in realtà gli anziani in questione non avevano consegnato il loro voto, a mente del Pretore la querelante aveva provato a farli votare e solo l'intervento del direttore aveva impedito che ciò avvenisse. Dal che la conclusione del primo giudice che i fatti riportati dal querelato nei due articoli del __________ corrispondevano sostanzialmente alla verità. Fondandosi sulle emergenze dibattimentali, il Pretore ha altresì rilevato che il querelato aveva confermato e sottolineato che la divulgazione dell'episodio increscioso costituiva, per quanto lo concerneva, una questione morale, ritenendo lesivi della dignità degli anziani tali episodi di malcostume elettorale. Ne discendeva che, quand'anche i fatti riportati dal querelato non avessero costituito la verità sostanziale e, quindi, la prova della verità non fosse stata portata, sarebbe comunque realizzata la prova della buona fede (consid. 6).

                                         4.3                                  La ricorrente assevera che il Pretore ha omesso di accertare se siano adempiuti i presupposti per ammettere il querelato alla prova della verità e della buona fede. A suo dire l'ostinazione e l'aggressività con le quali egli si è scagliato contro di lei provano che il suo intento era unicamente quello di denigrarla. Per quanto concerne la prova della buona fede, essa eccepisce che non è dato di sapere quali siano gli elementi su cui si è fondato il Pretore nell'ammetterla, essendovi solo la versione del querelato, smentita da tutta una serie di prove e di circostanze. Se non che, argomentando in questo modo, la ricorrente si limita nuovamente a opporre la propria opinione agli accertamenti del primo giudice, per il quale il querelato non aveva agito nell'intento di fare della maldicenza, circostanza questa che neppure la querelante aveva preteso. Del resto essa non adduce elemento alcuno atto a suffragare un arbitrio del Pretore nell'avere escluso l'intento prevalente di denigrarla solo per il fatto di avere pubblicato più articoli sullo stesso episodio, magari anche dal contenuto da lei ritenuto aggressivo nei suoi confronti. Riguardo alla prova della buona fede, a parte il fatto che il Pretore si è soffermato su di essa a titolo meramente abbondanziale, la ricorrente non indica quale sia la serie di prove e di circostanze atte a smentire la versione del querelato, per il quale si trattava di una questione morale (sentenza consid. 6 in fine).

                                   5.   La ricorrente rimprovera poi al Pretore di avere erroneamente negato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di diffamazione. Se non che, anche tutte le argomentazioni da lei proposte in questo contesto, oltre a riprendere sostanzialmente le censure relative alla prova della verità e della buona fede, sulle quali già si è ampiamente detto, non giovano. In effetti, il Pretore stesso ha espressamente rilevato nel giudizio impugnato che, se inveritiere, le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di stampa sono lesive dell'onore della querelante. Non è dato di vedere il motivo per cui la ricorrente si dilunga nel suo gravame sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del reato, dal momento che la sua realizzazione non è stata negata, ma che il querelato è stato prosciolto poiché le pubblicazioni corrispondevano sostanzialmente alla verità. Comunque si rileva che negli articoli in questione il querelato ha trattato un tema politico di interesse generale, volto a censurare un malcostume elettorale, lesivo della dignità degli anziani. Per quanto concerne la segnalazione del direttore __________ (doc. _ già menzionato), all'accertamento del Pretore che si tratta di un rapporto chiaro e ed esplicito all'indirizzo del Municipio di __________ la ricorrente si limita a contrapporre l'opinione che è un semplice promemoria senza data né indicazione del destinatario. Espressa in questo modo, l'argomentazione è appellatoria e irricevibile. Riguardo alla censura secondo cui dagli atti non risulterebbe alcun ché atto ad attestare se il querelato avesse appurato la veridicità della segnalazione del direttore __________ ci si limita a ricordare che questi è membro della delegazione consortile della casa per anziani, per cui è pertinente la conclusione del Pretore, per il quale sia la provenienza che il destinatario della stessa non inducevano ad un'ulteriore verifica della veridicità. Tanto più che la ricorrente stessa non nega che tra il querelato e il direttore __________ si sia anche discusso della questione (ricorso consid. 19 in fine con riscontro nel verbale 8 ottobre 1998 di _____________, act. 2). Che poi il querelato abbia magari frettolosamente amplificato e forse anche parzialmente stravolto quanto comunicatogli dal direttore ___________ trova puntuale riscontro nel giudizio impugnato, laddove si rileva che le pubblicazioni hanno travalicato quanto effettivamente avvenuto.

                                   6.   Da ultimo la ricorrente censura siccome arbitraria la conclusione del Pretore, dichiaratosi convinto che ella aveva provato a far votare gli anziani e che solo il provvidenziale intervento del direttore aveva impedito che ciò avvenisse. Già è stato illustrato (consid. 2 sopra) che il Pretore ha fondato detto convincimento su ben precisi elementi: il fatto che si era recata presso la casa per anziani proprio in occasione dell'ultimo giorno utile per chiedere il materiale di voto per corrispondenza; il fatto che si era preoccupata di procurarlo per persone a lei completamente estranee, affette da demenza senile; il fatto che non si era preoccupata di chiedere l'autorizzazione dei famigliari. Ritenendo che la spiegazione per tutto ciò poteva essere una sola, ovvero che la ricorrente aveva provato a far votare le due persone anziane, il Pretore ha dato un'interpretazione plausibile e non insostenibile dei riscontri emersi dall'istruttoria e dal dibattimento. Del resto non si vede perché la ricorrente si sarebbe interessata del materiale di voto delle signore __________ e __________ se non con lo scopo di farle votare. Scopo che, come risulta dal giudizio impugnato, è stato vanificato dall'intervento del direttore __________.

                                   7.   La reiezione integrale del gravame - fondato su argomenti di poco peso e senza avvertire il problema del potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale a seconda dell'argomento trattato - rende superflua una pronuncia sulla richiesta di risarcimento formulata dalla ricorrente e, inoltre, comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla controparte, che per presentare le osservazioni si è avvalsa dell'assistenza di un legale, vengono riconosciute ripetibili in questa sede (art. 9 cpv. 9 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.-b) spese                         fr. 100.-fr. 700.-sono a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.- di ripetibili in questa sede.                                                         

                                   3.   Intimazione a:

                                         - _____________,

                                         - avv. __________;

                                         - _____________,

                                         - avv. __________

                                         - Ministero pubblico, Lugano;

                                         - Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                    Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.1999.59 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2000 17.1999.59 — Swissrulings