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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 30.10.2020 9.2020.55

30. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·4,019 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Misure di protezione del minotr, mandato di presa a carico terapeutica

Volltext

Incarto n. 9.2020.55

Lugano 30 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,     e a   CO 2 patr. da: PR 2  

per quanto riguarda un mandato di presa a carico terapeutica a favore del figlio PI 1

giudicando sul reclamo del 4 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 aprile 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2013) è figlio di RE 1 e CO 2. Il matrimonio tra i genitori è stato sciolto per divorzio con decisione 25 agosto 2016, cresciuta in giudicato il 10 ottobre 2016. L’autorità parentale è esercitata congiuntamente mentre la custodia è attribuita dalla madre.

                                  B.   Con ordinanza 24 ottobre 2014, il Pretore aggiunto del Distretto di __________, in accordo con le parti, ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa. L’attuale curatrice educativa, nominata dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 18 luglio 2019, è la signora __________.

                                  C.   Tramite decisione 20 ottobre 2015 il Pretore aggiunto del distretto di __________ ha ordinato una presa a carico di PI 1 da parte del Servizio medico psicologico (SMP) competente per materia e per territorio.

                                         La presa a carico è stata riattivata con decisione 10 novembre 2016 dell’Autorità di protezione, che ha pure deciso le relazioni personali tra CO 2 e il figlio ogni mercoledì mattina con scambio al domicilio della madre e ogni quindici giorni con scambio al Punto di incontro di __________.

                                  D.   Con istanza 22 gennaio 2019 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione l’estensione del diritto di visita domenicale dalla mattina sino alle 17:00 ogni quindici giorni “per un tempo da definire”, per poi aumentarlo a un fine settimana ogni quindici giorni.

                                  E.   In data 28 giugno 2019 l’Autorità di protezione ha assegnato mandato alla __________ di procedere all’ascolto di PI 1, accertare il suo stato di salute psico-affettivo e presentare un rapporto. Il referto, presentato da quest’ultima il 28 ottobre 2019, è stato discusso dall’Autorità di protezione con i genitori in un’udienza avvenuta il 7 gennaio 2020.

                                  F.   Tramite decisione 22 aprile / 4 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha: conferito un mandato alla __________ per una presa a carico terapeutica familiare in favore di PI 1 ai sensi dell’art. 307 CC (dispositivo n. 1.); fatto obbligo ai genitori di collaborare con gli specialisti incaricati e invitato immediatamente la __________ a segnalare all’Autorità di protezione eventuali criticità che dovessero emergere nel percorso della presa a carico (mancata adesione alla terapia, presenza irregolare agli appuntamenti, mancata giustificazione delle assenze, ecc.) (dispositivo n. 2); stabilito che i costi della presa a carico terapeutica sono posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (dispositivo n. 3).

                                  G.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1, chiedendone l’annullamento. La madre ritiene che la decisione non favorirebbe la tutela del bene del minore, il quale rifiuta qualsiasi contatto con il padre in quanto quest’ultimo non si interesserebbe a lui. Secondo la madre, imporre una presa a carico volta a favorire la ripresa delle relazioni personali sarebbe una forzatura che danneggerebbe il benessere del minore, al quale andrebbero garantiti tempi e modalità adeguati. RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  H.   Con decisione 8 giugno 2020 questa Camera ha nominato a PI 1 una curatrice di rappresentanza nella persona dell’avv. RA 1, con il compito di tutelare gli interessi del minore nelle procedure davanti all’Autorità di protezione di primo e secondo grado.

                                    I.   Con osservazioni 30 giugno 2020 CO 2 si è opposto al reclamo di RE 1, sostenendo di aver sempre incontrato difficoltà nel mantenere le relazioni con il figlio e di confidare nella curatrice di rappresentanza per poter intrattenere rapporti regolari con PI 1.

                                  L.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 17 luglio 2020, chiedendo la reiezione del reclamo. Precisa la situazione, specificando che il rapporto tra i genitori sarebbe molto conflittuale e vi sarebbero da anni problematiche relative all’esercizio delle relazioni personali tra il padre e il figlio, che curatrice e servizi attribuirebbero al conflitto ed alle difficoltà di comunicazione tra i genitori. La scelta di svolgere un percorso terapeutico presso il centro __________ dipenderebbe anche dai risultati dell’ascolto del minore (già svolto nel suddetto centro) e sarebbe stata condivisa in un primo tempo dalla madre, che tuttavia riterrebbe responsabile il padre del malessere di PI 1 a causa del suo disinteresse. Secondo l’Autorità di protezione, per decidere sulle relazioni personali tra padre e figlio sarebbe necessario prima effettuare la presa a carico del minore.

                                         In data 23 luglio 2020 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera un aggiornamento della cooperativa __________, che ha precisato di non aver potuto dar seguito alla presa a carico del minore in quanto la madre ha annunciato di aver interposto reclamo e il minore avrebbe espresso il proprio rifiuto a incontrare il padre. Un incontro con la madre non è stato possibile a causa della sua situazione medica e di un intervento al quale si sarebbe sottoposta.

                                  M.   La curatrice di rappresentanza ha presentato le proprie osservazioni al reclamo in data 31 luglio 2020, precisando di non aver ritenuto opportuno un incontro con il minore, vista la sua giovane età e il fatto che ritiene di avere sufficienti informazioni dagli atti e dai colloqui con i genitori. Essa rileva che da aprile 2020 non vi sono rapporti di nessun tipo tra il padre e il figlio. CO 2 sostiene che il bambino sarebbe influenzato dalla madre, mentre quest’ultima ritiene che il rifiuto di PI 1 di incontrare il padre sarebbe determinato dal disinteresse dimostrato da quest’ultimo. La curatrice di rappresentanza ha sentito la curatrice educativa e le psicologhe che si sono occupate dell’ascolto del bambino e, a suo modo di vedere, la misura di protezione decisa a favore del minore è finalizzata ad aiutare il bambino ad uscire da una situazione di disagio. Pur riconoscendo le preoccupazioni della madre e l’attitudine passiva del padre, chiede la conferma della decisione impugnata, ritenendo la misura di protezione opportuna, adeguata e proporzionata.

                                  N.   Con replica 21 agosto 2020 RE 1 sostiene che dal 2014 gli incontri avvengono in modalità sorvegliata presso il punto d’incontro e che il padre non ha mai chiesto la modifica di tale assetto. Il rifiuto di PI 1 anche ad avere contatti telefonici con il padre dipenderebbe esclusivamente dal disinteresse dimostrato da quest’ultimo e di conseguenza l’imposizione di un riavvicinamento costituirebbe una forzatura ingiustificata nei confronti del bambino e lesiva del suo bene.

                                  O.   Con scritto 2 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha comunicato la rinuncia alla formulazione della duplica.

                                  P.   In data 3 settembre l’avv. RA 1 ha precisato di non ritenere necessario presentare una duplica, posto che la replica ribadisce quanto già espresso nel reclamo.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha assegnato un mandato di presa a carico a favore di PI 1, ritenendo necessario dover tutelare il suo bene in relazione con l’interruzione dei rapporti personali tra il bambino e il padre. Nella propria decisione, l’Autorità di prima istanza ha precisato che dal rapporto di audizione del minore da parte del centro __________ emerge un conflitto di lealtà e l’esigenza di ripristinare le relazioni personali con il padre.

                                   3.   Nel suo reclamo RE 1 sostiene che la decisione sia contraria al bene del minore, che rifiuta qualsiasi contatto con il padre in quanto quest’ultimo si sarebbe disinteressato di lui. L’imposizione di una presa a carico – il cui scopo sarebbe quello di sostenere la ripresa delle relazioni personali – sarebbe, secondo la madre, una forzatura che danneggerebbe il benessere del minore. Essa chiede infatti che gli siano garantiti tempi e modalità adeguati e che, di conseguenza, la decisione sia annullata.

                                   4.   Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

                                         Nell’esecuzione di questa “missione”, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

                                         L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

                                         Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più debole alla misura più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

                                         Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

                                         L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).

                                         L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

                                         Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.

                                         Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su intenet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

                                         L’art. 307 cpv. 3 CC è pure la base legale che permette di ordinare una mediazione (o un’altra forma di terapia) obbligatoria, indipendentemente dall’interpretazione data agli art. 297 cpv. 2 CPC e 314 cpv. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1693 pag. 1103; STF 5A_ 65/2017 del 24 maggio 2017, DTF 142 III 201).

                                   5.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).

                               5.1.   Ai sensi dell’art. 274 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.

                                         L’autorità chiamata a sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito di stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente o inconsciamente la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni personali deve permettere di stabilire una relazione tra il figlio e i due genitori, e servire alla costruzione della sua identità (Meier/Stettler, op. cit., N. 998 pag. 648).

                                         Il dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro genitore, non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp, FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).

                                         Prima di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni, conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o che altri motivi lo esigono. Queste ingiunzioni possono essere date con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC.

                               5.2.   In virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

                                         La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit., N. 1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba, art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).

                                   6.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

                                   7.   Nel caso in esame, emerge una situazione di importante conflitto tra i genitori e un conseguente disagio del minore. Secondo quanto indicato nel rapporto della __________ del 28 ottobre 2019 “dalle osservazioni fatte emerge il forte conflitto genitoriale che posiziona PI 1 in un conflitto di lealtà, non lasciandolo libero di muoversi (fisicamente ma anche affettivamente) da un genitore all’altro”. L’indicazione peritale è quindi quella di “ripristinare gradualmente la relazione padre-figlio proponendo un accompagnamento terapeutico famigliare”.

                                         Accompagnamento al quale la madre in un primo tempo non si è opposta, precisando nelle osservazioni alla perizia (documento del 25 novembre 2019, agli atti nell’incarto dell’autorità di primo grado) di prendere atto “delle conclusioni del rapporto di ascolto e – ancorché non si aspetti cambiamenti di posizione di PI 1 rispetto a quanto già più volte espresso in merito alle visite con il padre- ritiene che sia imprescindibile che un eventuale riavvicinamento avvenga per il tramite di un accompagnamento presso le psicologhe del centro __________”.

                                         La misura emanata – dapprima condivisa ed in seguito contestata dalla madre – ha quindi per scopo di favorire il benessere del bambino, attraverso una terapia, considerata necessaria in un contesto in cui egli esprime rabbia e rifiuta i contatti con il padre, senza tuttavia saper fornire delle motivazioni (cfr. rapporto __________). Secondo quanto osservato dalla curatrice di rappresentanza nelle sue osservazioni 31 luglio 2020, quanto riportato nel rapporto dell’”ascolto approfondito” effettuato da due psicologhe, “non si discosta da quanto emerge dall’evoluzione temporale fino ad oggi”. Essa aderisce quindi alle conclusioni della __________ e condivide la scelta dell’Autorità di protezione di emanare una misura finalizzata ad “aiutare il bambino ad uscire da questa situazione di conflitto, di sofferenza, a salvaguardia del suo benessere”, reputandola “proporzionata e motivata”, nella misura in cui la ripresa delle relazioni padre-figlio dovranno avvenire in modo graduale e il sostegno terapeutico appare essere un “primo passo”. La curatrice di rappresentanza osserva pure che il malessere di PI 1 è espresso anche attraverso espressioni forti quali il desiderio di morte del padre. A suo avviso, anche di fronte ad un’attitudine “passiva” del padre, la relazione di PI 1 con entrambi i genitori è di importanza fondamentale ed essenziale per il suo processo di identificazione.

                                         Anche secondo questo giudice, alla luce di quanto osservato, è innegabile il bisogno di protezione del bambino, il cui malessere in relazione con il suo rapporto con il padre è evidente. Considerata l’età di PI 1 e il suo vissuto in un contesto di importante conflitto tra i genitori e di una comunicazione pressoché inesistente (cfr. rapporto __________), fornire al minore uno spazio dove esprimere il dolore e la rabbia che traspaiono dagli atti, oltre all’opportunità di eventualmente riavvicinarsi al padre, appare pertanto assolutamente necessario. È infatti a torto che la madre nel suo reclamo sostiene che una simile misura sia volta esclusivamente al riavvicinamento del bambino con il padre, che ritiene sarebbe dannoso per il figlio, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione di tale asserzione. Al contrario, questo giudice ritiene la presa a carico di PI 1 necessaria in questo momento per sostenere il bambino nella sua crescita ed aiutarlo a ristabilire un equilibrio ora compromesso. Non si può peraltro non osservare come da parte della madre, invece, ostacolare la presa a carico del figlio (che, lo si rammenta, ha soltanto sette anni) equivale ad intralciare di fatto anche le relazioni personali, in un senso del tutto contrapposto alle disposizioni testé citate. Contrariamente a quanto ritiene RE 1, che nel suo reclamo sostiene che l’equilibrio del figlio sarebbe compromesso dal “forzare delle relazioni” con il padre, la terapia ordinata non appare avere per obbiettivo di costringere ma di sostenere il bambino, il cui bisogno di aiuto è evidente. In definitiva, quindi, le critiche della reclamante non possono trovare conferma. Il reclamo va respinto, con l’invito alla madre a collaborare, nell’interesse e per il bene di PI 1.

                                   8.   Nel suo reclamo, RE 1 chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         Nel caso concreto, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non è giustificata: la reclamante non spende una parola nel suo reclamo per giustificare l’asserita (solo nei dispositivi del reclamo) indigenza, né fornisce documentazione atta a comprovare la sua situazione economica, che nemmeno è desumibile dall’incarto dell’Autorità di protezione. In simili circostanze l’istanza va respinta.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Tasse e spese di giustizia sono quindi accollate alla reclamante, tenuta a versare a CO 2 congrue ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 500.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico di RE 1, tenuta a versare a CO 2 fr. 250.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è respinta.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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