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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.04.2020 9.2020.19

29. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,441 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Autorizzazione al genitore a prelevare dalla sostanza del figlio

Volltext

Incarto n. 9.2020.19

Lugano 29 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’autorizzazione ad un prelevamento di denaro dalla sostanza della figlia PI 1

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   (2005) è nata dal matrimonio tra RE 1 e __________. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio con decisione 2007 della Pretura di __________. La figlia è stata affidata per cura ed educazione alla madre, che detiene l’autorità parentale a titolo esclusivo, mentre a favore della minore è stato fissato un contributo alimentare di fr. 300.– mensili a carico del padre.

                                  B.   In data 30 agosto 2018 RE 1 ha chiesto di poter prelevare dalla sostanza della figlia PI 1 un importo di fr. 8'000.–. Tramite decisione immediatamente esecutiva del 25 settembre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha accolto l’istanza, autorizzando la madre al prelievo di fr. 8'000.– dal conto risparmio della figlia.

                                  C.   Il 22 dicembre 2019 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione una nuova autorizzazione all’Autorità di protezione per poter attingere alla sostanza della figlia, specificando di necessitare di un importo di fr. 6'200.–. Ha illustrato le proprie difficoltà economiche, aggravate dopo l’acquisto di una nuova auto in leasing.

                                         Durante un incontro avvenuto presso l’Autorità di protezione il 22 gennaio 2020, la madre ha descritto la sua situazione, chiarendo che le proprie entrate non sarebbero sufficienti a coprire le spese. Ha quindi indicato di necessitare l’importo richiesto di fr. 6'200.– per saldare un debito __________ di fr. 5'200.– e uno scoperto di fr. 1'000.– per la locazione dell’appartamento.

                                  D.   In data 30 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto a PI 1 di volersi esprimere sulla richiesta della madre. La ragazza ha quindi trasmesso uno scritto in data 1/4 febbraio 2020, con il quale ha confermato il suo accordo a prelevare dal suo conto risparmio la somma richiesta dalla madre.

                                  E.   Con decisione 5/7 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto parzialmente l’istanza 22 dicembre 2019 di RE 1, autorizzandola a prelevare dalla sostanza della figlia PI 1 un importo di fr. 2'000.–.

                                  F.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 13 febbraio 2020. Essa sostiene di trovarsi in uno stato di precarietà e di aver contratto numerosi debiti, precisando di ritenere che il solo modo per poter risolvere i suoi problemi economici sia di eseguire un prelevamento dal conto della figlia, alla quale non è mai mancato nulla.

                                  G.   Tramite scritto del 6 marzo 2020 l’Autorità di protezione ha confermato integralmente la propria decisione, indicando di non avere osservazioni da formulare.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel suo reclamo, RE 1 sostiene di trovarsi in una difficile situazione economica e di aver dovuto pagare alcune fatture con la carta di credito, non disponendo di liquidità. Essa illustra la sua condizione, indicando di aver acquistato un’automobile in leasing, per un costo di oltre fr. 20'000.–, ciò che, ammette, non corrisponderebbe ad “una scelta oculata” e che l’ha costretta a trovare un “lavoro extra” per poterne pagare le rate. Chiarisce di non aver mai fatto mancare nulla a PI 1, per la quale non avrebbe mai ricevuto contributi dal padre. Chiede quindi a questo giudice di modificare la decisione dell’Autorità di protezione nel senso di poter prelevare dal conto della figlia l’intera somma richiesta, sostenendo che la decisione impugnata non sarebbe corretta, essendo dimostrate le sue difficoltà economiche.

                                         L’Autorità di protezione si è limitata a confermare integralmente la sua decisione, senza esprimere osservazioni al reclamo.

                                   3.   Ai sensi dell’art. 276 CC i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (cpv. 2). Il mantenimento del figlio consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie (cpv. 1). I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cpv. 3).

                                         I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità (art. 318 CC). Essi possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione, e, in quanto l’equità lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica (art. 319 CC).

                                         Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti (art. 320 cpv. 1 CC). Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l’autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio (art. 320 cpv. 2 CC).

                               3.1.   Di principio, l’amministrazione dei beni del figlio è conservativa. Tuttavia, ad alcune condizioni, la legge permette ai genitori di utilizzare una parte del patrimonio del figlio nell’interesse diretto di quest’ultimo o, eccezionalmente, a favore della famiglia (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1248, p. 820, con riferimenti). Secondo l’art. 319 cpv. 1 CC il reddito della sostanza dei figli può essere utilizzato per il loro mantenimento, la loro educazione e formazione, e ciò indipendentemente dalla situazione patrimoniale e dai redditi dei genitori. I beni indicati dall’art. 319 cpv. 1 CC possono pure essere usati per i bisogni dell’economia domestica, ma esclusivamente nella misura in cui ciò sia equo (principio di sussidiarietà). Sarà il caso quando non si tratta di beni necessari al mantenimento del minore e se i redditi dei genitori non sono sufficienti per coprire convenientemente le spese dell’economia domestica (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1250, p. 821, con riferimenti). Per la loro natura, alcuni beni sono destinati, direttamente o indirettamente, al mantenimento del figlio. I genitori possono utilizzarli a tal fine senza bisogno di autorizzazioni da parte dell’Autorità di protezione (art. 320 cpv. 1 CC). Si tratta di versamenti a tacitazione, risarcimenti o altre prestazioni simili: contributi di mantenimento versati da terzi, segnatamente sotto forma di indennità ai sensi dell’art. 288 cpv. 1 CC dal padre non sposato, assegni per i figli, prestazioni di assicurazioni sociali, ecc. (cfr. Meier/Stettler, op cit., n. 1251, p. 821, con riferimenti). Questi beni corrispondono agli “altri mezzi” dell’art. 276 cpv. 3 CC; se permettono di soddisfare ai bisogni del figlio, i genitori sono svincolati dal loro dovere di mantenimento. Non sono tuttavia destinati ai bisogni dell’economia domestica (v. art. 319 cvp. 2 CC). Si tratta di risorse da gestire separatamente da quelle di cui all’art. 320 cpv. 2 CC (cfr. Meier/Stettler, op cit., n. 1252, p. 822, con riferimenti). In virtù di quest’ultimo disposto, i genitori possono essere autorizzati dall’Autorità di protezione ad attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio, quando ciò si renda necessario per provvedere alle sue spese di mantenimento, educazione o istruzione. Le condizioni poste dall’art. 320 cpv. 2 CC sono, da una parte, la necessità del prelevamento, e dall’altra parte la destinazione di quest’ultimo al mantenimento, all’educazione o all’istruzione del figlio. Il termine di “necessità`” si definisce in funzione dell’obbligo dei genitori di provvedere con i loro mezzi ai bisogni del figlio (art. 276 cpv. 1 CC), tenuto conto che l'obbligo del figlio di provvedere al proprio mantenimento è sussidiario rispetto a quello dei genitori (cfr. Meier/Stettler, op cit., n. 1253, p. 822, con riferimenti, DTF 5A_149/2011 del 6 luglio 2011, consid. 3.3.2). L’Autorità di protezione deve inoltre espressamente autorizzare l’uso di tali beni.

                               3.2.   Nel caso concreto, con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha autorizzato RE 1 a prelevare un importo di fr. 2'000.– (invece della somma richiesta di fr. 6'200.–) dai risparmi della figlia PI 1, la cui provenienza, secondo quanto indicato dalla madre durante l’udienza del 22 gennaio 2020, sarebbe in gran parte una donazione di fr. 20'000.– ricevuta dalla nonna. Emerge dagli atti, ma nemmeno è contestato dalla madre, che l’importo richiesto andrebbe a coprire debiti da lei cumulati e pigioni arretrate. RE 1 sostiene che la somma di denaro le permetterebbe di “uscire da un buco nero”, mentre sarebbe alla ricerca di soluzioni per migliorare la propria situazione finanziaria, quali ad esempio un appartamento più economico e la riduzione “al minimo delle spese extra e generali”.

                                         L’Autorità di protezione non ha presentato osservazioni al reclamo, rinviando alla propria decisione, nella quale il parziale accoglimento della richiesta della madre è giustificato dal fatto che i debiti maturati da RE 1 hanno quali cause anche “un utilizzo non oculato delle ridotte entrate percepite”, e che “una simile gestione non può essere corretta da un prelevamento sistematico dalla sostanza della figlia”. L’Autorità di protezione ha pure fatto riferimento allo scritto con il quale PI 1 ha espresso la sua volontà di aiutare economicamente la madre.

                                         Non è contestato che RE 1 si occupi del mantenimento della figlia da sola (non percependo alcunché dal padre di PI 1, residente all’estero) con un salario di circa fr. 2'500.– mensili e grazie anche ad aiuti sociali. Nemmeno è contestato, e anzi è ammesso dalla madre, che la sua gestione delle finanze non sia sempre prudente (“riguardo al leasing ho fatto una scelta non oculata perché non avendo mezzi finanziari e necessitando l’auto per lavoro, che non volevo perdere”). L’accumulo di debiti per più di fr. 5'000.– con la carta di credito __________ e il contratto di leasing per l’acquisto di un’auto del valore di oltre fr. 20'000.– ne sono in parte la dimostrazione.

                                         Ora, va evidenziato che PI 1 non dispone di redditi della sostanza ai sensi dell’art. 319 CC e nemmeno di beni che sono destinati direttamente o indirettamente al suo mantenimento ai sensi dell’art. 320 cpv. 1 CC. La richiesta della madre di poter attingere alla sua sostanza (che consiste in un conto risparmio con un attivo di circa fr. 12'000.–), soggiace quindi ad autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CC. Le condizioni poste da quest’ultimo disposto sono, da una parte, la necessità del prelevamento, e dall’altra parte la destinazione di quest’ultimo al mantenimento, all’educazione o all’istruzione del figlio. Se la necessità, visto l’indebitamento di RE 1 può essere tenuta in considerazione, non è invece dimostrato che il denaro oggetto dell’autorizzazione sia destinato direttamente al mantenimento, all’educazione e all’istruzione di PI 1. Al contrario, risulta palesemente che l’importo richiesto di fr. 6'200.– andrebbe a copertura di debiti contratti dalla madre.

                                         A mente di questo giudice non si può trascurare che già nel settembre del 2018, e quindi a poco più di un anno di distanza dell’istanza oggetto della decisione impugnata, l’Autorità di protezione aveva autorizzato la madre a prelevare dal conto della figlia fr. 8'000.–. Anche in tale occasione lo scopo dell’operazione era di permettere alla madre di saldare fatture scoperte che non risultano direttamente connesse con il mantenimento della minore.

                                         Inoltre, il fatto che la figlia, non ancora quindicenne, abbia preavvisato positivamente l’autorizzazione alla madre a prelevare dalla sua sostanza, non influisce fondamentalmente sul compito dell’Autorità di protezione di procedere alla valutazione degli interessi della minore nell’accordare l’autorizzazione e in quale misura. La decisione di permettere a RE 1 di prelevare fr. 2'000.–, invece della somma richiesta di fr. 6'200.– appare quindi tener conto della tutela dei beni di PI 1 – la cui opinione è senza dubbio meritevole e dimostra tutto l’affetto che nutre nei confronti della madre – ma che va protetta anche nei suoi interessi economici. Va infatti evidenziato che i risparmi della minore sono stati dimezzati in poco più di un anno senza che sia stata prevista per la madre una restituzione alla figlia dell’”aiuto” fornitole. Permettere l’erosione del conto di risparmio di PI 1 per sostenere acquisti poco oculati della madre (quale un veicolo del costo di oltre fr. 20'000.–) non può infatti palesemente essere considerato nell’interesse della figlia. A mente di questo giudice, di ciò dovrà tener conto in futuro l’Autorità di protezione, considerando con la necessaria prudenza la situazione del nucleo famigliare e prevedendo se del caso anche opportune misure di protezione.

                                   4.   Visto quanto precede, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Eccezionalmente e tenuto conto delle circostanze, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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