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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.09.2020 9.2020.105

21. September 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,542 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

La rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione è retta dalle norme della procedura civile ed è dunque riservata, in prima e seconda istanza, agli avvocati legittimati ai sensi della LLCA

Volltext

Incarto n. 9.2020.105

Lugano 21 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro  

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 a

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la richiesta di ottenere copia della documentazione agli atti

giudicando sul reclamo del 15 settembre 2020 presentato da PI 1, segretario dell’Associazione __________ contro la decisione emanata il 2 settembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

e in diritto

                                         che in data 11 agosto 2020 RE 1, nato il 1975 a __________, ha conferito procura a PI 1, segretario dell’Associazione __________ di __________ perché abbia a rappresentarlo presso l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) “per tutto ciò che riguarda la curatela a cui è sottoposto in base alla decisione del 14 gennaio 2020”, oltre a tutte le informazioni che lo riguardano “presso tutte le autorità, Comunali e Cantonali”, impegnandosi ad agire in ossequio alla legge e a “fornire un’adeguata assistenza giuridica”, “riservate le norme cantonali relative al patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie civili, penali e amministrative”;

                                         che con scritto 25 agosto 2020 PI 1 ha informato l’Autorità di protezione del mandato conferito da RE 1, dichiarando che “per poter procedere alla richiesta formale di revoca della curatela, abbiamo bisogno di una copia di tutti i documenti che riguardano il nostro patrocinato”;

                                         che con lettera 2 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha richiamato le norme legali applicabili al patrocinio, invitando PI 1 a fornire le relative informazioni o “in alternativa invitare il signor RE 1 a rivolgersi ad un legale legittimato ad esercitare la rapresentanza dinnanzi a un tribunale svizzero”;

                                         che contro tale scritto è insorto PI 1 con reclamo datato 15 settembre 2020, chiedendo di attestare che “l’associazione __________ è legittimata a visionare tutti i documenti che riguardano il sig. RE 1 e in possesso dell’ARP __________”;

                                         che il reclamo non è stato oggetto di intimazione;

                                         che la validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice (decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

                                         che ai sensi dell’art. 450f CC, per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano applicazione per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti;

                                         che ai sensi dell’art. 21 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’Autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), “riservate le norme che seguono”;

                                         che fra le predette “norme che seguono” figura l’art. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde all’art. 25 cpv. 1 della previgente Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, LTut) secondo il quale “le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore”;

                                         che tale disposto – inserito nel capitolo delle “norme comuni” della “procedura davanti all’Autorità amministrativa”, quindi applicabile certamente anche alle autorità di prima sede – costituisce una lex specialis rispetto all’art. 21 cpv. 1 prima frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato, senza che quest’ultimo debba ottemperare a particolari requisiti (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm n. 3);

                                         che il tenore dell’art. 25 cpv. 1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore” (cpv. 1);

                                         che tale codice consacrava il precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI), ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);

                                         che occorre pertanto ammettere che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

                                         che l’art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici, rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;

                                         che va anche ricordato che la rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a un’autorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);

                                         che una procedura ricorsuale davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art. 388 a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; v. anche decreto CDP del 15 novembre 2017, inc. 9.2017.220 concernente già PI 1 e l’associazione __________ di cui è segretario);

                                         che restano riservati i compiti di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi, conformemente al diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo le circostanze potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza nella procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro Cantone deve disporre dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore professionale – se la rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam Protection de l’adulte, Steck, N. 20 ad art. 449a CC);

                                         che in considerazione dell’esistenza di un Regolamento delle prestazioni e di un tariffario (cfr. procura, punto 4, e cfr. https://codici.ch/regolamento-delle-prestazioni/, consultato il 21 settembre 2020) e visto lo scopo di attivarsi in un numero indeterminato di casi, senza che esista un nesso di prossimità particolare con la persona rappresentata (cfr. reclamo, pag. 1: __________ “è un’associazione senza scopo di lucro a tutela dei cittadini”), la rappresentanza dell’interessato da parte dell’associazione non può che essere qualificata «di tipo professionale» (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8; v. anche decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491);

                                         che palesemente né l’associazione __________, né il suo segretario PI 1 adempiono i requisiti – né in relazione alla LLCA né per procedura e materia – che li abilitino alla rappresentanza professionale nel settore della protezione del minore e dell’adulto in prima e in seconda istanza;

                                         che di conseguenza, dinnanzi a questo giudice non può essere ammessa la rappresentanza in giudizio di RE 1 da parte loro, ciò che rende il presente reclamo irricevibile;

                                         che non si giustifica di porre un termine a RE 1 per sanare questo vizio, ricorrendo ad un altro patrocinatore, nella misura in cui il reclamo sarebbe ad ogni modo votato all’insuccesso;

                                         che in effetti, lo scritto impugnato verte sulla questione della rappresentanza processuale di PI 1, cui RE 1 ha fatto capo anche in prima istanza, ciò che come visto sopra – e come rettamente osservato dall’Autorità di protezione – non è ammissibile;

                                         che, abbondanzialmente, lo scritto contestato non rappresenta neppure una decisione formale, impugnabile in questa sede, ragion per cui il reclamo non può che essere giudicato irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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