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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 01.12.2020 9.2020.102

1. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,674 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Scelta dello psicoterapeuta. Figura dello "psicoterapeuta in formazione"

Volltext

Incarto n. 9.2020.102

Lugano 1 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a

PI 1 patr. da: PR 2  

per quanto riguarda la nomina di un terapeuta per il minore PI 2;

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2012) è figlio di CO 2 e di RE 1. Il padre ha riconosciuto il figlio il 9 marzo 2012.

                                         I genitori di PI 1 non hanno mai avuto una relazione sentimentale. Già prima del concepimento la madre CO 2 viveva con la compagna __________ (unione domestica poi registrata il 2015).

                                  B.   Il 9 agosto 2012 CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto un “contratto per la regolamentazione dell’obbligo del mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle relazioni personali” (ris. CTR 365/12) – che prevedeva in particolare, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta, l’attribuzione della custodia alla madre ed ampie relazioni personali per il padre, come pure in caso di disaccordo:

                                         “un fine settimana ogni due da venerdì alle ore 16.30 alla domenica fino alle 17.00, un mercoledì ogni due, dalle 12.00 alle 18.00, Natale e Pasqua alternati e quattro settimane di vacanza all’anno, di cui due durante le vacanze estive e due durante il resto dell’anno compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio”.

                                  C.   Mediante decisione cautelare 13 luglio 2016 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha riformato con effetto immediato il diritto di visita padre-figlio limitandolo a: un fine settimana ogni due, dal sabato mattina (ore 10.00) alla domenica (ore 17.00) (1.1); il giorno di Natale e Pasqua alternati tra i genitori (1.2); un contatto telefonico alla settimana (1.3). Con sentenza del 23 giugno 2017 (inc. CDP 9.2016.140) questo giudice ha accolto il reclamo inoltrato da RE 1, annullato la decisione del 13 luglio 2016 e ritornato l’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione.

                                  D.   A seguito “dell’avvio di un procedimento penale” nei confronti di CO 2 __________ su denuncia di RE 1, con decisione supercautelare del 5 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio.

                                  E.   Mediante decisione cautelare 26 luglio 2017 (preso atto della decisione del 16 luglio 2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi) l’Autorità di protezione ha revocato la decisione supercautelare del 5 luglio 2017 e ristabilito il diritto di visita quindicinale padre-figlio.

                                  F.   Con decreto 6 ottobre 2017 il presidente di questa Camera ha nominato l’avv. RA 1 curatrice di rappresentanza di PI 1, con il compito di tutelare gli interessi del minore nelle procedure dinanzi alle Autorità di protezione di primo e secondo grado.

                                  G.   Con sentenza 22 gennaio 2018 (inc. CDP 9.2017.188) questa Camera ha accolto il reclamo di RE 1 (annullando i disp. 1 e 2 della decisione ARP 26 luglio 2017) invitando l’Autorità di protezione a decidere, senza indugio, sulla ripresa dei diritti di visita, dopo aver esperito gli accertamenti necessari (indicando che nel caso in esame è auspicabile che si svolgano, se del caso, in forma sorvegliata).

                                  H.   Con decisione 21 marzo 2018 l’Autorità di protezione ha conferito mandato d’ascolto di PI 1 alla psicoterapeuta __________ (decisione confermata da questa Camera, inc. CDP. 9.2018.49).

                                    I.   Con decisione 2 novembre 2018 l’Autorità di prima sede ha conferito mandato al dr. med. __________ di procedere al sostegno terapeutico di PI 1 in vista dell’elaborazione del rifiuto di vedere il padre e dell’eventuale ripristino del diritto di visita con esso.

                                   J.   Mediante decisione 20 marzo 2019 l’Autorità di protezione, in parziale accoglimento dell’istanza di RE 1, ha ripristinato, in forma sorvegliata (presso il punto di incontro di __________), le relazioni personali padre-figlio (una domenica ogni quindici giorni, per la durata di un’ora).

                                  K.   Con istanza 21 giugno 2019 CO 2 ha postulato che l’Autorità di protezione incaricasse la dr.ssa med. __________ o un altro specialista per svolgere un sostegno terapeutico del minore.

                                  L.   Mediante istanza di misure supercautelari 21 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il ripristino, con effetto immediato e in forma libera, dei diritti di visita fra padre e figlio (ogni sabato dalle 9.30 alle 18.30: per il periodo dal 6 luglio a fine agosto).

                                  M.   Con sollecito 3 luglio 2019 RE 1 ha chiesto una rapida decisione dell’istanza supercautelare da parte dell’Autorità di protezione.

                                  N.   L’8 luglio 2019 il Ministero Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nel procedimento penale a carico di RE 1.

                                  O.   Durante l’udienza cautelare 13 settembre 2019 relativa all’istanza cautelare 21 giugno 2019, RE 1 ha chiesto che i diritti di visita vengano ampliati gradualmente, passando da subito alla forma libera (dalle 9.30 alle 18.30, prima un giorno alla settimana e poi sull’arco del fine settimana, senza pernottamento). La madre si è opposta.

                                  P.   I responsabili del Punto d’Incontro di __________ hanno trasmesso regolari resoconti sull’andamento dei diritti di visita sorvegliati (cfr. rapporti 12 settembre, 28 ottobre, 11, 21 e 27 novembre 2019).

                                  Q.   Mediante decisione 14 ottobre 2019 (n. 887/19) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 21 giugno 2010 di RE 1 (postulante il ripristino dei diritti di visita padre-figlio in forma libera) e confermato le relazioni personali padre-figlio, in forma sorvegliata con frequenza quindicinale (disp. 1.1), ordinando nel contempo un seguito terapeutico di PI 1, finalizzato ad affrontare lo stato di sofferenza che emerge dagli atti di causa, specificando che l’incarico era da assegnarsi con decisione separata, (disp. 3).

                                  R.   Con sentenza 12 dicembre 2019 questo giudice ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo inoltrato da RE 1 avverso la decisione 14 ottobre 2019, con il quale postulava relazioni personali libere con il figlio (inc. CDP 9.2019.190).

                                  S.   Con scritto 24 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha informato le parti di aver individuato nella dr. __________, la terapeuta da incaricare per il minore, assegnando alle parti un termine di dieci giorni per comunicare eventuali motivi di impedimento all’incarico alla dottoressa, con facoltà di subdelega ai collaboratori del Centro.

                                         Mediante scritto 28 gennaio 2020 la curatrice RA 1 ha chiesto all’Autorità di prime cure di poter ricevere “informazioni sulla formazione, attività e pubblicazioni della dottoressa __________, così come il nominativo dei collaboratori che la stessa potrebbe incaricare”.

                                         Con osservazioni 6 febbraio 2020 RE 1 si è associata allo scritto della curatrice di rappresentanza del minore e ha ribadito la necessità di individuare uno specialista “psicoterapeuta infantile”.

                                  T.   Mediante decisione supercautelare presidenziale 13 marzo 2020 l’Autorità di protezione, in accoglimento dell’istanza di RE 1, ha concesso i diritti di visita con modalità “Skype”, della durata di 20 minuti (causa emergenza COVID-19).

                                  U.   Con decisione 9 aprile 2020 l’Autorità di protezione, ha parzialmente accolto l’istanza 18 dicembre 2019 di RE 1, mantenuto il diritto di visita in videochiamata sorvegliata (disp. 1.1.) e disposto che: alla ripresa del diritto di visita mediante incontro personale verranno effettuati tre incontri in forma sorvegliata della durata di un’ora presso il punto di incontro, con scadenza quindicinale (disp. 1.2.); dal quarto incontro incluso, il diritto di visita verrà esercitato nella forma libera, con passaggio al punto di incontro (disp. 1.3), dopo l’ottavo diritto di visita l’Autorità di protezione rivaluterà le modalità di estensione (disp. 1.4).

                                         Il reclamo inoltrato da PI 1 avverso tale decisione è stato respinto da questo Tribunale e l’incarto è stato trasmesso all’Autorità di protezione perché rivaluti la situazione e si esprima sui diritti di visita a seguire (consid. 7.5). L’Autorità di prime cure è inoltre stata invitata a voler nominare, entro martedì 25 agosto 2020 uno specialista neutro che possa al più presto iniziare una presa a carico del minore (consid. 8) (v. sentenza 23 luglio 2020, inc. CDP 9.2020.39). Detta sentenza è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  V.   Mediante decisione 21 agosto 2020 l’Autorità di protezione, in ossequio al punto 3 della propria decisione 887/2019, ha nominato quale terapeuta lo psicologo __________, operativo presso il __________ (1.1), disponendo che il seguito avverrà inizialmente con frequenza settimanale, con facoltà per il terapeuta di adeguamento ai bisogni del minore (1.2), i costi del seguito sono a carico dei genitori. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.

                                 W.   Mediante reclamo 7 settembre 2020 RE 1 ha avversato la decisione 21 agosto 2020, chiedendo la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. In via principale, ha postulato che l’incarto venga trasmesso all’Autorità di protezione affinché proceda celermente alla nomina di uno psicoterapeuta dell’età evolutiva che abbia le necessarie qualifiche professionali per procedere ad una psicoterapia con un minore e, in via subordinata, che sia nominata la psicoterapeuta dell’infanzia dr. __________ (psicologa e psicoterapeuta).

                                  X.   Con osservazioni 10 settembre 2020 la curatrice di rappresentanza avv. RA 1, ha indicato che i requisiti di idoneità e disponibilità dello psicologo scelto potranno essere chiarite dall’Autorità di reclamo, ribadendo la necessità per il bene del minore di avviare al più presto il percorso terapeutico.

                                         Con osservazioni 11 settembre 2020, alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, l’Autorità di protezione ha ribadito l’urgenza di porre in essere la nomina del terapeuta.

                                         Tramite osservazioni 14 settembre 2020 PI 1 ha chiesto la reiezione della richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.

                                         Mediante osservazioni di merito 23 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato e sostenuto la bontà dell’incarico affidato a __________, precisando che lo stesso è laureato in psicologia a __________ e in formazione presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di __________ e che per alcuni anni è stato responsabile pratico per la __________ e supervisore di équipe per fondazioni private su territorio ticinese, Lo stesso, ancora parzialmente in formazione, risulta estraneo alla rete di psicoterapeuti e psicologi della zona di __________ e di conseguenza anche alla madre del minore (che opera professionalmente quale psicolga).

                                         Con osservazioni di merito 29 settembre 2020 PI 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto, opponendosi alla nomina della psicologa proposta dalla madre del minore.

                                         Mediante osservazioni di merito 29 settembre 2020 la curatrice avv. RA 1 ha ribadito l’urgenza di implementare un percorso terapeutico e, nel caso in cui lo psicologo non risultasse idoneo, ha proposto la nomina dello psicologo dr. __________.

                                         Con scritto 30 settembre 2020 la Camera di protezione ha trasmesso alle parti le risultanze degli accertamenti esperiti sullo psicologo __________.

                                         Con replica 16 ottobre 2020 RE 1 ha concluso per l’accoglimento reclamo.

                                         Mediante duplica 30 ottobre 2020 l’Autorità di prime cure, pur confermando la fondatezza della propria decisione, si è rimessa al giudizio di questo giudice.

                                         Con duplica 2 novembre 2020 la curatrice avv. RA 1, preso atto delle risultanze degli accertamenti, ha concordato sull’idoneità del professionista scelto dall’Autorità a svolgere il mandato affidatogli.

                                  Y.   Nel frattempo, con decisione 24 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha esteso con effetto immediato le relazioni personali fra il minore e il padre, nella forma libera, con solo passaggio presso il punto di incontro di __________, regolamentandone la frequenza (cfr. risoluzione n. 673/20).

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha disposto la nomina dello psicologo __________ quale terapeuta di PI 2, stabilendo che il seguito avverrà inizialmente con frequenza settimanale, con facoltà per il terapeuta di un adeguamento dello stesso ai bisogni del minore.

                                         Tale decisione ha fatto seguito alla precedente decisione 14 ottobre 2019, con la quale l’Autorità aveva già ordinato una presa a carico terapeutica del minore (disp. 3), e all’invito di questo giudice a voler procedere sollecitamente a detta nomina (v. inc. CDP 9.2020.39, sentenza 23 luglio 2020, consid. 8).

                                   3.   Nel suo reclamo RE 1 postula l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione, contestando l’idoneità del terapeuta nominato.

                                         La reclamante chiede la trasmissione dell’incarto all’Autorità di protezione affinché proceda celermente alla nomina di uno psicoterapeuta dell’età evolutiva, che abbia le necessarie qualifiche professionali per mettere in atto una psicoterapia con un minore e, in via subordinata, la nomina della psicoterapeuta dell’infanzia dr. __________ (psicologa e psicoterapeuta). La reclamante avversa la scelta operata dall’Autorità di prime cure, affermando che __________ non sarebbe né idoneo né qualificato, non essendo uno psicoterapeuta per minori o per adulti e neppure uno psicologo abilitato, poiché ancora in formazione. Egli non figurerebbe neppure nell’albo degli psicologi e psicoterapeuti del Canton Ticino.

                                   4.   Nel caso in esame la contestazione non riguarda la decisione di nominare un seguito terapeutico per PI 2, quanto piuttosto la scelta dello specialista operata dall’Autorità di prime cure. La decisione con la quale era stato disposto il seguito terapeutico per il minore (cfr. decisione ARP del 14 ottobre 2019, disp. 3) è infatti cresciuta in giudicato incontestata. La necessità e l’urgenza di nominare un terapeuta neutro per il bene del minore, oltre che già ribadita da questo giudice (cfr. sentenza CDP 23 giugno 2020, consid. 8), è pure fatta valere da tutte le parti in causa.

                                   5.   L'esercizio della professione di psicoterapeuta è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione (art. 22 della Legge federale sulle professioni psicologiche LPPsi, RS 935.81; art. 54 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario: Legge sanitaria). Nel Canton Ticino il Dipartimento della sanità e della socialità è competente a concedere l’autorizzazione all’esercizio, indipendente o dipendente, della professione (art. 56 Legge Sanitaria).

                                         L’autorizzazione è concessa alle persone che, oltre a godere di buona reputazione e possedere i requisiti psichici e fisici, sono titolari di un diploma o di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli equipollenti (art. 56 cpv. 1 Legge sanitaria) e dispongono di un titolo federale di perfezionamento oppure di un titolo considerato equivalente acquisito in un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente o titolo estero di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (art. 12 del Regolamento concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e psicoterapeuta del 27 marzo 2013, RL 813.620, in seguito Regolamento; art. 55 cpv. 3 Legge sanitaria) e forniscono i documenti richiesti (estratto del casellario giudiziale, autocertificazione per operatori sanitari, certificato medico di idoneità psico-fisica, documentazione attestante la padronanza dell’italiano).

                                         La legge dispone che anche l’esercizio dipendente della professione di psicoterapeuta è sottoposto ad autorizzazione (art. 11 cpv. 2 Regolamento; art. 22-26 LPPsi, riservato l’art. 13 LPPsi).

                                         Le condizioni per ottenere l’autorizzazione quale psicoterapeuta in formazione sono previste dall’art. 14 del Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicoterapeuta. L’interessato (già in possesso di un diploma ai sensi degli art. 2 e 3 LPPsi) deve in particolare essere iscritto ad un percorso di perfezionamento in psicoterapia provvisoriamente o definitivamente accreditato (cpv. 1 lett. b) ed essere alle dipendenze di uno psicoterapeuta o di un medico psichiatra autorizzati con esperienza professionale di almeno cinque anni oppure di un’istituzione sociosanitaria sotto la diretta responsabilità di uno psicoterapeuta o un medico psichiatra autorizzati con esperienza professionale di almeno cinque anni (cpv. 1 lett. c). Il datore di lavoro dello psicoterapeuta in formazione si assume la responsabilità professionale e contrattuale dei trattamenti nei confronti del paziente (cpv. 2).

                                         Gli obblighi professionali di uno psicoterapeuta sono previsti dalla legge (elencati nell’art. 27 LPPsi, art. 15 cpv. 1 Regolamento cantonale); in particolare allo psicoterapeuta è vietato prescrivere, dispensare o somministrare medicamenti (art. 15 cpv. 2 del Regolamento).

                               5.1.   Sulla figura del terapeuta nominato dall’Autorità di prime cure, e messa in discussione in sede di reclamo, va rilevato quanto segue.

                                         Dagli atti risulta che __________ (1965) ha conseguito un diploma di studi in psicologia rilasciato formalmente il 30 aprile 2004 dall’Università degli Studi di __________ (cfr. doc. 7a agli atti).

                                         A seguito della verifica da parte della Commissione delle professioni psicologiche (Ufficio federale della sanità pubblica) il diploma di studi in psicologia ottenuto da __________, in __________, è stato riconosciuto in __________ (cfr. decisione PsiCo del 2 aprile 2014). Secondo l’art. 3 cpv. 2 Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi, RS. 935.81) lo stesso esplica in Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria Svizzera riconosciuto conformemente all’art. 2 LPPsi.

                                         Dagli atti risulta altresì che con decisione 30 aprile 2020 dell’Ufficio di sanità del Canton Ticino, __________ è stato autorizzato ad esercitare “quale psicoterapeuta in formazione” presso lo Studio della signora __________ dal 2 maggio 2020 al 1° maggio 2021. Nella decisione viene indicato che __________ è iscritto ad un percorso di perfezionamento in psicoterapia definitivamente accreditato dalla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di __________ (attestato d’iscrizione del 26 luglio 2018).

                                         Con scritto 21 settembre 2020 l’Ufficio di Sanità ha confermato a questo giudice che __________ è regolarmente autorizzato quale psicoterapeuta in formazione presso lo __________.

                               5.2.   Alla luce degli accertamenti operati da questo giudice in sede di procedura di reclamo, la decisione di nomina del terapeuta resiste alle critiche di RE 1. Diversamente da quanto palesato dalla reclamante, __________, diplomato in psicologia, è debitamente autorizzato ad esercitare la professione di psicoterapeuta nel nostro Cantone. Il fatto che sia autorizzato ad esercitare la professione in qualità di psicoterapeuta in formazione nulla muta. Neppure può essere messa in discussione la figura del datore di lavoro di __________, responsabile ai sensi della legge di vigilare sul suo operato. __________ è infatti regolarmente iscritta nell’albo degli psicoterapeuti abilitati ad esercitare a titolo indipendente (cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/albi/albo-degli-operatori-sanitari). Appare evidente che tale circostanza è pure stata debitamente accertata dall’Ufficio di sanità al momento del rilascio dell’autorizzazione a __________, quale condizione per il rilascio della stessa.

                                         La legge non dispone limitazioni di sorta nell’esercizio della professione di psicoterapeuta, neppure in relazione agli psicoterapeuti in formazione, all’infuori di quanto disposto dagli articoli 27 LPPsi e 15 Regolamento.

                               5.3.   La stessa curatrice di rappresentanza del minore PI 2 approva l’idoneità del professionista scelto dall’Autorità a svolgere il mandato affidatogli (cfr. duplica 2 novembre 2020).

                                         Quanto alla madre, la stessa chiede che “l’incarico sia affidato ad un terapeuta preparato, che abbia sufficiente esperienza clinica con i bambini. Un terapeuta che, quale professionista accreditato, riconosciuto da Confederazione e Cantone, dalle assicurazioni di categoria, da __________ e dalle casse malati, possa essere titolare e responsabile del caso e godere non solo della sua fiducia, ma anche di quella del padre e delle istituzioni” (cfr. replica pag. 10). La reclamante indica altresì che “in ben tre anni le autorità non sono riuscite a nominare” un simile terapeuta.

                                         Come già indicato il terapeuta scelto è “accreditato”, debitamente riconosciuto nel nostro Cantone, e come già ribadito la legge non prevede obblighi in relazione ad eventuali esperienze in ambiti particolari.

                                         Il ritardo dell’Autorità di protezione nel nominare un terapeuta per il minore non è in ogni caso da ricondurre alla difficoltà nell’individuare un terapeuta con una particolare formazione o specializzazione, come palesato dalla reclamante, bensì è anche da ricondurre all’evidente litigiosità delle parti che ha ostacolato anche tale decisione.

                                         La scelta del terapeuta, è infatti stata a più riprese avversata dalle parti. Come ammesso dalla stessa reclamante la questione è aperta da tre anni.

                                   6.   Tutto quanto considerato, il reclamo va di conseguenza respinto e la decisione impugnata confermata, essendo appurato che dal profilo della legislazione ticinese __________ ha ottenuto l’autorizzazione cantonale per l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta in formazione e può dunque operare in detta veste nel nostro Cantone. Il fatto che - essendo in formazione - agisce sotto la supervisione e la responsabilità della psicoterapeuta __________ (figura per altro femminile) costituisce una garanzia in più per il corretto adempimento del mandato di presa a carico del minore.

                                         In considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm), per cui tasse e spese vanno poste a carico di RE 1, che rifonderà a PI 1 congrue ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 400.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a PI 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

-

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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