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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.05.2020 9.2019.99

28. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·5,432 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Relazioni personali, audizione del figlio

Volltext

Incarto n. 9.2019.99

Lugano 28 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi  

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

  e a   PI 2 patr. da: PR 2  

per quanto riguarda le relazioni personali con il figlio PI 1

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 maggio 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2007) è nato dalla relazione tra RE 1 e PI 2.

                                         L’Autorità di protezione, così come questa Camera, si occupano da alcuni anni del nucleo famigliare in questione, ragione per la quale verranno rievocati i fatti esclusivamente per quanto necessario al presente giudizio.

                                  B.   PI 2 esercita l’autorità parentale esclusiva sul figlio PI 1, a favore del quale è in essere, dal 29 marzo 2011, una curatela educativa. Quale curatore è nominato CO 2.

                                         Con decisione 31 agosto 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha privato PI 2 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, collocandolo presso l’Istituto __________ a __________. Le relazioni personali del padre con il figlio sono state fissate in forma sorvegliata presso il Punto di incontro di __________ a __________, ogni 15 giorni il sabato o la domenica della durata di un’ora e mezza. Il ragazzo può invece incontrare la madre in modalità libera almeno un fine settimana ogni due.

                                  C.   RE 1 ha presentato un’istanza il 16 novembre 2016 volta ad ottenere il recupero di diritti di visita persi a seguito di decisioni della madre. L’Autorità di protezione ha proceduto a sentire il curatore, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore minorenni e famiglie, il Punto d’Incontro, la madre e l’Istituto __________.

                                        Con ulteriore istanza 21/23 febbraio 2017 RE 1 ha chiesto nuovamente di recuperare i diritti di visita persi, in aggiunta a quelli già chiesti il 16 novembre 2016.

                                         Il 9/10 marzo 2017 RE 1 ha presentato un’istanza di adozione di misure in via supercautelare, volte a recuperare i diritti di visita annullati e imporre alla madre il loro rispetto, con la comminatoria penale dell’art. 292 CP.

                                  D.   Con decisione 17 marzo 2017 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta supercautelare 9/10 marzo 2017.

                                  E.   Con istanza 26/31 maggio 2017 PI 2 ha postulato la modifica del collocamento del figlio da internato a esternato, chiedendo il permesso per il minore di dormire al proprio domicilio.

                                         L’Autorità di protezione ha interpellato al proposito il curatore e l’istituto __________.

                                  F.   In data 12 giugno 2017 è avvenuto un incontro presso l’Autorità di protezione, durante il quale sono state discusse le richieste dei genitori.

                                         Successivamente il curatore e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore minorenni e famiglie, si sono ulteriormente espressi sulle richieste dei genitori.

                                         Nel frattempo i diritti di visita del padre hanno potuto essere recuperati.

                                  G.   Il 20/23 ottobre 2017 RE 1 ha presentato un’istanza di estensione delle relazioni personali con il figlio, evidenziando che per un periodo di dieci settimane è avvenuto il recupero dei diritti di visita precedentemente mancati, ragione per la quale a suo avviso non vi sarebbero elementi sfavorevoli al loro ampliamento.

                                         Su tale richiesta si è espresso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione in data 31 ottobre/9 novembre 2017. Il medesimo ufficio e il curatore si sono ulteriormente espressi nel corso dei successivi mesi evidenziando una situazione complessa e caratterizzata da importanti conflitti tra i genitori. In particolare in data 14 agosto 2018 il curatore educativo ha indicato di ritenere adeguato procedere con un mandato di controllo e informazione, ritenendo i genitori non in grado di gestire i contatti nell’interesse del figlio.

                                         Tramite osservazioni del 6/7 settembre 2018 il padre ha espresso il proprio accordo all’attribuzione di un mandato di controllo e informazione a un soggetto terzo, chiedendo che vengano fatte rispettare le relazioni telefoniche infrasettimanali, come pure che il suo diritto di visita sia esteso sino a una volta alla settimana o a un intero pomeriggio ogni due settimane.

                                  H.   Con decisione 21/22 maggio 2019 immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione ha disposto:

                                         1. L’istanza 14 novembre 2016 (riformulata con istanza 20/23 ottobre 2016 e osservazioni 6/7 settembre 2018) di RE 1 di estensione del diritto di visita del figlio PI 1 almeno una volta alla settimana è respinta.

                                         § il curatore educativo __________, in collaborazione con l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, e tutta la rete di sostegno, è invitato a valutare la possibilità di ampliare la durata del diritto di visita attuale di ulteriori trenta minuti se saranno date le seguenti condizioni cumulative:

                                         garanzie del benessere del minore;

                                         adeguatezza dell’atteggiamento del padre, RE 1;

                                         verifica della posizione della madre PI 2 al riguardo;

                                         adeguatezza del rapporto tra i genitori;

                                         disponibilità della struttura di incontro padre-figlio.

                                         Tale possibilità dovrà essere adeguatamente preparata dagli operatori della rete con entrambe le figure genitoriali e sottoposta ad un periodo di prova di tre mesi. Al termine di tale periodo di prova, la proposta dovrà essere rivalutata da tutta la rete operativa e discussa con i genitori e poi messa in atto solo previa comunicazione alla scrivente autorità e relativa formale autorizzazione.

2. L’istanza 26/31 maggio 2017 presentata dalla madre PI 2 di graduale passaggio alla forma di esternato, anche solo tramite l’inserimento in una prima fase di una notte infrasettimanale al domicilio materno, è respinta.

                                         3. Ai sensi dell’art. 273 cpv. 2 CC è fatto ordine alla madre PI 2, di ripristinare immediatamente i diritti di visita padre-figlio e accompagnare PI 1 al Punto d’incontro conformemente al calendario in essere e di recarsi presso la struttura con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto ovvero prima che il padre RE 1 si rechi presso la struttura per svolgere le visite. Al padre RE 1 è fatto ordine di voler lasciare il Punto d’incontro prima che la madre PI 2 arrivi a riprendere il figlio PI 1 al termine del diritto di visita.

                                         § Il curatore educativo __________ è invitato a voler organizzare gli incontri con la struttura affinché i diritti di visita si svolgano nelle modalità descritte sopra, ovvero affinché i genitori di PI 1 non si incrocino né si incontrino.

                                         § Il Punto d’Incontro di __________ è invitato a presentare un rapporto di segnalazione all’Autorità qualora i genitori non dovessero attenersi a quanto deciso.

                                         § L’ordine ai genitori è impartito con la comminatoria penale prevista ai sensi dell’art. 292 CP, che recita:

                                         “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

4. Ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 e 2 CC quale misura opportuna è ordinata la presa a carico terapeutica di PI 1 presso uno specialista pedopsichiatra.

§ La madre PI 2, detentrice dell’autorità parentale, è tenuta ad avviare tale presa a carico in collaborazione con la rete.

§ La madre PI 2, detentrice dell’autorità parentale, si atterrà alle indicazioni fornite dallo specialista circa l’eventuale interruzione della presa a carico o l’eventuale diversa estensione della presa a carico.

5. Ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC l’Ufficio dell’aiuto e della Protezione, Settore famiglie e minorenni, è designato quale ufficio di controllo e informazione a favore di PI 1. Il mandato viene esperito mediante colloqui regolari (di regola una volta al mese) con i genitori per verificare la loro situazione personale; gli operatori hanno inoltre il diritto di effettuare visite a domicilio e raccogliere informazioni direttamente presso enti o servizi che si occupano del minore.

§ Ai signori PI 2 e RE 1 è fatto obbligo di collaborare con l’Ufficio dell’aiuto e della Protezione, Settore famiglie e minorenni.

6. Ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC i signori PI 2 e RE 1 sono formalmente ammoniti al vincolo del rigoroso rispetto delle misure in atto e alle connesse indicazioni impartite dalla rete di sostegno a favore di PI 1 e del curatore educativo __________ e in ossequio a tutti i provvedimenti di protezione formalmente in vigore”.

                                         § L’ordine è impartito con la comminatoria penale prevista ai sensi dell’art. 292 CP, che recita: “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

                                    I.   Contro la predetta decisione è insorto RE 1 con reclamo del 19 giugno 2019 limitatamente al dispositivo n. 1, che chiede sia annullato e riformato nel senso di riconoscere al padre un diritto di visita in forma protetta di almeno due ore alla settimana o un pomeriggio ogni 15 giorni. Egli sostiene che la decisione sarebbe stata emanata in violazione del diritto di essere sentito del minore, considerato che PI 1 è stato ascoltato l’ultima volta il 24 giugno 2015. Il reclamante ritiene che l’Autorità giustifichi la propria decisione con la conflittualità tra i genitori e non con la minaccia di pericolo per il figlio, che invece a suo avviso sarebbe contento di poter avere contatti più frequenti con il padre. Contesta poi il ruolo attribuito al curatore educativo di valutare insieme all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un eventuale ampliamento del diritto di visita, ritenendo che a suo avviso non può essergli demandato, in quanto una simile decisione incombe solo all’Autorità. Considera che la decisione sia basata esclusivamente sulla valutazione della capacità genitoriale della madre, redatta nel 2012, mentre la mancanza di valutazioni aggiornate e di una perizia sulle capacità genitoriali anche del reclamante costituirebbe una valutazione anticipata delle prove e sarebbe lesiva del suo diritto di essere sentito.

                                  L.   Il curatore ha presentato le proprie osservazioni, precisando che il mandato ricevuto riguarda la valutazione delle condizioni cumulative indicate nella decisione impugnata prima di eventualmente proporre un’estensione delle relazioni personali “messa in atto solo previa comunicazione” all’Autorità di protezione “e relativa formale autorizzazione”.

                                  M.   Tramite osservazioni del 25 luglio 2019 l’Autorità di protezione rinvia per le spiegazioni alla decisione impugnata, che ritiene motivi “ampiamente le ragioni per cui non è possibile accogliere la richiesta del padre di estendere il diritto di visita”. Essa chiede quindi di respingere il reclamo, sostenendo che non sono dati gli estremi per la modifica dell’assetto fissato e rinviando ai vari rapporti dei servizi citati. Quanto al diritto di essere sentito del figlio, ritenuti i pareri “estremamente negativi sull’andamento della situazione e sullo stato di benessere del minore”, l’Autorità precisa di aver valutato che non sia nell’interesse del minore un suo coinvolgimento tramite un ascolto, che a suo avviso “non avrebbe aggiunto nulla agli accertamenti svolti dall’ampia rete già attiva sul caso”. L’Autorità di protezione ritiene inoltre che un nuovo mandato sulle capacità genitoriali non sarebbe opportuno, in assenza di cambiamento delle circostanze e delle problematiche già rilevate nella perizia del 2015. Quanto al mandato al curatore educativo, l’Autorità di protezione precisa che il suo compito di eventualmente proporre un ampiamento del diritto di visita non implichi che egli debba decidere, bensì presentare un rapporto sulla base del quale sarà l’Autorità, dopo debita istruttoria, a modificare l’assetto.

                                  N.   PI 2 non ha presentato osservazioni.

                                  O.   RE 1 ha presentato la propria replica il 14 agosto 2019. Egli precisa di ritenere che il curatore non abbia preso posizione. Ribadisce di sostenere che il mandato al curatore violi il principio della certezza e sicurezza del diritto, il principio inquisitorio illimitato, il principio di proporzionalità e il diritto delle parti di essere sentite. Quanto alle osservazioni dell’Autorità di protezione ritiene che non vi siano riferimenti chiari alla minaccia del bene del figlio e ai rapporti dei servizi al proposito. A suo avviso l’Autorità non terrebbe conto dell’evoluzione positiva delle relazioni personali tra padre e figlio e del parere di quest’ultimo che, vista l’età, avrebbe dovuto essere coinvolto.

                                  P.   Con scritto 21 agosto 2019 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare la propria duplica, confermando quanto esposto nelle osservazioni del 25 luglio 2019.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha deciso varie misure di protezione a favore del figlio. Con il proprio reclamo RE 1 si limita ad impugnare il dispositivo della sentenza che respinge le sue richieste di ampliamento del proprio diritto di visita con il figlio (disp. 1). I restanti dispositivi della decisione sono quindi cresciuti in giudicato. Il reclamante chiede l’annullamento del suddetto dispositivo e la sua riforma nel senso di riconoscere un diritto di visita tra padre e figlio in forma protetta per almeno due ore una volta a settimana o in alternativa un pomeriggio una volta ogni 15 giorni.

                                         RE 1 contesta innanzitutto la mancata audizione del figlio, ritenendo si tratti di una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli sostiene che un ampliamento delle relazioni personali andrebbe a favore del minore e che l’opinione di quest’ultimo costituirebbe una “preziosa fonte di informazioni supplementari al fine di una motivata decisione”. Di parere opposto l’Autorità di protezione, che evidenzia di aver deciso di prescindere dall’audizione del minore in quanto per l’emanazione della decisione ha ritenuto sufficienti i numerosi rapporti dei vari servizi coinvolti, mentre l’ascolto di PI 1 non sarebbe stato nel suo interesse e non avrebbe aggiunto nulla agli accertamenti svolti.

                                         Il reclamante lamenta poi una violazione del suo diritto di essere sentito, non avendo l’Autorità di protezione conferito un nuovo mandato sulle sue capacità genitoriali. L’Autorità di prima istanza osserva di non ritenere necessario un simile accertamento, disponendo di fatto di tutti gli elementi per decidere e non essendo intervenuti cambiamenti delle circostanze e problematiche rilevate nella perizia svolta nel 2015.

                                   3.   Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è un diritto di ordine formale la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160; sentenza CDP del 30 settembre 2016, inc. 9.2016.110). Il diritto di essere sentito implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ancorati anche nel titolo II° della LPAmm (art. 34 ss LPAmm). Eccezionalmente, una violazione del diritto d’essere sentito commessa da un’Autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall’Autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l’interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un’Autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

                                         In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta: l’art. 447 cpv. 1 CC garantendo infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall’Autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13). Eccezioni al suddetto principio sono ammissibili se l’audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4);

                                         Nel caso in esame, come meglio sarà chiarito nel seguito, il diritto del figlio ad essere sentito in un procedimento che lo vede coinvolto, citato dal reclamante, emana dall’art. 314 a CC, che ne prescrive l’ascolto (Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed, Losanna-Ginevra 2019, n. 1041 pag. 682; sul dovere dell’autorità di sentire il figlio nelle controversie relative ai diritti di visita, v. anche sentenza CEDU nella causa Sahin e Sommerfeld c. Germania dell’8 luglio 2003, menzionata alla nota 2447, pag. 681 dell’opera citata).

                                   4.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).

                                         In virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

                                         La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).

                               4.1.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

                               4.2.   Di principio il figlio deve essere sentito personalmente e in maniera adeguata dall’Autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC). Tale disposto traspone nell’ambito del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1 CPC nelle procedure del diritto di famiglia.

                                         La norma prevede che, di principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa. Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista (DTF 133 III 553 consid. 4¸ STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e rif.).

                                         L’opinione del figlio sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag. 603; DTF 127 III 298).

                                         Nell’ambito di una procedura di misure di protezione del minore, quest’ultimo è qualificato come “persona implicata”, essendo direttamente toccato dalla misura considerata. A questo titolo deve essere considerato come parte alla procedura (come i genitori e il curatore, se gli sono rimproverati atti o omissioni). Detiene di conseguenza dei diritti procedurali che derivano dalle disposizioni generali, per rinvio dell’art. 314 cpv. 1 CC (diritto di consultare gli atti, art. 449b CC e di ricorrere, art. 450 CC) e delle disposizioni speciali relative ai minori, segnatamente il diritto di essere ascoltato (art. 314 CC), quello di essere rappresentato (art. 314bis CC) e quello di ricorrere contro una decisione di collocamento (art. 314b cpv. 2 CC) (Guy-Ecabert, L’enfant, acteur dans la procedure et dans la mediation, in FamPra.ch 2016, pag. 345).

                                         Il punto di vista del ragazzo risulta viepiù importante nella misura in cui – a motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in funzione del suo punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche in maniera oggettiva in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009 p. 513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale peso occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua capacità di prendere una decisione autonoma – che interviene in genere verso i 12 anni compiuti – così come la costanza del suo parere. Qualora il figlio adotti un atteggiamento negativo nei confronti del genitore non-detentore della custodia, occorre statuire sui relativi motivi del minore e sul fatto a sapere se l’esercizio del diritto di visita rischi realmente di pregiudicare i suoi interessi. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle circostanze e adottare le misure che più appaiono opportune perché meglio salvaguardano il bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).

                                         L’audizione non presuppone che il minore abbia la capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015, consid. 3.1; v. anche sentenza CDP 31 maggio 2017, inc. 9.2016.146, consid. 4.2).

                                         Secondo le linee guida stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti dopo il sesto anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 4.1; 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1).

                               4.3.   Come visto, l’art. 314a cpv. 1 CC permette all’autorità di protezione dei minori di rinunciare all’audizione qualora l’età del minore o un grave motivo vi si opponga. Per quanto attiene all’età, come sviluppato al considerando precedente, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale possono essere sentiti personalmente i bambini di più di sei anni, o eventualmente anche prima, se le circostanze lo giustificano.

                                         Appartiene invece al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore; la giurisprudenza menziona il rifiuto del figlio di essere sentito (benché occorra accertarsi che tale comportamento non sia indotto da uno dei genitori), il timore che il minore sia poi vittima di rappresaglie da parte dell’uno o dell’altro genitore oppure il fatto che egli sia stato già sentito da un perito pochi mesi prima (sicché una nuova audizione sarebbe da lui avvertita come vessatoria), l’esistenza di un ritardo psichico del minore, una sua assenza durevole all’estero o la particolare urgenza del provvedimento (DTF 131 III 553, consid. 1.3.1 e rif.). Non è invece considerato un grave motivo, il fatto di voler evitare una sofferenza al minore, ad esempio in presenza di un conflitto di lealtà: per rinunciare all’audizione occorre invece che il conflitto di lealtà sia particolarmente grave o che l’audizione rischi di compromettere la salute psichica o fisica del minore (DTF 131 III 553, consid. 1.3.3).

                                         Se il minore è stato già sentito, secondo l’Alta Corte occorre prescindere da nuove audizioni in caso di conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).

                                   5.   Nel caso in esame, dagli atti emerge una situazione di importante conflitto tra i genitori e un disagio del minore giudicato dai vari servizi che operano da anni a sua protezione.

                                         Criticata dal padre è innanzitutto l’assenza di audizione di PI 1 in relazione alla sua richiesta di estensione delle relazioni personali e la conseguente violazione del diritto di essere sentito del figlio. A giustificazione della scelta di non sentire il minore l’Autorità di protezione adduce il disagio di quest’ultimo, il fatto che sia già stato sentito nel 2015 e che il suo parere non avrebbe di fatto aggiunto elementi a favore di una decisione diversa.

                                         Come precedentemente rilevato, ai sensi dell’art. 314a cpv. 1 CC l’Autorità di protezione può rinunciare all’audizione del minore qualora l’età del minore o un grave motivo vi si opponga. PI 1 ha ormai compiuto tredici anni – ma aveva già dodici anni e tre mesi al momento della decisione impugnata – e l’Autorità di prima istanza non ha chiarito quali motivi gravi si opporrebbero alla sua audizione, se non una generica preoccupazione sul suo stato di benessere. In alcun modo è invece dimostrato che l’audizione possa rischiare di compromettere la sua salute psichica o fisica (cfr. DTF 131 III 553, consid. 1.3.3). Si osserva peraltro che il ragazzo risiede in istituto, ha un curatore educativo ed è seguito da un’ampia rete: non sembrano quindi mancare i presupposti e le possibilità affinché il suo ascolto possa avvenire in modo competente e adeguato alla sua situazione, nel rispetto del suo benessere, prioritario.

                                         L’Autorità di protezione, nelle proprie osservazioni al reclamo, sostiene che “procedere con l’ascolto di PI 1 già ascoltato nel 2015, non era nell’interesse del minore e non avrebbe aggiunto nulla agli accertamenti svolti dall’ampia rete già attiva sul caso”. Argomento avversato dal reclamante, che rileva, che con un simile agire l’Autorità avrebbe omesso di tenere conto dell’età del ragazzo e “il suo sviluppo psicofisico e l’evolversi delle sue esigenze”. Anche secondo questo giudice, l’apprezzamento dell’Autorità di protezione non merita tutela, tenuto conto del tempo trascorso dall’audizione del 2015, che rende la medesima non più attuale (v. sentenza STF 5A_354/2015, consid. 3.2.2) e del cambiamento del grado di maturità del ragazzo, ma anche, come già accennato, dell’ampia possibilità di eseguire l’ascolto attraverso figure professionali che PI 1 già conosce e godono della sua fiducia. Peraltro, il mandato conferito al curatore di eventualmente valutare una proposta di ampiamento della durata delle relazioni personali (nel senso indicato dal padre), lascia spazio ad una valutazione che, a mente di questo giudice, non può escludere anche un chiarimento della posizione del figlio.

                                         In definitiva, nella fattispecie, l’Autorità di protezione, nella valutazione dell’istanza del padre di ampliamento delle relazioni personali con il figlio, ha omesso di sentire quest’ultimo. Alla luce di quanto appena esposto, l’audizione del figlio andava invece eseguita, non opponendosi gravi motivi. Di conseguenza, questo giudice ritiene necessario rinviare gli atti all’Autorità di primo grado affinché proceda all’ascolto di PI 1 e decida nuovamente, non potendo invece essere accolta la richiesta di RE 1 di esprimersi già ora sull’estensione delle relazioni personali con il figlio.

                                         In simili circostanze, un’ulteriore disamina degli argomenti del padre in relazione alla sua istanza ed all’ampliamento dei suoi diritti di visita con il figlio non si rivela necessaria. E ciò in particolare relativamente alla sua richiesta di esperire ulteriori indagini con una nuova perizia sulle capacità genitoriali, in considerazione delle argomentazioni dell’Autorità di protezione ed in virtù del principio inquisitorio illimitato.

                                   6.   Visto quanto precede, il reclamo dev'essere accolto per motivi almeno parzialmente diversi da quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento del dispositivo n. 1. della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima sede perché proceda come sopra indicato con l’ascolto di PI 1.

                                         Va ricordato abbondanzialmente che essendo stata la decisione impugnata immediatamente esecutiva, e non avendo il reclamante chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, il curatore e l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (visto il tempo intercorso) dovrebbero già aver provveduto alle valutazioni prescritte dalla seconda parte (§) del dispositivo impugnato, giacché l’Autorità di protezione potrebbe già essere in misura di nuovamente decidere, in tempi adeguati, dopo l’audizione del figlio – dandosene le condizioni – sull’eventuale ampliamento della durata del diritto di visita.

                                   7.   L ’Autorità di protezione va considerata soccombente. A norma dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia esserle addossate spese processuali.

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di protezione va condannata al pagamento di congrue ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 21 maggio 2019 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato e gli atti vengono ritornati all’Autorità di prima sede, affinché proceda come indicato nei considerandi ed emani una nuova decisione.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.