Incarto n. 9.2019.63
Lugano 4 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a
PI 1 rappr. da: CURA 1
per quanto riguarda la decisione di diniego di autorizzazione alla liquidazione di donazione
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° marzo 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con decisione 2 novembre 2017 ha posto PI 1 (1923) a beneficio di una curatela generale, a seguito della segnalazione da parte del direttore di Casa dei __________, dove è ricoverata stabilmente. Quale curatore è stato nominato l’avv. CURA 1.
B. Con decisione 1° marzo 2019 l’Autorità di protezione ha negato al curatore l’autorizzazione alla liquidazione di una donazione effettuata da PI 1 a favore di RE 1 in data 18 luglio 2017, esprimendo dubbi sulla capacità di discernimento della curatelata al momento della donazione.
C. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con ricorso (recte: reclamo) 1° aprile 2019. Essa chiede l’annullamento della decisione, ritenendola ingiustificata e infondata e precisando che contestualmente alla donazione PI 1 ha sottoscritto un testamento pubblico rogato dal notaio PR 1, che ha quindi verificato, alla presenza di due testimoni, la sua capacità di intendere e volere. La reclamante chiede che il curatore CURA 1 sia pertanto autorizzato a versare a RE 1 un saldo di fr. 65'270.75.
D. Tramite osservazioni 7 maggio 2019 l’Autorità di protezione precisa di ritenere dubbia la capacità di PI 1 di intendere e volere al momento della sottoscrizione della donazione, considerando che il notaio PR 1 non avrebbe l’avrebbe accertata mediante attestato medico. L’Autorità di protezione esprime pure perplessità sull’entità della donazione, considerando che nel testo redatto da PI 1 viene indicato un solo conto presso Postfinance, mentre la liquidazione della donazione è richiesta su due conti, ciò che ritiene quindi di non poter avallare. Essa chiede di confermare la decisione impugnata, che considera “basata su precise documentazioni mediche”.
E. Con replica 19 giugno 2019 RE 1 precisa di ritenere insostenibile e contraddittoria la presa di posizione dell’Autorità di protezione, che non si baserebbe su pareri medici. Ribadisce che la decisione contestata non merita di essere tutelata non essendo motivata da fatti concreti ma da semplici opinioni e impressioni soggettive, riaffermando che PI 1 era capace di discernimento al momento della donazione.
F. In duplica l’Autorità di protezione sostiene che vi sarebbe un rapporto medico del 10 ottobre 2017 sulla capacità di discernimento che non sarebbe chiaro. Tuttavia ritiene che a seguito di un ricovero avvenuto il 10 luglio 2017 PI 1 presentava al momento della donazione a RE 1 il 18 luglio 2018 un presumibile decadimento tale da giudicare motivate le perplessità circa la sua capacità a determinarsi. Per tale motivo considera giustificato non autorizzare il curatore a procedere al versamento a liquidazione della donazione.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione nega l’autorizzazione al curatore di liquidare una donazione eseguita da PI 1 a favore di RE 1, in data 18 luglio 2017, ponendo in discussione la reale volontà e la comprensione dell’atto da parte di PI 1. L’Autorità di primo grado chiarisce che la curatela è stata istituita a favore di quest’ultima il 2 novembre 2017, a seguito di un’incapacità di intendere e volere accertata dal dr. Med. __________ con certificato del 10 agosto 2017. Ammettendo quindi che la misura di protezione è stata istituita posteriormente all’atto di donazione da parte della curatelata e che al momento dell’atto la capacità di PI 1 è stata accertata dal notaio che ha curato, lo stesso giorno, il testamento pubblico redatto alla presenza di due testimoni. L’Autorità argomenta le sue perplessità in ragione del presunto stato di salute dell’anziana curatelata. Cita gli art. 408 CC relativo al dovere del curatore di gestire oculatamente e diligentemente i beni della curatelata e l’art. 412 cpv. 1 CC, indicando che “in rappresentanza dell’interessato il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso”. Quest’ultima normativa non risulta tuttavia applicabile alla fattispecie, non essendo in presenza di una donazione fatta dal curatore in rappresentanza della curatelata, bensì del versamento dell’importo richiesto da RE 1 a liquidazione della donazione, intervenuta prima dell’istituzione della curatela e della nomina del curatore.
3. L’operato del curatore deve sottostare ai principi previsti agli art. 405 ss CC. In particolare, egli deve adempiere i suoi compiti nell’interesse dell’assistito (art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni del curatelato e procedere a tutti gli atti giuridici connessi con l’amministrazione del patrimonio a lui affidato (art. 408 cpv. 1 CC).
3.1. Il curatore è chiamato ad esercitare la sua funzione sotto la sua responsabilità. Indipendentemente dal tipo di curatela, il curatore è – nel limite dei compiti attribuitigli – un mandatario autorizzato ad agire e obbligato a farlo; nei limiti del suo potere rappresenta quindi il curatelato. Tuttavia, la legge prevede il concorso dell’Autorità di protezione per lo svolgimento di alcuni atti. Questi comprendono per legge – allo scopo di proteggere l’interessato – certe operazioni di importanza particolare per le quali il consenso dell’autorità si rivela necessario: l’art. 416 cpv. 1 cf. 1-9 CC ne fa una lista (CommFam Protection de l’adulte, Biderbost, n. 1 ad art. 416 CC). In particolare si tratta di: 1. liquidazione dell’economia domestica, disdetta del contratto per l’abitazione nella quale vive l’interessato; 2. contratti di lunga durata per il ricovero dell’interessato; 3. accettazione o rinuncia a un’eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria; 4. acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria; 5. acquisto, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e gestione ordinarie; 6. accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di obbligazioni cambiarie; 7. contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un contratto di lavoro nell’ambito della previdenza professionale; 8. assunzione o liquidazione di un’impresa, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale; 9. dichiarazioni d’insolvenza, il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in casi urgenti.
Ai sensi dell’art. 417 CC, per motivi gravi l’Autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
Il consenso dell’Autorità di protezione è quindi richiesto per i casi enumerati dalla legge (Biderbost, op. cit., n. 7 ad art. 416 CC). Tale obbligo non ha comunque ragione di essere nella misura in cui la persona interessata abbia il pieno esercizio dei diritti civili e acconsenta all’atto. In ogni caso, quando il curatore ritenga di effettuare un atto con l’accordo dell’interessato, gli è raccomandato di sollecitare un certificato medico che attesti la sua capacità ad acconsentire all’operazione prevista (Biderbost, op. cit., n. 11 ad art. 416 CC).
3.2. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg. 6465-6466).
4. Visto quanto precede, appare evidente che la legge non conferisce nella fattispecie alcuna competenza all’Autorità di protezione di pronunciarsi sull’autorizzazione al curatore di liquidare una donazione, peraltro conclusa prima dell’esigenza accertata di istituire una misura di protezione, in quanto non enumerata nella lista di cui all’art. 416 CC. L’Autorità di prima istanza nemmeno fa valere di aver agito per motivi gravi ai sensi dell’art. 417 CC.
Già solo per la mancanza di una base legale che stabilisca la necessità di una simile autorizzazione, la decisione va quindi annullata.
5. In ogni caso, le critiche della reclamante meritano comunque una riflessione da parte di questo giudice, che all’esame degli atti non può che considerare gli argomenti evocati dall’Autorità di primo grado non pertinenti né comprovati.
L’Autorità di protezione solleva “perplessità circa la capacità di intendere e di volere della curatelata al momento in cui ha sottoscritto la donazione a favore della signora RE 1”. Nel documentare tali perplessità l’Autorità cita un rapporto medico del dr. Med. __________ del 10 ottobre 2017. Certificato che reca quindi una data posteriore di tre mesi rispetto al momento della sottoscrizione della donazione e che non conclude in ogni caso che la curatelata non fosse in grado, il 18 luglio 2017, di effettuare una donazione. In duplica l’Autorità ammette che il rapporto medico in questione non è esaustivo e che non si pronuncia sulla capacità di intendere e volere, quindi di aver svolto una valutazione sui fatti avvenuti tra il 10 luglio 2017 (data del ricovero) e il 10 agosto 2017 (data del certificato medico che attesta l’incapacità di intendere e volere), giungendo alla conclusione di mantenere delle perplessità sulle condizioni della signora il 18 luglio 2017 avendo esaminato la “concatenazione di eventi”. In alcun modo tuttavia dimostra che il 18 luglio 2017 PI 1 non fosse in grado di sottoscrivere un atto di donazione.
Dal canto suo l’avv. PR 1 chiarisce di aver redatto un testamento pubblico in data 18 luglio 2017, alla presenza di due testimoni, delle quali produce altrettante dichiarazioni attestanti che la signora PI 1 al momento del testamento appariva “nella sua piena capacità di intendere e di volere”, “lucida e pianamente consapevole della situazione e di quanto diceva” e che “ha confermato il contenuto del testamento e che tali erano le sue volontà” (cfr. dichiarazione della testimone nell’atto di testamento pubblico Avv. __________). Addirittura la signora __________, segretaria dello studio legale dell’avv. PR 1, altra testimone al testamento, ha chiarito nella propria dichiarazione 29 marzo 2019 che al momento della sottoscrizione PI 1 (che conosce da parecchi anni) le “è parsa come al solito, lucida e ben presente” e che “si è parlato del più e del meno come è sempre stato fatto”, come pure di non aver “notato nulla di diverso rispetto alle altre volte” in cui l’ha incontrata. Anche __________ ha quindi concluso di ritenere che la signora fosse “nella sua piena capacità di intendere e di volere”. Il notaio avv. PR 1 chiarisce che né le due testimoni appena citate né lui stesso hanno alcun interesse nella “vicenda”, salvo “veder rispettate le volontà di una sua affezionata cliente”.
A mente di questo giudice, l’Autorità di protezione esprime “perplessità” che non documenta, se non con quella che definisce una “concatenazione di eventi” che desterebbe, secondo l’Autorità stessa, dubbi sulla capacità di determinarsi di PI 1 il 18 luglio 2019. Questa Camera non ritiene tuttavia di poter tutelare argomenti non comprovati e di natura soggettiva che hanno per effetto di mettere in discussione la validità degli atti svolti dal notaio PR 1. Al contrario si osserva che ai sensi dell’art. 51 della Legge sul notariato, il notaio deve rifiutare il suo ministero quando “circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle persone fisiche o di rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre” (lett. c) o “appaia manifesta l’infermità o debolezza di mente di alcuno dei contraenti” (lett. d).
Ai sensi di quest’ultimo disposto “se lo reputa necessario, il notaio può fare intervenire un medico che attesti la capacità mentale di un comparente facendone menzione nell’atto”. Si rileva invece che l’avv. PR 1 in replica al reclamo precisa che le impressioni dell’Autorità di primo grado si scontrano con quanto rilevato da lui stesso al momento dell’atto (conoscendo la signora da oltre 30 anni) e dalle testimoni, ovvero che la signora era capace di intendere e volere. Tesi che appare avvalorata dalla concreta possibilità, non sfruttata dal notaio, di ottenere un’eventuale attestazione delle condizioni di salute da parte un medico, trovandosi in una clinica.
In conclusione, quand’anche fosse data l’esigenza sostenuta dall’Autorità di protezione di porre in discussione la validità dell’atto “nell’unico intento di tutelare gli interessi della curatelata e della eventuale sua successione” (cfr. duplica pag. 3), non è questa la sede opportuna per sollevare una simile contestazione. Non compete infatti a questo giudice una verifica della validità dell’atto e dell’eventuale responsabilità del notaio che ha sottoscritto il testamento pubblico lo stesso giorno della donazione. Ciò che invece può eseguire l’Autorità di prima istanza (o incaricare il curatore -avvocato-) qualora decidesse di procedere in tal senso presso le autorità competenti.
Si osserva inoltre che risulta da uno scritto inoltrato all’Autorità di protezione dal curatore, che PI 1 è stata sottoposta a un “Mini-mental State esamination” in data 28 gennaio 2019 (quindi quasi due anni dopo la donazione oggetto della decisione impugnata), richiesto dal nipote della curatelata signor __________ “convinto che la signora sia capace”. Il risultato del test (24/30) corrisponde con una compromissione delle abilità cognitive da moderata a lieve, che, considerata l’età della signora, non fa che avvalorare quanto appena indicato ma addirittura potrebbe far pensare alla sua capacità di eventualmente determinarsi sulla donazione anche al momento dell’emanazione della decisione impugnata. Evidentemente, vista l’età dell’interessata, è immaginabile che cambiamenti nello stato di salute e nella sua capacità possono intervenire anche repentinamente e dal test in questione è ora trascorso ancora un altro anno.
Infine, a titolo puramente abbondanziale, questo giudice rileva che l’Autorità di protezione ha indirizzato uno scritto il 4 ottobre 2018 al curatore a risposta di alcuni suoi quesiti relativi alla liquidazione della donazione e sulla sua interpretazione, in relazione con la formulazione che letteralmente indicava “l’intero importo attualmente depositato sul mio conto presso Postfinance SA” mentre i conti risultavano essere due. L’Autorità di primo grado ha indicato al curatore: “ci sembra di dover evidentemente concludere che la donazione effettuata dalla signora PI 1 ed alla signora RE 1 dei suoi averi sui due conti Postfinance non possa essere messa in discussione e ciò dato che, sulla base anche da quanto confermatole dalla Postfinance, nel senso cioè che la signora RE 1 avesse procura su tutti e due i conti della signora PI 1”. L’Autorità ha quindi concluso, all’indirizzo del curatore, di ritenere opportuno che la beneficiaria della donazione rivendicasse il suo diritto a tale saldo per poi rilasciare al curatore l’autorizzazione alla liquidazione della donazione.
Dopo una simile presa di posizione, l’Autorità di primo grado ha invece emanato la decisione qui impugnata che, visto tutto quanto precede, va annullata integralmente in quanto non giustificata né sorretta da una base legale applicabile. Nemmeno i dubbi sostenuti nella decisione contestata dall’Autorità di protezione in merito alla portata della donazione, che ha sostenuto potrebbe avere per oggetto uno solo dei due conti presso Postfinance, possono apparire motivati o condivisibili, per dipiù se confrontati con gli argomenti appena riportati. Anche su tale aspetto questo giudice ritiene l’opinione dell’Autorità di protezione da censurare.
6. Visto quanto precede il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e andrebbero pertanto posti a carico dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e, di conseguenza, la decisione 1 marzo 2019 (ris. n. 196/19) dell’Autorita regionale di protezione __________ è integralmente annullata.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.