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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.05.2019 9.2019.33

13. Mai 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,800 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Misure di protezione del figlio

Volltext

Incarto n. 9.2019.33 9.2019.36

Lugano 13 maggio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

                                         e

RE 2  

all’

Autorità regionale di protezione__________,

per quanto riguarda la decisione di ordinare un percorso di mediazione quale misura di protezione per la figlia

giudicando sul reclamo del 1° febbraio 2019 presentati da RE 1 (inc. CDP 9.2019.36) e sul reclamo 11 febbraio 2019 presentato da RE 2 (inc. CDP 9.2019.33) contro la decisione emessa il 17 gennaio 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 e RE 2 sono sposati dal 2015. Dall’unione è nata PI 2, l’ 2017.

                                  B.   Con istanza 22 agosto 2018 RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di __________ l’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale, indicando gravi tensioni e problematiche che hanno richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. Era infatti stato deciso dalla Polizia cantonale l’allontanamento del marito per presunte lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia e l’avvio di un procedimento di natura penale, oltre al collocamento temporaneo di madre e figlia in una struttura protetta. Il Pretore di __________ ha quindi deciso in via supercautelare in data 22 agosto 2018 che i coniugi erano autorizzati a vivere separati, con l’assegnazione dell’abitazione coniugale in forma esclusiva alla moglie, alla quale la figlia è stata affidata per la cura e l’educazione. A RE 2 il Pretore ha pure fatto divieto di avvicinarsi a meno di 150 metri dalla moglie e dalla sua abitazione, citando le parti ad un’udienza prevista l’11 ottobre 2018. Tramite decisione 3 settembre 2018 il Pretore ha omologato un accordo presentato dalle parti il 31 agosto 2018 per le relazioni personali tra padre e figlia, da esercitarsi il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 e un fine settimana ogni due, alternativamente il sabato o la domenica, dalle 16:00 alle 18:00, tutti da svolgersi presso il Punto d’incontro di __________.

                                  C.   Durante l’udienza avvenuta l’11 ottobre 2018, i coniugi hanno convenuto di volersi rivolgere al __________ per tentare una mediazione atta a verificare la possibilità di riconciliarsi. Nel contempo il Pretore ha confermato le misure di protezione adottate in via supercautelare, annullando i divieti sanciti nella decisione supercautelare e organizzando le relazioni personali tra padre e figlia, oltre alla contribuzione alimentare. Ha quindi citato le parti a comparire il 13 dicembre 2018 per la continuazione della discussione.

                                         La procedura è stata stralciata dai ruoli con decisione 8 novembre 2018, dopo che i coniugi hanno comunicato di essere “riusciti a riconciliarsi e a riprendere la vita comune sotto nuovi e migliorati auspici”.

                                  D.   Il 19 novembre 2018 la __________ ha indirizzato uno scritto alla Pretura di __________, indicando di aver incontrato i coniugi __________ una sola volta, che hanno poi inviato una breve comunicazione indicante che “tutto è risolto”. Le psicologhe che si sono occupate della coppia hanno indicato la loro preoccupazione per “questa famiglia in cui vive una minore di due anni esposta a violenza assistita”. La Pretura ha quindi trasmesso tale scritto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) per competenza, non essendo più pendente alcuna procedura.

                                  E.   In data 30 novembre 2018 l’Autorità di protezione ha intimato a RE 1 e RE 2 il documento ricevuto, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni. Con scritto 6 dicembre 2018 i coniugi hanno indicato di prendere “completamente le distanze dalla segnalazione e da quanto scritto nella lettera”.

                                  F.   Tramite convocazione 27 dicembre 2018 l’Autorità di protezione ha invitato RE 1 e RE 2 a un’udienza fissata il 17 gennaio 2019. Durante l’incontro i coniugi hanno indicato di ritenere che la situazione si sia normalizzata e che non vi sarebbero problemi per la figlia. Hanno svincolato dal segreto professionale il pediatra di PI 2, dr. med. __________ e si sono dichiarati d’accordo con la procedura proposta dall’Autorità di protezione e con l’avvìo di un percorso di mediazione. L’Autorità ha quindi ordinato una mediazione “presso uno psicologo di loro scelta”, assegnando un termine scadente il 31 gennaio 2019 per comunicare il nominativo e le date degli appuntamenti. L’Autorità ha osservato che in assenza di tale comunicazione avrebbe designato un professionista di sua scelta, mediante lettera semplice (disp. 1). Ai genitori è stato ordinato di collaborare con lo psicologo che assumerà il mandato e di presentarsi puntualmente alle convocazioni (disp. 2). L’Autorità ha quindi indicato il termine di 30 giorni per presentare reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello (disp. 3) ed ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, con la tolta dell’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (disp. 4). I coniugi __________ hanno approvato la decisione e sottoscritto il verbale.

                                  G.   Con scritto 28 gennaio 2019 i coniugi hanno comunicato di aver fissato appuntamento con la Psicologa __________ il 19 febbraio 2019.

                                  H.   Contro la decisione 17 gennaio 2019 è insorta il 1 febbraio 2019 RE 1. Essa sostiene di non essere d’accordo di essere obbligata a seguire una mediazione e che tale dichiarazione è da considerare “a valere quale ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello, a complemento del ricorso che intende inoltrare” il marito per il tramite dell’Avv. PR 1.

                                    I.   Con reclamo 11 febbraio 2019 anche RE 2 si è aggravato contro la decisione 17 gennaio 2019. Egli chiede la restituzione dell’effetto sospensivo e sostiene che l’Autorità di protezione non era competente per emanare la decisione impugnata, in quanto era ancora pendente la procedura dinnanzi al Pretore. In ogni caso l’insorgente chiede l’annullamento della decisione, che reputa da censurare in quanto non sarebbe giustificata: l’accertamento dei fatti sarebbe carente, la segnalazione della __________ sarebbe la conseguenza di informazioni non accertate che una delle due psicologhe intervenute avrebbe ricevuto da un’amica, vicina di casa dei reclamanti. RE 2 asserisce che non vi sarebbe alcun contesto di violenza domestica o violenza assistita ai danni della minore, bensì lui e la moglie avrebbero avuto un unico diverbio, sopravvalutato da una vicina “invadente” (che avrebbe uno stretto legame di amicizia con la psicologa __________), in un periodo difficile ma superato. L’imposizione della mediazione non sarebbe pertanto necessaria ma risulterebbe sproporzionata e ordinata prima di esperire accertamenti preliminari. Egli precisa inoltre che lui e la moglie sarebbero stati seguiti anche dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) che non avrebbe ritenuto necessari interventi supplementari, visto che la coppia si è riconciliata.

                                  L.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni ad entrambi i reclami il 4 marzo 2019, precisando preliminarmente che al momento dell’emanazione della decisione impugnata la competenza della Pretura era decaduta in quanto il decreto di stralcio era stato emanato dal Pretore l’8 novembre 2019 a conseguenza di un accordo di entrambi i genitori (il cui eventuale ricorso sarebbe quindi apparso, secondo l’Autorità di protezione, privo di logica). L’Autorità di primo grado ha pure precisato che il procedimento davanti al Pretore era stato avviato dalla moglie, che ha chiesto l’allontanamento del marito in un momento in cui la situazione era di potenziale rischio per il benessere della figlia. In tali circostanze, l’imposizione di un tentativo di mediazione quale misura di protezione della minore, già suggerito dal Pretore e fallito in tale sede e deciso con l’accordo delle parti, appariva giustificato.

                                  M.   RE 1 ha presentato la propria replica il 21 marzo 2019, precisando che la procedura dinnanzi alla Polizia è stata caratterizzata da incomprensioni dovute alla difficoltà di comprendere la lingua italiana e che proviene da un Paese dai costumi così diversi da non permetterle di immaginare come sarebbe evoluta la situazione. A suo avviso la vicina di casa che avrebbe influenzato le terapeute del __________ avrebbe osteggiato la sua riconciliazione con il marito. Precisa quindi che la loro situazione famigliare sarebbe buona, mentre l’episodio all’origine della procedura dinnanzi al Pretore sarebbe stato un caso isolato.

                                         RE 2 non ha presentato un allegato di replica.

                                  N.   L’Autorità di protezione ha comunicato la volontà di non duplicare e di rimettersi al giudizio della Camera di protezione.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                         I reclami, avendo il medesimo fondamento di fatto, sono stati oggetto di un’istruttoria congiunta e vengono evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).

                                   2.   La competenza per l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art. 315 e segg. CC. Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’Autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art. 315 CC, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’Autorità di protezione dei minori (cpv. 1); il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese (cpv. 2). Spetta tuttavia all’Autorità di protezione dei minori continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (cpv. 3, n. 1) oppure ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente (cpv. 3, cifra 2). Secondo l’art. 315b CC, il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio: durante la procedura di divorzio (cpv. 1 n. 1); nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio (cpv. 1 n. 2); nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale (cpv. 1 n. 3). Negli altri casi la modifica delle misure giudiziarie compete all’Autorità di protezione dei minori (art. 315b cpv. 2 CC).

                                         Nel caso in esame, il Pretore ha emanato un decreto di stralcio della procedura di protezione dell’unione coniugale in data 8 novembre 2018, a seguito di una richiesta di entrambi coniugi. Con uno scritto del 22 novembre 2018 il Pretore ha poi trasmesso per competenza all’Autorità di protezione una segnalazione della __________del 19 novembre 2018, evidenziando di non essere più competente, “non essendo più pendente nulla in Pretura”. RE 2 ritiene invece incompetente l’Autorità di protezione in quanto a suo avviso “il decreto di stralcio non era ancora cresciuto in giudicato” e “lo scritto/segnalazione 19.11.2018 era già stato evaso dal Pretore quando era ancora pendente la procedura giudiziaria”.

                                         Tale modo di agire appare contrario alla buona fede, lo stralcio essendo stato deciso l’8 novembre, dopo il ritiro dal procedimento da parte di entrambi i coniugi e sicuramente prima della segnalazione citata. In simili circostanze, secondo questo giudice la competenza dell’Autorità di protezione non può essere contestata.

                                   3.   L’Autorità di protezione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale reclamo contro la decisione impugnata giustificandola con “la necessità di garantire al più presto a una bimba in tenera età un ambiente famigliare adeguato e sereno”. RE 2 contesta a titolo preliminare la tolta dell’effetto sospensivo sostenendo che a suo avviso i fatti sarebbero stati accertati in maniera inesatta e che tale modo di procedere va motivato in quanto eccezione, mentre l’Autorità di protezione non l’avrebbe spiegato. La questione può tuttavia restare irrisolta poiché l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto, nella misura in cui è superata dagli eventi, l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 2.

                                   4.   Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

                                         Fino al 31 dicembre 2012, il capitolo consacrato alle misure di protezione non comprendeva disposizioni sulla mediazione. La giurisprudenza aveva tuttavia ammesso che, in materia di protezione del minore, una mediazione obbligatoria poteva essere imposta ai genitori, anche contro la loro volontà, con una misura fondata sull’art. 307 cpv. 3 CC, se del caso assortita dalla minaccia delle conseguenze previste dall’art. 292 CP (ATF 5A_852/2011 del 20 febbraio 2012; DTF 5A_ 457/2009 del 9 dicembre 2009 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59; Meier/Stettler, Droit de filiation, Losanna e Ginevra 2014, n. 1257 p. 827). Questa misura è stata attuata dalle Autorità di protezione – pur in assenza di una base legale esplicita – in casi particolarmente spinosi dove l’interesse del figlio è risultato minacciato dai dissidi dei genitori (Epiney-Colombo, La mediazione nel Codice di procedura civile federale, in RtiD I-2011, pag. 803).

                                         Dal 1° gennaio 2013 l’art. 314 cpv 2 CC prevede espressamente che “nei casi idonei l’Autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione”. La disposizione riprende il tenore dell’art. 297 cpv. 2 CPC (Meier/Stettler, op. cit., loc. cit.). Il tentativo di una mediazione volontaria deve quindi essere distinto dalla mediazione obbligatoria. Quest’ultima può essere tutt’ora ordinata quale misura fondata sull’art. 307 cpv. 3 CC (cfr. Cottier, Protection de l’adulte, in CommFam 2013, pag. 1066, n. 28, con riferimenti). Dal 1° gennaio 2017, per altro, il legislatore federale, nell’ambito delle modifiche legislative sul mantenimento dei minori, ha reso applicabile l’art. 297 cpv. 2 CPC a tutte le procedure del diritto di famiglia riguardanti i figli – e non più solo del diritto matrimoniale – permettendo al giudice di ingiungere più ampiamente ai genitori di tentare una mediazione o anche disporla se la ritiene necessaria per il bene del figlio, anche al di fuori del matrimonio. La mediazione, se sono adempiute le condizioni dell’art. 218 CPC, può essere gratuita (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente la modifica del Codice civile svizzero del 29 novembre 2013, Mantenimento del figlio, pag. 542 e 543).

                                         Il diritto di procedura cantonale può d’altro canto regolamentare più precisamente il seguito procedurale del tentativo di mediazione nell’ambito di una vertenza davanti all’Autorità di protezione. In assenza di una regolamentazione cantonale, le disposizioni corrispondenti del codice di procedura civile (art. 214–218 CPC) si applicano per analogia (cfr. art. 450f CC) a titolo sussidiario (cfr. Meier/Stettler, n. 1258 p. 827 con riferimenti).

                                         L’art. 215 CPC sancisce che, nel caso della mediazione volontaria, “l’organizzazione e l’attuazione della mediazione competono alle parti”. Il principio della libera organizzazione della mediazione non trova tuttavia applicazione laddove il giudice ingiunge ai genitori di tentare una mediazione. Rientra infatti nelle competenze del giudice d’indirizzare le parti verso un certo mediatore (che dispone di tutte le qualifiche del caso), di fissare delle condizioni quadro, di porre un obiettivo (in particolare la sottoscrizione di un accordo genitoriale) con successive verifiche del suo raggiungimento dopo un lasso di tempo (CPC comm, Trezzini, art. 215, p. 961, con riferimenti).

                                   5.   Nel caso ora in esame, l’Autorità di protezione durante l’udienza avvenuta il 17 gennaio 2019 ha ordinato una mediazione tra i genitori quale misura di protezione per la figlia PI 2 e con l’esplicito accordo delle parti, che hanno poi comunicato, con scritto 28 gennaio 2019 di aver fissato appuntamento con una psicologa di loro scelta, della quale hanno indicato il nominativo.

                                         Nei giorni successivi a tale comunicazione hanno poi inoltrato i loro reclami presso questa Camera. RE 1 contesta in modo generico la decisione dell’Autorità di protezione, precisando poi in replica di non avere più problemi né conflitti con il marito e che la misura adottata sarebbe la conseguenza di un eccessivo interesse da parte di una vicina di casa amica di una delle terapeute del __________, autrici della segnalazione al Pretore. Dal canto suo, RE 2 sostiene che i fatti non sarebbero stati accertati correttamente e che i problemi della coppia, nel frattempo risolti, non sarebbero tali da necessitare una misura di protezione. Entrambi i coniugi precisano che tra di loro vi sarebbe stato un unico diverbio, che ha dato avvìo alla procedura in Pretura poi stralciata a seguito di una riconciliazione e dopo che si erano presentati una volta al __________, dove avevano interrotto la mediazione suggerita dal Pretore, perché non si sono “trovati bene”. Contestano quindi quanto espresso dalle terapeute del suddetto centro, che a loro avviso sarebbe influenzato dall’opinione di una loro vicina di casa amica di una delle terapeute che ha sottoscritto la segnalazione al Pretore. Secondo il marito la decisione di obbligare la coppia a una mediazione sarebbe pertanto sproporzionata e ordinata senza esperire “indagini preliminari”, mentre osserva che il Pretore, che aveva già indirizzato la coppia alla mediazione, non ha poi ritenuto di doverla ordinare.

                                         In definitiva, i reclamanti chiedono l’annullamento della decisione, contestando la misura di protezione in quanto tale, e non in particolare la mediazione. Va quindi ora valutato se, a prescindere dal provvedimento deciso, l’Autorità di protezione aveva gli elementi per ordinare una misura di protezione a favore della figlia.

                                         L’art. 314 cpv 2 CC prevede espressamente che “nei casi idonei l’Autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione”. La valutazione dell’“idoneità” spetta quindi all’Autorità di protezione, che nel caso che ci occupa sostiene che la serenità asserita dai reclamanti “era tutt’altro che conclamata”, ritenuta la procedura dinnanzi al Pretore a seguito dell’allontanamento del marito avvenuto il 12 agosto 2018 ad opera della polizia e la richiesta supercautelare della moglie di far divieto al marito di avvicinarsi a meno di 150 metri dalla sua persona.

                                         Le problematiche tra i coniugi, che ora sostengono di aver risolto e essere limitate a un singolo episodio, hanno comunque condotto all’adozione di misure di protezione serie da parte delle Autorità che si sono occupate del nucleo famigliare prima dell’Autorità di protezione: si pensi all’avvio di un procedimento di natura penale, al collocamento temporaneo di madre e figlia in una struttura protetta, alle misure di protezione dell’unione coniugale emanate dal Pretore, tra cui la proibizione per il marito di avvicinarsi alla moglie e l’organizzazione delle relazioni personali con la figlia in forma sorvegliata.

                                         Affermare, come fanno ora i reclamanti, che quanto segnalato dal __________ sarebbe stato esclusivamente la conseguenza di quanto riportato dalla loro vicina di casa, amica di una delle terapeute che ha sottoscritto la segnalazione, appare privo di qualsiasi fondamento: non è chiaro infatti quale interesse avrebbero le terapiste o la vicina di casa a un simile agire. Nemmeno appare, come invece pretendono i reclamanti, che il Pretore non si sia preoccupato della situazione: egli al contrario ha immediatamente trasmesso la citata comunicazione delle terapeute all’Autorità di protezione, che ha ritenuto competente a seguito dello stralcio del procedimento da lui avviato. Peraltro, come precedentemente indicato, va evidenziato che RE 1 e RE 2 hanno in un primo tempo accettato la decisione impugnata. Durante l’udienza citata essi non hanno sollevato alcuno degli argomenti in seguito enunciati e si sono dichiarati d’accordo con la procedura da seguire. Per di più, con la comunicazione datata 28 gennaio 2019 del nominativo della psicologa con la quale hanno fissato un appuntamento, i qui reclamanti hanno dimostrato ulteriormente di aderire alla decisione in seguito contestata. Secondo questa Camera le censure sollevate appaiono ingiustificate e prive di fondamento e la decisione emanata dall’Autorità di protezione non può prestarsi a critiche. La misura adottata risulta infatti particolarmente poco incisiva quale misura di protezione della minore ed in tal senso rispetta senza dubbio i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Contrariamente ad altri provvedimenti, quali per esempio l’istituzione di una curatela educativa, la misura adottata ha infatti un effetto indiretto sulla minore, trattandosi di un percorso di mediazione tra i coniugi, giustificato dagli accadimenti dei mesi precedenti. In concreto invero le preoccupazioni dell’Autorità di protezione e dei servizi intervenuti sono condivise anche da questa Camera: quand’anche si sia trattato di un litigio isolato, le sue conseguenze sono state importanti e inusuali per un conflitto che i reclamanti ritengono, a torto, di lieve portata. Nemmeno questo giudice può quindi ritenere che l’intervento delle forze dell’ordine e delle Autorità penali e civili (con la messa in protezione di madre e figlia e l’allontanamento del marito decisa dalla Polizia cantonale per presunte lesioni semplici, vie di fatto reiterate e minaccia, i mesi di separazione tra i coniugi e le relazioni personali organizzate in forma sorvegliata tra la minore e il padre) possano essere considerate caratteristiche di un normale litigio coniugale senza conseguenze per una bambina di nemmeno due anni.

                                         In conclusione, le argomentazioni dei reclamanti non possono essere condivise da questo giudice, che ritiene adeguata e proporzionale la misura emanata a favore della minore.

                                   6.   Visto quanto precede i reclami di RE 1 e RE 2 sono respinti ed è confermata la decisione impugnata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo di RE 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Il reclamo di RE 2 è respinto.

                                   4.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 2.

                                   5.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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