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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.04.2020 9.2019.184

20. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,394 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Richiesta di ammissione al gratuito patrocionio negata. Necessità dell'assistenza di un legale in una procedura relativa all'accordo sul mantenimento, le relazioni personali e l'attribuzione dell'autorità parentale

Volltext

Incarto n. 9.2019.184

Lugano 20 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,  

per quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria di RE 1

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2016) è figlia di RE 1 e PI 2.

                                  B.   Il 24 settembre 2019 la signora RE 1, rappresentata dall’avv. PR 1, ha sottoposto all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) un contratto di mantenimento stipulato con PI 2. L’avvocato, precisando che la coppia è sposata con un rito religioso non riconosciuto in Svizzera, ha indicato l’avvenuta separazione, chiedendo all’Autorità di protezione l’omologazione del contratto di mantenimento, presentando contestualmente istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sua cliente RE 1.

                                  C.   Tramite decisione 24 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha approvato il contratto di mantenimento sottoscritto da RE 1 e PI 2 (dispositivo 1), respingendo l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’avv. PR 1 (dispositivo 3) e ponendo a carico dei genitori solidalmente una tassa di giustizia di fr. 50.– (dispositivo 4).

                                  D.   Contro i dispositivi 3 e 4 della suddetta decisione è insorta RE 1, sostenendo un evidente stato di indigenza (anche del marito) e di avere necessità di un patrocinatore, non essendo in grado di difendersi con atti propri. Essa, vista la giovane età, la provenienza, la formazione e le scarse competenze linguistiche, non sarebbe in grado di occuparsi autonomamente dei propri interessi e di quelli della figlia di tre anni. Oggettivamente, secondo la reclamante, il calcolo dei contributi alimentari (con documenti in italiano e __________) e la decisione sull’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva non erano alla portata concreta delle parti, come pure la redazione dell’accordo. A suo avviso, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione non avrebbe tenuto conto della situazione concreta e nemmeno avrebbe considerato che il gratuito patrocinio comprende anche l’esenzione dalle spese processuali. Chiede pertanto che venga riconosciuto un onorario orario di fr. 180.– alla patrocinatrice, oltre al rimborso delle spese dell’interprete e la riforma del dispositivo 4 della decisione, ritenendo che l’importo di fr. 50.– debba rientrare nel gratuito patrocinio. Anche per la procedura di reclamo, RE 1 chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, per le medesime ragioni enunciate per quanto riguarda la prima istanza, protestando “spese processuali e ripetibili per almeno fr. 1'724.17, necessarie per l’esame della risoluzione impugnata, per le comunicazioni con la cliente e per la redazione del reclamo, alla tariffa oraria di CHF 270.–” e riservandosi di “modificare tale cifra in prosieguo di procedura, a dipendenza del dispendio orario che sarà necessario”.

                                  E.   Con osservazioni del 17 dicembre 2019, l’Autorità di protezione asserisce che lo stato di indigenza della reclamante non è contestato, mentre ritiene che non era necessario l’intervento di un patrocinatore per la compilazione della convenzione di mantenimento, disponendo RE 1 del sostegno da parte del servizio giuridico del __________ (in seguito: __________) e dell’Autorità di protezione. Secondo quest’ultima, oltre a tali aiuti, in caso di disaccordo tra i genitori, RE 1 aveva la possibilità pure di adire la Pretura che avrebbe indetto un’udienza di conciliazione: procedura che non avrebbe esposto gli interessi della reclamante a rischi importanti per la sua situazione giuridica. L’Autorità ritiene poi che la tassa di CHF 50.– posta a carico dei genitori solidalmente sia sostenibile, a fronte di un contributo di mantenimento riconosciuto di CHF 250.– mensili e di un reddito medio del padre di CHF 2'831.40, tenuto conto dell’eventuale possibilità di chiederne una rateizzazione.

                                  F.   RE 1 ha presentato la propria replica in data 20 gennaio 2020. Essa ribadisce di ritenere necessario nel caso specifico l’intervento del legale, considerando che __________ è un’organizzazione umanitaria no profit che sostiene gli immigrati in difficolta esclusivamente sotto aspetti della vita quotidiana e di problematiche giuridiche legate all’immigrazione. Produce una dichiarazione di __________, secondo cui il servizio giuridico non si occuperebbe “nel dettaglio di diverse casistiche, in particolare di quelle che coinvolgono le Autorità regionali di protezione”, “demandando ad avvocati esterni la trattazione dei dossier, nell’ambito del gratuito patrocinio”. Sostiene quindi che né gli assistenti sociali né il servizio giuridico del settore migrazione di __________ avrebbe potuto fornire un sostegno giuridico e di conseguenza il patrocinio di un legale era necessario. La patrocinatrice osserva di avere collaborato con i servizi sociali che si sono occupati di altri aspetti. Considerato che il padre vive nella svizzera interna e nessuna delle parti parla italiano, la reclamante ritiene che un’udienza di conciliazione in Pretura non avrebbe risolto le problematiche trattate nell’accordo, ovvero l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva alla madre e diritti di visita a favore del padre in ambiente sorvegliato. Quanto alla tassa di fr. 50.– posta a carico di RE 1 in solido, ritiene che l’argomento sostenuto dall’Autorità di protezione non sia condivisibile, non comprendendo per quale motivo la madre dovrebbe utilizzare i contributi alimentari che coprono solo in minima parte il fabbisogno della minore per pagare la tassa di giustizia.

                                  G.   Tramite duplica 6 marzo 2020 l’Autorità di protezione ha sostenuto che per costante giurisprudenza al patrocinatore d’ufficio non vengono remunerati interventi oltre lo stretto necessario ed ha ribadito di ritenere che il sostegno fornito dall’avvocato nel caso specifico rientri nell’ambito di un aiuto sociale che non era necessario per la sottoscrizione di un contratto di mantenimento. L’Autorità di prima istanza prende atto delle dichiarazioni del __________ e della mancata disponibilità ad una consulenza per l’aiuto alla compilazione della bozza di contratto, precisando tuttavia che il Comune di __________, dove risiede la reclamante, dispone del Servizio sociale intercomunale a __________, mentre il Cantone mette a disposizione la consulenza sociale alle famiglie tramite l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ed il Consultorio familiare. In definitiva l’Autorità di protezione ritiene pertanto che l’interessata avrebbe dovuto far capo agli aiuti sociali indicati prima di rivolgersi a un avvocato per assicurare la sua protezione giuridica. Secondo l’Autorità di primo grado riconoscerle il diritto al gratuito patrocinio “costituirebbe una discriminazione (positiva) che non (…) ritiene fondata su criteri oggettivi e pertinenti e parrebbe contrastare con i disposti dell’art. 82 LAsi”.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

                                   3.   In concreto la reclamante contesta unicamente il diniego di ammissione al gratuito patrocinio e l’accollo, solidalmente con il marito, di una tassa di giustizia di fr. 50.–, ritenendo che, contrariamente a quanto valutato dall’Autorità di protezione, l’intervento di un avvocato era necessario a tutela dei suoi interessi e quelli della figlia minorenne, vista la sua situazione di indigenza. RE 1 sostiene che la procedura presentava oggettivamente delle difficoltà tali da richiedere il sostegno di un avvocato, trattandosi di determinare un contributo di mantenimento, le relazioni personali tra padre e figlia e l’attribuzione dell’autorità parentale. Soggettivamente, secondo la reclamante – che non dispone di telefono o indirizzo di posta elettronica, non comprende alcuna lingua nazionale e ha difficoltà culturali e legate alla sua formazione – era giustificato l’intervento di un legale per la preparazione e la sottoscrizione del contratto di mantenimento. Il solo aiuto da parte dei servizi sociali non sarebbe stato, a suo dire, sufficiente a tutelare i suoi diritti.

                                         Al contrario, l’Autorità di prima istanza sostiene che il conferimento del gratuito patrocinio presuppone che la designazione di un patrocinatore sia necessaria per la corretta tutela degli interessi del richiedente o che la causa denoti difficoltà particolari. A suo avviso, RE 1 avrebbe potuto far capo a numerosi servizi sociali e giuridici, in una procedura, quella della preparazione e sottoscrizione di un accordo per il mantenimento della minore e per le relazioni personali, dove già l’Autorità di protezione ha dei compiti specifici di aiuto e sostegno ai genitori.

                                   4.   Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

      Secondo l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

      Il gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

                                         Sapere se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 118, n. 13).

                                         Gli interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo importante ed incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso va di principio sempre concesso senza che vi sia la necessità di dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari. In caso di dubbio il giudice deve propendere per la concessione del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 15 segg.).

                                         Quando l’incidenza della causa sulla situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che la complicazione fattuale e/o giuridica della causa conduca a delle speciali difficoltà che il richiedente non è in grado di affrontare da solo, tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i propri diritti (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.17). Accanto all’oggettiva complessità della causa, entra pure in gioco la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo all’Autorità chiamata a decidere e, più in generale, di tutti gli strumenti di accessibilità della giustizia in favore del laico che si difende da solo. È infatti evidente la necessità di evitare squilibri tra colui che si difende da solo per scelta e colui che vorrebbe invece un patrocinatore professionista ma non è in grado di finanziarlo. Detto altrimenti, non è soltanto la semplicità o la complicazione intrinseca della causa ad essere determinante, ma sono anche le potenzialità di rendere la stessa accessibile al laico grazie agl'interventi propositivi del giudice, a dare la misura dell'art. 118 cpv. 1 lit. c). (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 18).

                                         Anche se la procedura è retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita), ciò non significa che il patrocinio di un avvocato diviene, di per sé stesso, inutile, visto l'obbligo delle parti di collaborare con l’Autorità chiamata a decidere (assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale. A maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui diritti della parte in questione. L’Autorità deve pertanto valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio in ogni singola procedura, fosse anche retta dal principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in tematiche di natura famigliare, questa valutazione non dev'essere eccessivamente rigorosa, né limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai meccanismi procedurali o alla massima applicabile. Il ruolo dell'avvocato non si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di mediatore, di paciere, d'interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che, in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono decisivi e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 20-22).

                                   5.   L’indigenza della reclamante è assodata e non posta in discussione. Diversamente da quanto giudicato dall’Autorità di protezione, RE 1 pretende che la procedura dinnanzi a quest’ultima autorità non possa essere considerata talmente semplice, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, da non giustificare l’intervento di un patrocinatore. La reclamante precisa che l’azione dell’avvocato ha permesso di raggiungere un accordo sulla contribuzione alimentare per la figlia, sull’attribuzione della custodia e dell’autorità parentale (esclusivamente alla madre) e sulle relazioni personali, che sono state concordate in forma sorvegliata anche a causa di un procedimento penale a carico del padre, a seguito di una querela sporta dalla madre.

                                         Sebbene anche l’opinione dell’Autorità di protezione (che ritiene che i servizi esistenti a sostegno dell’utenza e le possibilità degli interessati di far capo ad aiuti anche di tipo giuridico sarebbero stati sufficienti) potrebbe in astratto meritare tutela, nel caso concreto, viste le particolari circostanze, anche secondo questo giudice il sostegno fornito dall’avvocato alla reclamante appare giustificato. Nel caso specifico, emerge infatti dagli atti che la stesura del contratto di mantenimento non può essere considerata di semplice esecuzione, implicando senza dubbi delle conoscenze giuridiche ed un sostegno importante ad una persona le cui difficoltà soggettive sono evidenti. La situazione di RE 1 è palese e non contestata: si tratta di una cittadina __________ richiedente l’asilo, la cui formazione, cultura e assenza di conoscenza della lingua italiana ha giustificato l’esigenza un sostegno giuridico, che le fornisse, viste le circostanze, un aiuto per il raggiungimento di un accordo con il marito e la stesura del contratto relativo alla figlia. Malgrado quindi in altre condizioni una simile procedura avrebbe anche potuto essere considerata semplice, nel caso specifico l’intervento di un legale è concretamente giustificabile, tenuto conto anche di quanto precisato da __________, ossia del fatto che il suo servizio giuridico non fornisce assistenza indistintamente e per qualsiasi tipo di procedura.

                                         Questo giudice reputa quindi tutelabili gli argomenti della reclamante, in considerazione del fatto che la necessità di un patrocinatore d’ufficio non può essere valutata con eccessivo rigore e tenuto conto della giurisprudenza, secondo cui, anche laddove la massima inquisitoria sociale prevista all’art. 272 CPC dovrebbe permettere alle parti di procedere senza assistenza da parte di un avvocato, il ricorso a un patrocinatore può rivelarsi necessario nei casi in cui la complessità della procedura, in fatto e in diritto, le circostanze riguardanti la persona implicata o l’importanza dei diritti in causa lo esigano (TF 5A_706/2016 del 6.3.2017, consid. 2.2. con riferimenti).

                                         Tenuto conto di dottrina e giurisprudenza, va quindi ricordato che in casi come quello che ci occupa, il ruolo dell'avvocato non può limitarsi al solo diritto materiale o processuale, ma riguarda anche compiti di carattere sociale che vanno pure tenuti in considerazione nella valutazione della necessità di un patrocinatore d'ufficio.

In definitiva, considerate tutte le condizioni del caso, le critiche della reclamante possono essere condivise e il reclamo va accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata. Si ricorda all’Autorità di protezione che un’eventuale valutazione dell’entità delle prestazioni svolte dall’avvocato va eseguita in sede di tassazione della nota d’onorario. Quanto al dispositivo 4., in considerazione della particolare situazione, appare giustificato che anche l’Autorità di protezione prescinda dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

                                   6.   RE 1 chiede di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Per i motivi che seguono, l’istanza è divenuta priva d’oggetto.

                                   7.   L’accoglimento del reclamo comporta che l’Autorità di protezione sia considerata soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia esserle addossate spese processuali.

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. Ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultima per la sede di reclamo, che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6). Alla reclamante, vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar).

                                         In concreto la reclamante chiede un’indennità per ripetibili di “fr. 1'724.17 per l’esame della risoluzione impugnata, le comunicazioni con la cliente e la redazione del reclamo a una tariffa oraria di fr. 270.–”. L’importo corrisponde a 5 ore e 25 minuti di lavoro, che possono essere considerate adeguate per la trattazione della presente procedura. Un importo di fr. 1'155.10, a valere quale copertura delle ore di lavoro riconosciute, alla tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), oltre all’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar) e un rimborso spese del 10% dell’onorario (art. 6 RTar) appare pertanto equo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                   §.   Di conseguenza, il dispositivo della decisione 24 ottobre 2019 (ris. n. 157.201) dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:

                                         “1.    Invariato.

                                         2.     Invariato.

                                         3.     L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 24 settembre        2019 presentata dall’avv. PR 1 è accolta.

                                         4.     Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                         5.     Invariato.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 1'155.10 a titolo di ripetibili.

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la sede di reclamo è priva d’oggetto.

                                   4.   Notificazione:

- -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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