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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.04.2020 9.2019.107

20. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·4,034 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Ripristino delle relazioni personali, rinvio dell’incarto in prima istanza per ulteriori necessari approfondimenti

Volltext

Incarto n. 9.2019.107

Lugano 20 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2   in materia di disciplinamento delle relazioni personali tra quest’ultimo e i figli   PI 1 PI 2 tutti rappr. da: RA 1  

giudicando sul reclamo del 25 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 23 maggio 2019 (ris. n. 532/2019) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A.   PI 2 (2007) e PI 1 (2012) sono figli di RE 1 e di CO 2. I genitori non sono coniugati e non convivono. La madre esercita l’autorità parentale in via esclusiva e detiene la custodia di entrambi i figli (cfr. convenzioni sull’obbligo di mantenimento di minori e sul diritto alle relazioni personali del 6 giugno 2007 per PI 2, rispettivamente del 18 settembre 2013 per PI 1).

                                  B.   Per varie ragioni che non occorre in questa sede rievocare, entrambi i minori hanno da sempre intrattenuto relazioni personali estremamente irregolari con il padre. L’ultimo contatto di CO 2 con i figli risale al mese di giugno 2016. In seguito, con diversi scritti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), questi ha postulato la ripresa delle relazioni personali con PI 2 e PI 1.

                                  C.   Dal 17 marzo 2017 CO 2 si trova in stato di carcerazione. Egli si è opposto alla richiesta dell’Autorità di protezione di produrre la perizia psichiatrica effettuata nel corso del procedimento penale. Anche il Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta, con scritto del 24 settembre 2018, ha rifiutato la trasmissione di tale atto, in considerazione “della diversa finalità della perizia in oggetto rispetto a quella in ambito di protezione”. CO 2 non ha mai voluto rivelare i capi d’imputazione alla base della sua detenzione.

                                  D.   Dall’ascolto di PI 2, effettuato il 18 aprile 2017 dal membro permanente, è emerso che il minore desidererebbe vedere il padre.

                                  E.   Con decisione del 6 novembre 2018 (ris. n. 804/2018) l’Autorità di protezione ha conferito allo psicologo __________ un “mandato di valutazione (sommaria) della personalità del signor CO 2 e della sua idoneità genitoriale, rispettivamente dell’opportunità del riavvicinamento padre-figli e dell’impostazione delle relative relazioni personali, tenendo conto anche delle “condizioni ambientali” attuali del padre”. Il perito dovrà preliminarmente approfondire la reale volontà del padre di voler intrattenere delle relazioni stabili e soprattutto durature e regolari nel tempo con i propri figli (dispositivo n. 1). Per il suo esame, il perito è autorizzato a raccogliere informazioni presso terzi (dispositivo n. 2).

                                         In caso di risposta positiva alle valutazioni di cui al dispositivo n. 1, “sono conseguentemente ripristinati i diritti di visita tra il signor CO 2 e i figli PI 2 e PI 1 in forma sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e mezza ogni 15 giorni per il tramite dello psicologo” nominato quale perito. L’Autorità di protezione, “una volta a conoscenza delle risultanze peritali, autorizzerà mediante scritto semplice, l’avvio della ripresa dei contatti tra padre e figli”; il perito sarà tenuto a presentare rapporto alla scrivente dopo almeno quattro incontri (dispositivo n. 3).

                                  F.   Con reclamo datato 6 dicembre 2018 RE 1 è insorta contro tale decisione. Con sentenza 28 febbraio 2019 (inc. CDP 9.2018.186) questo giudice ha annullato il dispositivo n. 3 della risoluzione impugnata rinviando la causa all’autorità di prima sede, affinché la decisione formale sull’eventuale ripresa delle relazioni personali venisse adottata al termine dell’istruttoria, sulla scorta di tutte le risultanze della medesima e dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi a riguardo.

                                  G.   Con decisione immediatamente esecutiva, adottata a verbale in occasione dell’udienza del 23 maggio 2019, l’Autorità di protezione ha ripristinato i diritti di visita tra il padre ed i figli PI 2 PI 1 in forma sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e mezza ogni 15 giorni per il tramite dello psicologo __________, che dovrà presentare un rapporto di valutazione sulle relazioni padre-figli, rispettivamente su eventuali bisogni dei minori dopo almeno quattro incontri. I costi sono stati messi a carico dello Stato, vista la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dai genitori.

                                  H.   Con reclamo 25 giugno 2019 RE 1 è insorta anche contro tale decisione, postulandone l’annullamento nonché l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                    I.   Con decreto 5 luglio 2019 questo giudice ha designato un curatore di rappresentanza in favore dei due minori, con il compito di tutelare i loro interessi nella procedura di reclamo concernente il ripristino delle relazioni personali con il padre. Il giorno stesso, questi ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame interposto dalla madre dei minori contro la decisione 23 maggio 2019, richiesta cui il legale della madre ha aderito e che è stata per contro avversata dal patrocinatore di CO 2.

                                  L.   Con decisione 19 luglio 2019, questo giudice ha restituito l’effetto sospensivo al reclamo di RE 1.

                                  M.   Con osservazioni 11 luglio 2019, rispettivamente 23 luglio 2019, sia CO 2 che l’Autorità di protezione si sono opposti al reclamo. Con osservazioni 25 luglio 2019 il curatore di rappresentanza si è invece pronunciato in favore dell’accoglimento del medesimo, con rinvio degli atti all’autorità di prime cure per ulteriori approfondimenti.

                                  N.   In sede di replica e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle proprie richieste di giudizio. Dopo la conclusione dello scambio di allegati, avvenuta nell’agosto 2019, questa Camera ha ricevuto in copia per conoscenza la corrispondenza intercorsa tra il legale della madre, rispettivamente la madre medesima, e il curatore di rappresentanza in relazione all’organizzazione di un incontro tra quest’ultimo e il figlio maggiore PI 2. Sin dal luglio 2019 il rappresentante del minore aveva chiesto l’organizzazione di un simile incontro, che in ragione delle molteplici condizioni poste dalla madre del minore ha potuto essere fissato solo per il 26 marzo 2020. Questo giudice non ha più ricevuto alcun riscontro in merito a tale incontro, che si presume non abbia avuto luogo a seguito dello stato di necessità dichiarato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di riavviare le relazioni personali tra i figli e il padre e chiede l’annullamento della decisione impugnata.

                               2.1.   La decisione impugnata è stata adottata a verbale, al termine dell’udienza convocata il 23 maggio 2019 dall’Autorità di protezione, alla presenza del patrocinatore di CO 2 e del perito __________. RE 1 è indicata quale “assente ingiustificata” (verbale, pag. 1).

                                         Nel verbale viene dapprima riferito quanto spiegato in udienza dallo psicologo __________, il quale – dopo aver ripercorso il suo rapporto del dicembre 2018 – giudica “imprescindibile l’ascolto dei bambini prima di procedere ad organizzare eventuali incontri padre-figli” (verbale, pag. 1). Il legale di CO 2 ha affermato che il percorso carcerario di quest’ultimo “è molto buono, mantiene un buon comportamento e lavora con impegno” e che egli “per forza di cose, all’interno del carcere, non fa più uso di sostanze” (verbale, pag. 1). Secondo il patrocinatore del padre, “il suo cliente non rinuncerà ai figli”, ragion per cui sarebbe preferibile “anche a tutela di tutti, principalmente dei minori, che il ripristino delle relazioni personali avvenga ora, in forma protetta” (verbale, pag. 1).

                                         L’Autorità di protezione anticipa che chiederà alle scuole frequentate dai minori “un rapporto in relazione all’andamento e al comportamento dei bambini chiedendo di segnalare eventuali problemi riscontrati” (verbale, pag. 1).

                                         In conclusione, “preso atto dei contenuti della perizia, della discussione odierna, rispettivamente il fatto che la signora non si è presentata, rinunciando di fatto ad esprimersi a riguardo”, l’Autorità di prime cure ha deciso seduta stante “di riattivare i contatti padre-figli, con le modalità indicate nella precedente decisione” (decisione impugnata, pag. 1). Ha inoltre rilevato che, se la madre dovesse rifiutarsi di collaborare, potrà essere fatto capo alla comminatoria dell’art. 292 CP.

                                         Di conseguenza, l’Autorità di protezione ha ripristinato i diritti di visita padre-figli “in forma sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e mezza ogni 15 giorni per il tramite dello psicologo __________ di __________. Il perito sarà tenuto a presentare un rapporto di valutazione sulle relazioni padre-figli, rispettivamente su eventuali bisogni dei minori, alla scrivente autorità dopo almeno 4 incontri” (decisione impugnata, pag. 2). La decisione è stata resa immediatamente esecutiva “visto il lungo tempo trascorso senza contatti tra padre e figli, rispettivamente la necessità di capire come vivono i minori l’assenza della figura paterna” (decisione impugnata, pag. 2).

                               2.2.   Nel suo reclamo, RE 1 definisce ingiustificata e arbitraria la decisione impugnata, in quanto fondata unicamente sul rapporto dello psicologo __________ e sull’audizione del medesimo, “senza che sia avvenuto alcun contraddittorio” (pag. 3). La decisione è stata adottata “senza che la signora RE 1 abbia avuto la possibilità di fornire prove e di poter esprimere dei fatti importanti e (…) di partecipare all’assunzione delle prove” (reclamo, pag. 4). In sede di replica, la reclamante afferma di non aver mai ricevuto la convocazione all’udienza in questione (pag. 2).

                               2.3.   Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

                               2.4.   Nella fattispecie, va respinta la critica secondo cui l’Autorità di protezione non avrebbe permesso a RE 1 “di determinarsi sul rapporto peritale, allestito in modo superficiale”, violando così il principio del contraddittorio e il suo diritto di essere sentita (reclamo, pag. 5). Dagli atti risulta infatti che il rapporto dello psicologo è stato intimato alla reclamante già il 7 gennaio 2019, con un termine di 15 giorni per osservazioni, al quale RE 1 non ha reagito. Con l’invio del referto e l’assegnazione di tale termine, l’Autorità di protezione ha dato alla reclamante la possibilità di determinarsi sull’esito dell’approfondimento peritale ordinato, di contestarne le risultanze o di chiedere eventuali delucidazioni o complementi, ciò che ha rinunciato a fare. Da questo punto di vista non può dunque essere mosso alcun rimprovero all’Autorità di protezione.

                                         La reclamante ha tuttavia affermato di non aver neppure ricevuto la convocazione all’udienza di discussione inviata dall’Autorità di protezione il 3 maggio 2019, dopo l’annullamento della pronuncia del 6 dicembre 2018 da parte di questo giudice e il rinvio degli atti per un nuovo giudizio in prima sede. Come visto, al termine di tale udienza, tenutasi il 23 maggio 2019 e cui RE 1 non ha presenziato, l’Autorità di protezione ha emanato a verbale la decisione qui impugnata. L’emanazione di una decisione in sede di udienza non è costitutiva, in sé, di una violazione del diritto di essere sentito o del diritto al contraddittorio della parte che non vi partecipa, a condizione che ella abbia avuto la possibilità di presenziare. Ciò presuppone una regolare citazione dell’interessata, circostanza il cui onere della prova incombe all’autorità giudicante. In concreto, l’Autorità di protezione non risulta in grado di comprovare la ricezione di tale convocazione, non avendola inviata per posta raccomandata, ma per posta A.

                                         Ci si potrebbe in concreto interrogare sulla buona fede processuale di RE 1 e su un eventuale rovesciamento del suddetto onere della prova, in considerazione dell’atteggiamento processuale della parte reclamante, che ha dimostrato un reiterato disinteresse al procedimento (cfr. le quattro convocazioni ad un incontro con il perito, tutte disattese, il già evocato termine per pronunciarsi sulla perizia, anch’esso trascorso infruttuoso, le difficoltà sperimentate dal curatore di rappresentanza per ottenere un breve incontro con il figlio maggiore e anche il fatto che l’invio raccomandato della decisione stessa non sia stato ritirato dalla madre) e ritenuto che la medesima non ha lamentato subito la mancata citazione ma unicamente in sede di replica, dopo che l’Autorità di protezione nelle sue osservazioni ha affermato di aver inviato per posta semplice la convocazione all’udienza in parola. La questione può ad ogni modo restare indecisa, nella misura in cui la decisione dell’Autorità di protezione deve essere annullata anche per altri motivi.

                                   3.   RE 1 critica la decisione dell’Autorità di protezione anche nel merito.

                               3.1.   La reclamante afferma che per giudicare del ripristino delle relazioni personali di CO 2 non si può prescindere dai suoi comportamenti pregressi con i figli né i suoi precedenti penali: occorre ponderare il bene dei minori e non solo assecondare le richieste di CO 2, non essendoci agli atti prove della sua astinenza, del fatto che sia cambiato in meglio e che vorrebbe vedere i figli (reclamo, pag. 3).

                                         Secondo RE 1, è errato l’accertamento secondo cui le relazioni del padre coi figli sarebbero proseguite fino alla carcerazione di quest’ultimo nel 2017, in quanto già dal 2013 i rapporti si erano interrotti siccome il padre non si è mai interessato dei figli (reclamo, pag. 3). I contatti di PI 2 con il padre sono stati limitati a due anni, in quanto dal 2008 al 2011 questi era in carcere (reclamo, pag. 4). Dopo la nascita di PI 1, nel 2012, la madre ha lasciato CO 2, che aveva ripreso a far uso di cocaina (reclamo, pag. 4). Sia nel 2014 che nel 2015 CO 2 ha avuto dei comportamenti inaccettabili nei confronti della ex compagna e dei figli, che hanno reso necessario l’intervento della polizia (reclamo, pag. 4). L’Autorità di protezione, nella sua decisione, non ha minimamente considerato la situazione personale del padre, “come se tutto fosse sistemato” (reclamo, pag. 5). La reclamante “intende attendere la scarcerazione del marito, la dimostrazione e la prova di una sua buona condotta e della sua volontà di stabilire un rapporto con i figli, soprattutto garantendone una continuità” (reclamo, pag. 5). Postula pertanto l’annullamento della decisione impugnata (reclamo, pag. 6).

                               3.2.   Giusta l’art. 273 cpv. 1 CC, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

                                         L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione. Ai sensi del disposto legale, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                               3.3.   Appare utile ricordare che nella decisione emanata dall’Autorità di protezione il 6 novembre 2018 questo giudice aveva ravvisato una violazione del principio di sicurezza del diritto, del diritto delle parti di essere sentite sulle risultanze della perizia e del principio inquisitorio illimitato. Rinviando la causa all’autorità di prima sede, questo giudice aveva considerato che la decisione quanto all’eventuale ripresa delle relazioni personali fra CO 2 e i due figli e alle relative modalità avrebbe dovuto essere emanata “al termine dell’istruttoria, al seguito di una valutazione dell’approfondimento specialistico agli atti e di eventuali altre risultanze (si vedano ad esempio, se utili, le informazioni rese note al pubblico in merito ai reati di cui è stato accusato il padre, cfr. Aggiornamento stampa del 27 novembre 2018, https://www3.ti.ch/CAN/comunicati/27-11-2018-comunicato-tpc-351208401992.pdf, consultato il 28 febbraio 2019)” (sentenza CDP del 28 febbraio 2019, inc. CDP 9.2018.186 consid. 3.5).

                                         Duole anzitutto rimarcare che la nuova decisione emanata dall’Autorità di protezione appare scarsamente motivata. Il ripristino dei contatti padre-figlio è infatti giustificato da un paio di laconiche righe di spiegazione (ovvero: “preso atto dei contenuti della perizia, della discussione odierna, rispettivamente del fatto che la signora non si è presentata, rinunciando di fatto ad esprimersi a riguardo”, decisione impugnata, pag. 1). Considerato che l’incarto era già stato oggetto di un rinvio da parte dell’autorità di reclamo, lo sforzo redazionale profuso non appare commisurato alle esigenze del caso.

                                         Occorre inoltre constatare come, a fronte di un tale rinvio, l’Autorità di protezione non abbia effettuato il benché minimo approfondimento istruttorio, limitandosi a convocare l’udienza del 23 maggio 2019 e decidendo seduta stante rinviando alle “modalità indicate nella precedente decisione” (pag. 1).

                                         L’Autorità di prime cure non ha ritenuto di assumere agli atti – nonostante le chiare indicazioni di questo giudice – alcun riscontro quanto al procedimento penale celebrato a carico di CO 2 nel dicembre 2018, cui la stampa ha dato risalto e che ha portato alla condanna che il padre dei minori sta attualmente scontando (cfr. doc. C).

                                         Non vi sono inoltre riscontri quanto al percorso carcerario di quest’ultimo e alla sua astinenza, ad esempio tramite un rapporto stilato dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. A verbale figurano unicamente le affermazioni del patrocinatore di CO 2 stesso, che ha riferito come il suo assistito “negli ultimi due anni sia cambiato in meglio” (verbale, pag. 1), dal valore probatorio pressoché nullo data la sua posizione processuale.

                                         Va inoltre ribadito che, diversamente da quanto accade nei procedimenti retti dal principio attitatorio e dalla massima dispositiva, non è ammissibile considerare assodate le prese di posizione paterne in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, soltanto perché la madre dei minori si è disinteressata al procedimento e non ha contestato puntualmente tali asserzioni a tempo debito. Ancora una volta, e nonostante le indicazioni date da questo giudice in occasione dell’annullamento della decisione e del rinvio della causa in prima istanza, il principio inquisitorio è stato disatteso dall’Autorità di protezione. Di transenna si rileva che l’affermazione del patrocinatore di CO 2, secondo cui “il suo cliente non rinuncerà ai figli. Sarebbe quindi meglio, anche a tutela di tutti, principalmente dei minori, che il ripristino delle relazioni personali avvenga ora, in forma protetta” (verbale, pag. 1) non appare particolarmente rassicurante quanto all’indole del suo assistito e ad eventuali comportamenti futuri nei confronti dei figli.

                                         Nelle sue osservazioni, infine, l’Autorità di protezione precisa che la decisione impugnata “ha ripristinato gli incontri, al momento, unicamente a scopo valutativo”: “riteniamo infatti che questo sia il momento più opportuno per organizzare degli incontri valutativi tra il padre e i figli visto che il signor CO 2 si trova in stato di detenzione” (pag. 2). L’Autorità di protezione afferma di non avere intenzione di attendere “la scarcerazione del signor CO 2 prima di avviare le necessarie valutazioni per capire se per il bene dei bambini sia opportuno riattivare i contatti con il papà” (osservazioni, pag. 2), dimenticando che con la decisione qui contestata non ha ordinato dei provvedimenti istruttori prodromici al riavvio delle relazioni personali ma ha, di fatto, sancito la ripresa dei diritti di visita del padre con i figli. Ciò, senza aver ancora valutato – come ammesso esplicitamente in sede di osservazioni – se un tale riavvio corrisponda o meno al bene dei minori. Riavvio dei diritti di visita che, peraltro, si scontra con quanto affermato dallo psicologo __________, che prima della ripresa di tali contatti ritiene “imprescindibile” effettuare in prima persona “l’ascolto dei bambini” (verbale, pag. 1).

                                         La decisione dell’Autorità di protezione non può dunque che essere nuovamente annullata, con il rinvio degli atti in prima sede per le necessarie valutazioni di natura istruttoria.

                                   4.   Nel suo reclamo, RE 1 ha postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         Nel caso concreto, alla luce della documentazione annessa al reclamo (plico doc. B) e del parziale accoglimento del medesimo, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio può essere accolta.

                                   5.   Anche il resistente CO 2, nelle sue osservazioni 11 luglio 2019, ha postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Egli si limita tuttavia ad affermare di non essere in grado di far fronte alle spese giudiziarie e di patrocinio e di essere già al beneficio del gratuito patrocinio in ambito penale e dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio nel procedimento dinnanzi all’Autorità di protezione, senza presentare alcun tipo di documentazione a suffragio della sua richiesta e a comprova dell’adempimento dei requisiti di cui all’art. 117 CPC. La sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non può dunque essere accolta in questa sede. Di conseguenza, non può nemmeno essere dato seguito alla richiesta, presentata con scritto 24 febbraio 2020 dal legale di CO 2, di procedere alla tassazione della sua nota d’onorario.

                                   6.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                   §.   Di conseguenza, la decisione 23 maggio 2019 (ris. n. 532/2019) è annullata e l’incarto è rinviato dell’Autorità regionale di protezione __________ ai sensi dei considerandi.

                                   2.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da CO 2 è respinta.

                                   4.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Notificazione:

- - - -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.