Incarto n. 9.2018.186
Lugano 28 febbraio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2
per quanto riguarda l’attribuzione di un mandato di valutazione della personalità di CO 2 e la regolamentazione delle relazioni personali fra quest’ultimo ed i figli PI 1 e PI 2
giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 6 novembre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 804/2018);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 ( 2007) e PI 2 ( 2012) sono figli di RE 1 e di CO 2. I genitori non sono coniugati e non convivono. La madre esercita l’autorità parentale in via esclusiva e detiene la custodia di entrambi i figli (cfr. convenzioni sull’obbligo di mantenimento di minori e sul diritto alle relazioni personali del 6 giugno 2007 per PI 1, rispettivamente del 18 settembre 2013 per PI 2).
B. Per varie ragioni che non occorre in questa sede rievocare, entrambi i minori hanno da sempre intrattenuto relazioni personali estremamente irregolari con il padre. L’ultimo contatto di CO 2 con i figli risale al mese di giugno 2016. In seguito, con diversi scritti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), questi ha postulato la ripresa delle relazioni personali con PI 1 e PI 2.
C. Dal 17 marzo 2017 CO 2 si trova in stato di carcerazione. Egli si è opposto alla richiesta dell’Autorità di protezione di produrre la perizia psichiatrica effettuata nel corso del procedimento penale. Anche il Procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta, con scritto del 24 settembre 2018, ha rifiutato la trasmissione di tale atto, in considerazione “della diversa finalità della perizia in oggetto rispetto a quella in ambito di protezione”. CO 2 non ha mai voluto rivelare i capi d’imputazione alla base della sua detenzione.
D. Dall’ascolto di PI 1, effettuato il 18 aprile 2017 dal membro permanente, è emerso che il minore desidera vedere il padre.
E. Con decisione del 6 novembre 2018 (ris. n. 804/2018) l’Autorità di protezione ha conferito allo psicologo __________ un “mandato di valutazione (sommaria) della personalità del signor CO 2 e della sua idoneità genitoriale, rispettivamente dell’opportunità del riavvicinamento padre-figli e dell’impostazione delle relative relazioni personali, tenendo conto anche delle “condizioni ambientali” attuali del padre”. Il perito dovrà preliminarmente approfondire la reale volontà del padre di voler intrattenere delle relazioni stabili e soprattutto durature e regolari nel tempo con i propri figli (dispositivo n. 1). Per il suo esame, il perito è autorizzato a raccogliere informazioni presso terzi (dispositivo n. 2).
In caso di risposta positiva alle valutazioni di cui al dispositivo n. 1, “sono conseguentemente ripristinati i diritti di visita tra il signor CO 2 e i figli PI 1 e PI 2 in forma sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e mezza ogni 15 giorni per il tramite dello psicologo” nominato quale perito. L’Autorità di protezione, “una volta a conoscenza delle risultanze peritali, autorizzerà mediante scritto semplice, l’avvio della ripresa dei contatti tra padre e figli”; il perito sarà tenuto a presentare rapporto alla scrivente dopo almeno quattro incontri (dispositivo n. 3).
F. Con reclamo datato 6 dicembre 2018 RE 1 è insorta contro tale decisione. A suo parere, non vi sarebbero i presupposti per una ripresa dei diritti di visita da parte di CO 2: “è invece opportuno attendere che esca dal carcere, attesti una buona condotta e inoltre dimostri realmente la volontà di stabilire un rapporto con i propri figli, garantendone la continuità per il loro benessere”.
G. Con osservazioni datate 18 dicembre 2018 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo, ricordando che i medesimi “incontreranno il padre solo in caso di risposta positiva alle valutazioni del perito” ed unicamente in presenza del medesimo.
H. Con osservazioni del 21 dicembre 2018, CO 2 si è opposto al reclamo interposto da RE 1, ritenendo giustificata la decisione dell’Autorità di protezione quanto al ripristino delle relazioni personali con i figli.
I. Alle parti non sono state richieste ulteriori prese di posizione.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. La reclamante non contesta il conferimento del mandato peritale di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo, ma unicamente la regolamentazione delle relazioni personali fra padre e figli sancita al punto 3 del medesimo, il cui termine di impugnazione è di trenta giorni. Il gravame si rivela dunque tempestivo.
3. Nel suo reclamo, RE 1 ritiene che nella fattispecie non siano dati i presupposti per un ripristino delle relazioni personali fra il padre e i due figli.
3.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha ripercorso l’evoluzione nel tempo dei diritti di visita fra CO 2 e i due figli PI 1 e PI 2. Ha riferito come il padre dei minori “si trova effettivamente in carcere, motivo che ha portato la scrivente autorità a valutare l’opportunità di riallacciare già ora, in condizioni particolari, i contatti tra padre e figlio” (pag. 2). In considerazione del “lungo tempo trascorso senza che padre e figli abbiano avuto contatti”, della volontà del primogenito “di incontrare il padre”, e in assenza di elementi scaturenti dalle indagini esperite nel procedimento penale, l’Autorità di protezione ha ritenuto giustificato “conferire mandato ad uno specialista affinché”:
- approfondisca preliminarmente “la reale volontà del padre di voler intrattenere delle relazioni stabili e soprattutto durature e regolari nel tempo con i propri figli”;
- valuti “almeno in modo sommario, la personalità del signor CO 2 e la sua idoneità genitoriale”;
- indichi “se, e in che modo sia opportuno procedere al riavvicinamento padre-figli”, tenendo conto dell’interesse dei minori e della detenzione del padre (sentenza impugnata, pag. 2).
L’Autorità di prime cure ha inoltre disposto che, “nel caso in cui il rapporto concluda a favore del ripristino delle relazioni personali padre-figli, il medesimo perito sarà incaricato di accompagnare e supportare PI 1 e PI 2, rispettivamente il signor CO 2, nel loro percorso di riavvicinamento, salvaguardando in particolare il benessere dei minori e monitorando la situazione” (sentenza impugnata, pag. 2). Il perito presenterà in seguito un rapporto all’Autorità di protezione, che valuterà eventuali modifiche delle modalità di esercizio dei diritti di visita. Nel dispositivo è stato dunque previsto, “in caso di risposta positiva alle valutazioni” ordinate, il ripristino dei diritti di visita “in forma sorvegliata per la durata di un’ora/un’ora e mezza ogni 15 giorni per il tramite dello psicologo” (sentenza impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione, “una volta a conoscenza delle risultanze peritali, autorizzerà mediante scritto semplice, l’avvio della ripresa dei contatti tra padre e figli” (sentenza impugnata, pag. 3). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e come perito è stato nominato lo psicologo __________ (sentenza impugnata, pag. 3).
3.2. La reclamante, come già evocato, non contesta il conferimento del mandato peritale a __________. RE 1 si oppone invece alla ripresa delle relazioni personali dei figli con il padre, ritenendo che i presupposti non siano dati in concreto e considerando opportuno attendere la sua scarcerazione, la dimostrazione della sua buona condotta e della sua reale volontà di stabilire un rapporto con i propri figli, garantendone la continuità.
3.3. Giusta l’art. 273 cpv. 1 CC, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione. Ai sensi del disposto legale, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
3.4. Come evocato, nel procedimento tendente all’eventuale ripristino delle relazioni personali tra CO 2 e i due figli, l’Autorità di protezione ha valutato di dover ordinare un approfondimento specialistico riguardante la personalità e l’idoneità genitoriale del padre, oltre ad un approfondimento quanto alla sua reale volontà di intrattenere delle relazioni stabili, durature e regolari nel tempo con i propri figli. A tal fine ha nominato lo psicologo __________, demandandogli inoltre di indicare se sia opportuno procedere al riavvicinamento padre-figli, e in che modo. La decisione dell’Autorità di protezione di cui ai dispositivi n. 1 e 2, non impugnata, rappresenta dunque una decisione incidentale, e meglio una decisione che disciplina l’assunzione delle prove, emanata ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC.
Meno chiara, di primo acchito, risulta essere la natura del dispositivo n. 3. In esso, l’Autorità di protezione non si pronuncia sull’assunzione o meno di altre prove, né stabilisce un regime provvisionale di diritti di visita, applicabile in corso d’istruttoria. L’autorità di prime cure, per contro, statuisce di fatto già nel merito, prevedendo la ripresa dei diritti di visita padre-figli, condizionati ad una “risposta positiva” dello psicologo incaricato come perito.
L’Autorità di protezione, nelle sue osservazioni, sembra contestare il reclamo ritenendolo prematuro, nella misura in cui le relazioni personali verrebbero riprese solo in caso di valutazione positiva del perito. Tuttavia, la decisione stessa lascia emergere che non sarà emanata nessuna ulteriore decisione formale, che ponga fine al procedimento nel merito: in caso di parere positivo del perito, la ripresa dei diritti di visita verrà infatti autorizzata “mediante scritto semplice”.
Tale modo di procedere non è ammissibile, da più punti di vista.
Anzitutto, il principio di sicurezza del diritto presuppone che dalla lettura di un dispositivo si evinca con chiarezza cosa è stato insindacabilmente regolato dalla pronuncia in questione, una volta la medesima cresciuta in giudicato (cfr. al riguardo sentenza CDP del 21 novembre 2017, inc. 9. 2017.199 consid. 2.3). Ciò non può essere il caso se, come in concreto, la comprensione del dispositivo è subordinata alla realizzazione di altre condizioni poco chiare o che presuppongono l’interpretazione di altri atti quale, in concreto, un approfondimento peritale quanto alla personalità del padre, alla sua idoneità genitoriale, alla sua volontà di intrattenere delle relazioni stabili, durature e regolari nel tempo con i figli e quanto all’opportunità e alle modalità di riavvicinamento padre-figli. Non è peraltro scontato in partenza che da una simile indagine scaturisca una risposta univoca, positiva o negativa che sia: il giudizio potrebbe invero essere sfumato, o magari differenziato tra PI 1 e PI 2, in ragione dell’età o del diverso vissuto con il padre. La stessa Autorità di protezione si contraddice nel chiedere al perito una proposta riguardante l’esercizio dei diritti di visita, per poi emanare già una regolamentazione precisa quanto alla modalità (sorvegliata dallo psicologo), la durata (un’ora/un’ora e mezza) e la frequenza (ogni 15 giorni) dei futuri incontri.
Inoltre, un simile modo di procedere lede il diritto delle parti di essere sentite. Tale diritto non comprende soltanto la facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa e di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, ma anche la possibilità di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito, nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. e, fra i tanti, DTF 135 I 279 consid. 2.3). Agendo in tal modo, l’Autorità di protezione ha privato le parti della loro prerogativa – di natura formale – di determinarsi sull’esito dell’approfondimento peritale ordinato, le cui risultanze potrebbero essere oggetto di contestazione o di richieste di delucidazioni o di complemento, prima dell’emanazione del giudizio di merito.
Da ultimo, ma non per importanza, un siffatto modo di procedere conduce anche a svuotare di significato le massime procedurali richiamate sopra. In base al principio inquisitorio illimitato, vigente anche in ambito di regolamentazione delle relazioni personali, l’autorità giudicante è tenuta a chiarire i fatti e a prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per emanare una decisione conforme all’interesse dei minori; essa è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1). Il quesito cui occorre rispondere, ovvero se le relazioni personali fra padre e figlio debbano essere ripristinate, è di tipo giuridico e dipende da una valutazione dell’intero complesso fattuale agli atti e di tutte le emergenze probatorie del caso – non solo dell’approfondimento specialistico demandato allo psicologo – alla luce dei principi giuridici pertinenti. L’onere di rispondere al suddetto quesito, dopo attenta valutazione delle prove, incombe dunque soltanto all’Autorità di prime cure, che non può abdicare al proprio ruolo decisionale per delegare allo specialista una mansione che non gli compete.
3.5. Di conseguenza, per tutte queste ragioni, il dispositivo 3 della decisione deve essere annullato e la causa va rinviata all’autorità di prima sede. La decisione formale, soggetta a reclamo, quanto alla ripresa delle relazioni personali fra CO 2 e i due figli (e, nell’affermativa, quanto alle modalità di esercizio delle medesime) verrà emanata al termine dell’istruttoria, al seguito di una valutazione dell’approfondimento specialistico agli atti e di eventuali altre risultanze (si vedano ad , consultato il 28 febbraio 2019), e dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi a riguardo.
4. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano ripetibili, RE 1 avendo interposto reclamo senza l’ausilio di un legale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione del 6 novembre 2018 (ris. n. 804/2018) è annullato e l’incarto è rinviato all’ Autorità regionale di protezione __________ ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.