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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.04.2019 9.2018.170

16. April 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,183 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Irricevibilità del reclamo interposto contro una decisione in tema di relazioni personali; difetto di competenza materiale delle autorità di protezione a seguito dell’introduzione di un’azione di mantenimento in Pretura

Volltext

Incarto n. 9.2018.170

Lugano 16 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra la minore PI 1 (2011) e il padre

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata l’11 settembre 2018 (ris. n. 2418/2018) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dall’unione fra RE 1 e CO 2 è nata, il 2011, PI 1. La minore è affidata alla madre, titolare dell’autorità parentale esclusiva su di lei.

                                  B.   Con decisione 30 giugno 2011 (ris. n. 476 del 12 aprile 2011) l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC. Con decisione 24 aprile 2017 (ris. n. 729/2017 del 7 febbraio 2017) dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) è stato nominato quale curatore il signor CURA 1, con il compito di aiutare e consigliare i genitori nella cura della figlia, stabilire il calendario dei diritti di visita, fungere da mediatore tra i genitori ed essere disponibile a consigliare i genitori nei momenti di difficoltà.

                                  C.   Con decisione 11 ottobre 2018 (ris. n. 2418/2018) l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlia, sino a quel momento concordate tra i genitori o organizzate con l’ausilio del curatore. L’autorità di prime cure ha stabilito con effetto immediato un diritto di visita di un giorno (sabato o domenica dalle 9.00 alle 17.00) e un pomeriggio infrasettimanale (della durata minima di tre ore), entrambi con frequenza quindicinale. E’ stato previsto il passaggio al Punto d’Incontro di __________.

                                  D.   Con reclamo 12 novembre 2018 RE 1 ha impugnato la predetta decisione criticando, in particolare, l’ampliamento dei diritti di visita attualmente esercitati in assenza di un’indagine socio-ambientale approfondita su CO 2 e senza accertamenti circa le sue capacità genitoriali. Ha dunque postulato l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione di un diritto di visita mensile, sabato o domenica dalle 9.00 alle 17.00 con passaggio al Punto d’Incontro, oltre ad una telefonata ogni domenica alle 18.00. Nel suo gravame ha inoltre chiesto la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione sui diritti di visita, dopo aver effettuato un’indagine sociale ed ambientale sul nucleo del padre, una perizia sulle sue capacità genitoriali e un ascolto qualificato della minore. Ha inoltre postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’attuale rappresentante.

                                  E.   Con scritto 29 novembre 2018 il curatore educativo di PI 1 ha comunicato di rimettersi al prudente giudizio di questo giudice, ritenendo comunque appropriato procedere con una valutazione socio-ambientale e una perizia rispetto al nucleo famigliare. Con osservazioni 5 dicembre 2018 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione prolata, ritenendola conforme al bene della minore e rispettosa delle circostanze del caso concreto. Ha pertanto concluso al rigetto del reclamo. CO 2 non ha ritirato la raccomandata contenente il reclamo e non ha presentato osservazioni.

                                  F.   Con replica 21 dicembre 2018 RE 1 si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio. Le altre parti al procedimento non hanno presentato dupliche.

                                  G.   A scambio degli allegati concluso, con scritto 24 marzo 2019 la patrocinatrice di RE 1 ha comunicato che a seguito “di un ulteriore degrado” della fattispecie, “con importanti ripercussioni sulla minore”, la madre si è rivolta alla Pretura di __________ “presentando una domanda volta a sospendere cautelarmente il ddv paterno, combinata ad un’azione di mantenimento e regolante le relazioni padre/figlia”, ciò che comporta un’“attrazione di competenza anche per rapporto alle questioni relazionali”.

                                  H.   Lo scritto è stato intimato alle parti per osservazioni, limitatamente alla questione della competenza materiale di questo giudice a statuire sul reclamo. Né l’Autorità di protezione, né CO 2 hanno presentato osservazioni a riguardo.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   A norma dell’art. 444 CC – applicabile a tutte le procedure davanti all’autorità di protezione e anche davanti all’autorità di ricorso – l’esame della competenza (ratione loci ma anche ratione materiae) deve essere messo in atto d’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6463; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 444 CC n. 3-4, 8; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4).

                               2.1.   Nel caso concreto, è pacifica l’esistenza di un’azione di mantenimento e di definizione delle relazioni personali, con domanda di misure cautelari, promossa dalla reclamante e dalla figlia il 25 marzo 2019 presso la Pretura di __________ nei confronti di CO 2 (inc. SE.2019.107 e CA.2019.131).

                                         Con ordinanza 29 marzo 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di __________, vista l’azione proposta da PI 1 e RE 1, ha chiesto a questo giudice di mettere a disposizione l’incarto dell’Autorità di protezione.

                                         La fattispecie pone dunque degli interrogativi, da evadere d’ufficio in via preliminare, in relazione alla competenza a statuire di questo giudice – autorità di seconda istanza nell’ambito del diritto di protezione – rispetto al giudice civile.

                               2.2.   Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di Mantenimento del figlio, che ha introdotto delle nuove disposizioni procedurali, immediatamente applicabili a tutti i procedimenti pendenti a tale data che concernono questioni riguardanti i figli (art. 407b cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b; Dolder, Betreuungsunterhalt: Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918).

                                         Ai sensi dell’art. 298d CC, l’autorità di protezione dei minori modifica – ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio – l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). In base alla novella legislativa, è fatta salva l’azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente: in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (cpv. 3).

                                         All’art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale della suddetta norma – il nuovo diritto stabilisce, in particolare, che pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile, spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni punto controverso (Moret/Steck, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel, in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art. 298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ, 2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e nota n. 85; sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).

                                         In presenza di un’azione in mantenimento, la norma non prevede dunque eccezioni che permettano all’Autorità di protezione di conservare la propria competenza decisionale in tema di autorità parentale, custodia o relazioni personali (contrariamente a quanto previsto, ad es., all’art. 315a cpv. 3 CC in ambito di divorzio o di tutela dell’unione coniugale).

                                         Ove sia adito il giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa, avocare a sé la trattazione dell’incarto (sentenza CDP del 1° febbraio 2019, inc. 9.2018.187, consid. 4; sentenza CDP del 18 gennaio 2019, inc. 9.2018.155-172, consid. 6; sentenza CDP del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4.1).

                               2.3.   Nel caso concreto, in presenza di un’azione di mantenimento presentata il 25 marzo 2019 dinnanzi al Pretore aggiunto del Distretto di __________, spetta dunque a quest’ultimo pronunciarsi, per attrazione, anche sulla disciplina delle relazioni personali fra padre e figlia. Alla luce dei principi esposti poc’anzi, la materia è dunque ormai sottratta al potere d’esame delle autorità di protezione, ivi compresa la qui scrivente autorità di reclamo. Questo giudice si vede dunque costretto a declinare la propria competenza materiale per pronunciarsi sulle richieste concernenti le relazioni personali contenute nel reclamo, che deve dunque essere considerato irricevibile per difetto di competenza materiale. Venendo a cadere il reclamo, la decisione impugnata diviene dunque pienamente efficace e la regolamentazione delle relazioni personali ivi contenuta sarà semmai oggetto di riconsiderazione da parte del pretore adito, cui sono state dirette precise richieste di giudizio in tal senso, anche in via cautelare.

                                   3.   Nel suo reclamo, RE 1 ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della sua rappresentante, senza tuttavia motivare né comprovare l’esistenza dei necessari requisiti, né in sede di reclamo (ove si preannunciava l’invio del relativo certificato comunale), né in seguito. L’istanza non può dunque essere accolta.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Considerato come il difetto di competenza materiale di questo giudice – che ha comportato l’inammissibilità del gravame – sia sopraggiunto dopo il termine dello scambio degli allegati a seguito dell’introduzione, da parte della reclamante medesima, del procedimento dinanzi alla Pretura, tali oneri devono essere posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili ad CO 2, il cui patrocinatore si è manifestato in causa soltanto a scambio degli allegati conclusi e non ha presentato alcuna presa di posizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è respinta.

                                   4.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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