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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.11.2018 9.2018.160

13. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,691 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Principio dell’effetto devolutivo del reclamo; limiti ed eccezioni, con particolare riferimento all’adozione di provvedimenti cautelari; competenza per l’esecuzione delle decisioni dell’autorità di protezione

Volltext

Incarto n. 9.2018.160

Lugano 13 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera  

  Dell’Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2  

per quanto riguarda la riconsegna dei minori PI 1, PI 2 e PI 3

giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 24 ottobre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2007), PI 2 (2009) e PI 3 (2011) sono figli di CO 2, cittadina __________, e di RE 1, cittadino __________. I genitori non sono coniugati. La coppia ha convissuto a __________ a partire dal 1999, ha soggiornato brevemente in __________ (ove è nato il primo figlio) e dal 2008 si è trasferita in Svizzera: dapprima a __________, e dal 2014 ad __________.

                                  B.   Il 27 giugno 2011, dopo la nascita del terzo figlio, CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto una convenzione disciplinante l’attribuzione dell’autorità parentale, la cura, il mantenimento e le relazioni personali, valida per i tre figli sia per la durata della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. Tale convenzione è stata approvata con decisione 9 agosto 2011 (__________ n. 292) dall’autorità tutoria di __________, ove tutti erano domiciliati all’epoca, ed ha sostituito le precedenti convenzioni del 29 dicembre 2009, omologate il 9 febbraio 2010 (__________ n. 008 e n. 009).

                                  C.   La famiglia vive separata dal luglio 2017 a seguito di un presunto episodio di violenza domestica compiuto da RE 1. Tale episodio, e la relativa querela, hanno comportato la messa in protezione di CO 2 e dei tre figli in una struttura protetta anonima, reperita attraverso l’intervento degli operatori LAV (Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati; RS 312.5).

                                  D.   Dopo essere state di fatto interrotte a seguito di tale episodio, le relazioni personali tra il padre e PI 1, PI 2 e PI 3 sono state ripristinate dall’Autorità di protezione dapprima in forma sorvegliata (decisione 4 ottobre 2017) e poi in forma libera (decisione 20 dicembre 2017). Il 3 gennaio 2018 l’Autorità di protezione ha ordinato nuovamente l’esecuzione dei diritti di visita in forma sorvegliata, successivamente ancora in forma libera ma con passaggio dal Punto d’Incontro (decisione del 31 gennaio 2018) e infine senza più tale passaggio (decisione del 29 marzo 2018).

                                  E.   Con istanza 9 agosto 2017 CO 2 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) postulando – già in via supercautelare e cautelare – l’autorizzazione a trasferirsi in __________ con i tre figli PI 1, PI 2 e PI 3, spostando a __________ o nei dintorni il loro domicilio. Con istanza separata, CO 2 ha postulato di essere ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

                                  F.   Con osservazioni 5 settembre 2017, RE 1 si è opposto alla richiesta della ex compagna, chiedendo invece di essere autorizzato a mantenere il domicilio dei tre figli ad __________ presso di lui. Anch’egli ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

                                  G.   Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità di protezione ha convocato più volte le parti per delle udienze di discussione, ha sentito i tre minori attraverso il membro permanente e ha ordinato una valutazione socio-ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito, UAP), oltre che dei rapporti dal Punto d’Incontro incaricato della sorveglianza dei diritti di visita paterni. Di tali approfondimenti istruttori si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.

                                  H.   Il procedimento penale a carico di RE 1, scaturito dalla querela di CO 2, è stato chiuso il 20 settembre 2017 con un decreto di abbandono per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia, coazione, coazione sessuale e molestie sessuali. Per il reato di ingiuria il Procuratore pubblico ha invece emanato un decreto d’accusa. Con accordo intervenuto dinnanzi alla Pretura penale il 18 ottobre 2018 CO 2 ha tuttavia ritirato le sue accuse nei confronti di RE 1, che dal canto suo si è scusato per gli epiteti pronunciati e ogni atteggiamento giudicato sconveniente nei confronti della ex compagna. Il procedimento penale è stato dunque stralciato dai ruoli.

                                    I.   Con decisione 27 giugno 2018 l’Autorità di protezione __________ ha accolto l’istanza di CO 2, autorizzandola a trasferirsi in __________ unitamente ai tre figli. Nella medesima pronuncia l’autorità di prime cure ha regolamentato l’assetto minimo delle relazioni personali tra padre e figli all’estero, ha indicato che nel futuro luogo di residenza dei minori dovrà essere conferito mandato ad un idoneo servizio e/o specialista per un sostegno psicoterapeutico e/o regolari controlli evolutivi a favore dei minori, che dovranno essere resi possibili dalla madre e sulla cui evoluzione il padre dovrà essere regolarmente informato. All’eventuale ricorso contro la decisione non è stato levato l’effetto sospensivo.

                                  L.   Con reclamo del 27 luglio 2018 (inc. CDP 9.2018.107) CO 2 ha postulato di decidere già in via cautelare, rispettivamente supercautelare come pure nel merito, la modifica del dispositivo n. 1 della decisione in caso di reclamo di RE 1, ordinandone l’immediata esecutività. Tale reclamo è stato in seguito ritirato da CO 2 e il relativo procedimento è di conseguenza stato stralciato da questo giudice con pronuncia 19 ottobre 2018.

                                  M.   Con reclamo 6 agosto 2018 (inc. CDP 9.2018.112) anche RE 1 è insorto contro la decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione al trasferimento dei minori in __________ e postulando che la loro custodia gli venga affidata. In subordine, egli chiede l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’autorità di prime cure per un ulteriore approfondimento della situazione sociale, familiare, abitativa e professionale di CO 2 in __________ e per un nuovo ascolto dei tre minori.

                                  N.   Con osservazioni 19 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, fatta eccezione per il dispositivo su tasse e spese, che ha riformato. Con osservazioni 21 settembre 2018 anche CO 2 ha postulato la reiezione del gravame.

                                  O.   Con memoriale del 21 settembre 2018 CO 2 ha presentato un’istanza di misure supercautelari, lamentando il fatto che, dopo il diritto di visita esercitato da RE 1 a partire dal 15 luglio 2018, quest’ultimo non le abbia più riconsegnato i figli, contrariamente alla regolamentazione prevista e nonostante un ordine supercautelare in tal senso impartito dall’Autorità di protezione il 22 agosto 2018. Ha quindi postulato di far ordine, nuovamente, all’ex compagno “di ricondurre i figli PI 2, PI 1 e PI 3 dalla mamma” con la comminatoria dell’azione penale ex art. 292 CP.

                                         L’istanza, avversata da RE 1, è stata respinta da questo giudice con decisione cautelare 22 ottobre 2018 in quanto CO 2 avrebbe invece dovuto porre in esecuzione forzata l’analoga decisione, a lei favorevole, emanata dall’Autorità di protezione il 22 agosto precedente.

                                  P.   Nelle sue repliche datate 17 ottobre 2018 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e richieste di giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle loro rispettive dupliche datate 23 e 24 ottobre 2018.

                                  Q.   Con decisione 24 ottobre 2018 (“Ratifica decisione supercautelare – decisione di esecuzione di ordine di riconsegna dei minori”), immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione ha confermato la decisione supercautelare del 22 agosto precedente e ha fatto ordine a RE 1 di consegnare immediatamente (e comunque entro sabato 27 ottobre 2018) i tre figli alla madre. L’ordine è stato assortito della comminatoria dell’azione penale. A CO 2 è stato fatto ordine di mantenere il domicilio sul territorio cantonale fino alla crescita in giudicato della decisione di merito sull’autorizzazione al trasferimento.

                                  R.   Con reclamo 30 ottobre 2018, oggetto del presente procedimento, RE 1 ha impugnato anche tale decisione, postulando la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame. Con istanza supercautelare di pari data il reclamante ha chiesto a questo giudice la custodia esclusiva dei tre figli nelle more del procedimento concernente l’autorizzazione al trasferimento. I due memoriali non sono stati oggetto di intimazione.

                                  S.   Con decisione 8 novembre 2018, questo giudice ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo di RE 1 contro l’autorizzazione al trasferimento in __________ dei tre minori e ha stralciato dai ruoli in quanto priva di oggetto l’istanza supercautelare 30 ottobre 2018 che ne postulava l’affidamento pendente causa.

                                  T.   Con rapporto 8 novembre 2018, inviato in copia a questo giudice, l’UAP ha riferito all’Autorità di protezione dell’avvenuta riconsegna dei tre minori alla madre in data 7 novembre 2018.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                    I.   Oggetto del litigio

                                   2.   Come evocato, in data 7 novembre 2018 i tre minori sono stati riconsegnati alla madre. Il reclamo, chiedente l’annullamento della decisione dell’Autorità di prime cure che ordinava la riconsegna dei medesimi, appare superato dagli eventi e non può quindi che essere stralciato dai ruoli, così come la contestuale richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. Tuttavia, come si vedrà, l’impugnativa non era in ogni caso destinata ad esito favorevole.

                                   II.   Competenza dell’Autorità regionale di protezione

                                   2.   Nel suo reclamo, RE 1 censura in via principale la nullità delle decisioni adottate dall’Autorità di protezione successivamente all’inoltro dei reclami in considerazione dell’effetto devolutivo dei medesimi, in particolare la nullità della decisione supercautelare 22 agosto 2018 e della relativa ratifica 24 ottobre 2018.

                               2.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha fondato la sua competenza richiamando quanto stabilito da questo giudice nella sentenza 22 ottobre 2018, evocata sopra (cfr. consid. O). L’autorità di prime cure ha considerato che la propria competenza è mantenuta, anche in caso di reclamo, per emanare i provvedimenti cautelari necessari e anche per ratificare e rendere esecutive le decisioni emanate ai sensi dell’art. 56 LPAmm (decisione impugnata, pag. 4).

                               2.2.   Nel suo reclamo, RE 1 confuta il principio secondo cui l’autorità di prime cure mantiene una competenza decisionale anche in pendenza di reclamo. Ciò è possibile, a suo avviso, solo nell’ambito della possibilità di riesame concessa all’art. 450d cpv. 2 CC, unica deroga al principio dell’effetto devolutivo (pag. 3). Tale possibilità di riesame è peraltro data in sostituzione del diritto di presentare le osservazioni al reclamo e prima che le altre parti presentino le loro osservazioni, ciò che in concreto non si è verificato (reclamo, pag. 3). Degli interventi da parte dell’Autorità di protezione nell’ambito di procedure di reclamo pendenti “presuppongono che ai provvedimenti già decisi su cui essa è chiamata a statuire sia stato tolto l’effetto sospensivo”, ciò che non è stato il caso per l’autorizzazione al trasferimento all’estero (reclamo, pag. 4). RE 1 chiede dunque che venga riconosciuta la nullità ex tunc delle decisioni 22 agosto e 24 ottobre 2018, vista l’incompetenza dell’autorità che ha statuito (reclamo, pag. 5).

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 445 CC, l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2).

                                         La norma è applicabile anche in seconda istanza, nel caso in cui l’emanazione di una decisione cautelare appaia necessaria nel corso del procedimento di reclamo (Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 2 e n. 25; Steck, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 445 CC n. 4; Steck, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 445 CC n. 6). Tuttavia l’Autorità di protezione, nell’interesse delle persone coinvolte, rimane abilitata – anche durante il procedimento di reclamo – a modificare, su richiesta o d’ufficio e in ragione di un cambiamento delle circostanze, un provvedimento già deciso cui è stato tolto l’effetto sospensivo, oppure a decidere di una nuova istanza su quel tema, da parte di una persona legittimata (Reusser, in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450d CC n. 20).

                                         Sulla base dei suddetti principi (già evocati nella decisione cautelare del 22 ottobre 2018, inc. 9.2018.112) occorre concludere che l’autorità di seconda istanza può emanare dei provvedimenti provvisionali ai sensi dell’art. 445 CC in pendenza di una procedura di reclamo, in considerazione dell’effetto devolutivo del medesimo (nel senso che la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di reclamo, che decide nuovamente sul tema; cfr. Steck, in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450d CC n. 11 e ad art. 450d n. 20), ma nei limiti dello stesso (“tantum devolutum quantum appellatum/iudicatum”). Anche l’Autorità di protezione mantiene quindi la sua competenza ad agire, nonostante la presentazione del reclamo, nel caso in cui un cambiamento delle circostanze esigesse l’emanazione di una decisione urgente e, in ogni caso, quando la tematica sottoposta esula dal reclamo pendente in seconda istanza.

                               2.4.   Nella fattispecie, le argomentazioni giuridiche del reclamante non sono pertinenti. Sia la decisione impugnata che la supercautelare che l’ha preceduta non hanno nulla a che vedere con la facoltà di riesame che l’art. 450d cpv. 2 CC concede, a determinate condizioni, all’autorità di prime cure. La norma disciplina infatti il diritto di decidere nuovamente, a determinate condizioni, sulla decisione impugnata medesima (cfr. Steck, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 450d CC n. 5 e 8; Steck, in: BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450d n. 21). Ciò che nel caso concreto si è peraltro verificato in quanto l’Autorità di protezione, nell’ambito delle sue osservazioni 19 settembre 2018 al reclamo, ha riformato il dispositivo della decisione appellata (concernente il trasferimento in __________) per quel che concernente tasse e spese di giudizio (vedi sopra, consid. N).

                                         Le due decisioni qui contestate, per contro, sono manifestamente provvedimenti di tipo provvisionale ex art. 445 CC, emanate a seguito di circostanze nuove (ovvero, la mancata riconsegna dei tre minori da parte del padre dopo l’esercizio di un diritto di visita) e non hanno nulla a che vedere con la tematica oggetto del procedimento di seconda istanza di cui all’inc. 9.2018.112, che riguarda invece la fondatezza o meno dell’autorizzazione conferita a CO 2 di partire per l’__________ unitamente ai tre figli. L’effetto devolutivo di cui è dotato tale reclamo non ha come conseguenza l’automatica perdita della competenza decisionale dell’autorità di prime cure a decidere di altre tematiche connesse alla protezione dei tre minori. La pendenza di un reclamo riguardante una specifica tematica non deve infatti comportare il trasferimento all’autorità di seconda istanza di ogni competenza decisionale in merito alle persone coinvolte, che altrimenti verrebbero private di un secondo grado di giudizio.

                                         Ancora diverso è comunque il caso di cui alla decisione cautelare del 22 ottobre 2018 (inc. 9.2018.112), nella quale questo giudice aveva ritenuto di non dover emanare una decisione provvisionale che ordinasse la riconsegna dei minori, in quanto un identico provvedimento (valido, immediatamente esecutivo e non impugnato) era già stato adottato dall’Autorità di prime cure. La richiesta materna a questo giudice era semmai da considerarsi quale richiesta di porre in esecuzione il suddetto ordine, competenza che ai sensi dell’art. 56 LPAmm appartiene all’autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, e non all’autorità superiore.

                                         Per tutte queste considerazioni, le censure concernenti la nullità della decisione cautelare impugnata (e della precedente ordinanza supercautelare) si rivelano dunque infondate e devono essere respinte.

                                  III.   Nel merito

                                   3.   Il reclamante censura il provvedimento dell’autorità di prime cure anche nel merito.

                               3.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che il 15 luglio 2018 “il padre ha preso con sé i figli, giunti in Ticino accompagnati dalla madre, per le vacanze estive, come stabilito dalla decisione 27/28 giugno 2018 […] e avrebbe dovuto riportarli alla mamma in Ticino (a __________) il 15 agosto 2018, come da accordi stabiliti fra i genitori medesimi” (pag. 2). Secondo gli accertamenti di prime cure, RE 1 non li ha invece riconsegnati né a quella data, né in seguito, sostenendo che la madre “non fosse ancora in possesso di un’idonea abitazione in Ticino dove alloggiare con i figli” (decisione impugnata, pag. 2-3). L’Autorità di protezione ha invece considerato ottemperato l’ordine fatto a CO 2 di trovare un alloggio confacente per i figli e per sé stessa nelle immediate vicinanze di __________: “una prima sistemazione ad __________, nella frazione di __________ fino al 15 settembre 2018, presso l’abitazione di proprietà della signora __________; a far tempo dal 15 settembre 2018, la stessa si è trasferita «fino alla fine della procedura ricorsuale in corso» presso l’abitazione di comproprietà del signor __________, composta da 3 camere da letto, bagno, cucina, sala da pranzo, salotto e lavanderia” (decisione impugnata, pag. 3). Tale abitazione è stata ritenuta “idonea, sia per struttura che per vicinanza alle scuole di __________, ad ospitare da subito la signora CO 2 con i tre figli” (decisione impugnata, pag. 3-4).

                                         Nella sua decisione, l’autorità di prime cure ha comunque ricordato alla madre l’obbligo di “mantenere il proprio domicilio sul territorio ticinese fino alla conclusione del procedimento ricorsuale” concernente l’autorizzazione al trasferimento in __________ (pag. 4).

                                         Ha dunque confermato integralmente la supercautelare del 22 agosto 2018 e ha ordinato a RE 1 di riconsegnare i figli alla ex compagna immediatamente e comunque entro il 27 ottobre 2018, sotto comminatoria dell’azione penale.

                               3.2.   RE 1 contesta la tempistica del provvedimento, “notificato il 25.10.2018 per il 28.10.2018”, a danno dei minori coinvolti che “non avrebbero avuto il tempo materiale per comprendere e prepararsi all’imminente nuovo sradicamento dalle loro abitudini” (reclamo, pag. 5).

                                         Egli rimprovera all’Autorità di protezione una mancata verifica delle asserzioni di CO 2, che non avrebbe comprovato né l’idoneità dell’appartamento trovato, né il fatto che esso rappresenti “una soluzione idonea per i bambini” in considerazione della loro frequenza scolastica (reclamo, pag. 6-7).

                                         Producendo copia del permesso di soggiorno dell’ex compagna, scadente il 31 ottobre 2018, RE 1 contesta inoltre il fatto che la medesima sia ancora autorizzata a risiedere in Ticino: nulla, agli atti, permette di “rassicurare il padre ma soprattutto i bambini sul fatto che non appena ritorneranno dalla madre questa non decida di prenderli e portarli in __________” (reclamo, pag. 7).

                               3.3.   Nella fattispecie, le censure quanto alla tempistica dettata dall’autorità di prime cure per la riconsegna dei figli a CO 2 e quanto all’idoneità degli alloggi reperiti da quest’ultima sono pretestuose e non possono trovare accoglimento.

                                         L’asserito “sradicamento” dei figli dalle loro abitudini non deve essere attribuito all’Autorità di protezione, intervenuta per porre fine ad una situazione di illegalità che si protrae da oltre due mesi (nulla muta, a riguardo, il fatto che le pattuizioni tra le parti prevedessero la riconsegna dei figli il 15 agosto o, come preteso dal reclamante, qualche giorno dopo). Esso è semmai ascrivibile a RE 1 medesimo, che dopo un diritto di visita ha unilateralmente deciso di non riconsegnare i tre figli alla legittima titolare della custodia.

                                         Le critiche del reclamante secondo cui le abitazioni reperite da CO 2 (ad __________ sino al 15 settembre e in seguito a __________) non siano confacenti ai tre minori – basate sul rifiuto di quest’ultima di mostrare le camerette dei bambini in occasione delle loro videochiamate o sul fatto che gli orari del bus non consentano ai minori di rientrare a pranzo nella pausa di mezzogiorno – lasciano il tempo che trovano e non giustificano in nessun modo la mancata riconsegna dei minori. Anche la circostanza secondo cui il permesso di soggiorno di CO 2 sia scaduto il 31 ottobre 2018 non è di rilievo, nella misura in cui al reclamante è stato reso nota la presentazione della richiesta di rinnovo (cfr. scritto Autorità di protezione alle parti del 5 novembre 2018, inviato in copia anche a questo giudice). A prescindere dal fatto che il reclamo sia ormai superato dagli eventi, esso sarebbe stato in ogni caso votato all’insuccesso.

                                 IV.   Oneri processuali e restituzione dell’effetto sospensivo

                                   4.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

                                   2.   L’istanza supercautelare di restituzione dell’effetto sospensivo al gravame è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.

                                   3.   Non si riscuotono tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-

                                          Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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