Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.11.2017 9.2017.199

21. November 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,469 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Istituzione di curatela; annullamento della decisione il cui dispositivo si limita ad accogliere un’istanza, senza precisarne gli effetti. L’istituzione di una curatela e la definizione dei compiti del curatore non possono essere decise in due decisioni separate. Ulteriori lacune formali

Volltext

Incarto n. 9.2017.199 9.2017.201 9.2017.202

Lugano 21 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1,   PI 1 patr. da: PR 1   e   PI 4

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   PI 2 PI 3 entrambi patr. da: RA 1

per quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in favore di PI 1 (1929)

giudicando sui reclami formulati contro la decisione emanata il 25 agosto 2017 dall’Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 168) e meglio:

reclamo del 21 settembre 2017 presentato da RE 1 [inc. CDP 9.2017.199];

reclamo del 22 settembre 2017 presentato da PI 1 [inc. CDP 9.2017.201];

reclamo del 20 settembre 2017 presentato da PI 4 [inc. CDP 9.2017.202];

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1, nata il 1929, è vedova di __________ (1927 – †2013), dal quale ha avuto quattro figli: RE 1 (1949), PI 3 (1952), PI 4 (1954) e PI 4 (1955).

                                  B.   Con “istanza di nomina di un curatore (art. 390 cpv. 3 CC)” datata 16 giugno 2016, PI 3 e PI 2 hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) l’istituzione di una curatela in favore della madre. Nella loro istanza, i due fratelli hanno riferito del deterioramento delle condizioni di salute di PI 1 a seguito della scomparsa del marito, accludendo una valutazione di natura geriatrica e neuropsicologica della medesima. Gli istanti ritengono che la madre dovrebbe essere ricoverata in una struttura medicalmente protetta e definiscono insostenibile la situazione attuale, ove gli altri due fratelli – coi quali non vi è collaborazione, vista la complessa vertenza in essere fra di loro relativa alla successione del padre __________ – avrebbero imposto alla madre una badante al domicilio. Essi postulano quindi che in favore di PI 1 venga istituita una “curatela di rappresentanza generica con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 CC, rispettivamente 395 CC”, chiedendo che la persona del curatore sia terza ed esterna alla famiglia, in considerazione dei dissidi di cui sopra.

                                  C.   In data 7 luglio 2016 PI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato le sue osservazioni all’istanza. Ella ritiene di essere ancora nel pieno possesso delle sue facoltà, al di là di una normale fragilità dovuta all’età, di poter continuare a vivere al proprio domicilio – assieme alla badante e con l’assistenza della figlia PI 4 – e di non avere bisogno di alcun curatore, le questioni amministrative essendo già gestite dall’altro figlio RE 1. Contesta dunque l’accertamento specialistico versato agli atti e postula la reiezione dell’istanza presentata dagli altri suoi due figli.

                                  D.   La procedura è continuata con un ulteriore scambio di scritti da parte dei fratelli PI 3 e PI 2 (2016), da un lato, e PI 1 (2016), dall’altro lato, nei quali le parti si sono riconfermate nelle reciproche posizioni.

                                  E.   Il 28 settembre 2016, dopo alcuni rinvii, l’Autorità di protezione ha potuto sentire personalmente l’interessata, accompagnata dal suo patrocinatore. A tale udienza si sono presentati anche PI 2 e la sua legale, che sono state ascoltate separatamente e che hanno ribadito le richieste formulate nell’istanza.

                                  F.   Nel corso dei successivi mesi si sono susseguite numerose prese di posizioni delle parti. Dal mese di febbraio 2017 anche RE 1 è intervenuto dinnanzi all’autorità di prime cure, contestando a sua volta la richiesta di istituire una curatela. L’Autorità di protezione ha quindi convocato i quattro fratelli per discutere della situazione; il contenuto della relativa udienza, tenutasi il 22 febbraio 2017, non è ad ogni modo stato verbalizzato. Le parti hanno in seguito sollecitato l’Autorità di protezione a determinarsi sulla vertenza.

                                  G.   Con decisione del 25 agosto 2017 (ris. n. 168) l’Autorità di protezione si è pronunciata sull’istanza del 16 giugno 2016, accogliendola. Nei considerandi, l’autorità di prime cure ha ritenuto che lo stato di debolezza in cui versa PI 1 non le permette di occuparsi personalmente delle proprie pratiche amministrative. Quanto alla persona del curatore, ritenendo inopportuno designare il fratello RE 1 visti i conflitti esistenti, l’Autorità di protezione ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per indicare un nominativo di persona esterna alla famiglia che possa assumere tale mandato. L’Autorità di protezione ha inoltre indicato che trascorso tale termine procederà convocando le parti per l’incontro di conoscenza con il curatore e la determinazione dei suoi compiti.

                                  H.   Contro la predetta decisione si sono aggravati, con tre reclami separati, PI 1 e i figli RE 1 e PI 4. Gli insorgenti contestano l’istituzione di una curatela in favore della madre, postulando l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza del 16 giugno 2016. Delle argomentazioni rispettive si dirà più precisamente, per quanto necessario all’evasione del procedimento, nei considerandi in diritto.

                                    I.   Con ordinanza datata 5 ottobre 2017, questo giudice ha chiesto alle altre parti una presa di posizione quanto alla questione della portata della res iudicata del dispositivo della decisione impugnata, e meglio alla questione di sapere quali richieste fossero state formalmente evase a seguito dell’accoglimento dell’istanza del 16 giugno 2016.

                                  L.   Con osservazioni 16 ottobre 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata in quanto esposto nella decisione impugnata, ritenendo di avere accolto la richiesta degli istanti di procedere con l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, designando quale curatore una persona esterna alla famiglia, ma di aver rimandato nel tempo l’effettiva istituzione della misura, la nomina del curatore, l’attribuzione dei compiti e la fissazione della mercede. Chiede pertanto la reiezione dei tre reclami presentati.

                                         PI 3 e PI 2 non hanno invece presentato osservazioni a riguardo.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel caso concreto, vista l’espressione utilizzata nel dispositivo “l’istanza 16 giugno 2016 presentata da parte dell’avv. __________ è accolta” (punto 1), senza ulteriori precisazioni, e il fatto che la procedura non sia giunta al termine – essendo stato assegnato un ulteriore termine di 10 giorni alle parti per indicare una persona da nominare quale curatore dell’interessata (punto 2) – occorre anzitutto comprendere la portata della pronuncia del 25 agosto 2017 qui impugnata.

                               2.1.   All’inizio della risoluzione impugnata, intitolata semplicemente “Decisione”, l’Autorità di protezione ha citato gli art. 390 cpv. 1 e 3 CC, riferiti alle condizioni per istituire una curatela e alla facoltà di farlo su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio, e gli art. 394 e 395 CC, riguardanti la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (pag. 1).

                                         Dopo aver riassunto lo svolgimento della procedura – in particolare, l’opposizione di PI 1 e degli altri suoi due figli all’istituzione di una misura di protezione, le udienze effettuate e i referti medici agli atti (pag. 1-3) – e indicato le condizioni giuridiche per l’istituzione di una curatela (pag. 3-4), l’autorità di prime cure ha ritenuto che nel caso di PI 1 fossero dati sia il presupposto dello stato di debolezza che quello del bisogno di protezione (pag. 4).

                                         L’Autorità di protezione ha quindi esposto il contenuto degli art. 401 cpv. 1e2e 400 cpv. 1 e 2 CC riguardanti la nomina del curatore (pag. 4), considerando che la situazione in essere non rispondesse agli interessi di PI 1 e che la gestione delle questioni amministrative e finanziarie non potesse più essere affidata a RE 1, non per una sua inidoneità personale ma per le tensioni familiari esistenti (pag. 5).

                                         In conclusione, l’autorità di prime cure ha spiegato che prima di pronunciarsi sulla designazione del curatore intende assegnare un termine alle parti per proporre un nominativo in tal senso (pag. 5). In seguito, “procederà con la valutazione delle candidature o procederà lei stessa alla nomina”, affidando al curatore il compito di rappresentare l’interessata “nel disbrigo degli affari amministrativi, occupandosi con diligenza del suo reddito e del suo patrimonio”; al curatore “verranno inoltre conferiti ulteriori compiti che risulteranno necessari soprattutto per assicurare all’interessata delle condizioni quadro che le consentano di vivere il più a lungo possibile in serenità” (pag. 5).

                                         Nel dispositivo della sentenza impugnata l’Autorità di protezione ha quindi deciso che “l’istanza 16 giugno 2016 presentata da parte dell’avv. __________ è accolta” (dispositivo n. 1, pag. 5), e ha assegnato alle parti un termine per indicare un nominativo esterno alla famiglia; “trascorso questo termine l’Autorità procederà con la convocazione delle parti per l’incontro di conoscenza del curatore e la determinazione dei suoi compiti” (dispositivo n. 2, pag. 5). La decisione è stata munita dell’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero della facoltà di reclamo alla Camera di protezione entro il termine di 30 giorni (decisione impugnata, dispositivo n. 3, pag. 5).

                               2.2.   Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2016, l’Autorità di protezione ha spiegato che, “come si evince dai considerandi”, accogliendo l’istanza del 16 giugno 2016 ella ha inteso istituire una misura di protezione in favore di PI 1, e meglio una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, designando quale curatore una persona esterna alla famiglia. In sostanza, afferma di aver accolto le richieste di cui ai punti 1, 1.1 e 2.1 dell’istanza. L’autorità di prime cure ha, tuttavia, “deciso di rimandare l’effettiva istituzione della misura”, oltre a “la nomina del curatore, la relativa attribuzione dei compiti e la fissazione della mercede”. Tale rinvio, allo scopo di garantire “una protezione adeguata alla situazione dell’interessata e tutelare il suo diritto di essere sentita rispetto alla scelta del curatore”, impartendo dunque alle parti un termine per sottoporre delle candidature.

                               2.3.   Nel caso concreto, la decisione impugnata appalesa una serie di lacune formali che non possono che condurre al suo annullamento.

                                         Dall’interpretazione combinata dei considerandi e delle osservazioni del 16 ottobre 2016 si può desumere che l’Autorità di protezione, mediante la dicitura “l’istanza 16 giugno 2016 presentata da parte dell’avv. __________ è accolta” (dispositivo n. 1, pag. 5), ha inteso emanare una decisione parziale, dando seguito alle richieste contenute ai punti 1.1 e 2.1. dell’istanza in questione, istituendo dunque una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio in favore di PI 1 e affidando il mandato in questione ad un curatore non appartenente alla cerchia famigliare dell’interessata, da nominare in un secondo tempo.

                                         Tralasciando il fatto che il petitum dell’istanza prevedeva anche un punto 1.2, nel quale venivano elencati i compiti che si chiedeva fossero assegnati al curatore, e che al punto 2.1 si postulava l’effettiva nomina di un curatore – richieste cui non è stato dato seguito nella decisione impugnata e che dunque, a rigor di logica, avrebbe dovuto prevedere un accoglimento non integrale ma solo parziale dell’istanza, limitato al punto 1.1 – occorre sottolineare che un tale modo di procedere non è formalmente ammissibile.

                                         Secondo un principio giuridico consolidato, l’effetto di res iudicata si produce limitatamente al dispositivo della decisione e non alle sue motivazioni, ivi compresi gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto (DTF 134 III 467 consid. 3.1; 121 III 474 consid. 4a; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 193 ad art. 59 CPC e note 486 e 487). Una decisione in cui viene accolta un’istanza deve anche esplicitare quali conseguenze comporti tale accoglimento (cfr. in questo senso Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, §22 pag. 357), ciò che solitamente avviene aggiungendo l’usuale dicitura “Di conseguenza, … ”. In caso contrario, non sarebbe possibile determinare con certezza cosa è stato insindacabilmente regolato dalla pronuncia in questione, una volta la medesima cresciuta in giudicato, disattendendo dunque in modo palese il principio della sicurezza del diritto. La chiarezza del dispositivo assume inoltre una valenza fondamentale in casi come quello in oggetto, ove la decisione può esplicare degli effetti anche verso terze persone non parti al procedimento, quali banche, uffici pubblici ed altri enti.

                                         L’inammissibilità di un tale modo di procedere emerge in maniera sensibile nel caso concreto, laddove il tipo di curatela scelta non soltanto non risulta dal dispositivo della decisione, ma nemmeno dai suoi considerandi, gli art. 394 e 395 CC essendo genericamente menzionati solo nel sottotitolo della medesima. Non è dunque dato di sapere cosa sia stato precisamente sancito al punto 1 di tale risoluzione, se non interpretando la medesima alla luce delle successive spiegazioni dell’Autorità di protezione e facendo riferimento ai memoriali di causa.

                                         Il motivo per cui l’Autorità di protezione non abbia in concreto proceduto come usualmente avviene nei casi di istituzione di una misura risulta incomprensibile, tanto più se si considera che il testo del dispositivo poteva essere ripreso dal petitum presentato dagli istanti (istanza, pag. 6) e che lo scrivente giudice, nell’assegnare un termine per le osservazioni sulla res iudicata, aveva espressamente riservato la facoltà di riesame ex art. 450d cpv. 2 CC, ciò che avrebbe consentito una facile correzione della suddetta lacuna formale.

                                         La decisione impugnata deve dunque essere annullata e ritornata all’Autorità di protezione, affinché espliciti con chiarezza nel dispositivo i provvedimenti da lei istituiti.

                               2.4.   In via abbondanziale, non ci si può esimere dal rimarcare che la decisione impugnata presenta delle ulteriori manchevolezze.

                                         Nella sua risoluzione l’Autorità di protezione ha, come visto, inteso decidere il principio della curatela; nelle sue osservazioni, ha tuttavia precisato di aver voluto, nel contempo, “rimandare l’effettiva istituzione della misura”.

                                         Al di là del fatto che la distinzione pratica fra «istituzione di una misura» ed «effettiva istituzione di una misura» appare quantomeno di difficile comprensione allo scrivente giudice, va sottolineato che la scelta di rinviare ad un secondo tempo il giudizio sui compiti da affidare al curatore appare, oltre che poco sensata a livello pratico, concettualmente errata.

                                         Ai sensi dell’art. 391 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. La verifica delle condizioni per l’istituzione della curatela – in particolare, l’esame dello stato di bisogno dell’interessato – è quindi indissolubilmente legata alla questione di sapere quali compiti debbano essere affidati al curatore (cfr. Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad 319 CC n. 2). Determinare le sfere di compiti delegate al curatore significa vagliare in quali ambiti l’interessato non riesce più a tutelare i suoi interessi in maniera adeguata, ovvero identificare il suo stato di bisogno, presupposto “sociale” della curatela stessa e condizione per istituirla. La definizione delle sfere di compiti demandati al curatore rappresenta peraltro un esame essenziale per definire l’incisività della misura di protezione da istituire, nel rispetto del principio della proporzionalità (cfr. art. 389 CC).

                                         Rinviare ad un secondo tempo la definizione delle mansioni affidate al curatore – diversamente da quanto chiesto al petitum 1.2. dell’istanza – significa dunque non essersi chinati sull’effettivo stato di bisogno dell’interessato, ciò che è invece indispensabile per poter istituire la “misura su misura”, caratteristica del nuovo diritto di protezione (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, in particolare pag. 6406 e 6433). Anche da questo profilo, la decisione impugnata è dunque da censurare in quanto incompleta, le due questioni non potendo essere scisse in due separate risoluzioni.

                               2.5.   In via ancora più abbondanziale, occorre infine censurare anche il fatto di non essersi ancora pronunciati sulla persona del curatore (petitum 2.1, che invece l’Autorità di protezione afferma di aver evaso positivamente). In assenza di particolari provvedimenti istruttori – le valutazioni mediche da cui è stato dedotto lo stato di debolezza dell’interessata essendo state prodotte dalle parti unitamente all’istanza e ad uno scritto del 7 settembre 2016 – e sentita l’interessata già nel mese di settembre 2016 – udienza nella quale, a tutela del suo diritto di essere sentita, avrebbe potuto già esserle chiesto di indicare una persona di fiducia, nell’ipotesi in cui la misura fosse stata istituita – appare ingiustificata l’attesa di oltre un anno per l’evasione (del tutto parziale) di una simile istanza.

                               2.6.   A tali lacune si aggiunge, infine, il fatto che l’immediata segnalazione degli istanti quanto al possibile conflitto di interessi del patrocinatore dell’interessata (cfr. scritto 22 luglio 2016 e ulteriore presa di posizione del 13 ottobre 2016), che a dire degli istanti rappresenterebbe i due altri fratelli nell’ambito della vertenza successoria, è rimasta lettera morta senza un minimo approfondimento quanto all’opportunità di nominare all’interessata un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC.

                                         Inoltre, non è ammissibile che di quanto discusso all’udienza tenutasi il 2 febbraio 2017 non vi sia traccia agli atti: l’Autorità di protezione avrebbe dovuto porre rimedio al non precisato “problema tecnico” (decisione impugnata, pag. 3), se del caso verbalizzando a mano oppure riassumendo in un secondo tempo i contenuti della discussione, nel rispetto dei dettami legali formali quanto alla tenuta dei verbali.

                                         Occorre dunque richiamare l’Autorità di protezione ad un maggior rigore nella conduzione dei procedimenti. Rigore che permetterebbe di focalizzarsi sulle questioni rilevanti del diritto di protezione, ad esclusione degli aspetti litigiosi riguardanti altri contenziosi, che appesantiscono inutilmente il procedimento e ne ritardano l’evasione. E’ in tal modo, e non con l’emanazione di giudizi parziali, che viene effettivamente garantita “una protezione adeguata alla situazione dell’interessata” (cfr. osservazioni 16 ottobre 2017).

                                   3.   Gli oneri processuali seguono di regola la soccombenza. Nella presente fattispecie solo l’Autorità di protezione può essere ritenuta soccombente, non avendo PI 3 e PI 2 preso posizione sui reclami presentati. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre prescinde dal prelievo di tali oneri.

                                         Quanto alle ripetibili, soltanto PI 1 ha presentato il suo gravame assistita da un patrocinatore. Considerato tuttavia che l’annullamento della decisione avvenuto sulla base di motivazioni del tutto diverse da quelle contenute nei reclami, si giustifica di rinunciare alla loro assegnazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                    I.   Sul reclamo del 21 settembre 2017 di RE 1 [inc. CDP 9.2017.199]:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                   §.   Di conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   II.   Sul reclamo del 22 settembre 2017 di PI 1 [inc. CDP 9.2017.201]:

                                   3.   Il reclamo è accolto.

                                   §.   Di conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

                                   4.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Sul reclamo del 20 settembre 2017 di PI 4 [inc. CDP 9.2017.202]:

                                   5.   Il reclamo è accolto.

                                   §.   Di conseguenza, la decisione del 25 agosto 2017 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 168) è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

                                   6.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   7.   Notificazione:

-

-

-

-

-

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2017.199 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.11.2017 9.2017.199 — Swissrulings