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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.06.2016 9.2016.52

6. Juni 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,712 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Condizioni per l'istituzione di una misura di protezione

Volltext

Incarto n. 9.2016.52

Lugano 6 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione 28 gennaio/11 marzo 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 è nato il 1956 ed è sposato con __________ (1973). La coppia ha diversi figli, alcuni comuni altri no, quattro sono ancora minorenni e vivono con i genitori: __________ (1999), __________ (2000), __________ (2005) e __________ (2015).

                                         Il nucleo famigliare ha vissuto per diverso tempo a __________, abitazione che hanno però dovuto liberare per la metà dicembre 2015 a seguito della decisione di sfratto del 20 novembre 2015 del Pretore del Distretto di __________.

                                  B.   Con scritto 2 dicembre 2015 il signor RE 1 ha contattato l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) chiedendo il permesso di potersi trasferire nella casa paterna di __________, vuota dopo il ricovero in casa anziani della madre (1928), in favore della quale, con decisine ris. n. 228/478 del 19 novembre 2015, era stata istituita una curatela di rappresentanza e gestione ai sensi dei disposti 394 e 395 CC. Egli ha indicato il suo impegno a pagare un affitto e a occuparsi della manutenzione dello stabile e del giardino e di apportare le necessarie migliorie. RE 1 ha infine aggiunto di aver già parlato con la curatrice della madre, signora __________, che avrebbe dato il suo consenso.

                                  C.   Con e-mail dell’11 dicembre 2016 l’Autorità di protezione ha quindi chiesto a RE 1: un documento attestante l’obbligo di lasciare l’appartamento di __________, le garanzie che intendeva prestare per il pagamento dell’affitto e un estratto aggiornato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________. Il medesimo giorno il signor RE 1 ha trasmesso il documento di sfratto mentre, per la garanzia di pagamento, ha indicato che non appena trasferito il domicilio a __________ avrebbe richiesto l’istituzione di una curatela in suo favore invitando l’autorità a voler da subito avviare una procedura in tal senso.

                                  D.   Il 28 gennaio 2016 il signor RE 1 e la moglie sono stati sentiti dall’Autorità di protezione alla presenza anche della curatrice della madre signora __________. Dall’incontro e dai documenti è emerso che RE 1 ha debiti per fr. 58'225.– fra esecuzioni e attestati di carenza beni e che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti gli trattiene fr. 1'300.– al mese per uno stipendio netto mensile che riceve di fr. 5'200.– circa. Egli ha inoltre indicato di avere un debito col datore di lavoro di fr. 5'000.–. Si è quindi discusso della necessità di pagare un affitto per la casa abitata a __________, la madre __________ dovendo a sua volta pagare una retta per la casa anziani. Si è poi stabilita un’indennità di favore di fr. 1'000.– al mese ritenuto che tutti i costi ordinari e le spese accessorie sono a suo carico mentre la madre, quale proprietaria, continua ad assumersi le spese straordinarie. Il signor RE 1 ha poi confermato di essere d’accordo ad avere un curatore che abbia conoscenze specifiche e gli possa dare una mano per sistemare le pendenze debitorie.

                                  E.   Il 24 febbraio 2016 il signor RE 1 è quindi stato sentito dal delegato comunale che gli ha presentato CUR 1, candidato alla funzione di curatore; egli ha nuovamente accettato i termini della misura e ha dato il suo accordo alla nomina di CUR 1.

                                         Con ris. ud. 06/8 del 28 gennaio 2016 e decisione n. 42/2016 intimata l’11 marzo 2016 in favore di RE 1 è quindi stata istituita una curatela ex art. 394 e 395 CC. A curatore è stato nominato CUR 1, con il compito di amministrare i beni e redditi del patrimonio dell’interessato con limitazione dei diritti civili nel senso che RE 1 non potrà avere accesso alle rendite e alla sostanza gestita dal curatore.

                                  F.   Avverso la predetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 4 aprile 2016 siccome ritiene l’intervento del curatore incisivo nella conduzione dell’economia familiare; egli intende designare l’avv. __________ per provvedere agli affari che occorre sbrigare, in particolare per il risanamento della sua situazione finanziaria.

                                  G.   All’accoglimento del gravame si oppone l’Autorità di protezione che, con osservazioni 28 aprile 2016, dopo aver ripercorso l’iter che ha portato all’istituzione della misura, ribadisce la necessità ed il bisogno di gestire le entrate del nucleo famigliare in modo oculato e parsimonioso ritenuto che i coniugi non sono in grado di utilizzare le entrate per i beni primari della famiglia. Il reclamante non ha poi portato prova né di aver interpellato l’avv. __________ né che questi abbia accettato di seguirlo sicché la necessità del curatore.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi a favore RE 1, a seguito della sua richiesta in tal senso e dopo aver verificato un suo stato di debolezza. I compiti affidati al curatore sono quelli di amministrare i beni e i redditi del patrimonio dell’interessato e di salvaguardare convenientemente i suoi interessi morali e materiali. I diritti civili dell’interessato sono stati limitati nel senso che lo stesso non potrà avere accesso alle rendite e alla sostanza gestita dal curatore.

                                         RE 1 si aggrava contro la decisione. Egli ritiene l’intervento del curatore incisivo nella conduzione dell’economia familiare e indica di voler designare un legale per provvedere agli affari che occorre sbrigare, in particolare per il risanamento della sua situazione finanziaria.

                                   3.   Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2).

                                         La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).

                                         Secondo la dottrina l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

                               3.1.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).

                               3.2.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

                               3.3.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                                   4.   Dagli atti emerge che la situazione finanziaria di RE 1, che ha a suo carico ancora ben quattro figli minorenni, è disastrosa. Il suo stipendio è parzialmente pignorato e ha debiti per ca. fr. 60'000.–. Questa situazione non la si raggiunge dall’oggi al domani, di certo le difficoltà gestionali sono presenti da diverso tempo. Appare anche chiaro che il problema non è una mancanza di reddito: dal certificato di salario per l’anno 2015 risulta che RE 1 percepisce un salario annuale di fr. 100'000.–, mentre dalla notifica di tassazione 2 settembre 2015 per l’anno 2014 risulta invece un reddito imponibile di fr. 104'000.–. Da notare che la tassazione è stata fatta d’ufficio, ciò che non fa che confermare il disordine finanziario e amministrativo della famiglia. Non si tratta quindi di fare solo un po’ di ordine, come preteso dalla moglie (verbale 28.1.2016, pag. 2) che, a non averne dubbio, ha una visione poco realistica delle loro difficoltà. Anche quanto avvenuto dopo il loro trasferimento nella casa paterna dimostra la problematica famigliare; malgrado l’affitto di favore di fr. 1'000.– mensili i RE 1 non hanno mai proceduto al pagamento della pigione, completamente scoperta, e nemmeno alle spese accessorie convenute (mail 3.3.2016 di __________ all’ARP). La priorità non è quindi da loro data alla copertura delle spese basilari. La famiglia ha da poco subito uno sfratto, se i mancati pagamenti continuano ne rischia anche un secondo anche se l’abitazione è della madre: contrariamente a quanto preteso dalla moglie l’affitto è dovuto, il fatto che la casa sia della mamma di RE 1 non li esenta dal corrispondere una pigione, indispensabile alla madre per coprire le sue necessità (verbale 28.1.2016, pag. 1).

                                         In tutta evidenza si tratta di un caso grave di cattiva gestione ovvero di uno stato di debolezza.

                                         Sul fatto poi che egli sia in grado o abbia la volontà di chiedere sostegno a terzi sorgono molti dubbi: difatti, se sentiva simile necessità, lo avrebbe fatto alle prime avvisaglie debitorie ma così non è stato. Solo ora, a misura istituita, indica che intende rivolgersi ad un legale, senza tuttavia provare quanto detto e nemmeno portare conferma di un’accettazione di mandato. Ancora una vana dichiarazione di intenti.

                                         Ne discende che i presupposti per istituire una misura di protezione sono dati, peraltro nemmeno il reclamante pretende il contrario, nel suo reclamo si limita a dire che l’intervento del curatore è incisivo nella conduzione dell’economia familiare, ciò che è sicuramente vero ma che è pure del tutto proporzionale alla fattispecie. Il reclamo è quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

                                         A titolo abbondanziale e a riprova di quanto sopra, l’ammonimento ricevuto da RE 1 dal suo datore di lavoro (lettera del 29 aprile 2016 della __________) dal quale emergono, fra l’altro, le reclamazioni dei collaboratori contattati per ottenere del contante in prestito nonché la mancanza di concentrazione e presenza sul posto di lavoro di RE 1. Il suo stato di bisogno è quindi fuori dubbio.

                                   5.   Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. Data la particolarità della fattispecie nonché la situazione del reclamante si prescinde, a titolo eccezionale, al prelievo degli oneri processuali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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