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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.05.2017 9.2016.220

16. Mai 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·4,104 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Rapporto morale e mercede curatore educativo

Volltext

Incarto n. 9.2016.220

Lugano 16 maggio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione dei rapporti morali e della mercede del curatore educativo per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016

giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1, 2001, è figlio di RE 1 PI 2. Il matrimonio contratto dai genitori è stato sciolto per divorzio il 2008 dal Pretore del Distretto di __________. Il figlio è stato affidato per cura e educazione alla madre la quale esercita in modo esclusivo l’autorità parentale; al padre è stato riservato il più ampio diritto di visita con un regime minimo a valere nell’ipotesi di mancata intesa fra i genitori. In caso di difficoltà, su istanza di parte, sarebbe stato nominato un curatore educativo con il compito di organizzare e risolvere i problemi pratici connessi all’esercizio del diritto di visita.

                                  B.   Con risoluzione n. 976 del 26.10.2010 l’allora competente Commissione tutoria reginale __________ ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC; a curatore è stato nominato il signor __________ col compito di consigliare e aiutare i genitori nella cura del minore, rappresentare il minore per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti di altra natura, vegliare sulle relazioni personali e organizzare un calendario delle visite padre-figlio.

                                         Mediante decisione del 10.06.2013 ris. n. 2185 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione, nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria) ha, preso atto delle dimissioni di __________, nominato in sua sostituzione CURA 1 al quale è stato affidato il compito di organizzare e vegliare sulle relazioni personali padre-figlio, mediare la comunicazione fra i genitori e riferire all’Autorità di protezione.

                                  C.   Viste le reiterate richieste di CURA 1 di essere sostituito e sentito il parere dei genitori, con decisione dell’8 febbraio 2016, ris. n. 336/2016, l’Autorità di protezione ha revocato la misura istituita in favore di PI 1 e ha invitato il curatore a presentare il rapporto finale al 31 marzo 2016 al fine dargli scarico dal mandato.

                                         Con scritto del 5 aprile 2016 la madre, per il tramite della propria legale, ha precisato di contestare eventuali onorari che il curatore avrebbe emesso così come lo scarico di responsabilità in relazione al suo operato da lei in più occasioni contestato senza che le sue obiezioni siano state né considerate né evase.

                                         Dopo aver ricevuto dall’Autorità di protezione il rapporto morale 2016, la madre, con scritto del 28 aprile 2016 e sempre per il tramite della legale, lo ha interamente contestato così come ha contestato la richiesta di mercede. Ella si chiede come sia possibile approvare il rapporto finale senza aver potuto vedere quelli precedenti che non ha firmato siccome contraria all’operato del curatore. Informa, infine, che avrebbe trasmesso il conteggio dei costi legali sostenuti a seguito delle negligenze del curatore, segnalate all’Autorità di protezione che non ha tuttavia mai dato riscontro alle sue richieste di intervento.

                                  D.   Il 17 giugno 2016 la signora RE 1, sempre per il tramite della patrocinatrice, ha quindi trasmesso all’Autorità di protezione una richiesta di risarcimento per 11 ore lavoro a CHF 280.– l’una oltre a CHF 2'059.– di spese.

                                         Il 17/24 agosto 2016 l’Autorità di protezione ha poi inviato alla signora RE 1 i rapporti morali 2013, 2014 e 2015 e le richieste di mercede e rimborso spese del curatore CURA 1 per quegli anni. Con scritto del 6 settembre 2016 la madre e per essa il suo legale, ha preso posizione contestando sia i rapporti morali sia le richieste di mercede, ritenute sproporzionate.

                                         In proposito il curatore ha precisato, con osservazioni del 23 ottobre 2016, che già dal 2013 i contatti con l’avvocatessa della signora RE 1 erano difficilissimi, dovendosi costantemente difendere da accuse diffamanti e ingiustificate; già nel febbraio del 2014 ha dato le dimissioni, la sua richiesta è stata accolta solo nel 2016. Precisa poi che la signora RE 1 non ha mai accettato, per sua volontà e scelta, di leggere i rapporti morali, lo avesse fatto e ne avesse preso visione prima ora non starebbe a disquisire sul passato.

                                  E.   Con decisione dell’8 novembre 2016 ris. n. 2788/2016 l’Autorità di protezione ha dichiarato irricevibile l’istanza di risarcimento presentata dalla signora RE 1 il 28 aprile 2016. Trattandosi di una domanda di risarcimento danni di natura civile torna applicabile l’art. 454 CC e, visto il rinvio dell’art. 50 LPMA, la Legge sulla Responsabilità. Per il resto, qualora avesse ravvisato un carente controllo da parte dell’Autorità di protezione della misura e del curatore, la signora avrebbe potuto in ogni momento adire con un reclamo per denegata giustizia la Camera di protezione, cosa che invece non ha fatto.

                                  F.   Mediante decisione 8 novembre 2016 ris. n. 2789 l’Autorità di protezione ha poi approvato i rapporti morali per le gestioni 2013 (periodo dal 17.06.2013 al 31.12.2013), 2014, 2015 e 2016 finale (periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016) presentati dal signor CURA 1 (dispositivo n. 1) e ha riconosciuto al curatore per le predette gestioni un’indennità totale di fr. 3'375.15 oltre ad eventuali contributi sociali versati dal Comune di __________, mercede anticipata dall’Autorità di protezione e posta a carico dei genitori del curatelato, signora RE 1 e signor PI 2 (dispositivo n. 2) e stabilendo per la decisione una tassa di fr. 100.– pure a carico dei genitori (dispositivo n. 3).

                                  G.   CURA 1 ha contestato la decisione 8 novembre 2016 ris. n. 2789 dell’Autorità di protezione mediante reclamo 3/9 gennaio 2017 dichiarato irricevibile con sentenza del 27 gennaio 2017 da questa Camera siccome intempestivo.

                                         Avverso la predetta decisione è insorta anche la signora RE 1 con reclamo del 9 dicembre 2016 col quale ha chiesto la non approvazione dei rendiconti, il non riconoscimento di indennità al curatore CURA 1 e la messa a carico della tassa di giustizia di CHF 100.– a CURA 1. Ella richiama le sue osservazioni 6 settembre 2016 e ribadisce di contestare le spese esposte dal curatore che non possono esserle caricate siccome non ha intrattenuto con lui alcun tipo di contatto né ha avuto benefici dal suo intervento così come il figlio che ha continuato a vedere il padre secondo il calendario stabilito dalla Pretura. Dalle sue dimissioni date sin dalla prima metà del 2014 egli non ha più svolto alcun tipo di sforzo nell’interesse del minore o ai sensi dell’incarico conferitogli. La reclamante ritiene poi i rapporti morali, che ha ricevuto solo dopo sua sollecitazione, incompleti, ricostruiti e redatti in modo superficiale. Per quel che è della mercede la reclamante contesta una serie di voci già indicate nelle sue osservazioni 6 settembre 2016 ma non tutte accolte con la decisione impugnata; censura, inoltre, il fatto che l’Autorità di protezione non ha stabilito e comunicato ad inizio mandato a quanto ammontava la remunerazione e il tempo presumibilmente necessario al curatore per svolgere il mandato e nemmeno ha controllato il suo operato sia in termini di atti compiuti sia in termini di spese.

                                  H.   Con osservazioni 16 gennaio 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata, nel suo complesso, nella decisione impugnata con la quale ritiene di aver operato un’importante e sufficiente riduzione della mercede del curatore previa debita verifica delle singole poste.

                                         Il curatore, dal canto suo, con osservazioni 10/25 gennaio 2017 contesta le allegazioni della reclamante. Egli sostiene di aver svolto correttamente il suo lavoro ostacolato dalla madre e anche dalla sua legale che hanno mosso nei suoi confronti accuse ingiustificate già alla fine del 2013 in occasione della presentazione del calendario per il 2014 e dalle quale ha dovuto costantemente difendersi. Per quel che è del monte ore egli contesta le decurtazioni chieste dalla reclamante.

                                    I.   Mediante replica del 15 febbraio 2017 la reclamante eccepisce la tardività delle osservazioni del curatore. Ribadisce che i calendari presentati dal curatore indicavano le date sbagliate e censura una serie di affermazioni diffamatorie esposte dal curatore nei confronti della signora RE 1 e nei confronti dell’Autorità di protezione che non fanno altro che dimostrare l’inadeguatezza della persona per svolgere il mandato di curatore. Rimprovera, infine, l’Autorità di protezione che con i suoi mancati interventi, le mancate decisioni, il pagamento anticipato della mercede, la mancata notifica di atti, il diniego delle udienze richieste, le udienze gestite inadeguatamente, la mancata decisione in merito alle dimissioni, la tardiva decisione sull’istanza del padre hanno permesso al curatore di agire indisturbato compiendo una serie di gravi errori e di fatturare prestazioni inesistenti o sproporzionate.

                                  L.   L’Autorità di protezione ha scritto il 27 febbraio 2017 di rinunciare a presentare una duplica riconfermandosi nella decisione impugnata.

                                         Con duplica del 5 marzo 2017 il curatore, dal canto suo, ha ribadito la bontà del suo operato e le difficoltà riscontrate per i continui interventi diffamanti della reclamante e della sua legale.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   La reclamante eccepisce la tardività delle osservazioni 10/25 febbraio 2017 presentate dal curatore in relazione al suo reclamo. L’assegnazione 23 dicembre 2016 del termine di 20 giorni inviata da questa Camera è stata notificata al signor CURA 1 il 5 gennaio 2017 (cfr. avviso di ricevimento); il termine per la presentazione delle osservazioni scadeva quindi il 25 gennaio 2017, giorno in cui le stesse sono state consegnate brevi manu presso la cancelleria risultando quindi tempestive.

                                   3.   L’insorgente nel suo gravame allude al fatto che i rapporti morali e le richieste di mercede per gli anni 2013-2016, invece di essere presentati annualmente, siano stati ricostruiti e trasmessi dal curatore solo dopo attivazione nel 2016 dell’Autorità di protezione, a sua volta sollecitata dalle richieste della reclamante stessa che ha preteso anche i rapporti antecedenti a quello finale e che l’Autorità aveva omesso di intimargli.

                                         Giusta l’art. 411 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Ai sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario.

                                         In concreto i contestati rapporti morali si trovano nel carteggio dell’Autorità di protezione; quello finale del 2016 arreca il timbro di entrata del 4 aprile 2016, quello per il 2015 del 3 febbraio 2016, quello per il 2014 del 17 marzo 2015 mentre quello relativo al 2013 non porta il timbro.

                                         In definitiva emerge che il curatore ha presentato nei primi mesi di ogni anno e come previsto dalla normativa in vigore i rapporti relativi alla gestione di quello precedete. Difficilmente si può credere – e nemmeno vi sono indizi che lo fanno pensare – che il curatore abbia ricostruito i rapporti e, addirittura, che l’Autorità abbia apposto timbri di entrata falsi. Peraltro, è la reclamante stessa ad ammettere di essere stata sollecitata dal curatore ben prima della fine del suo mandato per la firma dei rendiconti annuali, ciò che lei si è rifiutata di fare [scritto del 6 settembre 2016 dell’avv. PR 1 all’Autorità di protezione, pag. 4: “il curatore non ha più tentato di prendere contatto con la stessa (ndr. la madre) se non alla fine di ogni anno per la firma del rapporto morale.”].

                                         L’allusione della reclamante non può quindi essere seriamente considerata.

                                   4.   Quello che semmai emerge è che l’Autorità di protezione ha disatteso quanto previsto al cpv. 3 dell’art. 24 del Regolamento ovvero non ha proceduto all’approvazione annuale, entro la fine di giugno, dei rapporti inoltrati ma ha approvato in blocco quelli per gli anni 2013-2016 nel novembre 2016. Trattandosi, tuttavia, di termini d’ordine e non imperativi, l’approvazione non può essere annullata a motivo del mancato rispetto delle scadenze; peraltro nemmeno la reclamante, che non ha fatto uso della possibilità di inoltrare un reclamo per denegata giustizia, lo pretende.

                                         Il fatto poi che i rendiconti 2013-2015 siano stati intimati alla reclamante per visione dall’Autorità di protezione solo nel 2016 e dopo sua esplicita richiesta non può essere ritenuta una vera e propria omissione procedurale. Ai sensi dell’411 cpv. 2 CC, per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento di rendiconto e rapporto e, su richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di associare l’interessato all’elaborazione dei rapporti è il riflesso di un rispetto della personalità e permette di assicurare la trasparenza (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 15 ad art. 411 CC).

                                         La visione dei rapporti è quindi una questione che riguarda principalmente il rapporto fra curatore e interessato e l’eventuale suo mancato coinvolgimento non comporta comunque l’annullamento della decisione di approvazione del rapporto morale siccome non ha effetti giuridici verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico di responsabilità del curatore (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte, N 7.28 e 7.29). Peraltro, la firma dell’interessato sul rapporto morale sta a significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo condivide (sentenza CDP del 6 aprile 2017, inc. 9.2017.5).

                                         Dagli atti e per stessa ammissione della reclamante risulta che il curatore ha cercato di coinvolgere la reclamante nella visione e sottoscrizione dei rendiconti ma senza successo; a prescindere dalla legittimità o no dei motivi addotti dalla signora RE 1 a giustificazione del suo rifiuto, quest’ultima non può reclamare di non averne visto il contenuto e contestare all’Autorità di protezione la mancata intimazione ciò che, di regola, viene fatta solo con la notifica della decisione di approvazione.

                                   5.   La reclamante cotesta il contenuto dei rapporti morali che ritiene superficiali e che avrebbero dovuto rendicontare all’Autorità l’adempimento del mandato conferito e, quindi, quanto eseguito dal curatore ai fini di favorire la relazione fra padre e figlio e i risultati raggiunti.

                                         Ora, il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore; permette anche di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 3 ad art. 411 CC; Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, COPMA, p. 211).

                                         La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).

                                         Tramite il rapporto morale l’Autorità esamina se il curatore svolga i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (cfr. BSK ZGB I, Geiser, ad art. 423 vCC no. 3).

                                         Nel caso che ci occupa il curatore, come usualmente richiesto dalle Autorità di protezione, ha consegnato il formulario denominato Rapporto morale (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/documentazione-e-formazione/). Si tratta di un formulario standard che, a ben vedere, arrischia di uniformare le informazioni fornite invece che indurre i curatori a riflettere sulle specificità del proprio mandato. Ad ogni modo, gli argomenti proposti nel formulario sono tanti, i curatori dovrebbero ben capire su quali punti l’Autorità vuole e deve essere informata. Non è invece necessario che i curatori dettaglino ogni singolo intervento. Il rapporto morale non va confuso con il rapporto giornaliero di attività.

                                         In concreto il curatore, nel primo rapporto del 2013, ha riassunto i suoi compiti – organizzare e vegliare sulle relazioni personali padre-figlio, mediare la comunicazione fra i genitori e riferire all’Autorità di protezione – ma ha anche subito specificato le difficoltà nei contatti con la madre poi divenuti inesistenti. Di ciò ne è stata informata l’Autorità anche con i successivi rapporti morali dove viene indicata l’impossibilità di raggiungere gli obbiettivi specifici della curatela e la necessità o di sostituire il curatore o di revocare la misura.

                                         In sostanza il curatore con i rapporti morali, seppur succinti, ha ben rendicontato l’Autorità di protezione sull’adempimento del mandato conferito ovvero l’impossibilità di eseguire i compiti attribuitigli.

                                         La non approvazione di un rapporto non deve poi essere confusa con la censura dell’operato di un curatore. Nella misura in cui l’esposto risulta esaustivo lo stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in cui emerga che il curatore non svolga i suoi compiti in modo adeguato; in tal caso l’Autorità adotterà i necessari provvedimenti a protezione dell’interessato. Va da sé che l’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore (o al tutore), il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC).

                                         In definitiva l’approvazione dei rendiconti merita conferma. Da censurare è semmai il ritardo con il quale l’Autorità è intervenuta in una situazione in cui era palese che il curatore non sarebbe riuscito, per sua stessa ammissione e a prescindere dai motivi e responsabilità, a portare a termine i compiti così come conferiti.

                                   6.   La reclamante contesta la remunerazione riconosciuta al curatore, in particolare eccepisce il fatto che, a inizio mandato, l’Autorità non ha stabilito a quanto ammontava la remunerazione e il tempo presumibilmente necessario per l’adempimento dei compiti come invece previsto all’art. 16 cpv. 2 ROPMA. A torto. In effetti dagli atti risulta un verbale del 5 giugno 2013 dell’Autorità di protezione relativo ad un incontro con CURA 1, PI 2 e RE 1. Scopo dello stesso era la presentazione ai genitori del curatore che ha confermato di accettare il mandato e la mercede oraria di fr. 40.– l’ora con un impegno di 40 ore e l’obbligo di informare l’Autorità di protezione in caso di superamento del monte ore. La censura cade quindi nel vuoto.

                                   7.   Ai sensi degli artt. 49 LPMA e 16 ROPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo e al rimborso spese.

                                         La reclamante contesta preliminarmente già il solo fatto di dovere una merce al curatore siccome non avrebbe svolto il lavoro richiesto. Ora, se è ben vero che egli non ha potuto svolgere compiutamente il compito conferito, egli è rimasto diverso tempo in carica e ha comunque svolto differenti attività che hanno in particolare coinvolto il padre e il figlio, non la madre con la quale egli non intratteneva nessun contatto e al consenso della quale egli non doveva certo sottoporre gli atti che intendeva compiere come, per esempio, quello di discutere con i docenti del figlio; i curatori ricevono si dei compiti ma sono autonomi nella scelta della modalità di gestione del mandato. Malgrado i limiti operativi il curatore ha quindi svolto delle attività che possono anche non essere piaciute alla madre, ma questo non basta per mettere in discussione il principio della remunerazione.

                                   8.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha proceduto alla tassazione della mercede richiesta dal curatore. In particolare, rispetto alle pretese avanzate – fr. 4'151.35 di mercede, fr. 480.– di trasferte e fr. 313.70 di spese – l’Autorità ha proceduto ad una importante e dettagliata decurtazione riconoscendo, alla fine, una mercede complessiva di fr. 2'681.35, fr. 480 di spese di trasferta e fr. 213.80 di spese. In buona sostanza, considerato che a inizio mandato era stata fissata una indennità di fr. 40.– all’ora, l’Autorità ha depennato poco meno di 37 ore.

                                         La reclamante lamenta il fatto che sono state accolte solo una parte delle voci di note da lei puntualmente contestate con osservazioni 6 settembre 2016; ella riporta quindi nel reclamo le singole voci aggiungendo “contestato” per le argomentazioni già espresse e che richiama integralmente.

                                         Ora, in ambito di reclamo ogni contestazione va debitamente motivata, l’allegato deve contenere sia le conclusioni sia i motivi (art. 70 cpv. 1 LPAmm), un richiamo ad altri scritti non è sufficiente. Nella misura in cui la reclamante si limita a contestare le voci senza indicare i motivi e senza confrontarsi con le argomentazioni addotte dall’Autorità di protezione in merito alle decurtazioni operate le stesse non possono essere considerate.

                                         Ci si limita non di meno ad osservare che il curatore è rimasto in carica circa 33 mesi; tenuto conto della merce complessiva e del montante ore approvati risulta che gli è stata riconosciuta un’attività mensile media di all’incirca 2 ore, tempo che, anche considerando i limiti operativi, non risulta sproporzionato.

                                   9.   Infine, il fatto che al curatore siano state anticipate mensilmente delle indennità è di per sé ammissibile. Il cpv. 4 dell’art. 17 ROPMA prevede infatti che il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno. Questo non dispensa tuttavia il curatore di inoltrare il conteggio complessivo a fine anno unitamente al rapporto e, se del caso, finanche di restituire gli importi versati che superano l’indennità per finire riconosciuta dall’Autorità di protezione.

                                10.   L’art. 276 cpv. 2 CC prevede che i costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna–Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC); sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, inclusi i costi per le misure prese a loro protezione che devono, in principio, essere suddivisi equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed, pag. 704 n. 2461).

                                         A norma dell’art. 19 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1).

                                         Alla luce di ciò, la decisione dell’Autorità di protezione di porre a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno i costi per la mercede del curatore e le tasse e spese di giustizia per l’emanazione della decisione impugnata non presta quindi fianco a critiche.

                                11.   Visto quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste a carico della signora RE 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 800.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 850.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-  

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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