Incarto n. 9.2016.204
Lugano 7 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 2
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2 patr. da: PR 1
per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di visita con il figlio PI 1
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato a __________ il 2012 dalla relazione tra RE 1 e CO 2. Il figlio ha vissuto a __________ fino al mese di ottobre 2015 con i genitori. A seguito della separazione di questi ultimi, il “Tribunal de grande instance de __________” ha deciso, con ordinanza 30 settembre 2015, che il figlio PI 1 risiederà al domicilio della madre, che è libera di stabilirsi in Svizzera, mentre ogni cambiamento dovrà essere oggetto di informazione all’altro genitore. Quanto ai diritti di visita, il giudice ha lasciato libertà alle parti di organizzarsi, stabilendo comunque, in caso di disaccordo, che il figlio trascorrerà con il padre i fine settimana pari del calendario, dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, ogni “ponte” quando un giorno festivo precede o segue un fine settimana, tutte le vacanze d’autunno, di carnevale e di pasqua mentre per le restanti vacanze scolastiche la prima metà negli anni pari e la seconda metà negli anni dispari, con una suddivisione per quindicine durante l’estate. Il giudice ha poi stabilito che la madre dovrà accompagnare o far accompagnare e riprendere o far riprendere il bambino a scuola o al domicilio dell’altro genitore per le vacanze scolastiche d’autunno, carnevale e pasqua, oltre a un fine settimana al mese, mentre il padre dovrà andare a prendere o far prendere e riportare o far riportare il bambino nelle vacanze di natale e in estate, per i ponti e un fine settimana al mese.
Il giudice ha infine fissato un contributo alimentare di 250 Euro al mese che il padre verserà alla madre per contribuire al mantenimento e all’educazione del figlio.
B. CO 2 si è trasferita in Ticino con il figlio PI 1, presso i propri genitori, il 10 ottobre 2015. Essa ha preso contatto con l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 20 ottobre 2015 “per sottomettere domande e dubbi”.
In data 13 aprile 2016 la madre ha quindi sottoposto all’Autorità di protezione una richiesta in via supercautelare e cautelare al fine di modificare i diritti alle relazioni personali tra il padre e il figlio, ritenuto che per quest’ultimo, a detta della madre, l’impegno di recarsi a __________ ogni due settimane è risultato troppo gravoso. CO 2 ha pertanto chiesto che l’Autorità di protezione decidesse che i diritti di visita avvenissero in Ticino, formulando la medesima richiesta pure nel merito.
C. Tramite decisione supercautelare 22 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta della madre, indicendo un’udienza il 2 maggio 2016. Con decisione 24 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha quindi definito, in via cautelare, un diritto di visita quindicinale tra PI 1 e il padre, da esercitarsi in forma libera dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica alle 18.00 e da svolgersi in Ticino. Per il resto la decisione 30 settembre 2015 del Tribunal de Grande instance de __________ è stata confermata. Contestualmente l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico psicologico di __________ “di procedere ad una verifica dei possibili problemi e del possibile disagio personale riscontati in PI 1, in particolare sullo svolgimento del diritto di visita al domicilio del padre e quindi di esprimersi in merito, tramite rapporto da presentare entro 6 mesi” “indicando un possibile assetto delle relazioni personali tra padre e figlio”.
Con decisione separata del 24 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta di CO 2 di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
La medesima richiesta è stata formulata da RE 1 il 24 maggio 2016 ed è stata accolta con decisione 2 agosto 2016.
D. Il Servizio medico-psicologico di __________ ha trasmesso il suo rapporto in data 31 agosto 2016. Nelle sue conclusioni il suddetto servizio ha precisato di aver “discusso poco quello che è il motivo della valutazione e la richiesta principale e cioè la trasferta e la stanchezza successiva di PI 1 ai diritti di visita con il padre”. Ha quindi espresso una proposta di aiuti psicoterapeutici individuali per i genitori, un incontro di mediazione con entrambi ogni 2-3 mesi, controlli evolutivi per il figlio e anche per la figlia, riconoscimento legale di quest’ultima da parte del padre con “pagamento degli alimenti dovuti”, mentre per le relazioni personali tutte le vacanze scolastiche durante l’anno “assoggettate al padre”, per il periodo estivo 4 settimane con il padre “suddivise in due trance di due settimane”, e infine “una volta ogni tre settimane un fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con il padre, da trascorrere in Ticino”.
E. Con decisione 21 ottobre 2016 l’Autorità di protezione ha modificato il diritto di visita di RE 1 con il figlio PI 1 stabilendo che dovrà svolgersi in Ticino un fine settimana ogni tre, dal venerdì pomeriggio alle 16.00 alla domenica 18.00. Ha poi disposto che tutte le vacanze scolastiche durante l’anno (Natale, Carnevale, Pasqua, Ognissanti) saranno assoggettate a RE 1, mentre durante le ferie estive il minore trascorrerà con il padre quattro settimane, suddivise in due periodi di due settimane. Le vacanze di Natale saranno alternate, una settimana con il padre e una con la madre. Quale luogo di passaggio è stato stabilito il domicilio del minore.
F. Il 23 novembre 2016 RE 1 ha presentato reclamo presso questa Camera contro la suddetta decisione. Egli, richiamando la decisione 30 settembre 2015 del Tribunal de Grande instance de __________ e il rapporto del Servizio medico-psicologico, chiede che sia rispettato quanto deciso dall’Autorità __________, e quindi che il luogo di passaggio durante le vacanze non sia esclusivamente al luogo di domicilio del figlio, ma che anche la madre sia tenuta ad accompagnare o far accompagnare PI 1 al suo domicilio. Egli specifica infatti di non essere in grado di assumersi tutti i viaggi (in relazione a tempo, energie e costi) e quindi che tale regolamentazione è contraria al bene del minore, che vedrà meno il padre.
G. Tramite osservazioni del 15 dicembre 2016 CO 2 ha in primo luogo preso atto che la contestazione del padre riguarda esclusivamente il luogo di passaggio per quanto riguarda le vacanze e non i fine settimana. Essa ha quindi precisato che per tale regolamentazione la decisione dell’Autorità di protezione è cresciuta in giudicato.
CO 2 ha quindi chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Nel merito essa sostiene di non essere in grado di partecipare alle trasferte tra il Ticino e __________, dovendo occuparsi dei due figli e non avendo mezzi finanziari sufficienti.
Nel frattempo RE 1 si è rivolto all’avv. PR 2, alla quale ha affidato il mandato di rappresentarlo e che con istanza 24 gennaio 2017 ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
H. Con replica del 27 febbraio 2017 RE 1 ha confermato di aver aderito alla regolamentazione del diritto di visita formulato dall’Autorità di protezione, sebbene ciò corrisponda a uno sforzo anche finanziario. Egli contesta invece di doversi esclusivamente assumere ogni spesa e il tempo per poter trascorrere le vacanze a cui ha diritto con PI 1. Desiderando tutelare gli interessi del figlio, RE 1 ribadisce la richiesta di modificare il luogo di passaggio relativo alle vacanze, in quanto se mantenuto (come deciso nella sentenza impugnata) esclusivamente in Ticino la conseguenza sarà la perdita, ogni volta, di due giorni di vacanza con il figlio. In definitiva il padre chiede che la decisione dell’Autorità di protezione sia modificata “nel senso che tutte le spese inerenti i viaggi per esercitare il diritto di visita vengano suddivise a metà tra i genitori” e che “i genitori faranno un viaggio ciascuno per le relazioni del padre durante le vacanze”.
I. In duplica, il 3 marzo 2017, l’Autorità di protezione ha precisato di ritenere che non sia questa la procedura in cui “può farsi un discorso delle spese occasionate dal diritto di visita, perché l’aspetto riguardante tali costi afferisce al contributo alimentare erogato in favore del minore”.
L. Tramite duplica 14 marzo 2017 CO 2 sostiene che RE 1 non possa ampliare, rispettivamente modificare le proprie richieste con l’allegato di replica. Di conseguenza chiede che le nuove richieste vengano rigettate ex tunc. La madre sostiene che il padre dovrebbe responsabilizzarsi rispetto alla bambina più piccola, per la quale ancora non è stato raggiunto un accordo sul contributo alimentare. CO 2 chiede quindi che la decisione dell’Autorità di protezione sia da confermare, a protezione del bene del figlio.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha modificato l’assetto relativo alle relazioni personali tra RE 1 e il figlio PI 1 stabilendo che i diritti di visita si svolgeranno in Ticino, un fine settimana ogni tre, dal venerdì pomeriggio alle 16.00 alla domenica 18.00. L’Autorità di prima istanza ha poi ordinato che le vacanze scolastiche durante l’anno (Natale, Carnevale, Pasqua, Ognissanti) siano “assoggettate al padre”, come pure che “durante le ferie estive il minore trascorrerà con il padre quattro settimane, suddivise in due periodi di due settimane”. Infine ha deciso che “le vacanze di Natale saranno alternate, una settimana con il padre e una con la madre”. Ha pertanto concluso che “quale luogo di passaggio viene stabilito il domicilio del minore”.
Tale decisione modifica quella del 30 settembre 2015 del Tribunale di __________, che stabiliva che la madre sarebbe stata tenuta ad accompagnare o far accompagnare il figlio al domicilio del padre per le vacanze scolastiche autunnali, di carnevale e di Pasqua (oltre a un fine settimana al mese), mentre il padre era tenuto ad accompagnare o far accompagnare il figlio al domicilio della madre nelle vacanze di Natale e estive, oltre ai “ponti” e un fine settimana al mese (cfr. pag. 8 della decisione del 30 settembre 2015 del Tribunal de grande instance de __________).
3. RE 1 ha impugnato la predetta decisione esclusivamente relativamente al luogo di passaggio per le vacanze, fissato al domicilio del minore. Egli nel suo gravame ha infatti specificato chiaramente di domandare che “questa decisione di cambiamento del luogo di passaggio sia cancellata per le vacanze”. In sostanza, RE 1 chiede quindi il rispetto della decisione del Tribunale __________, e ciò allo scopo di tutelare l’interesse del figlio, ritenuto che non sarebbe in grado, in ragione di “tempo, stanchezza e costi” di farsi carico della trasferta in Ticino per ogni vacanza.
La madre nelle sue osservazioni al reclamo ha precisato che la decisione dell’Autorità di protezione è cresciuta in giudicato, tranne per quanto concerne il luogo di passaggio per le vacanze. Essa tuttavia ha chiesto la reiezione del reclamo: pur evidenziando la sua volontà di voler trovare un accordo con il reclamante, CO 2 ha precisato di non potersi impegnare a partecipare ai trasporti tra __________ e il Ticino, dovendo occuparsi dei due figli e non disponendo nemmeno di mezzi finanziari sufficienti.
4. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.
Il diritto di visita va quindi organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
L’allontanamento geografico del minore, a seguito del trasloco da parte del detentore dell’autorità parentale esclusiva o della custodia può occasionare delle difficoltà. La stanchezza del figlio e lo stress che gli causano dei viaggi lunghi e ripetuti devono essere tenuti in considerazione (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 770, con riferimenti).
Fatta eccezione per le regolamentazioni diverse, fa parte dei doveri del beneficiario del diritto di visita andare a prendere e riportare il figlio al suo domicilio o al luogo stabilito. Nella misura del possibile, le parti dovranno tuttavia favorire una soluzione consensuale che preveda che il titolare della custodia accompagni il figlio dal beneficiario del diritto di visita e che quest’ultimo lo riaccompagni al domicilio del genitore detentore della custodia alla fine del diritto di visita. Così facendo, i genitori manifestano il loro sostegno e il loro accordo al diritto di visita, ciò che contribuisce a rassicurare il minore (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 771 con riferimenti).
I costi generati dall’esercizio del diritto di visita sono in principio a carico del suo beneficiario. Sarà tuttavia possibile tenere in considerazione delle spese straordinarie nel quadro della fissazione o della modifica del contributo di mantenimento del minore (specialmente nel caso in cui il diritto di visita si svolge all’estero). I costi del diritto di vista potrebbero ridurre la capacità contributiva del beneficiario del diritto di visita o entrare a far parte del calcolo della contribuzione alimentare (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 772, con riferimenti).
5. Le condizioni per la modifica delle relazioni personali sono definite dalle disposizioni relative agli effetti della filiazione, e meglio gli artt. 273 e 274 CC. L’azione di modifica non deve portare a ricominciare la procedura: in principio occorre che sia intervenuto un cambiamento importante delle circostanze (art. 134 cvp. 1 CC, art. 298d cpv. 1 CC) che impone imperativamente, per il bene del figlio, una modifica della regolamentazione adottata. Ciò non significa che la modifica della regolamentazione del diritto di visita debba soggiacere a esigenze particolarmente rigide: è sufficiente che il pronostico del giudice o dell’autorità relativo agli effetti delle relazioni personali tra il genitore non titolare della custodia e il figlio si riveli sbagliato e che il mantenimento della regolamentazione attuale rischi di danneggiare il bene del minore (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 815, con riferimenti).
6. Nel suo apprezzamento l’Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
7. Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha analizzato correttamente tutte le circostanze e giudicato che il diritto di visita così come organizzato non era conforme all’interesse di PI 1, che, come constatato anche dal Servizio medico-psicologico, risultava essere troppo affaticato dagli spostamenti a __________ nei fine settimana. La modifica relativa al luogo di svolgimento degli incontri tra padre e figlio nei fine settimana è quindi stata correttamente valutata e nemmeno è stata contestata dal reclamante, che anzi ha precisato, in replica, di essere disposto a un maggiore sforzo nell’interesse di PI 1, trattandosi di trasferte “penose per un bambino della sua età”.
7.1. Quanto all’aspetto della decisione contestato, ovvero al luogo di passaggio del bambino fissato esclusivamente in Ticino anche per le vacanze, l’Autorità di protezione, nelle sue osservazioni al reclamo, sostiene di rimettersi al giudizio di questa Camera, giustificando la modifica con il fatto che la madre ha dato alla luce un’altra figlia dopo l’emanazione della decisione in __________ e di conseguenza “gli spostamenti per assicurare i DDV del padre con PI 1 potrebbero essere di non facile organizzazione”. L’Autorità di protezione conclude infine che “dall’altro lato è pur vero che il tribunale __________ aveva definito l’assetto correttamente indicato nel gravame”.
Ora, se è vero che CO 2 ha dato alla luce un’altra figlia, è pur anche vero che di tale aspetto ha tenuto conto anche il Tribunale __________, essendo la signora, all’epoca della decisione, quasi a conclusione della gravidanza. Nelle motivazioni della decisione __________ si legge infatti che uno dei motivi per i quali è stato giudicato nell’interesse del figlio cambiare residenza insieme alla madre e trasferirsi in Ticino, è proprio quello di permettere a quest’ultima di beneficiare del sostegno dei suoi genitori anche nella presa a carico di due figli, tra cui un neonato. Nella decisione si fa più volte esplicitamente riferimento all’allora nascituro, ciò che non permette quindi a questo giudice di concludere (come invece preteso dalla madre nelle sue osservazioni 15 dicembre 2016 – pag. 3) che le motivazioni dell’Autorità di protezione siano giustificate da una situazione “nuova” o radicalmente modificata a causa della nascita di __________.
La regolamentazione dei diritti di visita da parte del Tribunale __________ risulta peraltro essere frutto di una proposta della madre: “la proposition de la mère est large et par conséquent conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle serà entérinée dans les termes précises du dispositif”. Il Tribunale __________ si è espresso anche in relazione con le conseguenze dei frequenti spostamenti di PI 1 (“Il serait souhaitable que les parents s’entendent pour que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce une fois par mois en Suisse pour limiter la fatigue de l’enfant pour le week-end que doit financer le père par exemple”). Peraltro, il suddetto Tribunale ha chiarito che la madre era disponibile a importanti sforzi per ridurre il più possibile le conseguenze del suo trasferimento sulle relazioni tra padre e figlio (“force est de constater que Madame CO 2 est prête a faire d’importants efforts pour que la distance ait un impact le plus réduit possibile sur les temps de PI 1 avec son père. Elle propose ainsi un droit de visite et d’hébergement d’un fin de semaine sur deux, pour tous les “ponts” et plus de la moitié des vacances scolaires en assumant les trajets pour un partie des vacances et un fin de semaine par mois”).
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione non ha invece giustificato la modifica contestata, se non richiamando la valutazione redatta dal Servizio medico-psicologico. Come giustamente evocato dal padre, tale servizio ha suggerito la modifica della frequenza e del luogo di svolgimento dei diritti di visita durante i fine settimana, ma non durante le vacanze. Nessun elemento agli atti giustifica pertanto la scelta dell’Autorità di protezione di stabilire il luogo di passaggio al domicilio del minore anche per le vacanze, cambiando di fatto la regolamentazione che il Tribunale __________ ha sancito in base a una proposta della madre, a un solo anno di distanza e in circostanze che non sono mutate. Trattandosi di una modifica della regolamentazione delle relazioni personali ingiustificata, il reclamo del padre merita quindi accoglimento e l’incarto va retrocesso all’Autorità di protezione affinché emani una nuova decisione motivata, nell’esclusivo interesse del minore.
7.2. In sede di replica il reclamante ha conferito mandato all’avv. PR 2 di rappresentarlo. Egli ha quindi nuovamente confermato di aver aderito alla regolamentazione del diritto di visita formulato dall’Autorità di protezione, sebbene ciò corrisponda a uno sforzo anche finanziario. RE 1 ha ribadito di contestare l’assunzione di tutte le spese e del tempo per poter trascorrere le vacanze a cui ha diritto con il figlio, chiedendo di modificare il luogo di passaggio relativo alle vacanze, in quanto se mantenuto esclusivamente in Ticino la conseguenza sarà la perdita, ogni volta (e a sfavore del figlio), di due giorni di vacanza. RE 1 ha formulato la sua opposizione alla modifica messa in atto dall’Autorità di protezione “nel senso che tutte le spese inerenti i viaggi per esercitare il diritto di visita vengano suddivise a metà tra i genitori” e che “i genitori faranno un viaggio ciascuno per le relazioni del padre durante le vacanze”.
La suddetta richiesta di modifica è stata interpretata dall’Autorità di protezione, in sede di duplica, come “ripartizione delle spese di viaggio”, che “afferisce al contributo alimentare erogato a favore del minore” e che, a suo dire, non va quindi affrontato in questa procedura. La madre, dal canto suo, reputa che il padre abbia ampliato o modificato in replica le proprie richieste, che di conseguenza devono essere “rigettate ex tunc”.
Su tale aspetto si può certo condividere quanto asserito dall’Autorità di protezione: qualora si trattasse di richiesta di modifica del contributo alimentare, la competenza per decidere sarebbe del Pretore. Tuttavia, a questo Giudice non appare che il reclamante formuli una pretesa in tal senso, ritenuto che egli chiede che venga ristabilito l’assetto precedente e quindi che i genitori si facciano carico di un viaggio ciascuno durante le vacanze. Per la medesima ragione, nemmeno questo Tribunale ritiene di poter aderire all’interpretazione data da CO 2.
Detto per inciso, la modifica della regolamentazione messa in atto dall’Autorità di protezione corrisponde di fatto a un maggior investimento di tempo e ovviamente di denaro posto a carico esclusivamente del reclamante, mentre l’assetto fissato dal Tribunale __________ teneva conto di una ripartizione il più possibile paritaria tra i genitori. Di conseguenza, sebbene l’Autorità di protezione non ne faccia menzione, la decisione impugnata tocca concretamente (anche se indirettamente) pure l’aspetto economico, risultando in definitiva pesare finanziariamente solo sul padre. Ciò che in concreto, come già indicato, va censurato, non trovandosi agli atti elementi che giustifichino che tale scelta possa essere eseguita allo scopo di proteggere gli interessi del figlio.
8. Entrambi i genitori chiedono di essere posti a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, presentando la necessaria documentazione giustificativa.
In base all’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
8.1. Riguardo a CO 2, essa richiama il certificato municipale prodotto presso l’Autorità di protezione l’8 aprile 2016, sulla base del quale la stessa autorità ha accolto l’istanza.
Da tale documentazione appare comprovata l’indigenza della madre. Essa infatti è casalinga, non ha altre entrate oltre il contributo alimentare per il figlio (di € 250 mensili) e un anno fa disponeva di risparmi per circa fr. 20'000.– che le servivano, insieme all’aiuto fornito dai propri genitori, al suo mantenimento. In simili circostanze, anche dinnanzi a questa Camera può essere accolta la sua richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
8.2. Quanto all’istanza presentata da RE 1, dagli atti appare che egli dispone di un entrate nette pari a € 3788, mentre le spese mensili fisse da lui enunciate ammontano a circa € 2200. Sebbene la sua asserita indigenza appaia dubbia, non occorre entrare nel merito di tale aspetto, ritenuto che, per i motivi che seguono, la sua richiesta è divenuta priva d’oggetto.
9. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze particolari, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi che nella fattispecie CO 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo, essa deve essere condannata a rifondere al reclamante un'equa indennità per ripetibili.
Visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve pertanto essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).
10. All’Autorità di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese procedurali (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. L’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché decida nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
CO 2 rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da CO 2 è accolta.
4. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da RE 1 è priva d’oggetto.
5. Notificazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.