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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.02.2017 9.2016.179

24. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,166 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

Volltext

Incarto n. 9.2016.179

Lugano 24 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 settembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 (1931) è stata segnalata già nel 2014 dalle autorità Comunali, che avevano espresso preoccupazione per una situazione di disagio in cui viveva. Nell’impossibilità di avere contatti con l’interessata, che negava la necessità di un sostegno, la procedura era allora stata sospesa.

                                  B.   La procedura è stata riattivata nel settembre 2015. Convocata il 14 ottobre 2015 presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), RE 1 si è rifiutata di partecipare a qualsiasi incontro, sostenendo, telefonicamente, di non necessitare di alcun aiuto.

                                         Con decisione 12 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha segnalato al Servizio psico-sociale di __________ la situazione, conferendogli un mandato di valutazione volto a chiarire l’eventuale esigenza di una misura di protezione. Detto Servizio ha reso un rapporto datato 16 febbraio 2016 con il quale ha precisato l’impossibilità di avvicinarsi alla signora, che non apriva la porta nemmeno ai famigliari. Di conseguenza il servizio psico-sociale ha suggerito l’ipotesi di ricoverare RE 1 a scopo di perizia.

                                  C.   Il 21 febbraio 2016 RE 1 ha dovuto essere ricoverata a seguito di una segnalazione della Polizia Comunale di __________. Dal rapporto di intervento risulta che “è cosciente e respira. Non vigile. Dichiarazione del chiamante: non vuole aprire, non lucida. () Vive in una situazione di caos totale, cumulo di spazzatura”.

                                  D.   Con decisione supercautelare 8 marzo 2016, l’Autorità di protezione ha privato provvisoriamente RE 1 della libertà a scopo di assistenza, ricoverandola in Clinica __________. L’Autorità di protezione ha quindi incaricato il Servizio psico-sociale di __________ dell’esecuzione della decisione e investito della competenza per la dimissione i medici della Clinica __________. Il ricovero è avvenuto l’11 marzo 2016. RE 1 ha contestato il ricovero davanti alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica. Quest’ultima autorità ha stabilito, durante l’udienza conciliativa, di non entrare nel merito della decisione supercautelare, invitando l’Autorità di protezione a “svolgere entro i termini più brevi le sue incombenze procedurali al fine di adottare una decisione di merito (…), concludendo che “contro la decisione potrà essere ulteriormente presentato ricorso o confermato il gravame attuale”.

                                  E.   Dopo che il membro permanente e il delegato del Comune di __________ hanno sentito la signora, tramite decisione cautelare 10 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero a scopo di assistenza, decidendo contestualmente un ricovero a scopo di perizia e incaricando a tal fine i medici della Clinica __________ di __________. L’Autorità di prima istanza ha quindi delegato ai suddetti medici la competenza per la dimissione.

La perizia è stata resa all’Autorità di protezione il 13 giugno 2016. Dalle conclusioni emerge che non vi sono indicazioni per un collocamento presso una casa per anziani ma sussiste la necessità di un supporto da parte di terzi nella cura di sé e del proprio ambiente.

Frattanto, il Municipio del Comune di __________ ha dichiarato l’inabitabilità dell’edificio dove risiedeva RE 1.

Con scritto 28 giugno 2016, i medici della Clinica __________, hanno fatto presente all’Autorità di protezione che la perizia si era conclusa e che la signora avrebbe dovuto essere dimessa. L’Autorità di protezione, dal canto suo, ha precisato con risposta 30 giugno 2016 che non si sarebbe attivata a cercare una soluzione alternativa “dal momento che tale compito non rientra nelle sue competenze”. In seguito a tale comunicazione, tramite ulteriore scritto 12 luglio 2016, i medici della Clinica hanno chiesto “l’attivazione” di una misura di protezione “con modalità urgente”, auspicando la nomina di un curatore per “portare avanti il progetto abitativo”. Il 29 luglio 2016 l’Autorità di protezione ha precisato di essere alla ricerca di un curatore e che “il nominativo della signora RE 1 è stato inserito nella lista d’attesa”. Il 12 agosto 2016 la Clinica ha dimesso RE 1, dando comunicazione all’Autorità di protezione relativamente al fatto di aver reperito “una persona disponibile” ad ospitarla. I medici hanno precisato che la signora rimaneva “in attesa della nomina di un curatore”.

Il 25 agosto 2016 RE 1 è stata ricoverata presso l’Ospedale regionale di __________ per accertamenti, dopo un intervento della polizia per aver avuto atteggiamenti aggressivi in un locale pubblico. Dal 23 settembre 2016 risulta essere ricoverata presso la Fondazione __________, Casa di riposo __________ a __________.

                                  F.   Dopo aver sentito la signora RE 1 il 2 settembre 2016, con decisione 20 settembre 2016, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio a suo favore, nominando il signor __________ quale curatore. L’Autorità di protezione ha tolto l’effetto sospensivo a un eventuale reclamo, rendendo la decisione immediatamente esecutiva.

                                  G.   Contro la succitata decisione è insorta RE 1 con reclamo 3 ottobre 2016 sostenendo che dalla perizia eseguita risulta avere una “mente lucidissima”.

                                  H.   In risposta, il 18 ottobre 2016 l’Autorità di protezione ha osservato che dalla perizia eseguita presso la Clinica __________ risulta necessaria l’istituzione di una curatela a sostegno dell’interessata. Secondo l’Autorità di prime cure, le motivazioni che hanno condotto alla nomina di un curatore risultano peraltro evidenti dall’esame degli atti.

                                    I.   RE 1 ha presentato la propria replica il 26 ottobre 2016, ribadendo il suo disaccordo con l’esigenza di una curatela e, precisando di essere degente “provvisoriamente” presso la Casa per anziani “__________di __________, ha indicato di poter andare a vivere da suo fratello __________.

                                  L.   L’Autorità di protezione non ha presentato duplica ma ha trasmesso, il 22 dicembre 2016, la propria decisione 20 dicembre 2016 relativa all’autorizzazione al curatore ad aprire la corrispondenza di RE 1.

                                         Il 30 gennaio 2017 l’Autorità di protezione ha trasmesso in copia uno scritto della signora RE 1 dove, riferendosi alla lettera del 21 dicembre 2016, sostiene di non essere d’accordo che qualcuno entri nel suo appartamento. Essa ha ribadito la richiesta di revoca della curatela.

                                         Questa Camera ha ricevuto, in data 6 febbraio 2017, copia di uno scritto che la Fondazione “__________” casa di riposo “__________” ha indirizzato all’Autorità di protezione per segnalare che il soggiorno di RE 1 sta durando dal 23 settembre 2016 ininterrottamente e che nel frattempo la retta non viene pagata. Il Direttore dell’istituto chiede quindi una presa di posizione volta a risolvere la situazione “onde in primo luogo riconoscere il diritto alla signora RE 1 ad avere delle risposte inerenti il proprio futuro”, come pure a permettere all’istituto “di contenere una perdita che col passare del tempo va sempre più palesandosi”.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi a favore di RE 1.

                                         Al curatore sono stati affidati i compiti di rappresentare l’interessata nell’ambito delle pratiche amministrative (rapporti con autorità e servizi amministrativi, banche, posta, assicurazioni…) e l’amministrazione dell’insieme di reddito e patrimonio.

                                         RE 1 ritiene di non necessitare alcun aiuto, avendo la mente “lucida”.

                                   3.   Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2).

                                         La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).

                                         Secondo la dottrina l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi d’inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

                               3.1.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).

                               3.2.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

                               3.3.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                                   4.   Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.

                                   5.   Dagli atti emerge RE 1 non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi sia gestionali che personali. I medici della Clinica __________ nella loro perizia 13 giugno 2016 hanno evidenziato come non vi siano indicazioni per un collocamento presso una casa per anziani ma vi è comunque la necessità di un supporto da parte di terzi nella cura di sé e del proprio ambiente. Dalle conclusioni peritali risulta una diagnosi di Disturbo di accumulo (ICD10: F42) “stante la persistente difficoltà nel gettare via o separarsi dai propri beni, a prescindere dal loro valore reale”. “Questa difficoltà si traduce in un accumulo che congestiona e ingombra gli spazi vitali e ne compromette sostanzialmente l’uso previsto. Lo sgombro degli spazi è unicamente reso possibile tramite intervento di terzi e non su iniziativa della paziente”. Emerge una “tendenza all’isolamento sociale”, aggravata dalla scomparsa recente di tre fratelli, di cui una sorella che “si sarebbe occupata della paziente sostenendola anche in ambito economico”.

                                         I medici concludono ritenendo “necessaria (…) l’istituzione di un cucuratore che possa aiutare la paziente a gestire le proprie risorse economiche che risultano essere minime”. Tale esigenza è stata poi ribadita in ulteriori scritti dei medici della Clinica __________ all’Autorità di protezione (cfr. doc. 28, doc. 30 dell’incarto dell’Autorità di protezione).

                                         I ricoveri decisi a favore dell’interessata si sono peraltro resi necessari a causa del suo grave stato di trascuratezza, che dimostra la sua incapacità di provvedere autonomamente ai suoi bisogni più elementari. Non a caso emerge dagli atti che le difficoltà di RE 1 sono sorte dopo il decesso dei fratelli e in particolare di una sorella. Le immagini allegate al rapporto di segnalazione del 22 febbraio 2016 della Polizia Comunale della città di __________ (cfr. doc. 10 dell’incarto dell’Autorità di protezione) sono la conferma delle difficoltà in cui versava l’interessata, come pure la decisione 21 giugno 2016 con la quale il Municipio del Comune di __________ ha decretato l’inabitabilità dello stabile dove risiedeva RE 1 in occasione del primo ricovero (cfr. doc 25 dell’incarto dell’Autorità di protezione). Da quest’ultimo documento risulta infatti che la signora viveva in “completa assenza di un servizio igienico”, in un edificio “sprovvisto di una cucina debitamente attrezzata con elettrodomestici e lavabo”, senza “un impianto di riscaldamento adeguato allo stato della tecnica odierna”, con un “impianto elettrico vetusto”. Inoltre “la distribuzione dell’acqua corrente avviene tramite un impianto igienicamente non a norma e fatiscente che non corrisponde alle necessità odierne” e “la stufa presente al piano terreno presenta una carenza di manutenzione”.

                                         In occasione del secondo ricovero, avvenuto il 25 agosto 2016, la Polizia è dovuta intervenire a seguito di comportamenti aggressivi di RE 1 in un locale pubblico.

                                         Visto quanto sopra, appare chiara l’esistenza di uno stato di debolezza che non permette alla signora di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo. Di conseguenza, anche secondo questo giudice i presupposti per istituire una misura di protezione sono adempiuti. Il reclamo è quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   6.   Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. Data la particolarità della fattispecie nonché la situazione del reclamante si prescinde, a titolo eccezionale, al prelievo degli oneri processuali.

                                   7.   Questa Camera, tenuto conto anche dello scritto dell’Istituto dove risiede ancora RE 1, non può esimersi dal censurare le modalità di intervento dell’Autorità di protezione e la gestione dell’incarto. Per tale ragione trasmette quindi l’incarto all’Ispettorato della Camera di protezione, affinché verifichi modi e tempi della procedura, istruendo un procedimento a norma dell’art. 11 lett. d ROPMA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   2.   L’incarto è trasmesso all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   4.   Notificazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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