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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.06.2017 9.2016.126

23. Juni 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·6,158 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Approvazione del rendiconto e rapporto morale, riconoscimento mercede, richiesta di annullamento di un atto del curatore

Volltext

Incarto n. 9.2016.126

Lugano 23 giugno 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario, rapporto morale e mercede 2015

giudicando sul reclamo del 25 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 è stata segnalata all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) nel 2010 dall’allora procuratore generale __________, che aveva evidenziato un “grosso disagio personale e di gestione del proprio patrimonio”. Nel 2011 il Servizio psico-sociale di __________ (incaricato dalla Commissione tutoria) ha osservato – senza poter incontrare RE 1 (che si è opposta) – un “disturbo psichiatrico maggiore, ascrivibile all’ambito delirante”, evidenziando una situazione clinica seria, che avrebbe richiesto probabilmente in futuro un intervento medico. Nel 2012 la Commissione tutoria ha intrattenuto contatti con l’Ufficio esecuzioni e fallimenti nell’ambito di una procedura esecutiva nei confronti della CE fu __________, padre dell’interessata. Tale Ufficio ha segnalato alla Commissione tutoria l’opportunità di istituire eventuali misure a tutela di RE 1, il cui comportamento stava mettendo “in pericolo la sostanza”. Nel mese di ottobre 2014, l’immobile di proprietà dell’interessata è stato venduto agli incanti pubblici. RE 1 è stata oggetto di una procedura di espulsione dinnanzi al pretore di __________, a motivo del suo rifiuto di lasciare l’abitazione.

Con decisione 6 maggio 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha ordinato a carico di RE 1 un ricovero a scopo peritale presso la Clinica psichiatrica cantonale con eventuale esecuzione forzata. Il ricovero è stato revocato con decisione 28 maggio 2015.

Il 12 giugno 2015 il pretore della Giurisdizione di __________ ha deciso l’espulsione di RE 1 dall’abitazione, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione.

                                  B.   A seguito della perizia 25 giugno 2015 della Clinica psichiatrica cantonale – che ha stabilito un disturbo psichiatrico maggiore nell’ambito di una Sindrome delirante persistente (ICD10:F22.0) – l’Autorità di protezione, con decisione 21/22 luglio 2015, ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC. L’interessata è stata privata dell’esercizio dei diritti civili salvo i diritti strettamente personali ed è stata nominata quale curatrice la signora CUR 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________.

                                  C.   Con scritto 31 luglio/3 agosto 2015 RE 1 ha chiesto a questo Tribunale la revoca della misura. Tramite decisione 2 settembre 2015 (cfr. in. CDP 9.2015.150) questa Camera ha giudicato che lo scritto non poteva essere considerato un reclamo. Tuttavia lo stesso è stato trasmesso per competenza all’Autorità di protezione, mentre nei considerandi della decisione è stata indicata l’opportunità che la curatrice affidasse mandato a un avvocato affinché rappresentasse l’interessata in eventuali procedure giudiziarie, tra cui, eventualmente, quella d’impugnazione dell’istituzione della curatela generale.

                                         La curatrice ha quindi conferito mandato all’Avv. __________ di rappresentare RE 1. Quest’ultima è stata ricoverata presso la Clinica __________ di __________ e in seguito ha alloggiato presso il Motel __________, in attesa di potersi trasferire nel nuovo appartamento trovato dalla curatrice, a __________. Con scritto 14 settembre 2015 all’Autorità di protezione, la curatrice ha annunciato che il nuovo proprietario dell’immobile aveva cambiato i cilindri delle porte e non era quindi più possibile allestire un inventario dettagliato dei beni della curatelata. CUR 1 ha precisato di non ritenersi più responsabile degli oggetti presenti nell’immobile venduto all’asta, che avrebbero potuto essere “asportati, rovinati o rotti”. Essa ha pure annunciato un probabile esubero di ore investite nel mandato, avendone già impiegate oltre 50 delle 80 annue massime stabilite dall’Autorità di protezione. Frattanto, dopo un ulteriore ricovero alla Clinica di __________, RE 1 si è trasferita nel nuovo appartamento a __________ all’inizio del mese di ottobre 2015.

                                  D.   Questo Tribunale è stato nuovamente interpellato il 7 maggio 2016 da RE 1 con un’ulteriore richiesta di revoca della curatela. Con decisione 11 maggio 2016 (cfr. inc. CDP 9.2016.77) tale istanza è stata giudicata irricevibile. Una nuova domanda tendente alla revoca della misura di protezione è stata quindi inoltrata con scritto 17 maggio 2016 ed è stata un'altra volta giudicata irricevibile con decisione 20 maggio 2016 (cfr. inc. 9.2016.85).

                                  E.   In data 14/20 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario, il rapporto morale e la mercede 2015 relativa alla curatela di RE 1. L’Autorità ha riconosciuto alla curatrice una mercede di fr. 7'799.00, trasferte per fr. 124.80 e “altre spese” per fr. 4.40. La sostanza netta al 31 dicembre 2015 risultava essere di fr. 194'686.29.

                                  F.   Con reclamo del 25 giugno 2016 RE 1 ha contestato la decisione di approvazione del rendiconto 2015. Motivando le sue doglianze, la reclamante sostiene che il rendiconto sarebbe “arbitrario”, lamentandosi della vendita della sua abitazione, di un “ricovero forzato” e dell’alienazione dei suoi beni mobili in occasione di un’asta organizzata dalla curatrice. In relazione all’asta, RE 1 postula la restituzione degli oggetti venduti, che farebbero parte di un “patrimonio affettivo”, del quale fornisce un “inventario” dettagliato da lei allestito. Essa si è contemporaneamente rivolta a diverse altre istanze civili e penali.

                                  G.   In data 18 luglio 2016 questa Camera, viste le difficoltà personali di RE 1, ha ritenuto necessario designarle un patrocinatore d’ufficio per la procedura di reclamo ed ha nominato l’avv. PR 1.

                                  H.   Tramite osservazioni del 9 agosto 2016, l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, rilevando che le risulta che RE 1 sarebbe stata sempre informata di ogni procedura riguardante la sua persona e le sue proprietà. L’Autorità di prima istanza ritiene quindi che sia il proprio operato che quello della curatrice abbiano rispettato “il principio della trasparenza e della proporzionalità”, mentre le operazioni svolte sarebbero state nell’interesse della reclamante.

                                    I.   In data 10 agosto 2016 anche la curatrice CUR 1 ha presentato le proprie osservazioni. Essa ha sostenuto di aver dovuto gestire l’espulsione di RE 1 dalla sua abitazione, ciò che ha reso difficile la sua collaborazione e il coinvolgimento nel trasloco in breve tempo in un nuovo appartamento. In tali condizioni, la curatrice ha quindi chiesto la collaborazione di due esperti per la vendita di alcuni oggetti, per la quale avrebbe invitato più volte la curatelata ad incontrarsi, senza successo.

                                  L.   RE 1, con numerosi scritti inviati a questa Camera, ha contestato la nomina del rappresentante legale. Tramite replica del 23 agosto 2016 essa ha ribadito le sue contestazioni: si è dichiarata contraria al mantenimento della curatela, ha lamentato una violazione della sua libertà e ha ritenuto “arbitrari” sia il trasloco dalla sua casa di __________ all’appartamento di __________ che la vendita dei suoi beni mobili. A proposito di questi ultimi chiede che tutto quanto venduto venga riacquistato, ritenendo che sarebbero stati alienati oggetti ad un prezzo inferiore al loro valore, a causa della valutazione eseguita da “terze persone” che si sarebbero approfittate dell’”incompetenza” della curatrice. Sostiene che tale vendita le abbia causato un danno e che chi se ne è occupato dovrà rispondere ai sensi delle norme relative alla “responsabilità degli organi di tutela”.

                                  M.   Con replica del 24 agosto 2016, RE 1, rappresentata dall’avv. PR 1, postula l’annullamento della decisione impugnata, con la conseguenza che il rendiconto, il rapporto morale e “la vendita dei mobili così come ai considerandi” non siano approvati. La reclamante chiede inoltre che la mercede della curatrice venga ridotta a fr. 2'400.– pari a un dispendio orario di fr. 60.– per 40 ore, oltre a fr. 129.20 per spese vive. RE 1 evidenzia che l’incarto sarebbe stato gestito in modo confuso da parte dell’Autorità di protezione, mancando peraltro documentazione importante (inventario iniziale, autorizzazione dell’Autorità alla vendita dei mobili, perizie e giustificativi relativi alla vendita stessa). Nella replica viene pure evidenziato che non vi sarebbe stata esigenza di vendere, nel senso che non era necessario ottenere un’immediata liquidità, avendo l’interessata un patrimonio attivo al quale attingere per permetterle una vita dignitosa per diverso tempo. RE 1 non sarebbe inoltre stata avvisata della vendita. Ciò troverebbe conferma nel fatto che le convocazioni inviatele dalla curatrice non l’avrebbero mai menzionata. Non trattandosi di gestione e amministrazione ordinaria, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto esprimere il suo consenso, ciò che non sarebbe avvenuto. All’interessata neppure sarebbe dato di sapere – non essendovi traccia nell’incarto – a chi sono stati venduti i beni, per poter verificare l’inesistenza di interessi privati degli acquirenti. Mancherebbero fotografie e perizie degli oggetti venduti, ragione per la quale l’operato della curatrice è giudicato carente e l’Autorità di protezione si sarebbe resa colpevole di una grave negligenza. La reclamante sostiene infatti che tra i beni mancanti vi sarebbero oggetti di valore, quali quadri e mobili antichi. Nella replica viene manifestato anche stupore in relazione a quanto asserito dall’Autorità di protezione, ovvero che nell’abitazione non vi sarebbero stati oggetti di pregio, ritenuto che l’interessata appartiene ad una famiglia molto benestante. RE 1 contesta infine la mercede, a suo avviso troppo elevata in relazione con i compiti attribuiti alla curatrice, che peraltro ha agito con “troppa poca dimestichezza” ed esponendosi all’azione di responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici. Per concludere, RE 1 si chiede quale sia stato il ruolo dell’esecutore testamentario e se i beni venduti fossero già stati attribuiti.

                                  N.   La reclamante è tutt’ora proprietaria di un’auto __________ d’epoca per la quale l’Autorità di protezione, il 19 agosto 2016, ha chiesto alla reclamante di esprimersi in merito alla vendita.

Quest’ultima, con osservazioni 24 agosto 2016, ha contestato la necessità di procedere a tale alienazione, precisando che a suo avviso il costo del parcheggio di fr. 22.– al giorno (presso un garage), accettato dalla curatrice, appare sproporzionato. Ha pure precisato che l’oggetto rappresenta sul piano soggettivo emozioni e ricordi che vanno tutelati.

                                  O.   In duplica CUR 1 ha precisato di aver fatto sempre gli interessi della curatelata tentandone il coinvolgimento senza mai ottenere successo. Essa, all’inizio del suo mandato, è stata chiamata a organizzare un “nuovo luogo di vita” per la curatelata, che dopo la decisione di espulsione dalla sua abitazione (realizzata all’asta dall’Ufficio esecuzioni), ordinata dalla Pretura di __________ il 12 giugno 2015, era stata ricoverata presso la Clinica __________. In tale frangente ha quindi eseguito una scelta dei mobili da portare nel nuovo appartamento (trovato a __________) ed ha iniziato a preparare l’inventario, venendo tuttavia interrotta dall’impedimento all’accesso all’abitazione messo in atto dal nuovo proprietario e dall’ordine di sgombero immediato della casa. Dopo aver chiesto a una ditta di traslochi un preventivo per il trasporto e lo stoccaggio dei beni della RE 1 in un magazzino, risultato troppo caro, la curatrice ha quindi trovato un altro luogo di deposito messo a disposizione gratuitamente dalla Divisione delle Risorse dello Stato del Cantone Ticino, dove ha trasferito la mobilia. Si è pertanto appoggiata a due “esperti del settore” che hanno organizzato la vendita all’asta dei medesimi oggetti.

                                  P.   Anche l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, osservando di ritenere che l’incarto sia stato presentato “perfettamente in ordine”, essendo “l’intera vicenda (…) lineare e chiara”. L’Autorità di prima istanza ha chiarito che sarebbe la reclamante a creare confusione. Ha quindi rilevato di essere sempre stata messa al corrente di quanto eseguito dalla curatrice, così come RE 1, che tuttavia si sarebbe sempre rifiutata di partecipare e valutare le proposte. Secondo l’Autorità di protezione la vendita all’asta di “mobili e suppellettili” sarebbe stata giustificata dall’esigenza di ridurre i costi per il deposito e avrebbe dovuto servire ad ovviare ad una scarsa liquidità, che avrebbe garantito alla curatelata un’autonomia finanziaria di circa tre anni soltanto. L’Autorità ribadisce che l’agire della curatrice non si presta a rimproveri o critiche, mentre gli oggetti venduti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non avrebbero avuto un importante valore. Non vi sarebbero pertanto danni a carico della curatelata. L’Autorità di prima istanza conclude quindi quindi che l’approvazione del rendiconto e della mercede della curatrice per il 2015 siano da confermare.

                                  Q.   Con scritto del 23 maggio 2017, questa Camera ha assegnato un termine a CUR 1 per presentare – in quanto citati ma non agli atti – l’inventario iniziale e le “valutazioni degli esperti” eseguite prima della vendita, in particolare quelle fornite dai signori __________ della __________ e dei signori __________ e __________, che si sono di fatto occupati dell’organizzazione e l’esecuzione dell’asta, oltre alla lista degli oggetti venduti e degli acquirenti.

                                         In data 24 maggio 2017 la curatrice ha quindi trasmesso quanto in suo possesso e meglio l’inventario iniziale approvato dall’Autorità di protezione (non completato a causa dell’impedimento ad accedere alla ex abitazione di RE 1 da parte del nuovo proprietario) e una lista di oggetti preparata dai signori __________ e __________, dove sono indicati gli oggetti da vendere e il rispettivo prezzo. La curatrice ha osservato che questi ultimi hanno pure acquistato tutto quanto era rimasto dopo i quattro giorni di vendita ed ha precisato che le relative ricevute della vendita sono già agli atti. CUR 1 ha nuovamente puntualizzato di aver tentato il coinvolgimento di RE 1, senza successo. A suo dire quest’ultima, nel corso degli anni precedenti l’istituzione della curatela, avrebbe “dilapidato il patrimonio di famiglia”, progressivamente realizzato tramite vendite agli incanti.

                                         Nel frattempo, il 12 maggio 2017, questa Camera ha chiesto e ricevuto una parte di incarto mancante da parte dell’Autorità regionale di protezione __________, che nel frattempo ha incominciato ad occuparsi di RE 1 a seguito del trasferimento del domicilio dell’interessata.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario per il 2015 relativi alla curatela generale a favore di RE 1, riconoscendo alla curatrice una mercede di fr. 7'799.00, oltre a un rimborso per le trasferte di fr. 124.80 e di fr. 4.40 per “altre spese”. La sostanza netta di RE 1 al 31 dicembre 2015 risultava essere di fr. 194'686.29.

                                         L’interessata è insorta contro la suddetta decisione, lamentando che la gestione delle procedure da parte della curatrice e dell’Autorità di protezione sarebbero da censurare. Essa chiede l’annullamento dell’approvazione del rendiconto e del rapporto morale, come pure della vendita della sua mobilia e molti dei suoi effetti personali, alienati contro la sua volontà e “illegalmente” e dei quali rivendica il recupero e la restituzione. Infine contesta la mercede della curatrice, per la quale pretende una riduzione.

                                   3.   Giusta l’art. 410 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’Autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate.

                                         L’art. 24 ROPMA stabilisce che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’Autorità può accordare una proroga.

                                         L’Autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (art. 24 cpv. 3 ROPMA).

                                   4.   Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2).

                                         Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

                                         La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1e4e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).

                                         Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

                                         L’Autorità di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia completato (art. 415 cpv. 2 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'Autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – in ragione della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).

                                         Tramite il rapporto morale l’Autorità esamina se il curatore svolge i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (cfr. BSK ZGB I, Geiser, ad art. 423 vCC no. 3).

                                         L’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore (o al tutore), il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC). L’approvazione attesta semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte.

                                   5.   Come già indicato, nel caso concreto RE 1 chiede che venga annullata la decisione impugnata e non siano quindi approvati il rendiconto, il rapporto morale e la vendita dei mobili e beni di sua proprietà, per i quali reclama il recupero. Essa pretende inoltre che la mercede della curatrice sia ridotta a CHF 2'400.– “pari a un dispendio orario di CHF 60.– per ore 40” oltre a CHF 129.20 di spese vive.

                               5.1.   Secondo RE 1 il rendiconto e rapporto morale non andrebbero approvati poiché la gestione da parte della curatrice sarebbe stata carente, avendo ella mostrato troppa poca dimestichezza (cfr. replica pag. 11).

                                         Appare con evidenza che il rendiconto finanziario oggetto della presente procedura è incompleto. La curatrice stessa ha indicato nelle proprie allegazioni (cfr. in particolare scritto 24 maggio 2017) di non aver concluso l’allestimento dell’inventario a causa dell’impedimento a lei opposto dal signor __________, acquirente della casa di RE 1, di accedere all’immobile già di proprietà di RE 1. La curatrice ha addirittura precisato di non poter “dare alcuna garanzia sugli oggetti effettivamente presenti in casa”. Di conseguenza, non essendo completo l’inventario, nemmeno il rendiconto e il rapporto morale (che descrive pure la vendita contestata, di cui si dirà in seguito) possono essere considerati esaustivi. Un controllo dell’amministrazione da parte dell’Autorità di protezione non risulta quindi possibile e pertinente.

                                         L’approvazione di rendiconto e rapporto morale incompleti e che non chiariscono la situazione della curatelata non è quindi ammissibile. Il reclamo merita pertanto accoglimento su tale aspetto, anche in relazione alle modalità di intervento della curatrice e dell’Autorità di prima istanza, in particolare per quanto attiene alla gestione dei beni di RE 1, di cui si dirà meglio nei considerandi che seguono.

                               5.2.   La reclamante critica le modalità di vendita della mobilia e degli oggetti di sua di proprietà, che chiede vengano recuperati e a lei riconsegnati.

                                         È utile evidenziare che è compito dell’Autorità di protezione acconsentire agli atti importanti del curatore, che comportino dei rischi significativi di carattere generalmente durevole (CommFam Protection de l’adulte, Biderbost, art. 416 N. 21). La subordinazione della conclusione dell’atto al consenso può causare un certo ritardo. Nel risultato, conferisce tuttavia una sorta di protezione contro gli atti precipitosi (CommFam Protection de l’adulte, op.cit., art. 416 N. 4). Segnatamente, l’art. 416 cpv. 1 cfr. 1 sancisce che il curatore deve richiedere l’autorizzazione dell’Autorità di protezione per la “liquidazione dell’economia domestica”, ciò che corrisponde, in sostanza, ai locali dove abita la persona interessata (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., art. 416 N. 23). Il consenso o rifiuto costituisce una decisione dell’Autorità e deve in principio essere accordato in forma scritta e comunicato in modo da aprire la via a un eventuale ricorso (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., art. 416 N. 49 con riferimenti). L’approvazione del rendiconto e del rapporto morale non può essere interpretata nel senso di un’autorizzazione sistematica e globale per l’insieme degli atti realizzati durante il periodo amministrativo e necessitanti il consenso dell’autorità, tranne se l’Autorità, nell’ambito del controllo del rendiconto e rapporto ha prestato una particolare attenzione all’atto in questione (CommFam Protection de l’adulte, op. cit., art. 416 N. 49 con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, appare dagli atti che la curatrice ha chiesto all’Autorità di protezione l’autorizzazione alla vendita (duplica Autorità di protezione, 27 settembre 2016, pag.1) dei beni siti nell’abitazione di RE 1. Non emerge tuttavia dall’incarto che l’Autorità di prima istanza abbia formalmente autorizzato tale alienazione, mentre risulta chiaramente dalla duplica che ha consigliato ed avallato ogni atto della curatrice, che “ha sempre informato (…) su quanto stava e sarebbe accaduto” (cfr. duplica citata, pag. 3).

                                         Questo giudice condivide le censure della reclamante in relazione alla gestione delle pratiche relative alla vendita. In particolare, dagli atti non risulta essere stata eseguita una perizia su ognuno degli oggetti soggetti alla vendita, né una lista, con relative fotografie, dalla quale possano essere identificati gli oggetti venduti. Nemmeno dalle ricevute trasmesse in allegato alle osservazioni 20 settembre 2016 appare possibile individuare di quali oggetti si tratti, rispettivamente a chi siano stati venduti (raramente viene indicato un cognome, o un indirizzo dell’acquirente) e a che prezzo. Addirittura dalle medesime ricevute risulta che siano stati eseguiti anche dei “saldi” e delle “liquidazioni” (procedure che non sono specificate) e che l’organizzazione della vendita sia costata fr. 9'359.35 (cfr. scritto 24 maggio 2017 della curatrice). Peraltro, nella lista degli oggetti che la reclamante rivendica si trovano anche “dipinti papà” e “dipinti miei”, mentre dalle ricevute della vendita risultano dei “RE 1”, che in ogni caso non sono riconoscibili, non essendo stati, come detto, oggetto di una lista precisa e chiara. Oltre a rilevare che quasi tutti i dipinti venduti sono descritti sulle ricevute semplicemente come “quadro”, le opere eseguite dalla reclamante o da suo padre avevano senza dubbio un valore affettivo, del quale né la curatrice né l’Autorità di prima istanza sembrano essersi curati.

                                         Si evidenzia pure che, a causa dell’incompletezza dell’inventario e dell’agire del nuovo proprietario dell’immobile, nemmeno è possibile verificare che nulla sia stato sottratto o in qualche modo danneggiato. Appare infatti dagli atti che dal 14 settembre 2015 l’accesso all’abitazione è stato impedito improvvisamente dal signor __________, mentre lo sgombero dell’abitazione è avvenuto tra il 12 e il 15 ottobre 2015. La vendita si è invece svolta nei giorni 26, 27, 28 e 29 novembre. Di conseguenza, per circa un mese, i beni della curatelata sono stati in possesso di terzi non autorizzati e inaccessibili alla legittima proprietaria ed alla sua curatrice, senza che siano state adottate misure atte a tutelare il reperimento e la conservazione di beni non compiutamente inventariati.

                                         L’Autorità di protezione, nella propria duplica, ha precisato di essere sempre stata informata dalla curatrice di ogni passo eseguito. Secondo l’ Autorità la vendita era necessaria in quanto a quel momento RE 1 aveva “un’autonomia finanziaria di circa 3 anni e a queste condizioni non è consigliato di andare troppo per il sottile e fare i puntigliosi, pretendendo che non si debbano vendere oggetti con particolare valore affettivo”. In merito alle lamentele della reclamante – che sostiene l’esistenza, tra gli oggetti venduti, di articoli di particolare valore commerciale e affettivo – l’Autorità di prime cure sostiene invece che se davvero si è “in presenza di “una famiglia molto benestante” allora il dubbio a sapere come mai la signora fosse piena di debiti, si pone con una certa evidenza”. Secondo questo giudice, in assenza di una perizia precisa e dettagliata, appare del tutto impossibile accertare se vi fossero o meno oggetti di valore o con un particolare valore affettivo per l’interessata. Le fotografie fornite dalla curatrice non appaiono invece rappresentative non essendo corredate da una valutazione di un esperto che avvalori la sua tesi e quella dell’Autorità di protezione, ovvero che tra gli oggetti venduti, contrariamente a quanto sostiene la reclamante e proprietaria, non vi fossero beni di particolare valore. La curatrice, nella propria duplica del 20 settembre 2016 ha peraltro indicato che lo “stile di vita” di RE 1 era caratterizzato dall’acquisto di “piccoli grandi lussi che l’hanno portata a contrarre molti debiti”. Tale affermazione contrasta con la supposizione che nell’abitazione della curatelata non vi fossero beni di valore, così come appare poco verosimile a questo giudice che una famiglia benestante quale era quella della curatelata (che ha ereditato da madre e padre diversi immobili) possedesse soltanto mobili “anticati” e oggetti di scarso valore.

                                         Questo giudice non può nemmeno condividere gli argomenti della curatrice e dell’Autorità di protezione circa la necessità di procedere alla vendita con urgenza e senza “andare per il sottile e fare i puntigliosi”: agli atti non si trova conferma che vi fossero importanti costi di custodia degli oggetti (che si trovavano in un deposito messo a disposizione gratuitamente dallo Stato da poco più di un mese – cfr. osservazioni della curatrice del 20 settembre 2016), né un’esigenza di liquidità immediata (infatti, per ammissione dell’Autorità di protezione, l’interessata godeva di un’autonomia finanziaria di circa 3 anni).

                                         Risultano pertanto pertinenti le critiche di RE 1, che sostiene di non aver ricevuto alcuna decisione dell’Autorità di protezione di autorizzazione alla vendita (cfr. replica 24 agosto 2016, pag. 7) alla quale avrebbe potuto opporsi tramite reclamo. Come da lei evidenziato, nemmeno nelle convocazioni inviatele dalla curatrice viene accennato all’organizzazione della vendita, ragione per la quale appare plausibile che l’interessata ne fosse all’oscuro o non avesse compreso quanto stava accadendo. Peraltro, le convocazioni allegate dalla curatrice alla sua risposta 10 agosto 2016 sono tutte posteriori alla vendita, fatta eccezione di quella del 26 novembre 2015 (quindi trasmessa durante i quattro giorni in cui è avvenuta). L’ipotesi di una scarsa o difficile comprensione da parte dell’interessata è d'altra parte espressa, oltre che nelle perizie del Servizio psico-sociale e della Clinica psichiatrica cantonale, pure dall’Autorità di protezione, che nelle sue osservazioni 9 agosto 2016 rileva, a proposito dell’alienazione dell’immobile di proprietà della reclamante, che quest’ultima “ancora non è riuscita a comprendere che la sua proprietà è stata venduta mediante pubblico incanto e aggiudicata al signor __________”.

                                         Pur condividendo, come indicato precedentemente, molti degli argomenti di RE 1 relativamente alla gestione e alienazione dei suoi beni, questa Camera non è invece competente per giudicare la richiesta di annullamento della vendita, che risulta pertanto irricevibile. Nemmeno è data a questa Camera la competenza per la valutazione e il giudizio di un eventuale danno come rivendicato dalla reclamante, che al proposito cita l’azione di responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici a cui fanno riferimento l’art. 50 LPMA e gli artt 454 e segg. CC. Competente in tale materia è infatti il giudice civile (CommFam Protection de l’adulte, Geiser, art. 454 N. 34), al quale semmai dovrà adire la reclamante.

                               5.3.   RE 1 contesta inoltre l’entità della mercede riconosciuta alla curatrice di fr. 7'928.20. In particolare, essa sostiene che per il periodo dal 22 luglio al 31 dicembre 2015 il compenso appare eccessivo, visto che l’Autorità di protezione nella decisione di nomina della curatrice aveva fissato un importo annuo massimo di fr. 4'800.–. Avendo essa anche fatto capo ad un avvocato, secondo la reclamante non si giustifica un tale esubero, mentre a suo avviso un’attività di 40 ore (pari alla metà di quelle autorizzate) appare un “impegno già importante e che tiene conto della complessità dei rapporti instauratisi”. Essa pretende per finire che la mercede della curatrice sia ridotta a CHF 2'400.– “pari a un dispendio orario di CHF 60.– per ore 40” oltre a CHF 129.20 di spese vive.

                                         Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

                                         Nella fattispecie, già con scritto 14 settembre 2015 la curatrice ha annunciato all’Autorità di protezione l’importante mole di lavoro a cui era sottoposta e il superamento delle ore previste. Tuttavia, come ricordato dalla reclamante, CUR 1 ha pure conferito mandato all’Avv. __________ e si è affidata a “specialisti” per la vendita (che sono peraltro costati circa fr. 10'000.– alla curatelata). Ritenuto che l’Autorità di protezione aveva previsto un compenso di fr. 60.– all’ora per un massimo di 80 ore, e che tale compenso, essendo superiore al minimo fissato dalla legge, già tiene conto delle possibili difficoltà di gestione del mandato, quanto preteso dalla reclamante, ovvero riconoscerle 40 ore, per poco più di 5 mesi di mandato, appare corretto. Anche su tale aspetto il reclamo va quindi accolto e la richiesta postulata da RE 1, di ridurre il riconoscimento della mercede a fr. 2'400.– approvata. Essendo in presenza di una curatrice ufficiale la mercede e il rimborso spese andranno a beneficio dello Stato del Cantone Ticino (COPMA, Droit de protection de l’adulte, Guide pratique, n. 6.42 pag. 193).

                                   6.   In definitiva, dall’esame degli atti appare a questo giudice che la procedura sia stata gestita, sia da parte dell’Autorità di prima istanza che della curatrice, in modo poco preciso e strutturato. In particolare, oltre a rilevare un intervento dell’Autorità di protezione piuttosto diluito nel tempo (dalla prima segnalazione dell’allora procuratore generale __________ all’istituzione della curatela generale sono trascorsi poco meno di 5 anni) la gestione dei beni dell’interessata sembra piuttosto confusa. Non è infatti possibile comprendere entità e valore dei beni – inventoriati e non – di RE 1, né per quali motivi sia stato possibile e concesso al nuovo proprietario dell’immobile di impedire alla curatrice di catalogare ed impossessarsi dei mobili e oggetti presenti nell’abitazione. Da qui l’inesattezza dell’inventario (mai censurata dall’Autorità di prime cure) e l’impossibilità di rendere conto alla reclamante della sorte dei suoi beni, anche a causa dell’organizzazione approssimativa e disordinata della vendita di cui si è già detto in precedenza. Confusione rilevata pure in relazione con la gestione dell’incarto dalla reclamante nella propria replica, dove ha indicato di non aver nemmeno potuto avere accesso a tutti gli atti citati dall’Autorità di protezione e dalla curatrice. Il disordine, osservato anche da questo giudice, ha quindi portato a richiedere all’Autorità regionale di protezione __________ se fosse in possesso di una parte dell’incarto (come peraltro si è rivelato essere il caso) e alla curatrice di trasmettere le “valutazioni” del valore degli oggetti venduti e l’inventario approvato dall’Autorità di prima istanza, non agli atti.

                                         Visto quanto precede, l’incarto viene trasmesso per competenza all’Ispettorato della Camera di protezione, affinché istruisca un procedimento ai sensi dell’art. 11 lett. d ROPMA, verificando in particolare le modalità di intervento e la gestione dell’incarto.

                                   7.   All’Autorità di protezione e alla curatrice ufficiale agenti nei loro compiti di diritto pubblico, benché soccombenti, non vengono addebitate tasse e spese procedurali (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II-2011 n. 14c pag. 692). Tali principi hanno trovato conferma anche in relazione alle Autorità regionali di protezione (sentenza CDP del 10 settembre 2015, inc. 9.2015.97, consid. 4). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi che nella fattispecie non vi sono privati che abbiano fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo, quanto piuttosto una curatrice professionale dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, che ha agito nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali, che pure si è opposta senza successo al gravame, l’Autorità di prima sede e la curatrice CUR 1 – per quest’ultima lo Stato del Cantone Ticino – devono essere condannate a rifondere alla reclamante un'indennità complessiva di fr. 1’800.– per ripetibili, da ripartirsi in ragione di ½ per parte.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è accolto.

Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 14 giugno 2016 (ris. 404) dell’Autorità regionale di protezione __________ sono così riformati:

1.   Il rendiconto e il rapporto morale 2015 (21.07.2015-31.12.2015), presentati dalla signora CUR 1, curatrice della signora RE 1, già domiciliata a __________, ora in __________, non sono approvati.

2.   Alla curatrice è riconosciuta una mercede di fr. 2'400.– e un rimborso spese (trasferte e altre spese) di complessivi fr. 129.20.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________ e lo Stato del Cantone Ticino rifonderanno a RE 1 l’importo di fr. 900.– ciascuno a titolo di ripetibili.

                                   3.   L’incarto è trasmesso all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.

                                   4.   Notificazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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