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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.05.2015 9.2015.56

22. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,154 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Autorizzazione a rescindere il contratto di locazione e a liquidare l'economia domestica

Volltext

Incarto n. 9.2015.56

Lugano 22 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Gianella  

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patrocinata dall’ PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda l’autorizzazione alla liquidazione dell’economia domestica del reclamante (art. 416 cpv. 1 cfr. 1 CC)

giudicando sul reclamo del 20 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione del 10 aprile 2014 (risoluzione n. 212B/2014), l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di RE 1 (1936). __________, curatore della città di __________, è stato designato come curatore. La risoluzione citata incaricava in particolare il curatore di “provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati” e rappresentare il curatelato “in tutti gli atti necessari a questo proposito”.

B.   A seguito di una frattura del bacino avvenuta durante il mese di novembre 2014 e ad altre comorbidità RE 1 è stato inizialmente ricoverato presso l’Ospedale di __________ poi di __________. Dal mese di dicembre 2014, RE 1 è ospite presso la casa per anziani di __________.

C.   Con risoluzione 121/2015 del 12 febbraio 2015, l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a disdire il contratto di locazione sottoscritto da RE 1 per l’appartamento sito in via __________ a __________ e ha conferito alla risoluzione effetto immediatamente esecutivo.

D.   Con reclamo del 20 marzo 2015, RE 1 è insorto contro la risoluzione sopracitata domandando – oltre al conferimento del beneficio del gratuito patrocinio – l’annullamento della risoluzione 121/2015 del 12 febbraio 2015 con conseguente immediata revoca dell’autorizzazione concessa al curatore __________ di disdire il contratto di locazione inerente all’appartamento di via __________ a __________ e la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni del 27 marzo 2015, l’Autorità di protezione si è riconfermata nella risoluzione impugnata. Chiamato ad esprimersi, il curatore __________ non ha inoltrato osservazioni. Con replica dell’11 maggio 2015, RE 1 ha riaffermato integralmente il contenuto del proprio gravame.

Considerato

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

                                   2.   Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la risoluzione è stata notificata al patrocinatore del reclamante il 17 febbraio 2015. Il termine sarebbe decorso così giovedì 19 marzo 2015, giorno feriale, salvo protrarsi al giorno successivo. Introdotto il 20 marzo 2015 (data del timbro postale), il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

3.Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione, dopo avere ripercorso le diverse difficoltà insorte per RE 1 in seguito ad un ictus subìto nel 2009, e il conseguente peggioramento del suo stato di salute, pur riconoscendo il desiderio espresso dal qui reclamante di tornare a casa, ha preso atto del parere del curatore basato sul rapporto stilato dal Dr. Med. __________ secondo il quale era necessario “collocare il signor RE 1 in una struttura protetta per la salvaguardia della sua salute”. Di conseguenza, l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a disdire il contratto di locazione, disdetta a cui si giustifica, a mente dell’autorità, dare effetto immediatamente esecutivo in ragione della precaria situazione finanziaria di RE 1, che non permetterebbe una protrazione della locazione.

                               3.1.   L’insorgente sostiene che la disdetta del contratto di locazione sarebbe prematura (reclamo, n. 3) dato il proprio stato di salute “in evoluzione” che renderebbe opportuno “attendere ancora almeno qualche mese” prima di autorizzare una simile “importante, e irreversibile, azione”. A sostegno della propria posizione, l’insorgente allega un certificato stilato dal Dr. __________ (reclamo n. 4). A mente del reclamante, sarebbe inoltre giustificato prendere in considerazione il suo desiderio, ripetutamente espresso, di tornare a casa, che potrebbe concretizzarsi i fine settimana “non potendo rientrare definitivamente e in autonomia a casa propria” (reclamo n. 3). Nel gravame il reclamante sottolinea che il figlio, __________, sarebbe disposto ad assumere una parte delle spese dell’appartamento, “oltre a fare quanto nelle sue possibilità per consentire al padre un rientro, almeno parziale presso il suo domicilio” (reclamo n. 3). RE 1 domanda infine che l’effetto sospensivo sia restituito alla presente impugnativa, poiché l’assenza di esso renderebbe il reclamo privo di oggetto.

                               3.2.   Nelle proprie osservazioni l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità della risoluzione impugnata. Nel merito, essa sottolinea che le affermazioni del figlio __________ secondo cui egli sarebbe disponibile a prendere a carico parte delle spese del canone di locazione appaiono poco credibili alla luce della situazione economica di quest’ultimo. Per quanto attiene ai rapporti personali tra il padre e il figlio, l’Autorità di protezione, basandosi su rapporti antecedenti all’istituzione della curatela, mette in evidenza la fragile salute psicofisica del reclamante, una presunta appropriazione dei redditi di RE 1 da parte del figlio e i sospetti maltrattamenti fisici ai danni del padre. Quanto allo stato di salute di RE 1, l’Autorità di protezione avvalora che egli soffre di una diminuzione costante delle capacità cognitive. L’Autorità di protezione puntualizza inoltre che il Dr. Med. __________, autore del certificato medico prodotto con il reclamo, non avrebbe visto RE 1 nei 4/5 mesi precedenti il reclamo. L’Autorità ritiene dunque – in un'ottica di salvaguardia del benessere psico-fisico dell’interessato – inopportuno un rientro a casa, anche solo durante i fine settimana.

4.Il curatore, che si è visto conferire il potere di rappresentare il pupillo – in particolare in caso di curatela di rappresentanza (art. 394/395 CC) o di curatela generale (art. 398 CC) – ha il diritto di disdire il contratto di locazione per l’abitazione principale di quest’ultimo e di liquidarne l’economia domestica. L’operato del curatore deve sottostare ai principi previsti agli art. 405 ss CC. In particolare, il curatore deve adempiere i suoi compiti nell’interesse dell’assistito (art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni del curatelato e procedere a tutti gli atti giuridici connessi con l’amministrazione del patrimonio a lui affidato (art. 408 cpv. 1 CC).

                               4.1.   Inoltre, giusta l’art. 416 cpv. 1 n. 1 CC, la validità della disdetta del contratto di locazione e della liquidazione dell’economia domestica è subordinata al consenso dell’Autorità di protezione. Un tale consenso, dettato dall’importanza e dalle conseguenze considerevoli che implicano certi atti, è volto ad evitare decisioni impulsive (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero, pag. 6445; Vogel, BSK ZGB I, 5a ed. 2014, ad art. 416/147 n. 15). Nell’ipotesi in cui il curatelato – che non ha visto limitare l’esercizio dei propri diritti civili – si oppone ad un atto allorché il curatore lo ritiene nel suo interesse, il consenso dell’Autorità di protezione è necessario e sufficiente alla validità dell’atto in questione (cfr. COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pagg. 216-217, n. 7.42 ss).

                               4.2.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg. 6465-6466).

                               4.3.   Nella presente fattispecie, l’insorgente non contesta né l’autorizzazione da parte dell’Autorità di protezione alla disdetta del contratto di locazione né la validità di tale atto né quantomeno la diligenza dell’operato del curatore. Egli sostiene essenzialmente che l’autorizzazione di mettere fine al contratto di locazione sarebbe “prematura”. Limitandosi dunque a criticare il potere di apprezzamento con cui l’Autorità di protezione ha valutato le circostanze pertinenti del caso in esame, il reclamante non precisa neppure in che senso i fatti giuridicamente rilevanti sarebbero stati accertati in modo inesatto o incompleto. Così argomentando il reclamo che non si confronta – se non di scorcio – con la risoluzione impugnata risulta ai limiti della ricevibilità.

                                         Sia come sia, per i motivi che si vedrà, il reclamo deve comunque essere respinto poiché non risulta che il curatore e l’Autorità di protezione abbiano disatteso i principi giuridici elencati nel prevedere la rescissione del contratto di locazione.

5.Per quanto attiene allo stato di salute del curatelato, il reclamante ritiene che le conclusioni del rapporto del Dr. Med. __________ non possono essere considerate delle certezze poiché esso sarebbe in evoluzione.

                               5.1.   L’Autorità di protezione ha ritenuto che RE 1, che ha subito un ictus nel 2009, soffre d’invalidanti disturbi della marcia con residua emisindrome motoria, causando per lui numerose cadute con conseguenze traumatologiche importanti. Il rapporto stilato dal Dr. Med. __________, su cui si è basata l’autorità, mette in evidenza diverse cadute in seguito all’ictus subìto nel 2009 con alcune conseguenze traumatologiche importanti fra cui una frattura costale nel 2009, un trauma cranico nel 2012 e la frattura del bacino avvenuta nel novembre 2014. Dal punto di vista cognitivo, il Dr. Med. __________ sottolinea che in ragione di una demenza di livello lieve a medio esse siano ridotte, implicando “una comprensione della problematica limitata”. Per i motivi elencati nella perizia, il Dr. Med. __________ sostiene che il qui insorgente non sarebbe consapevole della gravità dei propri disturbi nel camino e del conseguente rischio di caduta. Infine, egli prosegue costatando il mancato miglioramento della capacita di deambulazione propria del paziente, che “ha con ogni probabilità carattere duraturo”, sostenendo che “per la sua incolumità debba essere curato in un ambiente protetto in istituto, e che data la sua scemata di comprendere tale necessita tale decisone vada imposta a sua protezione”. Il medico conclude ribadendo la “necessità medica di poter procedere a disdire anticipatamente il contratto di locazione”.

                               5.2.   La posizione del reclamante secondo cui la sua situazione pisco fisica sarebbe “in evoluzione”, peraltro molto sommariamente motivata, non trova nessun riscontro agli atti. In modo inequivocabile, il Dr. Med. __________ descrive una evoluzione, certo, ma purtroppo, verso un peggioramento della salute fisica e della capacita di discernimento del paziente, definendo le difficoltà del paziente “con ogni probabilità” di “carattere duraturo”. Inoltre, la perizia fa riferimento alle conseguenze neurologiche dei disturbi di RE 1, facendo stato di una mancata consapevolezza “della gravità dei disturbi nella mobilità” e di una scemata comprensione della problematica. Il Dr. Med. __________ conclude la propria perizia sullo stato di salute psico-fisica di RE 1 prendendo posizione in maniera molto esplicita a favore della rescissione del contratto di locazione. Va inoltre rilevato che nulla si evince di contrario alla lettura del certificato medico sommario redatto dal Dr. Med. __________ alla richiesta di __________, il cui conflitto di interessi, come si vedrà, non può peraltro essere escluso. In effetti, tale documento non si esprime assolutamente in merito ad un possibile rientro a casa di RE 1. Non risultano dunque elementi che permettano di sperare in un miglioramento tale della salute del curatelato da giustificare un rientro a domicilio.

6.RE 1 riconosce che il suo stato di salute non gli permette di tornare ad abitare presso il proprio domicilio (reclamo n. 3 pag. 3). Egli inoltre afferma di stare bene presso la casa per gli anziani di __________ (osservazioni ARP pag. 2). Tuttavia il reclamante avendo anche più volte ribadito il proprio desiderio di tornare a casa, ritiene che si giustificherebbe mantenere l’appartamento locato affinché lui possa tornarci i fine settimana. Il reclamo indica che il figlio __________ sarebbe in tal senso disposto ad accogliere ed assistere il padre.

                               6.1.   La relazione personale del reclamante con il figlio esula l’oggetto della presente sentenza. Tuttavia, appare dagli atti che questa relazione non è priva di difficoltà. __________ abita presso il domicilio del padre senza avergli mai corrisposto un importo per le proprie spese. Inoltre, emergono da diversi rapporti antecedenti al ricovero del padre sospetti maltrattamenti fisici da parte di __________ ai danni del padre, che ne è apparso talvolta impaurito (rapporti dell’assistente sociale del Comune di __________ del 23 ottobre 2013, del 25 ottobre 2013 e del 25 novembre 2013). A dire dell’Autorità di protezione, la polizia è peraltro dovuta intervenire quando RE 1 abitava ancora nel bene locato perché il figlio, in stato di ebbrezza, avrebbe rotto diversi oggetti nella casa. Infine, __________ è definito dall’Autorità di protezione come una persona “violenta”. Per i motivi elencati, la relazione tra i due non lascia intravedere la possibilità di una presa a carico corrispondente al bisogno di RE 1 da parte del figlio. Senza ulteriore disamina, non vi sono dunque motivi di scostarsi dalla decisione dell’Autorità secondo cui la salvaguardia della salute di RE 1 debba concretizzarsi nella possibilità di un collocamento a tempo pieno presso un istituto protetto.

7.Rimane dunque da valutare l’aspetto finanziario, ovvero la possibilità per RE 1 di mantenere il bene locato e di finanziare il proprio soggiorno presso una casa per gli anziani. Sia l’Autorità di protezione che l’insorgente concordano che la situazione economica di RE 1 non gli permette di fare fronte al canone di locazione oltre che ai costi di degenza presso una casa per gli anziani. Il reclamo menziona che __________ sarebbe disposto ad aiutare il padre prendendo a carico una parte delle spese di locazione (a concorrenza di fr. 300.– al mese). La proposta cade nel vuoto. In effetti, __________, che vive ad oggi nell’appartamento del padre senza mai avere contribuito in alcun modo alle spese, vede a suo carico precetti esecutivi per un totale di fr. 155'714.70 e attestati di carenza di beni per un totale di fr. 199'307.20. Secondo ogni probabilità, __________, notoriamente insolvente, non potrà dunque mantenere l’impegno finanziario preso. Inoltre, i rapporti dell’assistente sociale del Comune di __________ sopracitati riferiscono che prima del collocamento presso la casa per gli anziani di RE 1, __________ avrebbe sottratto a più riprese i redditi e la sostanza del padre, mettendo quest’ultimo in difficoltà finanziarie. La censura non merita ulteriore considerazione. La situazione economica del curatelato essendo tale da non permettere di mantenere il bene locato, nulla osta ad autorizzarne la rescissione da parte del curatore.

                                         La decisione dell’Autorità di protezione di autorizzare il curatore a rescindere il contratto di locazione di RE 1 e di liquidarne l’economia domestica resiste dunque alla critica e va confermata.

8.Per quel che riguarda la restituzione dell’effetto sospensivo, in vero, la domanda deve essere dichiarata priva di oggetto poiché data l’urgenza dettata dalla situazione economica di RE 1, questo Giudice ha deciso di esaminare direttamente il reclamo anche nel merito.

9.Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell’insorgente. RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                               9.1.   L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Per ammettere un istante al gratuito patrocinio, occorre che sia indigente, che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).

                               9.2.   Nel caso in esame il reclamante dichiara di essere indigente citando la risoluzione qui impugnata e afferma che seguiranno il certificato municipale e la relativa giustificazione. Ora, tali documenti non sono mai pervenuti a questa Camera. Inoltre, uno stato di ristrettezza finanziaria come quello in cui versa il reclamante, riconosciuto dall’Autorità di protezione, non corrisponde ad una situazione di indigenza. Come peraltro la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, non è data indigenza suscettibile di giustificare il beneficio dell'assistenza giudiziaria se l'interessato ha i mezzi per retribuire il suo avvocato nel termine di uno o, eventualmente, due anni (DTF 135 I 224 consid. 5.1). Inoltre, le circostanze della presente situazione non permettevano di prospettare un esito positivo del reclamo inoltrato che appariva dunque privo di buon diritto. La richiesta di beneficio del gratuito patrocinio deve dunque essere negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

-

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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