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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.09.2015 9.2015.46

7. September 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,406 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assunzione mercede e spese curatore educativo

Volltext

Incarto n. 9.2015.46

Lugano 7 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’assunzione delle spese relative alla mercede del curatore del figlio PI 1

giudicando sul reclamo del 3 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2/3 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2009) è nato dall’unione tra RE 1 e __________. Dal 2012 al bambino è stata istituita una curatela educativa da parte dell’allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione). Quale curatore è stato nominato CURA 1.

                                  B.   Con decisione 2/3 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale e riconosciuto la mercede al curatore per fr. 1'560.- (39 ore a fr. 40.-/h.) oltre a 250.- di spese, per un totale di fr. 1'810.- posti a carico in ragione di ½ alla mamma RE 1 e ½ al Comune di domicilio.

                                  C.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 3 marzo 2015. Essa sostiene di non essere in grado di farsi carico dell’importo e chiede l’annullamento della decisione con la posta a carico del Comune anche della sua parte, così come effettuato per la quota parte di __________.

                                  D.   L’autorità di protezione non ha formulato osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.

Considerato

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 3 marzo 2015 ricevuto dallo scrivente Tribunale il 4 marzo 2015 contro una decisione emanata il 3 febbraio 2015, il reclamo è tempestivo.

2.Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).

Per il cpv. 2 del medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di protezione. In virtù dell’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

3.RE 1 chiede a questo Giudice di riconoscere la sua indigenza e di annullare la decisione, ponendo a carico del Comune la mercede e le spese. In sostanza ritiene che anche la sua parte, come quella a carico del padre __________ debba essere saldata dal Comune. A comprova della sua situazione economica, su richiesta di questo Tribunale, produce una copia del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con il preavviso favorevole del Comune di __________ dell’11 febbraio 2014. In sostanza la reclamante percepisce un salario netto di fr. 3'073.20, lavorando presso la Clinica __________ a un grado di occupazione dell’80%, oltre a fr. 694.- dall’Ufficio anticipo alimenti per PI 1, per un totale di fr. 3767.20. La sua richiesta di assegno famigliare integrativo è stata rifiutata, poiché il reddito supera il minimo per ottenerlo.

Per illustrare le sue uscite mensili la reclamante indica fr. 1'400.- per la locazione (1'220.- oltre a fr. 180.- di spese), fr. 378.65 per il premio di Cassa malati per lei e il figlio, spese mediche per sedute psicoterapiche, fr. 191.- per la mensa scolastica del figlio e servizi extrascolastici, un importo di fr. 113.- dovuti al Comune per la “rateazione sulla recuperi servizi finanziari”, relativo alla mercede e rimborso spese del curatore per il 2013 (che dovrebbe aver terminato di saldare in febbraio 2015). Essa deve poi far fronte a fr. 381.- annui di imposta cantonale e 309.- di imposta comunale.

Ora, considerando soltanto le spese fisse dimostrate, e non quelle straordinarie indicate (quali per esempio le riparazioni per l’automobile, l’igienista, le spese di analisi del sangue, le sedute psicoterapiche), emerge che RE 1 ha uscite per circa fr. 2'000.- a fronte di entrate di fr. 3767.20 mensili.

Tuttavia, applicando il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo risulta che le entrate della reclamante sono appena sufficienti per far fronte a tutte le sue spese correnti. Infatti, le spese riconosciute per sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura così come spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, sono comprese in un importo di base mensile di fr. 1'350.- per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, oltre a fr. 400.- per ogni figlio fino a 10 anni d’età. A tale importo va aggiunto, secondo quanto allegato dalla reclamante, il canone di locazione e le spese accessorie, gli oneri sociali, le spese particolari per l’istruzione dei figli e le imposte. Non possono invece essere tenute in considerazione spese mediche che rientrano nel normale sostentamento e che peraltro non è dato di sapere se vengano o meno rimborsate dall’assicurazione malattia.

In sostanza, il calcolo secondo il diritto esecutivo andrebbe formulato come segue:

                                                                                 fr.  1'350.fr.     400.fr.  1'400.-     locazione e spese accessorie

                                                                                fr.     378.65  Cassa malati

                                                                                fr.     191.-     spese particolari per il figlio

                                                                                fr.       57.-     imposte

                                         Totale                             fr.  3'776.65

                                        Tenuto conto di entrate di fr. 3’767.20 mensili appare comprovata l’asserita difficoltà della reclamante a farsi carico di fr. 977.75 per mercede e spese del curatore per l’anno 2014. Peraltro, ciò è dimostrato pure dal preavviso favorevole dato dal Comune di domicilio all’attestato per la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

4.    Visto quanto precede il reclamo è accolto e la decisione impugnata riformata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il reclamo è accolto.

Di conseguenza la decisione 2/3 febbraio 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformata come segue:

1. invariato

2. È riconosciuta al tutore/curatore la mercede di CHF 1'560.- e     le spese di CHF 250.- che sono poste a carico del Comune di     domicilio.

3. invariato

4. invariato

5. invariato

2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’Autorità di protezione.

                                   3.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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