Incarto n. 9.2015.4
Lugano 15 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC
giudicando sul reclamo del 5 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 13 febbraio 2014 RE 1, per il tramite del Municipio di __________, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) l’istituzione di una curatela volontaria al fine di sostenerlo dal punto di vista burocratico-amministrativo.
B. L’Autorità di protezione ha preso quindi atto dei certificati del medico di famiglia di RE 1, che in data 6 giugno e 7 ottobre 2014 ha attestato l’esigenza per l’interessato di una misura di protezione, non essendo più in grado di gestire la sua situazione economica.
C. Malgrado sia stato convocato due volte per conoscere la persona designata dall’Autorità di protezione quale curatrice, RE 1 non si è mai presentato agli incontri fissati (il 20 ottobre e il 12 novembre 2014)
D. In assenza di giustificazioni e costatata la sua assenza ai due incontri fissati, l’Autorità di protezione, con decisione 12/15 dicembre 2014, ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, nominando quale curatrice la signora CUR 1.
E. Contro la suddetta decisione è insorto con reclamo 5/8 gennaio 2015 RE 1, sostenendo che la sua situazione economica peggiora di mese in mese ma di rifiutare la nomina di un curatore, poiché in passato sarebbe già stato posto a favore di una simile misura e la persona incaricata non avrebbe fatto i suoi interessi.
F. In data 30 gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta, sostenendo la necessità di istituire una misura di protezione a favore del reclamante. Essa ha precisato che eventuali esperienze negative precedenti non sono motivo per condurre all’annullamento della decisione impugnata.
RE 1 non ha presentato alcuna replica, cosicché nemmeno l’Autorità di protezione ha presentato una duplica.
Considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 5 gennaio 2015 e ricevuto dallo scrivente Tribunale l’8 gennaio 2015 contro una decisione emanata il 12 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo.
2.L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1. Cause della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di “analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente(CommFam Protection de l’adulte, Meier,art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi d’inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr. in particolare pag. 6432; cfr. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17a;Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella caso in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,art. 390 CC n. 20).
In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga un'amministrazione di sostegno (curatela d’accompagnamento), rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
2.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138).
2.3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3.Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.
4. Nel caso in esame, il reclamante sostiene di essersi recato presso il Municipio di __________ chiedendo l’aiuto di un contabile per un tempo sufficiente a regolare le sue “pendenze dopo di che” avrebbe ripreso a gestire la sua “situazione finanziaria personalmente”, ma non di un curatore, che al contrario non accetta. Egli evidenzia di aver bisogno di “qualcuno che possa” aiutarlo “a fare il punto della situazione” dandogli “dei consigli su come far fronte” ai suoi “pagamenti arretrati e mai di una persona” che gli “gestisse” amministrandogli “reddito e patrimonio”. RE 1 sostiene di non aver fiducia nella figura di un curatore, poiché è già stato posto a beneficio di una simile misura e si sarebbe rivelata fallimentare.
Di tutt’altro avviso è invece l’Autorità di protezione, che nelle proprie osservazioni 30 gennaio 2015 ha sostenuto che sulla scorta dei principi che reggono l’istituzione di una misura di protezione si è resa necessaria la misura avversata dal reclamante. Non sarebbe infatti sufficiente la precedente esperienza negativa in cui sarebbe incorso il reclamante a giustificare l’annullamento della decisione impugnata.
Dagli atti, ma pure dalle ammissioni del reclamante medesimo, emerge una situazione economica difficile. Secondo il suo medico curante, Dott. Med __________, l’istituzione di una curatela si giustifica a seguito di una “situazione finanziaria difficile divenuta oggettivamente impossibile da gestire da parte del signor RE 1, per tutta una serie di ragioni, anche di tipo medico-psichiatrico” (cfr. scritto 7 ottobre 2014). In un precedente scritto datato 6 giugno 2014, il medesimo specialista sostiene che il paziente “da parecchi mesi, complice anche una certa tendenza al gioco d’azzardo patologico, non è più in grado di autogestirsi e chiede espressamente un aiuto (curatore?)”. Lo stesso giorno il medico aveva anche trasmesso all’Autorità di protezione un certificato medico che attestava l’esigenza di un “supporto mediante curatela”.
Precedentemente a tali segnalazioni, anche il Comune di domicilio di RE 1, con l’accordo di quest’ultimo, aveva avvertito l’Autorità di protezione della situazione, precisando che egli “era già sotto tutela molti anni orsono, in quanto orfano e con un grosso capitale da gestire, ma purtroppo a suo dire, il tutore ne ha approfittato e il pupillo ha perso tutto”.
Dagli estratti conto bancari del reclamante emergono numerosi prelevamenti in un solo giorno (ad esempio, nel mese di gennaio 2014 al 14 del mese sul conto si trovavano fr. 3.51, mentre erano stati prelevati fr. 1'800.- il 3 gennaio in tre prelevamenti, fr. 400.- e 200 € il 4 gennaio in quattro prelevamenti, fr. 1'900.- il 6 gennaio in otto prelevamenti; al 13 del mese di febbraio il saldo era id fr. 19.24, mentre si registrano nove prelevamenti il 3 febbraio 2014 per un totale di fr. 1'900.-; il giorno successivo tre prelevamenti per fr. 300.-, il 6 febbraio 2014 tre prelevamenti per un totale di fr. 300.-).
Ora, il reclamante mostra di rendersi conto di necessitare di un sostegno, chiedendo l’aiuto da parte di un “contabile”. Egli esprime invece disaccordo nella nomina di un curatore, temendo che possano ripetersi esperienze precedenti negative. Ammette quindi le sue difficoltà e non si mostra in grado di designare egli stesso un rappresentante, come pure di controllarne l’operato.
D’altro canto, le motivazioni addotte dal reclamante non giustificano l’annullamento della decisione da lui impugnata. Egli stesso sostiene: “dal mese di ottobre 2014 sono costretto a ‘sopravvivere’ con circa fr. 700.- al mese. Come far fronte ai pagamenti dei premi di Cassa malati, AVS, imposte, fatture varie, telefono, assicurazioni, billag…? A malapena riesco a provvedere al mio sostentamento”, chiedendo di venir affiancato da qualcuno che lo aiuti ma che non abbia il ruolo del curatore. Figura che tuttavia, a mente di questo Giudice, non avrebbe un ruolo sufficientemente incisivo da garantire al reclamante un’adeguata protezione. La misura scelta dall’Autorità di protezione (una curatela di rappresentanza per l'amministrazione in virtù degli art. 394 e 395 CC) appare idonea allo scopo e, visto quanto indicato in precedenza e la debolezza di RE 1, rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà prescritti dalla legge. Una misura più lieve, quale ad esempio l'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 393 CC non si rivelerebbe invece opportuna già solo per il fatto che sarebbe limitata a singoli affari e non sarebbe soggetta a controllo da parte dell’Autorità, visto che non soggiace all’obbligo di presentare inventario e rendiconti.
Quanto all’eventuale rinuncia a istituire una misura di protezione, l’art. 392 CC prevede che l’Autorità di protezione può astenersi dall’istituire una curatela quando l’estensione dei compiti che sarebbero affidati al curatore sarebbe talmente ridotta da far apparire una curatela manifestamente sproporzionata. In tal caso l’Autorità di protezione può: provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico (n. 1); conferire a un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2); oppure designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti (n. 3). La caratteristica di sproporzione viene giudicata paragonando l’estensione dei compiti del curatore con le conseguenze che provocherebbe la curatela (cfr. Steinauer/Fountoulakis, Droit des persones physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 1147 e 1147 a pag. 512). Nel caso in esame, non appaiono dati i presupposti per rinunciare all’istituzione della misura, che al contrario, come detto, risulta rispondere ai principi di proporzionalità e sussidiarietà, vista la situazione personale e economica del reclamante, che necessita di un aiuto importante per gestire e ripristinare le sue finanze.
5. Visto quanto precede il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1 a collaborare con la curatrice.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.