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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 18.09.2015 9.2015.25

18. September 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·4,782 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Conversione di una misura di protezione. Istituzione di una curatela amministrativa durante il periodo di carcerazione

Volltext

Incarto n. 9.2015.25

Lugano 18 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. d n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1    

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela di rappresentanza;

giudicando sul reclamo del 29 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione del 6 ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore di RE 1 (1987) una tutela volontaria, ai sensi dell’art. 372 vCC. La misura è in seguito stata revocata con decisione del 21 agosto 2006.

                                  B.   Mediante decisione del 6 agosto 2012 l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha decretato l’interdizione di RE 1, in applicazione dell’art. 369 vCC (inc. 453.2005). Dalla perizia allestita dal Servizio psico-sociale di __________, su incarico dell’Autorità di vigilanza, l’interessato risultava essere affetto da un disturbo della personalità antisociale e da una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive (perizia del 22 maggio 2012). La decisione precisava che “esaminati gli atti e ritenute le circostanze concrete, ovvero l’evidente necessità dell’interessato di essere protetto ed assistito durevolmente, sia dal profilo personale che gestionale (bisogno confermato dall’interessato stesso in varie occasioni), l’interdizione” di RE 1 era “senz’altro la misura più opportuna al fine di salvaguardare i suoi interessi personali e patrimoniali”.

                                  C.   Il 6 giugno 2013 (ris. n. 207) l’Autorità regionale di protezione__________, (in seguito Autorità di protezione), subentrata alla Commissione tutoria, ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale, ai sensi dell’art. 398 CC nominando quali curatori CUR 2 e CUR 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore curatele e tutele, __________ (conversione della misura a seguito del nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2013).

Con decisione del 2 settembre 2013 (inc. CDP n. 9.2013.186) questa Camera ha accolto il reclamo del 5 luglio 2013 di RE 1 (che contestava il mancato accesso all’incarto), annullando la decisione del 6 giugno 2013 e rinviando gli atti all’Autorità di protezione perché statuisse nuovamente dopo aver sentito l’interessato e sottoposto per visione gli atti alla sua patrocinatrice.

                                  D.   Nel frattempo, mediante decisione del 29 agosto 2013 RE 1 è stato condannato dalla Corte delle assisi criminali ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. 72.2013-72, 72.2011.121, 72.2012.78, 72.2013.91).

                                  E.   Durante l’udienza del 27 gennaio 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, svolta presso il penitenziario __________, è stato indicato che i presupposti per l’istituzione di una curatela generale non erano dati a motivo dell’incarcerazione dell’interessato e della durata della pena inflitta, ossia “la reclusione” destinata a “proseguire per 2-3 anni”. Veniva indicato il sostegno amministrativo quale unica misura possibile.

RE 1 e la sua patrocinatrice, si sono quindi dichiarati favorevoli all’istituzione di una misura di curatela amministrativa (giusta gli art. 394 e 395 CC). In sede d’udienza veniva inoltre indicato che “la richiesta di curatela amministrativa” si rendeva “necessaria ritenute le difficoltà dell’interessato nel collaborare con l’Ufficio del Patronato”.

                                         Invitata in tal senso dall’Autorità di protezione, con scritto mail del 12 febbraio 2014 la patrocinatrice di RE 1 ha precisato - in relazione al verbale del 27 gennaio 2014 - che il suo assistito era stato condannato, con sentenza cresciuta in giudicato, ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo già scontato. La patrocinatrice ha chiesto inoltre di correggere il verbale d’udienza nel senso che lei e il suo cliente non avevano “nulla da obiettare sull’istituzione della misura così come indicata e sul fatto che il mandato sarà assunto da un curatore ufficiale”, postulando però di eliminare l’indicazione “circa il fatto” che non vi erano “obbiezioni sulla scelta del curatore”.

                                  F.   Con scritto del 21 agosto 2014 la patrocinatrice di RE 1 ha comunicato che il suo assistito, non avendo più avuto notizie da parte dell’Autorità di protezione, non era “più interessato a procedere come discusso” in sede di udienza, “il cui verbale” a quel momento non era, a suo dire, ancora “stato trasmesso alla scrivente per la sua sottoscrizione”. RE 1 ha chiesto in sostanza all’Autorità di protezione di prescindere dall’adozione di una misura in suo favore.

                                  G.   Con scritto del 12 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a RE 1 copia del verbale d’udienza del 27 gennaio 2014 (con le modifiche suggerite nello scritto del 12 febbraio 2014), invitandolo a prendere posizione circa la nomina del curatore (CUR 1, proposto dall’UAP) e postulando una conferma in merito alla misura di protezione.

                                  H.   Il 21 ottobre 2014 RE 1 ha comunicato di voler rinunciare alla misura di protezione, visto il lungo tempo trascorso, la mancanza di una decisione formale e di un verbale sottoscritto dalle parti. Egli ha sostenuto che la misura era superflua, ritenuto che aveva nel frattempo incaricato l’Ufficio del patronato di provvedere alla cura delle questioni amministrative.

                                    I.   Con decisione del 12 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la necessità di una misura si protezione per RE 1, istituendo una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC), conferendo al curatore i compiti di:

                        -  rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati;

                        -  rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.

                              Quale curatore è stato nominato CUR 1.

                                  L.   Contro la predetta decisione RE 1 è insorto con reclamo del 29 gennaio 2015, postulandone l’annullamento. A mente del reclamante - che contesta l’utilità della misura di protezione, ritenuto che è detenuto presso il carcere penale e seguito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (Patronato), che si occupa del disbrigo delle faccende amministrative - la misura ordinata non sarebbe necessaria né proporzionale. (violazione del diritto di essere sentito). Contestualmente al reclamo RE 1 chiede inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  M.   Con osservazioni del 18 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare la propria risoluzione, ribadendo che RE 1 già all’udienza del 27 gennaio 2014 e, tramite la patrocinatrice, con scritto di posta elettronica del 12 febbraio 2014 aveva concordato con l’istituzione della curatela. L’interessato stesso aveva manifestato, in sede d’udienza, la necessità di un aiuto e la difficoltà a collaborare con l’Ufficio del patronato penale. L’Autorità di protezione si chiede per finire se nel caso in esame “abbia un senso” imporre una curatela ritenuta la mancata collaborazione dell’interessato.

                                         Con replica del 21 aprile 2015 RE 1 ha ribadito quanto indicato nel proprio reclamo, confermando che, malgrado quanto affermato in sede d’udienza, attualmente collabora costruttivamente con il Patronato penale.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1. L’Autorità, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha ricordato che RE 1, in sede d’udienza, aveva accettato l’istituzione di una misura in suo favore. Pur ammettendo che vi fosse una collaborazione con l’Ufficio del patronato, l’Autorità ha comunque ritenuto necessaria l’istituzione della misura in esame, “affinché l’interessato sia sostenuto nella sua situazione attuale, anche nella prospettiva di un rientro nella vita sociale, al termine dell’incarcerazione”.

                                   3.   Con il proprio reclamo RE 1 postula l’annullamento della misura istituita in suo favore, che sarebbe, a suo dire, sproporzionata e inutile. A mente del reclamante, ritenuto che è detenuto presso il carcere penale e seguito dal Patronato - che si occupa del disbrigo di faccende amministrative - la misura ordinata sarebbe superflua. RE 1 lamenta inoltre la violazione del diritto di essere sentito. Dall’udienza del 27 gennaio 2014 sarebbe trascorso tanto tempo e le condizioni sarebbero mutate. Egli sostiene peraltro che il verbale d’udienza sottoscritto dai presenti non gli sarebbe mai stato trasmesso per la firma. A differenza di quanto sostenuto in sede d’udienza, attualmente egli collabora in modo positivo con il Patronato.

                                   4.   Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

                                         Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2).

                               4.1.   La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi d’inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, Schmid, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 20).

                               4.2.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc. 9.2013.252).

                               4.3.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

                               4.4.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                                   5.   Nel caso in esame, contrariamente a quanto fatto valere dal reclamante, l’istituzione di una misura di protezione in suo favore è necessaria.

                                         Va innanzitutto sottolineato che il bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto, a più riprese, dal reclamante stesso (cfr. istituzione di una tutela volontaria il 6 ottobre 2005; decisione d’interdizione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, 6 agosto 2012, cresciuta in giudicato incontestata; verbale d’udienza del 27 gennaio 2014 riguardo all’istituzione della curatela ora in esame; mail del 12 febbraio 2014 all’indirizzo dell’Autorità di protezione: “non abbiamo nulla da obiettare sull’istituzione della misura così come indicata”).

                                         Come risulta dagli atti, nel 2005 in favore di RE 1 è stata istituita una tutela volontaria. Nel 2012 l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, a seguito delle risultanze della perizia del 22 maggio 2012, ha decretato l’interdizione dell’interessato (art. 369 vCC).

                                         Con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2013), il 6 giugno 2013 l’Autorità protezione, ha convertito la misura, istituendo in favore di RE 1 una curatela generale, ai sensi dell’art. 398 vCC.

                                         Ritenuto che l’Autorità di protezione, aveva ammesso che, a causa di un disguido, l’incarto non era stato sottoposto per visione al legale di RE 1, prima della conversione della misura, con decisione 2 settembre 2013 (inc. CDP n. 9.2013.186) questa Camera ha annullato la decisione di istituzione della curatela generale, rinviando gli atti all’Autorità di prime cure per nuovo giudizio rispettoso del diritto di essere sentito.

                                         Nel frattempo, RE 1 è stato condannato dalla Corte delle Assisi criminali ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi, ed è stato posto in detenzione presso il penitenziario __________ (dove si trova ancora al momento del presente giudizio).

                               5.1.   Dalla perizia fatta allestire dall’Autorità di vigilanza nel 2012, risultava che l’interessato “è affetto da un disturbo di personalità antisociale e da una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple prevalentemente cannabis”. I periti del servizio psicosociale hanno indicato che “non è il quadro psicopatologico attuale bensì l’anamnesi longitudinale a mostrare un disturbo comportamentale grave, persistente e pervasivo verosimilmente di tipo antisociale”. La caratteristica di questo disturbo è “rappresentata da un quadro di inosservanza e di violazione delle norme e degli obblighi sociali, che si manifesta nella fanciullezza o nella prima adolescenza, e continua nell’età adulta; gli individui con disturbo antisociale di personalità non riescono a conformarsi alle norme sociali secondo un comportamento legale”. Secondo i periti la prognosi di questo disturbo sarebbe caratterizzata “da cronicità e incorreggibilità”.

                                         A seguito delle risultanze della perizia, vista l’evidente necessità dell’interessato di essere protetto ed assistito durevolmente, sia dal profilo personale che gestionale, l’interdizione era stata ritenuta dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, la misura più opportuna al fine di salvaguardarne gli interessi personali e patrimoniali. Tale misura era cresciuta in giudicato incontestata.

                                         Nel 2013, al momento della conversione della misura, l’Autorità di protezione aveva istituito una curatela generale. Tale risoluzione è poi stata annullata da questa Camera in quanto il diritto di essere sentito dell’interessato non era stato rispettato.

                                         Al momento dell’audizione (27 gennaio 2014), quando già si trovava in carcere per scontare la pena inflittagli dalla Corte delle Assisi criminali, RE 1 - dopo aver discusso con il suo legale - si era “dichiarato favorevole all’istituzione di una misura di curatela di carattere amministrativo”, e aveva richiesto che “un anno prima della scarcerazione”, si procedesse “con una nuova valutazione della misura, se del caso, per il tramite di un’apposita perizia psichiatrica”. Nel verbale veniva inoltre indicato che “la richiesta di curatela amministrativa” si rendeva “necessaria ritenute le difficoltà dell’interessato nel collaborare con l’Ufficio del Patronato”.

                                         Dagli atti risulta che il verbale – con una procedura in vero alquanto inusuale - è stato trasmesso alla patrocinatrice di RE 1 con scritto di posta elettronica dell’11 febbraio 2014, con l’invito a presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni.

                                         Il giorno seguente l’avvocato aveva ritornato il verbale d’udienza, chiedendo di eliminare l’indicazione in merito al fatto che non vi erano obiezioni sulla scelta del curatore. Nello scritto veniva nuovamente ribadito che non vi era “nulla da obiettare sull’istituzione della misura così come indicata”. La patrocinatrice concludeva indicando di restare in attesa del verbale corretto.

                                         Con scritto del 12 settembre 2014 l’Autorità di protezione, dopo aver ottenuto il benestare dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, aveva trasmesso il verbale d’udienza con le modifiche proposte dall’avvocato, chiedendo una presa di posizione in merito alla nomina di CUR 1 quale curatore.

                               5.2.   Va innanzitutto rilevato che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela amministrativa in favore di RE 1 in quanto al momento dell’udienza di discussione questi già si trovava in detenzione presso il penitenziario __________ e “i presupposti per l’istituzione di una curatela generale al momento” non erano dati (cfr. verbale udienza ARP 27.01.2014). Va pure ricordato che inizialmente l’udienza di discussione del 27 gennaio 2014 era stata fissata per discutere la conversione dell’interdizione in “curatela generale”. Trovandosi RE 1 in carcere si è però optato per una misura meno incisiva.

                                         In simili circostanze, è pertanto a dir poco azzardata l’affermazione del reclamante che mette in dubbio l’esistenza di uno stato di debolezza o di un bisogno di protezione giustificante una qualsiasi misura di protezione in suo favore (reclamo consid. 4, pag. 4). Il fatto che RE 1 necessiti di una misura di protezione, è palese e indiscutibile. Al riguardo si rimanda ai contenuti della perizia agli atti. La circostanza che il reclamante si trovi ora in carcere - per l’espiazione di una pena detentiva importante - non fa che comprovare le conclusioni a cui sono giunti i periti. Va inoltre ricordato che è il reclamante stesso ad aver postulato una misura di protezione (curatela volontaria) già nel 2005. Egli non si è neppure opposto alla decisione d’interdizione del 6 agosto 2012 e all’incontro del 27 gennaio 2014 si è dichiarato favorevole all’istituzione di una curatela amministrativa in suo favore. Tale assenso è poi stato confermato dalla sua patrocinatrice con scritto del 12 febbraio 2014.

                               5.3.   Ricevuta la decisione d’istituzione della curatela amministrativa, con la quale di fatto è stato rispettato il desiderio dell’interessato, il curatelato si è opposto, giustificando che la misura sarebbe sproporzionata ed inutile. A mente del reclamante le circostanze sarebbero mutate in quanto il Patronato si occuperebbe già del disbrigo delle questioni amministrative.

                                         Al riguardo va evidenziato che in sede d’udienza egli aveva in vero lamentato la mancata collaborazione con tale Ufficio.

                                         Anche facendo astrazione della volontà stessa dell’interessato e della sua ammissione di un bisogno d’aiuto, la situazione di disagio in cui versava prima di essere incarcerato emerge in modo chiaro dagli atti. Dopo la formulazione delle richieste d’aiuto, l’Autorità di vigilanza sulle tutele, aveva infatti disposto l’interdizione di RE 1. In concreto il bisogno di protezione, inteso come l’incapacità di assicurare la salvaguardia dei suoi interessi autonomamente, suffragato dalla perizia agli atti, è quindi evidente.

                                         Considerato che RE 1 è detenuto in un penitenziario, l’Autorità di protezione ha scelto quale misura una curatela di rappresentanza a norma degli art. 394 e 305 CC. Misura che anche questa Camera ritiene idonea allo scopo e rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà prescritti dalla legge.

                                         Il fatto che attualmente il reclamante venga assistito dall’Ufficio di Patronato – circostanza per altro non documentata negli atti - nulla muta al giudizio di necessità e idoneità della misura.

                                         Quand’anche l’interessato, ora in detenzione, fosse seguito dall’Ufficio di Patronato nel disbrigo degli affari amministrativi e finanziari relativi al suo reddito e alla sua sostanza (cfr. contenuto della risoluzione d’istituzione della curatela in esame), si rileva che la figura del curatore è in ogni caso di rilievo nel caso in esame. Il curatore, infatti, con il benestare dell’Autorità di protezione, dovrà in particolare mettere in atto, per tempo, tutte le incombenze necessarie alla futura scarcerazione di RE 1, che - vista la situazione personale del reclamante, che emerge dagli atti - comporteranno verosimilmente l’adozione di misure più importanti. Si rileva che già in sede d’udienza la patrocinatrice del reclamante richiedeva “che un anno prima della scarcerazione”, si procedesse “con una nuova valutazione della misura, se del caso, per il tramite di un’apposita perizia psichiatrica”. Sarà pertanto compito del curatore e dell’Autorità di protezione – anche tramite gli opportuni contatti con l’Ufficio di Patronato - vegliare sull’evolvere della carcerazione e valutare a tempo debito, in ogni caso prima della scarcerazione del reclamante, i passi da intraprendere e la misura di protezione più idonea al caso in esame.

                                         L’atteggiamento non collaborativo del reclamante non è peraltro una ragione sufficiente per annullare la misura ordinata. Una mancata volontà di farsi aiutare non basta infatti da sola a rinunciare ad adottare qualsiasi misura e non è annoverata fra le cause della fine della curatela elencate agli artt. 421 e segg. CC. L’Autorità di protezione è anzi tenuta a garantire l’assistenza e la protezione della persona che necessita di aiuto, trattandosi di un diritto dell’individuo (Meier/Lukik, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 376, pag. 180). In simili circostanze la decisione impugnata va confermata.

                               5.4.   A mente di questo giudice, risultano pertanto manifestamente adempiute le condizioni per l’istituzione di una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Va per finire evidenziato che il reclamante non adduce nuovi elementi che comprovino un’evoluzione positiva della sua situazione personale o una modifica dei presupposti che avevano giustificato l’istituzione di una misura, del resto approvata a più riprese dall’interessato stesso.

                               5.5.   La curatela di rappresentanza a norma degli art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica misura idonea e adeguata a proteggere l’interessato. Del resto, così come decisa dall’Autorità di prima sede, essa prevede la rappresentanza nell’ambito della gestione patrimoniale durante la sua carcerazione. Una misura alternativa meno incisiva – che neppure RE 1 pretende - non sarebbe sufficiente a garantire al reclamante la protezione di cui necessita. La decisione impugnata rispetta pertanto pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità prescritti dalla legge.

                               5.6.   Le critiche del reclamante circa la validità dell’udienza di audizione del 27 gennaio 2014 cadono nel vuoto. Certo, già s’è detto che la procedura seguita per la stesura e la ratifica del verbale appare alquanto inusuale. Il verbale è comunque stato trasmesso alla patrocinatrice di RE 1 e modificato secondo il volere suo e del reclamante (cfr. mail 11.02.2014 ore 10:17 dell’ARP all’avv. PR 1; mail 12.02.2014 ore 14:58 dell’avv. PR 1 all’ARP; lettera 12.09.2014 dell’ARP all’avv. PR 1). Il fatto che i medesimi, benché sollecitati in tal senso dall’Autorità di prime cure, non abbiano per finire provveduto alla sottoscrizione, nulla muta circa la validità dell’audizione, che per altro essi non contestano che sia avvenuta. Si sono infatti limitati a formulare a posteriori delle precisazioni e delle richieste di modifica al contenuto del verbale, accolte dall’Autorità di protezione (cfr. lettera 12.09.2014 dell’ARP all’avv. PR 1). Si può di conseguenza ritenere che RE 1 è stato debitamente sentito dall’Autorità di protezione prima della decisione.

                                   6.   La risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica del reclamante e va di conseguenza confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore. L’Autorità di protezione è da parte sua invitata fin d’ora a provvedere a tutte le incombenze in vista della scarcerazione di RE 1, segnatamente ad adottare la misura di protezione più idonea per tutelare l’interessato dal momento in cui terminerà l’espiazione della pena.

                                   7.   Tassa e spese di giustizia sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente soccombente. Tuttavia, date le circostanze, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

                                         Visto l'esito del reclamo la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

                                         L’assistenza giudiziaria garantisce in effetti a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). In concreto il reclamo difettava sin dall’inizio della probabilità di esito favorevole.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La domanda di ammissione al benefico dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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