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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.03.2016 9.2015.181

17. März 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·5,483 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Richiesta di perizia psichiatrica su minore. Collocamento in istituto. Progetto educativo nell'ambito di un affidamento

Volltext

Incarto n. 9.2015.181

Lugano 17 marzo 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello  

Franco Lardelli  

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG  

assistito dalla vicecancelliera

  Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2   e a   PI 1 rappr. da: RA 1

per quanto riguarda il collocamento di PI 1 presso il Centro educativo per minorenni __________,

giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 luglio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2008 dalla relazione fra CO 2 e RE 1.

                                         La Commissione tutoria regionale __________ ha iniziato ad occuparsi della minore sin dalla nascita, in ragione OMISSIS. Già nel novembre 2008 CO 2 e RE 1 sono infatti stati privati della custodia parentale su PI 1 e, con decisione del 7 maggio 2010, la minore è stata collocata presso una famiglia affidataria, __________ e __________.

                                  B.   Con decisione del 6 aprile 2011 la Commissione tutoria regionale __________ – che ha assunto la pratica in questione a seguito del trasferimento di domicilio di CO 2 – ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC. Al curatore è stato affidato il compito di aiutare e consigliare i genitori, nonché di stabilire un calendario per i diritti di visita della minore con i genitori e le altre persone coinvolte. Dopo due avvicendamenti, a partire dal 2 febbraio 2015, con decisione 26 gennaio 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) è stata nominata quale curatrice la signora AC 1.

                                  C.   A seguito della richiesta urgente formulata dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di __________ con istanza 24/26 settembre 2014, con decisione supercautelare del 26 settembre 2014 il presidente supplente dell’Autorità di protezione ha disposto con effetto dal 27 settembre 2014 la revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria di __________ e __________ e il suo collocamento presso la nuova famiglia affidataria di __________ e __________.

                                  D.   Con comunicazione congiunta del 23 ottobre 2014, consegnata il 7 novembre seguente all’Autorità di protezione __________, ora Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, CO 2 e RE 1 hanno dichiarato di voler esercitare in comune l’autorità parentale sulla figlia.

                                  E.   Con decisione del 14 novembre 2014 l'Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria __________ e il collocamento presso la nuova famiglia affidataria __________. Ha inoltre conferito al Servizio medico psicologico (SMP) di __________ il mandato di effettuare una valutazione psicodiagnostica approfondita di PI 1 e ha respinto le richieste delle parti tese ad ottenere la sospensione della frequenza di PI 1 dalla Scuola dell’Infanzia di __________ e il ripristino della frequenza della Scuola dell’Infanzia di __________.

                                         L’Autorità di protezione ha poi respinto la richiesta di RE 1 concernente il ripristino delle relazioni personali con PI 1 (in quanto non erano mai state sospese) e ha sospeso un’analoga richiesta da parte di AC 2 e __________ (rispettivamente, zia e nonna paterna di PI 1).

                                  F.   Con reclamo del 27 novembre 2014 (inc. 9.2014.200) __________ e __________ sono insorti a questa Camera contro suddetta decisione, chiedendo il ricollocamento di PI 1 presso di loro.

                                         Con gravame separato, di pari data (inc. 9.2014.201), anche RE 1 e AC 2 si sono aggravati alla Camera di protezione avverso tale decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione, affinché venisse completata l’istruttoria, deciso il ricollocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria __________ (in alternativa, presso la zia AC 2) e disciplinate le relazioni personali con la zia e la nonna paterna. Tali reclami sono stati respinti da questa Camera con sentenza del 27 marzo 2015, confermata poi dal Tribunale federale che ha giudicato irricevibile il reclamo interposto da RE 1 e AC 2 (STF dell’8 maggio 2015, inc. 5A_362/2015).

                                  G.   Con decisione presidenziale del 3 dicembre 2014, questa Camera ha designato l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza di PI 1 nelle procedure pendenti; anche l’Autorità di protezione, con risoluzione n. 89/2014 del 5 dicembre 2014, ha proceduto in tal senso.

                                  H.   A seguito dei problemi insorti nell’ambito del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria __________, con decisione del 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha, in via cautelare, revocato tale affido e collocato PI 1 presso il Centro educativo per minorenni (CEM) __________. L’Autorità di protezione ha affidato all’UAP il compito di organizzare il trasferimento di PI 1 garantendo le necessarie misure di accompagnamento della minore. Quale misura opportuna, ha inoltre confermato l’avvio dell’inserimento di PI 1 in internato settimanale presso il Centro Psico-educativo (CPE) di __________ per una presa a carico terapeutica intensiva. In seguito, quale ulteriore misura opportuna, ha limitato l’autorità parentale dei genitori di PI 1 (CO 2 e RE 1) in relazione all’eventuale interruzione (o diversa estensione) della presa a carico di PI 1 presso il CPE come pure in relazione all’eventuale avvio di una terapia farmacologica per PI 1. L’Autorità di protezione ha in seguito dato ordine alla curatrice di adoperarsi affinché venissero riprese le relazioni personali con il padre di PI 1, vietando ogni contatto tra PI 1 e la famiglia __________ e definendo i diritti di visita con la zia AC 2.

                                         I signori RE 1 e AC 2 sono insorti contro quest’ultima decisione con reclamo 2 febbraio 2015. Essi non hanno contestato né la revoca dell’affido presso la famiglia __________ né il collocamento presso il CEM __________ con l’inserimento in internato settimanale presso il Centro Psico-educativo, né i compiti affidati all’UAP, bensì hanno censurato la limitazione della loro autorità parentale.

                                         Il predetto reclamo è stato parzialmente accolto mediante sentenza 9 luglio 2015 della scrivente Camera, che ha modificato la decisione impugnata nel senso che non veniva ordinata nessuna terapia farmacologica in favore della minore, siccome ritenuta prematura da parte di tutte le persone coinvolte nella relativa procedura.

                                   I.    In occasione dell’incontro presso l’Autorità di protezione tenutosi il 2 giugno 2015, i genitori sono stati informati sull’andamento del collocamento presso il CEM __________ e il Centro Psico-educativo. Sia il padre che la madre si sono dichiarati d’accordo con l’interruzione della presa a carico notturna presso il Centro Psico-educativo. Il padre ha inoltre chiesto di sottoporre PI 1 ad un’ulteriore perizia al fine di chiarire il suo stato psichico in relazione ai vissuti contestati durante l’affido presso la prima famiglia affidataria. L’Autorità di protezione ha infine informato i partecipanti di essere intenzionata a confermare il collocamento di PI 1 presso il CEM __________ assegnando ai genitori un termine per esprimersi al riguardo.

                                   L.   Con scritto 26/30 giugno 2015 la madre ha comunicato il suo preavviso favorevole alla conferma del collocamento di PI 1 presso il CEM __________, chiedendo che la medesima fosse però limitata nel tempo ossia condizionata ad un riesame a scadenze regolari.

                                         Il padre, con scritto 30 giugno 2015, ha invece espresso preavviso negativo a tale conferma, ritenendola prematura in quanto era, a suo dire, necessario approfondire lo stato di PI 1 con una nuova perizia psico-diagnostica in relazione al presunto trauma vissuto presso la famiglia affidataria __________, come pure valutare l’eventualità di un affido di PI 1 presso la zia paterna AC 2.

                                   M.  In data 4 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha intimato alle parti per osservazioni il rapporto di valutazione pedopsichiatrica del 30 giugno 2015 e il rapporto del Centro Psico-educativo del 21 luglio 2015. Con osservazioni 20 agosto 2015 il padre ha ribadito la sua richiesta di sottoporre PI 1 ad una valutazione psico-diagnostica presso il Centro __________, ciò nell’ambito della sua presa a carico individuale.

                                   N.  Con decisione 27 luglio/22 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha: respinto la richiesta del padre di far esperire una perizia su PI 1 (dispositivo 1); confermato il collocamento presso il CEM __________ (dispositivo 2); confermato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, quale coordinatore del progetto (dispositivo 3); accolto la domanda di gratuito patrocinio del signor RE 1 (dispositivo 4).

                                   O.  Contro quest’ultima decisione si è aggravato il signor RE 1 con reclamo del 26 ottobre 2015, chiedendo l’annullamento dei primi tre dispositivi con la completazione dell’istruttoria da parte dell’Autorità di protezione, domandando nuovamente una perizia psichiatrica a favore di PI 1.

                                   P.  Con osservazioni 13 novembre 2015 la curatrice educativa di PI 1, signora AC 1 ha comunicato di condividere la posizione dell’Autorità di protezione secondo cui il collocamento presso il CEM __________ sarebbe l’unico collocamento conveniente per PI 1.

                                   Q.  Con osservazioni 13 novembre 2015 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, aggiungendo che la richiesta di perizia del padre esulerebbe dalla procedura di collocamento presso il CEM __________, poiché andrebbe unicamente ad accertare eventuali traumi subiti da PI 1 a seguito dell’interruzione dell’affidamento presso la prima famiglia affidataria. Inoltre, l’Autorità di protezione ha confermato al padre l’esercizio dell’autorità parentale (congiuntamente alla madre) su PI 1 e quindi la competenza di ricorrere ad uno specialista per una presa a carico individuale della minore, così come la scelta dello specialista. Ha pure rilevato che queste ultime questioni esulerebbero dalla procedura in oggetto. L’affido di PI 1 alla zia paterna, a mente dell’Autorità di protezione, non entrerebbe ancora in considerazione siccome la medesima non disporrebbe della necessaria autorizzazione.

                                   R.  Con replica 15 dicembre 2015 il reclamante si è riconfermato nel reclamo postulando il suo accoglimento.

                                   S.  Con scritto 18 gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare un allegato di duplica.

                                   T.  Sulla base del rapporto 10/16 dicembre 2015 della curatrice educativa, con decisione 20 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha conferito mandato alla lic. Psi. __________, per una presa a carico individuale di PI 1. Quest’ultima decisione non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato.

Considerato

in diritto

1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

                                   2.   Il reclamante chiede che vengano annullati i dispositivi n. 1 (reiezione della richiesta di perizia psichiatrica a favore di PI 1), n. 2 (conferma del collocamento di PI 1 presso il CEM __________) e n. 3 (conferma dell’UAP, Settore famiglie e minorenni, quale coordinatore del progetto) della decisione impugnata.

2.1.  Reiezione della richiesta di far esperire una perizia psichiatrica su PI 1

Secondo l’art. 446 CC, applicabile per analogia al diritto di protezione dei minori (art. 314 cpv. 1 CC), l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti, ossia è tenuta ad intervenire d’ufficio in favore dei minori, senza formalità (massima ufficiale) e – senza richieste esplicite da parte di uno o l’altro genitore – a chiarire di propria iniziativa i fatti alla base delle pretese (principio inquisitorio illimitato), a valutare liberamente le prove raccolte secondo il proprio convincimento e a sentire il minorenne prima di prendere misure che lo riguardano (Epiney Colombo, Il cittadino e l’autorità tutoria, p. 103).

L’autorità di protezione raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia (art. 446 cpv. 2 CC).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (art. 446 cpv. 3 CC). Di conseguenza, vigendo la massima ufficiale, le richieste delle parti non hanno nessun effetto vincolante per l’autorità di protezione, principio questo fondamentale ai fini dell’adempimento dello scopo del diritto di protezione del minore, ossia la salvaguardia del bene del minorenne (BSK Erwachsenenschutz, Auer/Marti, art. 446 CC no. 34).

In concreto, l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta del signor RE 1 di sottoporre PI 1 ad una nuova perizia psichiatrica, rilevando che quest’ultima esulerebbe dalla presente procedura avente quale oggetto il collocamento presso il CEM __________ e che sarebbe unicamente volto ad accertare eventuali traumi che PI 1 potrebbe aver subito a seguito dell’interruzione dell’affidamento presso la famiglia __________. L’Autorità di protezione ha concluso di disporre di elementi sufficienti per determinarsi nel merito del collocamento conveniente di PI 1.

Quest’ultima motivazione dell’Autorità di protezione non appare fuori luogo. La decisione in esame ha infatti soprattutto per oggetto la conferma del collocamento di PI 1 presso il CEM __________, mentre la revoca dell’affidamento di PI 1 presso la famiglia __________ è già stata esaminata nell’ambito delle procedure di reclamo precedenti (inc. 9.2014.200 e inc. 9.2014.201), le cui decisioni sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, le relative censure del reclamante non possono essere trattate in questa sede e sono da respingere.

È vero che il trasferimento di PI 1 dalla famiglia __________ alla famiglia __________ e poi al CEM __________ hanno costituito degli eventi molto incisivi nella vita di PI 1, influenzando indubbiamente il suo stato psichico in modo importante. Proprio per tale ragione PI 1 è sempre stata, fino ad oggi, affiancata e assistita strettamente da una vasta rete di specialisti e operatori. È fondamentale che PI 1 possa elaborare i suoi vissuti legati a questi eventi e circostanze. Le terapie psicologiche attualmente in atto sono destinate proprio a tale scopo.

Non si vede quale valore probatorio apporterebbe una nuova perizia psichiatrica su PI 1 nell’ambito della presente procedura, siccome agli atti risultano già diversi rapporti e valutazioni, anche recenti, sullo stato psichico della minore (perizia pedopsichiatrica, rapporto del Centro psico-educativo di __________ così come i rapporti del CEM __________ e della curatrice educativa). In particolare è stata esperita una valutazione pedopsichiatrica da parte del Servizio medico-psicologico in data 15 e 22 giugno 2015 e quindi poco più di mezz’anno fa (rapporto datato 30 giugno 2015). Per altro, quest’ultima valutazione si esprime chiaramente in merito al collocamento di PI 1 presso l’Istituto. Il materiale probatorio a disposizione dell’Autorità di protezione risulta pertanto più che sufficiente al fine di poter decidere in merito al collocamento di PI 1 presso il CEM __________. Sapere che cosa PI 1 abbia vissuto durante il primo affido presso la famiglia __________ e quali siano oggi i suoi eventuali disagi legati a quest’esperienza non è di rilievo ai fini della conferma del collocamento presso il CEM __________. Per contro, è fondamentale accertare che l’attuale collocamento corrisponde all’accudimento più adeguato e idoneo per PI 1, ciò che ha potuto essere constatato mediante le verifiche sino ad ora effettuate. È quindi a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta del padre di sottoporre PI 1 ad un’ulteriore perizia psichiatrica.

Peraltro, a motivo dell’assai delicata situazione in cui si trova, PI 1 viene continuamente sostenuta da un’importante rete composta da più operatori e specialisti che la seguono strettamente (la curatrice educativa e quella di rappresentanza, gli educatori del CEM __________ e del Centro Psico-educativo, i terapeuti del Servizio medico-psicologico e di recente anche la lic. Psi. __________ nell’ambito della presa a carico terapeutica individuale). Negli ultimi mesi, PI 1 si è dovuta confrontare con una grande cerchia di persone in occasione di esami, terapie, audizioni e incontri vari. Vista poi la recente riacquisizione di serenità e fiducia osservata nella minore, è importante salvaguardare l’attuale stabilità senza l’imposizione di nuovi esami e perizie. Ad ogni modo, eventuali disagi e problemi di PI 1 potranno comunque essere osservati ed esaminati in occasione della presa a carico terapeutica individuale già definita e in corso presso la lic. Psi. __________.

Nella misura in cui mira all’allestimento di una perizia psichiatrica su PI 1 il reclamo va di conseguenza respinto e la decisione impugnata confermata.

                               2.2.   Conferma del collocamento di PI 1 presso il CEM __________

Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L’autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori (art. 307 cpv. 2 CC).

L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Il diritto di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende infatti il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

La misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 6; CR CC I, Meier, ad art. 310 n. 7). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK ZGB I, Breitschmid; ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, CR CC I, Meier, ad art. 310 n. 22). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; CR CC I, Vez, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (per una distinzione schematica fra i concetti e una comparazione della terminologia prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia alla tavola sinottica dell’Ufficio federale di giustizia denominata “Autorità parentale, custodia e cura del figlio”, cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge.html).

Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC, secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 9; CR CC I, Meier, ad art. 310 n. 22). Non entra invece in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro della custodia parentale (rectius: di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto).

Conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell’art. 21 della Legge per le famiglie, il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie (cpv. 2). L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare (cpv. 3).

In concreto, il reclamante critica la conferma del collocamento di PI 1 presso il CEM __________, adducendo che lo stesso sarebbe prematuro in quanto si sarebbe dovuto prima valutare un eventuale ritorno di PI 1 presso la famiglia __________, rispettivamente un affido alla zia paterna AC 2.

Dagli atti si evince chiaramente che il collocamento più conveniente e adeguato di PI 1 è – attualmente – presso il CEM __________. Mediante la valutazione pedopsichiatrica del 30 giugno 2015 i medici specialisti hanno costatato un miglioramento nel quadro clinico di PI 1 e ritengono che quest’ultimo sia legato al contesto più stabile e rassicurante presso l’istituto, che PI 1 sembra percepire come “protettivo“. Inoltre, dal rapporto 12 agosto 2015 del CEM __________ risulta che l’attuale assetto globale di vita ed evolutivo di PI 1 è sereno e rassicurante.

Di fronte ai non pochi cambiamenti di collocamento a cui è stata esposta PI 1 negli ultimi anni (Casa __________, affidamento presso la famiglia __________, affidamento presso la famiglia __________ e infine l’attuale collocamento recente presso il CEM __________) è indispensabile e prioritario poter ora garantire alla minore una continuità e stabilità, senza esporla nuovamente a modifiche della sua situazione abitativa. Tenuto conto che PI 1 si è finalmente incamminata verso l’auspicabile serenità ed equilibrio, non si può che confermare il collocamento attualmente in atto. Del resto, è proprio in ossequio dell’art. 21 cpv. 3 della Legge per le famiglie che si è optato per l’attuale collocamento presso il CEM __________ ed è anche la ragione per la quale occorre mantenerlo. Difatti, non vi sono valide alternative presso famiglie affidatarie, anche perché sono necessarie cure e prestazioni educative specialistiche che il CEM, a differenza di una famiglia affidataria, può assicurare.

Di particolare rilievo è poi la constatazione fatta dagli operatori del CEM __________ di una nuova apertura di PI 1 verso l’elaborazione del suo passato. Il sostegno di specialisti di cui la minore usufruisce all’interno dell’istituto potrà garantire a questa apertura un seguito certamente professionale e adeguato. Tutto ciò conferma ulteriormente la validità del collocamento di PI 1 presso il CEM __________.

Un riaffidamento di PI 1 alla famiglia __________ non è, a giusta ragione, stato considerato dall’Autorità di protezione. Quanto ritenuto dall’Autorità di protezione secondo cui “l’esistenza di OMISSIS non permette di ritenere conveniente e adeguato il collocamento della minore presso la famiglia __________” è certamente condivisibile. Lo stato psichico di PI 1 risulta per altro ancora troppo fragile per poter considerare una simile soluzione, tantè che anche solo l’organizzazione di un eventuale primo contatto con la famiglia __________ è già oggetto di una complessa valutazione coinvolgente tutti i componenti della rete.

Come rettamente evidenziato dall’Autorità di protezione nella lettera 3 novembre 2015 alla curatrice educativa, l’ultimo contatto con detta famiglia è ormai lontano nel tempo (settembre 2014). Risulta di conseguenza necessario approfondire – facendo capo ad uno specialista – l’opportunità di un simile contatto. Ritenuto che già questo primo contatto tra PI 1 e la famiglia __________ sta richiedendo degli accertamenti terapeutici mirati, è palese che un riaffidamento della minore è, almeno attualmente, da escludere. Il desiderio che PI 1 sembra avere recentemente espresso di incontrare i signori __________ in occasione di un diritto di visita presso la signora AC 2, può, se del caso, essere preso in considerazione nell’ambito della valutazione dell’opportunità del menzionato primo incontro, ma almeno per ora non nell’ottica di un riaffidamento.

Attualmente, neppure un affidamento di PI 1 alla zia paterna AC 2 può entrare in considerazione, in quanto prematuro. La signora AC 2 non dispone infatti ancora della necessaria autorizzazione da parte dell’UAP (art. 65 del Regolamento della Legge per le famiglie). Anche qualora l’autorizzazione dovesse essere ottenuta, l’affidamento dovrà in ogni caso essere preventivamente approfondito dalla rete che si occupa di PI 1, onde accertare se PI 1 sia o meno pronta ad entrare in un nuovo contesto famigliare, segnatamente nella propria famiglia. Nel frattempo, in attesa che le circostanze della minore lo permettano, è necessario confermare il collocamento presso il CEM __________.

A titolo abbondanziale, occorre osservare che lo scambio di corrispondenza tra la signora AC 2 e l’UAP, rispettivamente il Dipartimento della sanità e della socialità, ricevuto in copia per conoscenza dalla scrivente Camera, non è di rilevanza ai fini del presente giudizio in quanto esula dall’oggetto della decisione impugnata. La questione relativa a un eventuale affidamento di PI 1 alla signora AC 2 sarà sicuramente oggetto di futuri accertamenti educativi e terapeutici e potrà semmai essere anche oggetto di un nuovo progetto educativo così come di una futura decisione da parte dell’Autorità di protezione.

Ritenuto che lo stato attuale di PI 1 richiede manifestamente un contesto istituzionale, il collocamento presso il CEM __________ appare l’unica soluzione abitativa conveniente per PI 1 in quanto corrisponde al meglio ai suoi bisogni.

Va ribadito che la situazione di PI 1 è monitorata costantemente e riesaminata periodicamente. È proprio a norma dell’art. 61 cpv.4 del Regolamento della Legge per le famiglie, che, a scadenze regolari, l’andamento del progetto educativo deve essere verificato per rapporto agli obiettivi stabiliti e, se del caso, modificato secondo l’evoluzione delle circostanze. Non appena vi saranno i presupposti per reinserire PI 1 in un contesto famigliare (ciò che potrà essere accertato mediante la cura terapeutica individuale e gli altri sostegni educativi a favore della minore), l’Autorità di protezione si adopererà in tal senso.

                                2.3.   Conferma dell’UAP, Settore famiglie e minorenni, quale coordinatore del progetto

A norma dell’art. 23 della Legge per le famiglie (RL 6.4.2.1) per ogni affidamento l’unità amministrativa competente o l’autorità di protezione o giudiziaria che ha ordinato l’affidamento, il responsabile del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell’autorità parentale, elaborano e applicano il progetto educativo di affidamento (cpv. 1); il regolamento stabilisce il contenuto, le modalità di applicazione e di verifica (cpv. 2).

L’art. 55 del Regolamento per le famiglie (RL 6.4.2.1.1), stabilisce poi le modalità d’intervento dell’Ufficio dell’aiuto e dalla protezione (UAP) a tutela dei minori (cpv. 3) e indica segnatamente che, nei casi di affidamento di minorenni presso terzi, l’UAP può attivare e coordinare direttamente gli enti e i servizi pubblici e privati necessari per l’esecuzione dei compiti strettamente funzionali a fronteggiare i bisogni delle famiglie e dei minorenni (cpv. 4).

L’art. 61 del Regolamento per le famiglie precisa che nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto d’intervento ai sensi dell’art. 55 è definito progetto educativo (cpv. 1); nel progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del bisogno: a) i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia; b) i dati anagrafici e le prestazioni che vengono offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro educativo; c) i motivi e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia; d) la prevedibile durata dell’affidamento; e) il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione; f) l’eventuale collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi specialistici (cpv. 2); la responsabilità dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di protezione (cpv. 3); a scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi stabiliti deve essere verificato e, se del caso, modificato secondo l’evoluzione delle circostanze (cpv. 4).

Nel caso in esame il progetto educativo che aveva portato all’inserimento di PI 1 nella famiglia affidataria __________ era stato elaborato dall’allora Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM). Revocato tale collocamento, e anche il successivo presso la famiglia __________, con decisione 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione, ha collocato PI 1 presso il CEM __________, lasciando all’UAP il compito di organizzare il trasferimento della minore e di elaborare e coordinare il progetto educativo (dispositivo n. 1§ “l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, __________ organizzerà il trasferimento di PI 1 garantendo le necessarie misure di accompagnamento”).

Va detto che a norma delle disposizioni sopramenzionate, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione di sua competenza, l’Autorità di protezione avrebbe potuto assumere la responsabilità dell’elaborazione del progetto educativo coordinandone poi personalmente l’esecuzione. Non è stato il caso e la decisione che ha affidato tali compiti all’UAP in coincidenza con il trasferimento di PI 1 a Casa __________ è cresciuta in giudicato senza modifiche su tale punto.

Ci si può chiedere se, essendo stato confermato il collocamento di PI 1 presso il CEM __________, la conferma dell’UAP quale coordinatore del progetto – per altro neppure oggetto di esame e di critiche da parte di chicchessia in sede di udienza ARP del 2 giugno 2016 o nelle successive prese di posizione delle parti – non assuma in vero carattere dichiaratorio.

La questione può restare indecisa perché, comunque, se è pure vero che l’operato dell’UAP in relazione a questa fattispecie è stato oggetto in passato di critiche da parte di questo giudice, va detto che – come evidenziato sopra (consid. 2.2) – le attuali misure condotte sotto l’egida del medesimo Servizio stanno dando buoni risultati. Non vi è dunque motivo per modificare tale mandato, assegnato a un Ufficio al quale le norme di legge demandano tra l’altro la fornitura delle prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della Legge sulle famiglie e in particolare il compito di autorizzare gli affidamenti familiari ai sensi della legislazione federale (cfr. art. 3 Regolamento per le famiglie).

Le critiche del reclamante in relazione alla conferma dell’UAP quale coordinatore del progetto cadono dunque nel vuoto.

                                         È opportuno, per finire, ribadire che le critiche sollevate della signora AC 2 nei confronti dell’UAP e del Dipartimento della sanità e della socialità – con scritti inviati agli enti menzionati e trasmessi in copia a questo giudice – non sono di rilievo in quanto sollevate dopo l’emanazione della decisione impugnata e soprattutto da una persona che non è parte nella presente procedura.

                                   3.   Visto l’esito del gravame, la richiesta di rimandare l’incarto “ad altra Autorità regionale di protezione risulta priva d’oggetto.

                                   4.   Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         Nel caso specifico, l’indigenza del reclamante è dimostrata. Il gravame difettava però sin dal principio la probabilità di esito favorevole, ritenuta la palese infondatezza degli argomenti sollevati. Di conseguenza, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.

                                   5.   Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Esse sono pertanto messe a carico del signor RE 1 nella misura in cui risulta soccombente. Non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

2.Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia                fr. 300.–

                                          b) spese                                   fr. 100.–

                                                                                           fr. 400.–

                             sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3.L’istanza di RE 1 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Notificazione:

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                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2015.181 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.03.2016 9.2015.181 — Swissrulings