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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.10.2015 9.2015.170

13. Oktober 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,487 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Condizioni per impugnare una decisione incidentale (mandato di valutazione peritale)

Volltext

Incarto n. 9.2015.170

Lugano 13 ottobre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell’Oro  

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la revoca della curatela generale istituita in favore del medesimo

giudicando sul reclamo del 6 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                         che con decisione del 20 giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale ex art. 398 CC;

                                         che con istanza 4 maggio 2015 RE 1 si è rivolto all’Autorità di protezione chiedendo che venisse accertata “l’attuale insussistenza dei presupposti previsti all’art. 398 CC” e che la misura di protezione fosse revocata;

                                         che dopo aver sentito l'interessato e la curatrice __________, con risoluzione n. 931/2015 del 18 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su RE 1, di modo da “poter decidere sulla richiesta di revoca con cognizione di causa”; ai periti è stato in particolare richiesto di esprimersi sull’esistenza di disabilità mentali, turbe psichiche o disturbi caratteriali dell’interessato;

                                         che con reclamo 6 ottobre 2015 RE 1 ha impugnato tale decisione, giudicandola arbitraria e contraria al principio della buona fede; egli postula, in via preliminare, la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione – istanza evasa separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1 e 7 LOG) – e, nel merito, che venga dichiarato nullo sia il conferimento del mandato al Servizio psico-sociale, sia la decisione del 2013 concernente l’istituzione della curatela generale in suo favore;

                                         che il reclamo non è stato intimato per osservazioni;

considerato

in diritto

                                         che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

                                         che ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, su domanda dell’interessato, di persona a lui vicina o d’ufficio, l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela non appena non vi sia più motivo di mantenerla;

                                         che la richiesta di RE 1 di revocare la curatela generale istituita in suo favore implica la verifica della sussistenza dei due presupposti cumulativi di cui all’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, ovvero l’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di provvedere ai propri interessi derivante da tale stato di debolezza (cfr. ad es. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 4 e seg.);

                                         che la risoluzione impugnata, nella misura in cui si limita ad ordinare una perizia (conferimento di mandato peritale ex art. 446 cpv. 2 CC), deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria;

                                         che ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4);

                                         che nel caso di specie non si vede quale danno non altrimenti riparabile possa arrecare a RE 1 il fatto di doversi sottoporre ad una valutazione peritale (peraltro finalizzata a stabilire se, come da lui richiesto, le condizioni per una curatela generale non siano più date in concreto);

                                         che il gravame si diffonde in contestazioni riguardanti la decisione mediante la quale è stata istituita la curatela generale – che nel 2013 non è stata oggetto di impugnazione ed è pertanto da tempo cresciuta in giudicato incontestata – senza spendere una parola sull’esistenza di un danno irreparabile cagionato dalla decisione impugnata in questa sede;

                                         che da questo profilo il ricorso si rivela dunque inammissibile;

                                         che giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;

                                         che l’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40);

                                         che l’emanazione di una decisione finale che pone immediatamente fine al procedimento da parte dell'autorità di ricorso deve inoltre consentire, pena l’irricevibilità del gravame, di evitare una procedura probatoria che, per i suoi costi e la sua durata, ecceda oltre misura il normale andamento delle cose (cfr. Messaggio citato, pag. 40);

                                         che nel caso concreto non si vede come questa Camera, annullando la decisione concernente una nuova valutazione peritale, possa porre fine immediatamente alla vertenza nel senso richiesto dal reclamante;

                                         che il conferimento di un mandato per una nuova valutazione peritale non appare certo una manovra defatigante, dispendiosa né eccedente oltre misura il normale andamento delle cose, nella misura in cui – in assenza di tale nuova indagine peritale o di altri referti medici – occorrerebbe ancora fare riferimento alla perizia psichiatrica del 17 settembre 2012 del dr. med. __________, posta a fondamento della decisione di istituzione della curatela generale, che evidenziava nell’interessato l’esistenza di una turba psichiatrica cronica classificabile come “sindrome delirante persistente”;

                                         che dal reclamo di RE 1 si può supporre che egli sostenga la tesi secondo cui il presupposto “sociale” della curatela (bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato) faccia difetto in concreto (in quanto “la sua capacità di provvedere ai propri interessi sotto il profilo personale, gestionale o finanziario è sempre stata costantemente e nettamente al di sopra della media della popolazione ticinese”; reclamo, pag. 7), ciò che basterebbe a revocare una curatela;

                                         che egli tuttavia si contraddice nella misura in cui afferma di essere “ridotto a vivere nelle condizioni di abbandono e di miseria” (reclamo, pag. 8), dimostrando così che anche il presupposto del bisogno di protezione necessita ancora di approfondimento da parte dell’autorità di prime cure, cui non si può prescindere di ritornare l’incarto;

                                         che di conseguenza, il gravame non è ricevibile nemmeno ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm;

                                         che vista l’irricevibilità del gravame, la scrivente Camera soprassiede alla questione di sapere se le esternazioni del reclamante nei confronti delle istituzioni debbano essere considerate sconvenienti e dunque intersecate ai sensi dell’art. 12 LPAmm;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti integralmente a carico di RE 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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