Incarto n. 9.2015.164
Lugano 22 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza in favore di PI 1
giudicando sul reclamo del 22 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 agosto 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Il 2014 è nata PI 1. La madre, nubile, è RE 1 domiciliata a __________.
Siccome sull’atto di comunicazione di nascita non figurava il nome del padre, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è intervenuta presso la madre con scritto del 30 settembre 2014 rendendola attenta dell'obbligo, previsto dalla legge, di nominare un curatore con il compito di procedere all’accertamento di paternità qualora il padre non avesse eseguito un riconoscimento volontario.
B. Il 29 gennaio 2015 la signora RE 1 e il presunto padre, signor PI 2, sono stati sentiti dall’Autorità di protezione. Dopo discussione i genitori di PI 1 hanno dichiarato la loro intenzione di sposarsi. L’Autorità di protezione ha quindi ribadito di attendere la comunicazione di riconoscimento della bambina ed ha informato i genitori che, nel frattempo, la madre non aveva il diritto di ricevere un contributo di mantenimento mentre il padre non aveva diritti legali sulla figlia.
C. Con scritto dell’8 giugno 2015 la signora RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che il riconoscimento non era ancora avvenuto siccome la documentazione del padre era ancora incompleta e che la loro relazione era terminata; ha infine chiesto di essere informata sulle strade che avrebbe dovuto intraprendere. Il giorno successivo l’Autorità di protezione ha scritto al signor PI 2 esortandolo a proseguire con il riconoscimento di PI 1, in caso contrario avrebbe proceduto con l’istituzione di una curatela.
D. Il 17 agosto 2015 i genitori sono nuovamente stati sentiti dall’Autorità di protezione. Il padre ha indicato di non riuscire a produrre tutti i documenti necessari per il riconoscimento, alcuni a __________ non esistono e altri sono già scaduti e dovrebbero essere rinnovati ma non ha i soldi per farlo. L’Autorità di protezione ha quindi informato che, per risolvere la questione del riconoscimento, avrebbe nominato un curatore di rappresentanza per inoltrare in Pretura un azione di accertamento di paternità. I genitori si sono detti d’accordo con tale proposta.
E. Con risoluzione 579 del 18 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza ex art. 306 cpv. 2 CC. In veste di curatore è stato designato CURA 1 con il compito di procedere con l’accertamento giudiziario della filiazione paterna; per l’esercizio del mandato è stato rilasciato il consenso per stare in causa (art. 416 cpv. 1 n. 9 CC). Al curatore è stato riconosciuto un compenso di fr. 40.– l’ora per un massimo di 20 ore annue.
Il 19 agosto 2015 CURA 1 ha dato mandato all’avv. __________ di rappresentare la minore nell’ambito della procedura in Pretura.
F. Avverso la predetta decisione è insorta, con reclamo 22 settembre 2015, la signora RE 1 chiedendone l’annullamento. Pur non contestando l’obbligo di istituire una curatela ritiene che, una volta stabilito il legame di filiazione, ci sarebbero solo conflitti sui diritti di visita e sul contributo di mantenimento. La misura è inoltre stata istituita per la difficoltà del padre di produrre i documenti necessari per l’iscrizione allo stato civile, problema non risolvibile nemmeno in presenza di una prova di paternità. La signora RE 1 non vede poi la necessità di far capo a un doppio curatore, uno dei quali – CURA 1 – in evidente conflitto di interesse siccome segretario dell’Autorità di protezione; vista la finalità della procedura sarebbe stato più indicato nominare unicamente l’avv. __________. Per ultimo osserva che tutti i costi di procedura ricadrebbero su di lei siccome il PI 2 non ha una lira.
G. All’accoglimento del gravame si è opposta, con osservazioni 29 settembre 2015, l’Autorità di protezione. Le argomentazioni della reclamante avrebbero, quale unico scopo, di non voler accettare come padre il signor PI 2, persona squattrinata e senza stabilità lavorativa e residenziale, ciò che stride con gli interessi della minore di avere un padre. Per quel che sono le critiche nei confronti del curatore, l’Autorità ritiene perfettamente legale il suo agire.
H. Con replica 27 settembre 2015 la madre si è riconfermata nelle sue allegazioni rilevando che l’Autorità di protezione non si è pronunciata sui motivi alla base del ricorso e nemmeno sulla nomina assolutamente non necessaria di un doppio curatore.
Mediante duplica 9 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha indicato che è prassi oramai consolidata che, nelle vertenze aventi per oggetto la ricerca di paternità, al minorenne l’Autorità di protezione nomina una persona del proprio segretariato con l’incarico di conferire mandato ad un legale onde procedere in giustizia e ciò per facilitare al minorenne la concessione dei benefici della LAG.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Il 1° luglio 2014 sono entrate in vigore le nuove norme sull’autorità parentale (LF del 21 gennaio 2013, FF 2011 8025). Fra le novità anche l’abrogazione dell’art. 309 vCC (curatela per l’accertamento della paternità) che imponeva alle autorità di protezione di nominare, al nascituro o all’infante e su richiesta della madre nubile o con intervento d’ufficio, un curatore per provvedere all’accertamento della filiazione paterna e per consigliare e assistere la madre nel modo richiesto dalle circostanze. A motivo di tale scelta il fatto che le autorità di protezione devono ordinare misure solo per proteggere gli interessi del figlio; un curatore deve essere nominato solo se necessario per garantire la sua tutela, il semplice fatto che la madre non è coniugata non prova tale necessità (FF 2011, pag. 8043, punto 1.5.4). Nel corso dei lavori parlamentari la posizione del Consiglio federale è stata criticata sicché alla fine, nella versione definitiva della legge, è stata accolta la proposta della COPMA di controbilanciare l’abrogazione dell’art. 309 con una modifica dell’art. 308 cpv. 2 CC che prevede ora, espressamente, la possibilità di conferire al curatore il potere di rappresentare il figlio nell’accertamento di paternità.
La conseguenza è che ora non sussiste più un obbligo per legge di istituire una curatela per l’accertamento della paternità, la misura sarà ordinata solo se il bene del figlio è minacciato ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC. La dottrina, molto critica rispetto all’abrogazione dell’art. 309 vCC, è tuttavia unanime nel ritenere che il diritto di ognuno di conoscere le proprie origini e la propria discendenza ha un’importanza tale che l’esistenza di una minaccia del bene del figlio dovrà, in sostanza, sempre essere ammessa (Häfeli, Recht des Kindes auf Vaterschafts- und Unterhaltsregelung, in RMA 3/2014, 189 e segg., N 3.1.3 e riferimenti).
2.1. Nel caso che ci occupa, l’Autorità di protezione ha ritenuto l’istituzione della misura un obbligo legale; come visto non è più così, tuttavia, l’assenza dell’accertamento della paternità è pregiudizievole per PI 1, ragione per la quale l’istituzione di una curatela risulta comunque giustificata. D’altro canto, la reclamante non ha addotto seri motivi per contestare la misura; le presunte difficoltà che potrebbero nascere fra i genitori nel definire le relazioni personali e i contributi di mantenimento non hanno certo priorità sul diritto della figlia di vedersi stabilire un legame di filiazione.
Secondo la reclamante, inoltre, la difficoltà del padre di produrre i documenti necessari per l’iscrizione allo stato civile non sarebbe risolvibile nemmeno in presenza di una prova di paternità. A bene vedere, tuttavia, nel caso concreto tali difficoltà sono unicamente state asserite dal padre. È quindi importante che un curatore, prima di intraprendere un’azione giudiziaria, chiarisca e verifichi la possibilità di ottenere tali documenti e pure le dichiarate difficoltà finanziarie del padre dal quale, francamente, non ci si può che attendere uno sforzo per raccogliere i soldi indispensabili.
In definitiva, quindi, la misura della curatela non può che essere confermata.
3. La reclamante contesta la doppia nomina di curatore e la designazione, in tale funzione, del signor CURA 1, segretario presso l’Autorità di protezione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante non si tratta di una doppia nomina ovvero del conferimento dell’ufficio di curatore a più persone, come previsto dall’art. 402 CC. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione si è limitata a designare, in veste di curatore, CURA 1. Quest’ultimo ha poi, a sua volta, affidato un mandato professionale all’avv. __________, atto per il quale egli era legittimato (cfr. lettera del 9 agosto 2015).
3.1. Questo procedere è stato giustificato dall’Autorità di protezione per agevolare la concessione, in favore della minore, dell’assistenza giudiziaria in sede civile.
In effetti, quando una persona è rappresentata presso il giudice civile dallo stesso curatore, sia esso oppure no un legale, per la remunerazione di quest’ultimo fanno comunque stato le norme previste dalle disposizioni sulla protezione dell’adulto e del minore ( art. 49 LPMA e 16 e segg. ROPMA, RL 4.1.2.2 e 4.1.2.2.1). Per contro, quando un curatelato è patrocinato da un avvocato, questi è remunerato sulla base del contratto di mandato in essere e ha la facoltà, se la situazione finanziaria dell’assistito lo richiede, di postulare l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio come previsto dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 3.1.1.7). Una fra le principali differenze è che, nel caso di indigenza, le spese del curatore sono infine assunte dal comune di domicilio della persona interessata (art. 19 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA) mentre, se è concesso il gratuito patrocinio, le spese della rappresentanza legale sono assunte dallo Stato.
3.2. Ora, la questione è sapere se è legittimo rinunciare alla nomina diretta di un avvocato in qualità di curatore per mere questioni finanziarie. Non si può che rispondere negativamente.
L’art. 400 cpv. 1 CC prevede, in particolare, che l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere ai compiti previsti. Le competenze del curatore non possono, quindi, che essere determinate in funzione dei compiti che gli sono attribuiti (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte, N 6.5). Questi sono gli unici criteri di scelta.
Nel caso che ci occupa l’unico compito del curatore è di “rappresentare il minore nell’azione giudiziaria di accertamento della filiazione paterna”. Per l’esercizio del mandato è pure stato dato il consenso per stare in causa ai sensi dell’art. 416 cpv. 1 n. 9 CC (decisione impugnata, punto 2 del dispositivo). Ne discende la necessità di nominare una persona che abbia le competenze legali necessarie per poter adire le vie giudiziarie.
Ovvio che, in generale, nell’ambito della gestione di una curatela di rappresentanza o amministrativa, è ben possibile per il curatore far capo a un legale per risolvere uno dei differenti compiti che gli sono attribuiti o nel caso di puntuali problemi legali dell’assistito. Diverso, tuttavia, se, come in concreto, l’unico compito attributo è la rappresentanza giudiziaria per la quale, quindi, va scelto un curatore che abbia le competenze professionali specifiche per assumere tale funzione. CURA 1, dopo la nomina, ha subito conferito mandato ad un legale (cfr. lettera del 9 agosto 2015 di CURA 1 all’avv. __________). Questo permette di concludere che egli non ha le conoscenze professionali necessarie per assumere i compiti che gli sono stati attribuiti.
3.3. La nomina di CURA 1, che come rammentato dalla reclamante è segretario dell’Autorità di protezione, risulta criticabile anche per altri motivi; in effetti, in considerazione dei compiti di sorveglianza dei membri e ausiliari delle autorità di protezione, la nomina di uno di loro nella funzione di curatore non può entrare in considerazione, la conduzione del mandato e la sorveglianza non devono mescolarsi l’un l’altra ma devono rimanere indipendenti (BSK ZGB I-Reusser, art. 400 n. 20, 5. Auflage). In altri termini, non solo i membri ma anche i segretari delle autorità di protezione non possono essere nominati curatori per i mandati da loro gestiti.
4. In definitiva, l’istituzione della curatela merita conferma mentre la nomina di CURA 1 nella funzione di curatore e, di conseguenza, la determinazione della sua remunerazione, vanno annullate. Data la reciproca soccombenza non si assegnano ripetibili mentre, a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata sono annullati e gli atti retrocessi all’Autorità di protezione affinché proceda con la nomina di un nuovo curatore.
2. Non si prelevano oneri processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- - -
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.