Incarto n. 9.2015.155
Lugano 19 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda il diniego di concedere l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio nell’ambito di una procedura di istituzione di una curatela ai sensi degli art. 393 e 394 CC chiesta dal reclamante
giudicando sul reclamo del 7 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 agosto 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con istanza del 30 maggio 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) RE 1, patrocinato dall’avv. PR 1, ha chiesto l’istituzione di una curatela volontaria ai sensi degli art. 393 e 394 CC. Contestualmente all’istanza egli ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Tramite decisione 16 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha poi accolto la richiesta di RE 1, limitatamente all’istituzione della misura, e ha istituito a suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando l’avv. PR 1 quale curatrice. L’onorario della curatrice è stato fissato in fr. 40.-/h per un massimo di 75 ore annuali, per un importo complessivo di fr. 3'000.-, oltre al rimborso delle spese.
B. Nel frattempo, tramite decisione 6 agosto 2015, l’Autorità di protezione aveva respinto la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ritenendo non adempiuti i requisiti per la sua concessione, considerato che, a suo dire, la richiesta tesa a fare istituire la misura di protezione, con proposta della persona da designare quale curatore, avrebbe potuto essere presentata con semplice istanza del diretto interessato, senza l’intervento di un patrocinatore.
C. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 7 settembre 2015. Egli sostiene che la procedura di istituzione di una curatela “anche se volontaria non è un procedimento semplice, senza complicazioni”. In ragione del suo stato di debolezza, l’assistenza di un legale risultava, a suo dire, necessaria per procedere alla richiesta di istituzione di una misura di protezione. Contestualmente al reclamo, RE 1 ha pure chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con la designazione quale patrocinatrice d’ufficio dell’avv. PR 1.
D. Nelle proprie osservazioni, l’Autorità di protezione ha sostenuto che l’assistenza giudiziaria non può essere concessa nel caso in esame, non trattandosi di una procedura giudiziaria e non avendo l’istruttoria conseguenze di rilievo per il reclamante. Secondo l’autorità di protezione, l’esigenza di un legale a carico della collettività non era quindi giustificata.
E. Con replica del 16 ottobre 2015 il reclamante ha sostenuto che senza la collaborazione della patrocinatrice probabilmente avrebbe rinunciato alla procedura, ritenute le difficoltà insite nella medesima. Inoltre l’intervento della patrocinatrice avrebbe, a suo dire, permesso di risparmiare tempo e denaro.
F. Il 5 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha duplicato postulando nuovamente l’infondatezza della domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione giorni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i gravami contro le decisioni dell’autorità concedente. Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito. [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
Applicandosi in questo caso l’art. 450b CC, il reclamo – interposto il 7 settembre 2015 e ricevuto dallo scrivente Tribunale l’8 settembre 2015 contro una decisione emanata il 6 agosto 2015 – è tempestivo.
2. Ai sensi dell’art. 2 LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). La natura giuridica della procedura in questione non interessa, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore entra in considerazione per ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi interessi. Tradizionalmente i criteri da ritenere per la nomina di un patrocinatore d’ufficio sono piuttosto quelli a sapere se a) gli interessi del richiedente sono toccati in modo importante (cosicché potrebbe giustificarsi maggior prudenza in questioni meramente finanziarie); b) se la causa è fattualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti; c) le capacità del richiedente di districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità segnatamente linguistiche (CPC comm, Trezzini, art. 118 p. 473).
3. Il reclamante sostiene che, nel caso in esame, era necessaria l’assistenza di un patrocinatore per la presentazione dell’istanza di istituzione della misura di protezione a suo favore (segnatamente una curatela chiesta per difficoltà a gestire le sue finanze). Egli ritiene che la procedura avesse conseguenze giuridiche di rilievo, visto che era suscettibile di causare un serio pregiudizio alla sua situazione giuridica. RE 1 reputa quindi che era un suo diritto avere l’assistenza di un legale che lo guidasse nel procedimento e tutelasse i suoi diritti materiali e procedurali nei confronti dell’Autorità “alfine di evitare che l’ingerenza dello Stato” si estendesse oltre “quanto richiede il caso concreto” oppure, al contrario, non ne tenesse adeguatamente conto. Il reclamante sostiene che il suo agire è caratterizzato da “una sua incapacità di fondo, inerente la sua persona, di gestire in modo adeguato i suoi affari”. Di conseguenza egli ritiene che fosse indispensabile il sostegno di un patrocinatore.
Di avviso contrario è invece l’Autorità di protezione, che pretende che non vi siano giustificazioni per accordare al reclamante l’assistenza giudiziaria, non trattandosi di una procedura giudiziaria, considerato inoltre che la procedura di richiesta/istituzione di una curatela è retta dal principio inquisitorio e dalla massima d’ufficio, sulla cui base l’Autorità accerta i fatti e applica il diritto. L’Autorità di protezione osserva che lo scopo e lo spirito della concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono “di consentire al curatelato di poter difendere adeguatamente i suoi interessi in procedimenti giudiziari specifici e non di certo” di avere “a sua disposizione un legale a spese della collettività”. Secondo l’Autorità di protezione, molti dei compiti elencati dal reclamante per giustificare l’esigenza di un avvocato non possono rientrare nell’ambito di un patrocinio legale bensì si tratta di compiti di spettanza di un curatore. Peraltro, l’Autorità è dell’avviso che la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve avvenire per scopi precisi e delimitati e non “per la gestione di pratiche correnti amministrative attribuite per legge e giurisprudenza al curatore”. In sede di duplica l’Autorità di protezione ha pure specificato che nel primo anno di mandato, il curatore ha diritto al compenso totale previsto dalla decisione di istituzione della misura. Di conseguenza, l’avv. PR 1 avrebbe diritto “alle 75 ore, che dovrebbero per l’appunto coprire i costi della sua consulenza ed i lavori preparatori da lei eseguiti sino al momento dell’istituzione della misura, compreso ovviamente l’allestimento dell’inventario e la gestione della curatela che, nel caso specifico, si limita a due mesi e mezzo”. Al proposito, l’Autorità di protezione ha precisato pure che l’assistenza giudiziaria va chiesta all’autorità presso la quale è pendente una causa ed ha effetto a partire dalla presentazione della domanda, di principio non coprendo i costi precedenti, mentre il reclamante l’ha chiesta in data 30 maggio 2015 a partire dal 12 maggio 2015. Infine, per quanto riguarda il lavoro svolto dall’avv. PR 1, si tratta, secondo l’Autorità di protezione, di “compiti che rientrano nell’ordinaria gestione curatelare e per la quale non sono necessarie particolari competenze o qualifiche giuridiche”.
4. Come visto, la possibilità di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione per ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti. I criteri da ritenere sono quelli a sapere se gli interessi del richiedente siano toccati in modo importante, se la causa sia fattualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti e le capacità del richiedente di districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità segnatamente linguistiche (Trezzini, op. cit., art. 118 p. 473).
Anche laddove la procedura sia retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita) ciò non significa che il patrocinio di un avvocato divenga inutile, visto l’obbligo delle parti di collaborare con il giudice (assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale. A maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui diritti della parte in questione (ad esempio in tema di privazione della libertà a scopo di assistenza) (Trezzini, op. cit., art. 118 p. 474).
Concretamente il giudice deve pertanto valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio in ogni singola procedura, fosse essa anche retta dal principio inquisitorio. Soprattutto in tematiche di natura famigliare questa valutazione non dev’essere eccessivamente rigorosa né limitata a un mero ragionamento indirizzato ai soli meccanismi procedurali o alla massima applicabile (Trezzini, op. cit., art. 118 p. 474). Il ruolo dell’avvocato non si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di mediatore, di paciere, di interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che, in un contesto spesso emotivamente assai connotato, sono determinanti e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio.
5. Nel caso in esame, malgrado l’opinione espressa dal reclamante, non è dimostrata in alcun modo l’esigenza di un patrocinatore che fornisca una consulenza giuridica nella fase di presentazione dell’istanza e dell’istruttoria poi condotta dall’Autorità di protezione. La procedura che ha visto coinvolto RE 1 era una procedura semplice, nella quale alla richiesta di protezione da parte dell’interessato ha fatto seguito un’istruttoria per la verifica del suo stato di debolezza e dei presupposti per l’istituzione di una misura a suo favore. Non si è trattato di una procedura che ha inciso profondamente sui diritti dell’interessato, nella misura in cui, per di più, l’Autorità di protezione ha concluso con l’accoglimento della sua istanza. Non fosse stato il caso, l’interessato avrebbe in ogni caso ancora potuto insorgere contro tale decisione presso la scrivente Camera, chiedendo (vista, in tal caso, la natura e la complessità della procedura) l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
Malgrado possa essere ammesso uno stato di debolezza del reclamante, in un procedimento di istituzione di una misura di protezione, privo di complicazioni come è il caso in esame, l’esigenza di essere rappresentato da un legale (a spese della collettività) non può essere ammessa. Siamo infatti in presenza di una procedura che non necessitava di particolari conoscenze, né dell’esecuzione di particolari formalità. Va evidenziato che, per formulare una richiesta come quella del reclamante tendente a essere aiutato tramite una misura di protezione, bastava una telefonata all’Autorità di protezione. Peraltro, giova ricordare che – come rettamente evidenziato dall’Autorità di protezione – le spese della richiesta, formulata per il tramite dell’avv. PR 1, di istituire una curatela e di nominare la stessa patrocinatrice quale curatrice, rientrano semmai nei rimborsi che la curatrice avv. PR 1 – nel frattempo designata a tale funzione – può chiedere nell’ambito della fatturazione delle sue prestazioni per l’anno 2015.
6. Visto quanto sopra, il reclamo va respinto.
Quanto all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in questa sede, si rammenta che giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Nel caso specifico, il gravame difettava sin dal principio la probabilità di esito favorevole, ritenuta l’infondatezza degli argomenti sollevati dal reclamante. Di conseguenza, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di RE 1.
3. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata da RE 1 è respinta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.