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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.10.2015 9.2015.12

9. Oktober 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,943 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

Volltext

Incarto n. 9.2015.12

Lugano 9 ottobre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di RE 2 e la nomina di CUR 1 quale curatrice;

giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2015 presentato da RE 1 e da RE 2 contro la decisione emessa il 4 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A.RE 2 (1980), affetta da anomalia cromosomica con vizio cardiaco congenito e grave ritardo psichico, è figlia di RE 1 e di __________.

La famiglia di RE 1 è seguita dal Servizio sociale dal 1991.

RE 2 è al beneficio di una rendita AI (al 100%) e vive con la madre a __________.

B.    Chiamata a decidere su segnalazione del Servizio sociale di __________, con decisione del 27 giugno 1997 l’allora Delegazione Tutoria di __________ ha istituito in favore di RE 2 e dei due fratelli minori una curatela educativa (per fornire consiglio e aiuto alla madre RE 1 nella cura dei figli) (art. 308 vCC).

Mediante decisione del 17 aprile 1998 la Sezione degli enti locali ha annullato la precedente decisione, e ammonito RE 1 a voler controllare la regolare esecuzione dei compiti a casa assegnati ai figli, nonché prestare attenzione in merito all’impiego del tempo libero da parte dei tre figli.

C.    RE 2 è diventata maggiorenne il 25 settembre 1998.

Mediante decisione del 23 febbraio 1999 la Sezione degli enti locali ha accolto l’istanza del 5 novembre 1998 della Delegazione tutoria e dichiarato l’interdizione di RE 2 giusta l’art. 369 vCC. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

A seguito dell’istanza della madre, preso atto della risoluzione di interdizione, con decisione del 17 marzo 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha reintegrato RE 1 nell’esercizio dell’autorità parentale giusta l’art. 385 cpv. 3 CC (con il compito di amministrare la sostanza e i redditi della figlia e di rappresentarla nei suo atti civili e assisterla nelle cure personali). La decisione è stata fondata sulle seguenti circostanze: “la natura della malattia di RE 2, riconoscibile a terzi in buona fede e l’interessata attualmente vive con la madre e i fratelli” e la madre si è sempre occupata della figlia.

D.    Con decisione del 30 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela ai sensi dell’art. 394 vCC in favore di RE 1, nominando l’avv. __________ quale curatrice.

E.    Mediante decisione del 19 novembre 2003 la Commissione tutoria ha conferito al Servizio psico-sociale di __________ il mandato peritale di procedere con urgenza ad una verifica della situazione personale di RE 2. Con scritto del 2 agosto 2004 il Servizio psico-sociale ha informato di aver incontrato RE 2 in una sola occasione e che, a causa della mancata collaborazione con RE 1, la perizia non ha potuto essere effettuata. In conclusione ha però consigliato l’istituzione di una tutela a suo favore, indicando che “la nomina di un tutore permetterà di allestire un adeguato progetto per il futuro”.

F.    Il 1° maggio 2003 RE 1 e i figli si sono trasferiti a __________.

G.    Dopo varie segnalazioni (secondo cui RE 2 non sarebbe seguita adeguatamente) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha convocato RE 1 ad un udienza di discussione (10 ottobre 2013).

Durante l’udienza del 23 gennaio 2014, indetta per discutere la situazione di RE 2, è stato indicato che la madre non ha dato seguito alle proposte fatte dal Comune. L’Autorità di protezione ha invitato RE 1 a rivolgersi ai servizi sociali per organizzare qualche attività o sostegno a favore della figlia e ha indicato che qualora si fosse rivelato necessario sarebbe stata istituita una misura di protezione con la nomina di un curatore.

All’udienza di discussione del 28 agosto 2014, è stata ribadita la necessità di rendere RE 2 più indipendente e di sostenerla a livello amministrativo e personale. È stato confermato il persistere di segnalazioni da parte di vicini in merito a “comportamenti inopportuni” di RE 2, che arrecavano pericolo a sé stessa e agli altri. L’Autorità di protezione ha presentato alle parti CUR 1 la quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di curatrice. A verbale risulta che madre e figlia hanno accettato la curatrice presentata in sede d’udienza (RE 1 si è però rifiuta di sottoscrivere il verbale).

H.    Mediante risoluzione del 4 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha revocato l’esercizio dell’autorità parentale (385 cpv. 3 vCC), come pure la successiva misura sostitutiva, non confermata, di curatela generale giusta l’art. 398 CC, da parte di RE 1 sulla figlia. In favore di RE 2 ha istituito una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni. Alla curatrice CUR 1 è stato assegnato il compito di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, di gestirne il patrimonio e i redditi, nonché vegliare al benessere sociale (prevedere attività organizzate presso un adeguato centro competente, nonché attivare, se necessario, eventuali altri sostegni a favore della curatelata). RE 2 è stata privata dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi e della sostanza.

I.      Contro la predetta decisione sono insorte RE 2 e RE 1 mediante reclamo del 19 gennaio 2015 postulando che la risoluzione sia modificata nel senso che è istituita a favore di RE 2 una curatela con i compiti seguenti:

“vegliare al benessere sociale, prevedere per la curatela attività organizzate presso un adeguato centro competente con operatori specializzati, attivare se necessario, eventuali altri sostegni a favore della stessa, e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine”.

J.     Con osservazioni del 26 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha ricordato che inizialmente RE 2 era stata interdetta e poi reintegrata nell’esercizio dell’autorità parentale della madre. Tale misura sarebbe stata automaticamente convertita in una curatela generale (misura mai confermata). Posto che la madre si è sempre occupata della figlia, ma che la madre stessa è al beneficio di una curatela di rappresentanza (poiché presenta difficoltà in ambito amministrativo), a mente dell’Autorità di protezione la misura ora in esame, la meno incisiva possibile, è in ogni caso necessaria al fine di fornire protezione a RE 2. Una curatela generale non sarebbe invece giustificata e tantomeno garante degli interessi della figlia.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha in sostanza revocato l’avvenuto ripristino dell’autorità parentale ordinato secondo il previgente diritto, automaticamente sostituito con una curatela generale (disp. 1), nonché istituito in favore di RE 2 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, giusta l’art. 394 e 395 CC, con compiti di rappresentanza amministrativa e di gestione patrimoniale (disp. 2.1-2.2) e di vegliare al suo benessere sociale (disp. 2.3). L’Autorità ha disposto la privazione dei diritti civili, per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei redditi e della sostanza (disp. 3.1), autorizzando la curatrice ad aprire la corrispondenza inerenze al mandato (disp. 3.2) e ad accedere al domicilio dell’interessata per quanto necessario ad espletare al suo mandato (disp. 3.3).

                                         L’Autorità ha indicato che la necessità di protezione di RE 2 è evidente e benché a livello personale sia accudita dalla madre necessita comunque di frequentare attività organizzate presso un centro competente. A mente dell’Autorità, la tutela degli interessi di RE 2, segnatamente quelli di rappresentanza anche in ambito economico, non può essere assunta dalla madre che, a sua volta, è sottoposta a una misura di curatela.

                                   3.   Con il proprio reclamo RE 1 e RE 2 postulano che la decisione impugnata sia modificata nel senso che venga istituita a favore di RE 2 una curatela con i compiti seguenti:

                                         “vegliare al benessere sociale, prevedere per la curatelata attività organizzate presso un adeguato centro competente con operatori specializzati, attivare se necessario, eventuali altri sostegni a favore della stessa, e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine”.

                                         Le reclamanti contestano l’istituzione della curatela limitatamente alla gestione patrimoniale e finanziaria di RE 2, sottolineando che non necessita di un particolare intervento per la tutela della sue disponibilità finanziarie. Al riguardo PR 1, curatore della madre, rileva che se l’intervento “del sottoscritto legale” in alcuni aspetti della vita di RE 1 appare opportuno, “madre e figlia hanno trovato un equilibrio, sia nella gestione del budget familiare, sia se così ci si può esprimere nell’organizzazione della loro esistenza”.

                                         Da parte loro, le reclamanti acconsentono alla curatela limitatamente alla misura in cui è volta a vegliare al benessere sociale di RE 2.

                                   4.   Con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti del nuovo diritto (art. 14 cpv. 2 tit. fin. CC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 3, seconda frase, tit. fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).

                               4.1.   Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

                                         Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n.2).

                                         La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).

                                         La turba psichica, nozione di natura qualitativa, è più estesa che quella di disabilità mentale, comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio alcolismo) (cfr. CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 10).

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 20).

                               4.2.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc. 9.2013.252).

                               4.3.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

                               4.4.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                                   5.   Nel caso in esame, contrariamente a quanto palesato dalle reclamanti, l’istituzione della curatela di rappresentanza, così come ordinata, resiste alla critica in quanto necessaria.

                               5.1.   Va innanzitutto sottolineato che, come giustamente ritenuto dall’Autorità di prime cure, il bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è in concreto evidente.

                                         RE 1 è affetta da “anomalia cromosomica con vizio cardiaco congenito nonché grave ritardo psichico” (cfr. certificato medico della pediatra dr. __________ del 22 ottobre 1998, certificato del dr. __________ del 27 ottobre 1987 entrambi citati nella decisione del 23 febbraio 1999 della Sezione degli Enti locali; certificato dr. med. __________ del 29 gennaio 2014 citato nella risoluzione impugnata; certificato dello psicologo e psicoterapeuta __________del 25 settembre 2014). Tale fatto non è peraltro contestato.

                                         Come risulta dagli atti, nel 1999 RE 2 era stata dichiarata interdetta ai sensi dell’art. 369 vCC. A seguito della richiesta della madre, la stessa è poi stata reintegrata nell’autorità parentale in conformità dell’art. 385 cpv. 3 vCC.

                               5.2.   Con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, l’autorità di protezione degli adulti ha dovuto provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti del nuovo diritto.

                                         In concreto, un ripristino dell’autorità parentale (art. 385 cpv. 3 vCC), andrebbe tramutato in una curatela generale (art. 398 CC). Dopo aver sentito a più riprese sia l’interessa che la madre, preso atto che RE 2 vive e viene accudita dalla madre, l’Autorità di protezione ha ritenuto sufficiente l’istituzione di una curatela amministrativa.

                                         Ritenuta la difficoltà di RE 2 nel gestire il proprio patrimonio ed i propri redditi (percepisce una rendita AI, al 100%), nonché nell’amministrazione in generale, l’Autorità di protezione ha pertanto disposto una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio e dei redditi (art. 394 e 395 CC).

                                         Le reclamanti contestano la curatela ordinata, in particolare su questo punto (disp. n. 2.1, 2.2.).

                                         Ora, come a giusto titolo già considerato dall’Autorità di prime cure, benché la madre e il suo curatore PR 1, pretendano il contrario, ritenuto che RE 1 è, a sua volta, sottoposta a curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, non può con ogni evidenza occuparsi della gestione amministrativa della figlia.

                                         Come risulta dalla decisione di istituzione della curatela in favore di RE 1 (adeguamento della precedente misura di curatela volontaria, ris. del 12 febbraio 2015) “l’interessata appare al momento in uno stato di debolezza che comporta difficoltà di gestione del proprio patrimonio, dei propri redditi nonché della burocrazia in generale che richiede l’adozione di una misura di protezione”. Tale risoluzione, che revocava la precedente misura di curatela volontaria, è peraltro cresciuta in giudicato incontestata.

                                         Mal si comprende pertanto come possa pretendere la madre di poter gestire il patrimonio e i redditi della figlia, quando per il proprio reddito e patrimonio e per il disbrigo delle pratiche burocratiche in generale necessita a sua volta di un curatore. Le critiche delle reclamanti cadono pertanto nel vuoto, siccome inconsistenti, senza che sia necessario dilungarsi ulteriormente.

                                         In simili circostanze, pure la privazione dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei redditi, della sostanza e delle entrate, resiste alla critica delle reclamanti (disp. 3.1).

                               5.3.   Le reclamanti non contestano da parte loro l’istituzione della curatela nella misura in cui ordina al curatore di “vegliare al benessere sociale” e prevedere per la curatelata attività organizzate presso un adeguato centro competente (disp. 2.3). Neppure la scelta del curatore, operata dall’Autorità di protezione, è in concreto messa in discussione.

                               5.4.   In concreto, la curatela di rappresentanza a norma degli art. 394 e 495 CC è peraltro l’unica misura idonea e adeguata a proteggere l’interessata. Del resto, così come formulata dall’Autorità di prime cure, essa prevede la rappresentanza e la gestione degli affari amministrativi, del patrimonio e dei redditi della stessa. Una misura alternativa meno incisiva, quale ad esempio una curatela di sostegno, non sarebbe sufficiente per garantire alla reclamante la protezione di cui ha bisogno. La decisione impugnata rispetta pertanto pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità prescritti dalla legge.

                                         Va inoltre evidenziato che l’istituzione della curatela in esame non toglie alla madre la facoltà di occuparsi di tutte le questioni legate alle esigenze personali di quotidianità che esulano dalle limitate mansioni amministrative e gestionali affidate al curatore. L’istituzione della curatela in esame, volta a fornire un ausilio in ambito amministrativo e gestionale alle reclamanti, non pone in dubbio che RE 1 si occupi in modo adeguato ed affettuoso della figlia. Come evidenziato dall’Autorità di protezione in sede d’udienza (28 agosto 2014) la misura è volta a rendere RE 2 più indipendente e a sostenerla a livello amministrativo e personale. Il curatore amministrativo, e non già generale, non si sostituirà in alcun modo alla madre per tutte le questioni di protezione e sostengo quotidiani di cui RE 2 necessita.

                                         Si rileva che in concreto non è stata istituita una curatela generale, bensì una semplice curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 CC). In concreto la necessità di una misura di protezione appariva e appare tuttora incontestabile.

                                   6.   La risoluzione impugnata resiste alla critica delle reclamanti e va di conseguenza confermata, con l’invito a RE 2 e a RE 1 a voler collaborare con la curatrice.

                                   7.   Tasse e spese di giustizia sarebbero da porre a carico delle reclamanti che risultano interamente soccombenti. Tuttavia, date le circostanze, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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