Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.12.2015 9.2015.118

21. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,536 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Diritto di visita agli zii

Volltext

Incarto n. 9.2015.118

Lugano 21 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali degli zii con i minori PI 1, PI 2 e PI 3;

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2015 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 18 giugno 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2008), PI 2 (2009) e PI 3 (2013) sono figli di RE 1 e di RE 2.

                                  B.   A seguito di varie segnalazioni (e dopo aver dato mandato all’UFaM di __________ di effettuare una valutazione socio-familiare [rapporto di valutazione del 19 agosto 2011 del SPS e rapporto dell’11 febbraio 2012 del SMP di __________)] con decisione 16 febbraio 2012 (ris. 74) l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha ordinato l’obbligo di frequenza dell’asilo nido per i minori PI 1 e PI 2.

                                         Mediante decisione 14 giugno 2012 (ris. 318) la Commissione tutoria ha istituito in favore di PI 1 e PI 2 una curatela educativa, nominando __________. Con decisione di medesima data (ris. 316) la Commissione tutoria ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di effettuare dei controlli evolutivi sui minori PI 1 e PI 2 e di presentare uno specifico rapporto.

                                         Con decisione del 20 dicembre 2013 (ris. 890) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha istituito una curatela educativa anche in favore di PI 3 ordinando nel contempo, anche per lei, l’obbligo di frequenza all’asilo nido.

                                  C.   A seguito di una richiesta d’aiuto di RE 1, mediante decisione supercautelare del 25 febbraio 2014 (ris. 164) l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui tre figli PI 1, PI 2 e PI 3, incaricando l’UAP di trovare un collocamento idoneo per i minori. I minori sono stati affidati a una famiglia SOS (__________).

                                  D.   Il 3 marzo 2014 il SMP ha presentato il proprio rapporto (a seguito del mandato conferitogli il 14 giugno 2012 dalla Commissione tutoria). Dallo stesso emergeva che la madre non era al momento in grado di occuparsi da sola dei tre bambini e rifiutava un aiuto psichiatrico.

                                  E.   Mediante decisione 13 marzo 2014 (ris. 200) l’Autorità di protezione - dopo aver sentito il parere dell’UAP (scritto del 13 marzo 2014) - ha ripristinato le relazioni personali fra RE 1, RE 2 e i figli PI 1, PI 2 e PI 3, stabilendo che si dovevano svolgere in forma libera, settimanalmente, per la durata di tre ore e mezza (dalle ore 15.00 alle ore 18.30), con la mediazione del Punto d’Incontro di Casa __________. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

                                         Il 13 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha nel contempo approvato il progetto educativo presentato dall’UAP per i tre minori il 10 marzo 2014.

                                         Con decisione del 28 marzo 2015 (ris. 249) l’Autorità di protezione ha affidato mandato peritale alla dottoressa __________ di verificare la situazione personale e lo stato di salute di RE 1.

                                  F.   Nel frattempo, l’Autorità di protezione ha provveduto a convocare i genitori per un’udienza di audizione (RE 2 il 13 marzo 2014 e RE 1 il 20 marzo 2014).

                                  G.   Il 2 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori e gli zii materni PI 4 (fratello di RE 1) e PI 5, alfine di discutere la questione dei diritti di visita zii-nipoti. Durante l’udienza gli zii hanno chiesto di poter vedere i minori la domenica e poi una o più volte la settimana, la sera. RE 1 ha dichiarato che gli zii hanno un rapporto “molto importante” con i nipoti e che “di principio è d’accordo che gli zii vedano i minori il più possibile, a seconda delle esigenze di questi ultimi e dei minori”.

                                  H.   Chiamata a esprimersi su richiesta dell’Autorità di protezione, il 4 maggio 2015 la dottoressa __________ ha presentato il proprio rapporto. In particolare ha osservato che “dal mio punto di vista mantenere i contatti con la famiglia allargata è senz’altro auspicabile per i minori (previo giudizio positivo sull’adeguatezza e affidabilità delle persone in questione)” (pag. 2), osservando che i conflitti legati allo svolgimento dei diritti di visita incidono negativamente sullo stato di salute dei minori.

                                         Il curatore educativo __________ ha da parte sua osservato che, pur ritenendo lo zio e la moglie “delle figure estremamente positive” non reputa “consigliabile per il momento affiancare frequenti visite allo zio e alla moglie con i diritti di visita concessi ai genitori”. Benché la famiglia allargata costituisca una risorsa, questa deve essere, a mente del curatore, confinata necessariamente in uno spazio temporale maggiormente ridotto rispetto alle richieste.

                                    I.   Mediante decisione del 18 giugno 2015 (ris. 401), l’Autorità di protezione ha disposto che gli zii materni PI 4 e PI 5 potranno vedere i tre nipoti due giorni al mese (disp. 1) e che tali diritti di visita “saranno un momento privilegiato tra gli zii e i minori, al quale i genitori non dovranno presenziare” (disp. 2). I diritti di visita, come pure l’orario saranno stabiliti in collaborazione con il curatore educativo (__________) e con __________ (UAP) (disp. 4).

                                  L.   Contro la predetta decisione del 18 giugno 2015 sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo del 14 luglio 2015, postulando un ampliamento dei propri diritti di visita (aggiunta di due intere domeniche mensili alternate) e osservando che se i diritti di visita concessi agli zii dovessero compromettere anticipatamente la loro richiesta tale decisione dovrà allora essere “rivista”. I reclamanti suggeriscono che agli zii venga concesso un solo diritto di visita mensile (domenica), pur acconsentendo che gli stessi continuino a presenziare ai loro diritti di visita.

                                         Con scritto del 23 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

                                         Mediante osservazioni del 16 agosto 2015 PI 4 e PI 5 hanno ribadito la loro disponibilità a restare vicini ai tre nipoti per i quali “nutrono un profondo affetto da loro corrisposto”. Essi ritengono che sia nell’interesse del bene dei minori mantenere e se possibile intensificare le relazioni con gli zii stessi.

                                  M.   Nel frattempo con decisione del 23 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento SOS dei minori disponendo il collocamento degli stessi presso una famiglia affidataria (coniugi __________).

                                         Con decisione del 1° ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza inoltrata dai genitori il 20 settembre 2015 volta ad un ampliamente dei diritti di visita. L’autorità di prime cure ha in particolare osservato che “le limitazioni delle capacità genitoriali che avevano portato al collocamento dei minori e che sono emerse anche in sede di perizia, permangono ancora oggi”.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione, ha accolto l’istanza di PI 4 e PI 5, concedendo agli stessi un diritto di visita di “due giorni al mese”. L’autorità di prime cure ha disposto che a tale diritto di visita non devono presenziare i genitori, essendo un momento privilegiato tra gli zii e i minori.

                                         L’autorità di prime cure ha in particolare osservato che gli zii possono fornire un sostegno importante ai nipoti, rilevando che si sono fino ad oggi dimostrati adeguati durante i diritti di visita. L’Autorità di protezione ha ribadito che il diritto di visita dei genitori, limitato ad una volta alla settimana, non può essere al momento ampliato, ritenuto che i genitori non hanno intrapreso alcuna presa a carico terapeutica e considerato il possibile conflitto di lealtà dei minori nei confronti dei genitori stessi.

                                   3.   RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta decisione, contestando in modo del tutto generico la concessione di un diritto di visita agli zii dei propri figli. Oltre ad ammettere di aver acconsentito in sede d’udienza alla concessione ora in esame, i reclamanti riferivano di essere intenzionati a richiedere l’ampliamento dei propri diritti di visita con i figli. Nel reclamo, pur ammettendo di non essere a priori contrari alla concessione di un diritto di visita agli zii, indicano di contestare il dispositivo che vieta loro di presenziare ai diritti di visita degli zii, nonché la durata dei diritti di visita concessi. I reclamanti, temendo che i diritti di visita concessi agli zii possano “compromettere anticipatamente” la richiesta di ampliamento dei propri diritti di visita, suggeriscono che venga “valutata l’assegnazione di un solo diritto di visita mensile durante il giorno di domenica”.

                                   4.   Ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

                                         Giusta l’art. 274a CC, il diritto alle relazioni personali può, in circostanze straordinarie, essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio (cpv. 1); i limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia (cpv. 2).

                                         Sono circostanze straordinarie – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne (Hegnauer, Berner Kommentar, Vol. II, 1997, ad art. 274a CC n. 19; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed. 2014, n. 760-761; Schwenzer, BSK ZGB I, 4. ed. 2010, ad art. 274a CC n. 5; Leuba, CR CC I, 2010, ad art. 274a CC n. 7-9). Quanto al bene del figlio, esso può risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare effetti collaterali negativi (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione 1998, pag. 110 n. 19.06; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 761; Leuba, CR CC I, ad art. 274a CC n. 5). Diversamente dalle relazioni personali tra i genitori e il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer, Berner Kommentar, ad art. 274a CC, n. 15; Schwenzer, BSK ZGB I, ad art. 274a CC n. 2; Leuba, CR CC I, ad art. 274a CC n. 6; v. anche sentenza CDP del 30 ottobre 2014, inc. 9.2014.97).

                                   5.   Nel caso concreto, contestata, seppur in modo del tutto generico e inconsistente, non è la concessione del diritto di visita agli zii PI 4 e PI 5 quanto la durata degli stessi.

                                         In sede d’udienza (2 aprile 2015) RE 1 ha infatti ammesso che “gli zii hanno un rapporto molto importante con i nipoti”, dichiarandosi di principio d’accordo a che vedano i nipoti “il più possibile”. Nel reclamo ha poi ribadito di aver sostenuto il fratello nella sua richiesta.

                                         I reclamanti, contestano la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in cui vieta loro di presenziare ai diritti di visita concessi a RE 1 e RE 2. Detta doglianza non può essere condivisa.

                                         Ora al riguardo l’Autorità di prime cure ha ribadito che il diritto di visita dei genitori, limitato ad una volta alla settimana (tre ore e mezza), non può essere al momento ampliato. Conclusione nel frattempo confermata con decisione del 1° ottobre 2015 (ris. 690), basata sulla perizia agli atti e motivata dal fatto che i genitori non hanno intrapreso nessuna presa a carico terapeutica. Un ampliamento dei diritti di visita dei genitori aumenterebbe inoltre il conflitto di lealtà dei minori nei confronti dei genitori stessi. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Come evidenziato dall’Autorità di prime cure, permettere ai genitori di presenziare ai diritti di visita degli zii sarebbe come concedere loro un ampliamente dei diritti di visita.

                                         Quanto alla durata dei diritti di visita concessi agli zii (due giorni al mese), si rileva che i reclamanti ne contestano la durata esclusivamente nella misura in cui potrebbe andare a scapito di un eventuale ampliamento del loro diritto di visita. Ora, in concreto, appare chiaro e risulta dagli atti, che i diritti di visita degli zii e dei genitori sono indipendenti gli uni dagli altri. La durata del diritto di visita concesso agli zii non è in connessione con il diritto di visita dei genitori e non ne condiziona la durata. I timori che la concessione di diritti di visita, così come accordati agli zii, possano sfavorire l’ampliamento dei diritti di visita concessi ai genitori sono infondati. Nella decisione di diniego del 1° ottobre 2015 non si fa infatti riferimento alcuno ai diritti di vista accordati agli zii. L’ampliamento ai genitori è stato negato per altri motivi.

                                   6.   In simili circostanze, il reclamo, per quanto ricevibile, si avvera privo di fondamento e va respinto. La decisione impugnata merita di conseguenza di essere confermata.

                                         Tasse e spese sono a carico dei reclamanti – interamente soccombenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                               fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1 e RE 2, in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2015.118 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.12.2015 9.2015.118 — Swissrulings