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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.12.2015 9.2015.10

24. Dezember 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,335 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Contestazione rapporti morali e rendiconti finanziari per gli anni 2013 e 2014 (finale) relative all'operato della curatrice

Volltext

Incarto n. 9.2015.10

Lugano 24 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Gianella

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda i rendiconti finanziari per il 2013 e il 2014 e l’ammontare delle spese mercede della curatrice

giudicando sul reclamo del 14 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2014 dall'allora Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione del 21 febbraio/7 marzo 2008 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) è stata istituita a favore di RE 1 una curatela amministrativa conformemente all'art. 393 cpv. 2 vCC e nominato quale curatore il signor __________ a cui è subentrata con decisione del 17 marzo/14 aprile 2011 (risoluzione n. 10536) della Commissione tutoria la signora CUR 1.

                                  B.   Con decisione 31 luglio/2 agosto 2013 l'allora Autorità regionale di protezione __________, ora Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato la curatela amministrativa istituita ai sensi dell'art. 393 cpv. 2 vCC e ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni in applicazione dell'art. 394 CC in relazione con l'art. 395 CC, confermando la signora CUR 1 alla funzione di curatrice. In particolare, è stato conferito compito alla curatrice di: a) rappresentare RE 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche; b) amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali di RE 1.

                                  C.   Tramite reclamo del 5 settembre 2013, RE 1 è insorto a questa Camera, facendo valere tra l'altro la violazione del diritto di essere sentito, essendo detta decisione stata emanata senza che gli sia stata data facoltà di pronunciarsi e di prendere posizione. Tramite decisione del 3 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha previsto il riesame della risoluzione impugnata giusta l’art. 450d cpv. 2 CC. L’Autorità ha indetto un’udienza il 6 novembre 2013 alla presenza di RE 1 per discutere dell’adeguamento della misura di protezione a suo favore. Nell’ambito dell’incontro, RE 1 ha domandato “che venga sostituita la curatrice nominando quale nuovo curatore il figlio __________”. Contattato dall’Autorità per esprimere un parere medico in merito, il dr. med. __________, psichiatra curante dell’interessato, si è espresso in merito alla sostituzione l’11 novembre 2013 ritenendo che “pur valutando, dal profilo sanitario, in modo particolarmente positivo la rappresentazione che figura l’attuale curatrice, ritengo indicato affidare la stessa, intendo la curatela, al figlio __________”. Con scritto del 12 febbraio 2014, l’avv. PR 1, patrocinatore del curatelato, ha confermato la volontà di RE 1 di vedere revocata la curatela e di attribuire la sua rappresentanza al figlio mediante una procura generale.

                                  D.   Il 20 febbraio 2014, con risoluzione n. 15941, l’Autorità di protezione ha revocato la curatela con effetto al 14 marzo 2014 e chiesto alla curatrice CUR 1 di presentare il rendiconto finale per la gestione dell’anno 2014 dopo essere stata scaricata dal proprio mandato.

                                  E.   In data 12 dicembre 2014, l’Autorità di protezione ha approvato i rapporti morali per le gestioni degli anni 2013 e 2014 (rapporto finale per il periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 14 marzo 2014) presentati dall’allora curatrice CUR 1, approvato i rendiconti finanziari per le gestioni 2013 e 2014 (rendiconto finale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 14 marzo 2014), riconosciuto un’indennità totale di fr. 3’109.30 per gli anni in questione posta a carico del curatelato e anticipata dal Comune di __________, scaricato la curatrice dal proprio mandato con i ringraziamenti per il lavoro svolto, e posto la tassa della decisione di fr. 330.00 a carico del curatelato (risoluzione n. 16755).

                                  F.   Con un reclamo definito “cautelativo” del 14 gennaio 2015, RE 1 è insorto a questa Camera domandando che gli vengano “trasmessi in visione tutti i giustificativi contabili allestiti dalla curatrice CUR 1, il dettaglio delle entrate e delle uscite, gli estratti dei conti bancari con tutti i movimenti, il dettaglio della mercede e delle spese della curatrice, con un nuovo termine per completare o rettificare il reclamo”, che la decisione impugnata sia integralmente annullata, che i rapporti morali e i rendiconti finanziari della curatrice per gli anni 2013-2014 non siano approvati, che alla curatrice non sia riconosciuta l’indennità richiesta e non le sia dato lo scarico. Con osservazioni del 22 gennaio 2015 di cui si dirà, se necessario, in seguito, la curatrice CUR 1 ha domandato la reiezione del gravame. Nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2015, l’Autorità di protezione ha contestato le argomentazioni del reclamante, ritenendo, da un lato che non si giustifichi concedere un nuovo termine al reclamante, i documenti da lui richiesti essendo stati a disposizione dell’interessato presso l’Autorità di protezione a far tempo dell’emanazione della decisione e, dall’altro lato, considerando di avere correttamente approvato l’operato della curatrice non avendo costatato nessuna irregolarità nell’esercizio dello stesso.

                                  G.   Con replica del 12 marzo 2015, RE 1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni. Sia l’Autorità di protezione che la curatrice hanno rinunciato a inoltrare una duplica.

Considerato

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione dopo avere esaminato il rapporto morale per la gestione 2013 presentato il 28 febbraio 2014, il rapporto morale finale per la gestione 2014 (dal 1°gennaio 2014 al 14 marzo 2014), il rendiconto finanziario 2013 presentato il 28 febbraio 2014 e rettificato d’ufficio, il rendiconto finanziario finale per la gestione 2014 (dal 1° gennaio 2014 al 14 marzo 2014) e valutato le note mercede e spese esposte dalla curatrice per la gestione durante il periodo interessato, accertata la regolarità della gestione, constatato che la sostanza è stata amministrata e collocata in modo conforme, ha approvato i rendiconti e i rapporti morali presentati e accettato l’indennità richiesta dalla curatrice. L’indennità è stata posta a carico del curatelato e anticipata per esso dal Comune di __________.

                                   3.   Contestati nella fattispecie sono i dispositivi 1, 2, 3 e 4 della risoluzione impugnata. Il reclamante sostiene che l’attività della curatrice sia stata approvata in modo “acritico”. Le doglianze di RE 1, contenute nel reclamo e dettagliate nelle sue osservazioni, gravitano principalmente attorno a tre perni: la tenuta della contabilità da parte della curatrice, la gestione da parte di essa delle pretese pecuniarie della figlia del curatelato, __________, e la mercede riconosciutale per l’assistenza al curatelato durante il 2013 e il 2014. Innanzitutto, il reclamante critica la curatrice perché essa avrebbe inoltrato durante il mese di febbraio 2014 tutte le sue dichiarazione d’imposta per i quattro anni precedenti, motivo per cui, non avendo pagato acconti, sono stati notificati conguagli per un importo rilevante con conseguenti difficoltà di pagamento (reclamo pag. 2). Inoltre, il reclamante rimprovera alla curatrice di non avere “pagato regolarmente e correttamente i contributi alimentari mensili a favore della figlia, __________” (reclamo pag. 2).

                                         Nelle osservazioni datate 12 marzo 2014, l’insorgente dettaglia le proprie richieste. Per quanto attiene alla contabilità, egli sostiene che la curatrice avrebbe effettuato un pagamento di fr. 200.- dopo la data della fine della curatela ovvero il 17 marzo 2014. Inoltre egli lamenta che la curatrice abbia annullato lo spillatico del pupillo contestualmente alla fine della curatela. Infine RE 1 si duole che la curatrice non gli abbia restituito tessere e codici per l’accesso all’e-banking. Per quanto attiene alla situazione fiscale, il curatelato ritiene che la curatrice avrebbe dovuto informarsi prima dei tempi trascorsi dall’amministrazione e proporre spontaneamente il pagamento di acconti più importanti. Infine a motivo del fatto che il dettaglio della mercede e delle spese pretese dalla curatrice non risulterebbe agli atti, RE 1 sostiene che non possano essere confermate tali spese. L’insorgente domanda dunque che i rapporti morali e i rendiconti per gli anni 2013 e 2014 non vengano approvati.

                                   4.   Come testé indicato, nella prima parte del suo reclamo, l’insorgente si duole della gestione contabile da parte di CUR 1 e del mancato pagamento delle pretese pecuniarie mosse dalla figlia, __________, nei suoi confronti.

                               4.1.   Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

                                         Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

                                         La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1e4e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).

                               4.2.   Nella presente fattispecie, l’insorgente non muove contestazioni nei confronti dell’approvazione da parte dell’Autorità di protezione dei rapporti morali e dei rendiconti finanziari né dettaglia perché la loro approvazione sarebbe inesatta formalmente, incompleta, inadeguata o illegale. RE 1 esordisce che l’approvazione sia “acritica” e concentra in seguito le sue doglianze sull’operato della ex-curatrice. Limitandosi dunque a biasimare il lavoro svolto dalla curatrice, il reclamante non si confronta con la decisione impugnata. Sicché le contestazioni riguardanti la gestione del mandato da parte dell’ex-curatrice – in particolar modo la gestione della dichiarazione di redditi per gli anni compresi dal 2009 al 2014 con l’ufficio esazione e condoni e delle pretese pecuniarie della figlia __________ nei confronti del padre – appaiono finanche ai limiti della ricevibilità nella misura in cui non si confrontano con la risoluzione impugnata. Questa Camera ha avuto modo di rammentare ancora di recente che qualora il curatelato abbia dubbi sulla qualità dell’operato svolto dal curatore gli appartiene di denunciare o di avviare procedimenti civili nei confronti di esso (sentenza CDP 9.2014.219 del 25 novembre 2015 consid. 3).

                               4.3.   Si segnala comunque di transenna che le critiche relative all’operato della curatrice non appaiono di primo acchito destinate al successo. A titolo di esempio, la doglianza secondo la quale la curatrice avrebbe effettuato un pagamento dopo la revoca del mandato non trova nessun riscontro agli atti. Risulta invece dal carteggio che la curatrice ha dato l’ordine in data 14 marzo 2014, ovvero l’ultimo giorno del mandato – a suo dire, ciò che risulta peraltro presumibile – su richiesta del curatelato di versare a lui fr. 200.- a titolo di spillatico. Mal si comprende come egli possa nel reclamo censurare un versamento a suo favore, effettuato a sua richiesta, e comunque svolto prima della fine del mandato.

                                   5.   Rimane da esaminare la censura relativa alla mercede riconosciuta alla curatrice.

                               5.1.   Giusta l’articolo 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusser ad. art. 404 n. 7) – il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo del compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (art. 404 cpv. 2 CC). Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

                               5.2.   Nella fattispecie, tramite la risoluzione qui impugnata, è stata riconosciuta alla curatrice un’indennità totale di fr. 3’109.30 suddivisa in fr. 2’254.10 per l’anno 2013 (fr. 2’036.65 a titolo di mercede e spese diverse comprese quelle di trasferta fr. 217.45) e fr. 855.20 per l’anno 2014 (fr. 800.- a titolo di mercede e fr. 55.20 di spese diverse). Nel proprio gravame, l’insorgente non contesta il principio della remunerazione della curatrice, né indica neppure a grandi linee di quanto andasse ridotta la mercede dovutagli. Egli chiede nel reclamo di potere esaminare la mercede e la nota spese della curatrice, e nelle osservazioni afferma che “tra gli atti consultati dal ricorrente non risulta il dettaglio della mercede e delle spese pretese” e dunque “che non può essere confermata una mercede e relative spese non giustificate”. Insufficientemente motivata, una tale censura andrebbe, di principio, respinta (art. 450 cpv. 3 CC). Tuttavia, secondo dottrina, i requisiti formali in questa materia non devono essere troppo elevati: una motivazione sommaria che permetta di determinare l’oggetto del reclamo e la ragione per cui l’insorgente non concordi con il provvedimento disposto dovrebbe essere sufficiente (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6472. Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; Steck, CommFam, art. 450 CC N 31). Ora, in casi di questo genere, come deciso in precedenza da questa Camera, mancando dati affidabili, il giudice deve procedere per apprezzamento, come quando valuta un presunto onere d'imposta in difetto di risultanze attendibili (sentenza CDP 9.2014.34 del 15 giugno 2015 consid. 4; in materia fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 luglio 1997, consid. 2c). Sulla scorta degli elementi agli atti, è possibile nella fattispecie effettuare una stima delle ore dedicate al mandato.

                               5.3.   La mercede approvata nel 2013 corrisponde a circa 50 ore di lavoro remunerate fr. 40.- all’ora, rappresentate il corrispettivo di meno di un’ora di lavoro alla settimana sull’arco di un anno. L’impegno sembra congruo con il mandato di curatela di gestione e amministrativa affidato alla curatrice. Peraltro, l’indennità richiesta è in linea con le note spese sottoposte dalla curatrice gli anni precedenti, approvate dall’Autorità di protezione e accettate dal curatelato. Per il periodo compreso dal 1° gennaio al 14 marzo 2014, l’Autorità di protezione ha approvato a favore della curatrice un’indennità di fr. 800.- corrispondenti a 20 ore di lavoro remunerate fr. 40.- all’ora, ovvero una media di due ore di lavoro a settimana. Tenendo conto degli oneri amministrativi che comporta la chiusura del mandato in seguito alla revoca della curatela, un tale importo non risulta spropositato. Mancando il dettaglio delle note mercede e spese esposte per il 2013 e il 2014, una stima delle ore dedicate al mandato permette di confermare il compenso reclamato dalla curatrice. Non appaiono dunque motivi che giustifichino di distanziarsi dall’importo riconosciuto dall’Autorità di protezione a titolo di mercede e di spese in favore della curatrice per gli anni 2013-2014. Sicché anche questa censura non merita accoglimento.

                                   6.   Per i motivi sopraelencati, reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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