Incarto n. 9.2014.91
Lugano 28 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________ e a CO 2 patr. da: PR 1
per quanto riguarda tasse, spese e ripetibili del procedimento riguardante il trasferimento definitivo di PI 1
giudicando sul reclamo presentato il 20 giugno 2014 da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata il 19 maggio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1, RE 2 e CO 2 sono figlie di PI 1 (1922), cittadina __________.
B. Sino al mese di giugno 2010, PI 1 ha vissuto a __________. In data 2010 si è spostata a __________ per le ferie estive, rimanendovi tuttavia ben oltre tale periodo.
C. Il 10 dicembre 2010 il Tribunale ordinario di __________ (Ufficio del giudice tutelare) ha nominato un amministratore di sostegno a favore di PI 1, designando l’avv. __________, persona esterna alla famiglia in considerazione della conflittualità esistente fra le figlie della signora PI 1.
D. La permanenza in Svizzera di PI 1 ha dato luogo a misure di protezione in suo favore anche da parte delle autorità svizzere. Il 7 dicembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria), ha istituito una curatela amministrativa combinata ai sensi degli art. 392 cifra 1 e 393 cifra 2 vCC, incaricando del mandato l’avv. CURA 1.
E. Il 6 settembre 2012 il curatore ha stabilito che il 24 settembre 2012 PI 1 dovesse rientrare al proprio domicilio di __________, luogo ove aveva trascorso quasi tutta la sua vita, tornando in Ticino per il periodo estivo ed in ogni caso beneficiando delle visite delle figlie in entrambe le località e delle migliori cure mediche e psicologiche.
F. Il 17 settembre 2012 RE 2 e RE 1 hanno presentato un ricorso cautelativo ai sensi dell’art. 420 cpv. 1 vCC presso l’allora Commissione tutoria, chiedendo di non eseguire né ritenere vincolante la decisione del curatore, adducendone la nullità e sostenendo che il trasferimento avrebbe fatto decadere la competenza dell’autorità citata. La Commissione tutoria, con risoluzione del 21 settembre 2012, ha parzialmente accolto il ricorso cautelativo, sospendendo il trasferimento, finché non vi fosse la conferma a livello medico che esso non avrebbe cagionato pericoli per l’incolumità della curatelata. Ha confermato però la facoltà del curatore a statuire sul rientro, posto altresì che costui aveva l’avallo dell’amministratore di sostegno.
G. Il 4 ottobre 2012 RE 2 e RE 1 sono insorte contro la predetta decisione all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che fosse annullata unitamente a quella del curatore del 6 settembre 2012. Dopo un doppio scambio di memorie, il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
H. Nel frattempo, il 20 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha accolto in via supercautelare l’istanza di CO 2 che chiedeva di poter accompagnare la madre a __________ per trascorrere in famiglia le ferie natalizie.
I. Durante il soggiorno a __________ per le vacanze natalizie, PI 1 è stata sentita dal Tribunale ordinario di __________; il 7 gennaio 2013 suddetto Tribunale ha prorogato il decreto 10 dicembre 2012 relativo all’amministrazione di sostegno, disponendo la trasmissione con urgenza degli atti alla Procura della Repubblica per un’eventuale interdizione della signora.
L. Il 14 gennaio 2013 CO 2 ha chiesto – in via supercautelare e, subordinatamente, cautelare – all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria regionale, di autorizzare il rientro immediato della madre presso di lei a __________. L’istanza supercautelare non è stata accolta e le parti sono state convocate ad un’udienza di discussione. Con istanza del giorno successivo, il rientro di PI 1 in __________ è stato richiesto anche dall’amministratore di sostegno.
M. In data 30 gennaio 2013 CO 2 ha ribadito la richiesta – in via supercautelare e, subordinatamente, cautelare – all’Autorità di protezione di autorizzare il rientro immediato della signora PI 1 a __________.
N. Con decreto del 12 febbraio 2013, il Tribunale ordinario di __________ ha disposto l’immediato rientro di PI 1 in __________, fermo restando la possibilità, salute permettendo, di effettuare dei periodi di vacanza in Svizzera.
O. In data 14 febbraio 2013 la curatelata è stata ricoverata presso la casa anziani di __________. Quella medesima sera, avvalendosi del decreto del 12 febbraio 2013 del Tribunale ordinario di __________, la figlia CO 2 si è recata presso la menzionata casa anziani e ha preso in consegna la madre, accompagnandola poi in __________.
P. Con scritto del 15 febbraio seguente all’Autorità di protezione, RE 2 e RE 1 hanno contestato la competenza del Tribunale __________ e l’esecutività della decisione.
Q. Con scritto del 27 marzo 2013 RE 2 e RE 1 hanno contestato l’operato del curatore, che aveva ritirato la richiesta di rinnovo del permesso B di PI 1 all’Ufficio Migrazione; le istanti hanno postulato il rinnovo del permesso o, in caso di diniego, la revoca della curatela e del mandato del curatore.
R. Questa Camera, con sentenza del 16 maggio 2013, ha considerato che a seguito del trasferimento in __________ di PI 1, cittadina __________ con residenza abituale in __________, ogni competenza delle autorità di protezione svizzere era venuta a cadere, ragion per cui ha dichiarato privo di oggetto il procedimento e lo ha stralciato dai ruoli.
Statuendo in materia di tasse e spese, questa Camera ha ritenuto che il gravame, non fosse divenuto privo di oggetto, sarebbe stata “con verosimiglianza che rasenta la certezza” respinto in ogni suo punto (consid. 11, pag. 12).
S. Con decisione del 19 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha evaso le istanze ancora pendenti. In particolare, ha dichiarato prive di oggetto l’istanza supercautelare e cautelare del 14 gennaio 2013, l’istanza supercautelare e cautelare del 30 gennaio 2013 di CO 2. Inoltre, ha dichiarato in parte prive di oggetto, in parte accolte e in parte respinte ai sensi dei considerandi le istanze 15 febbraio 2013 e 27 marzo 2013 di RE 2 e RE 1. Ha poi revocato la misura di protezione e invitato il curatore a presentare il suo rendiconto finale. Infine, ha messo le spese di fr. 1'000.- a carico di RE 2 e RE 1 per fr. 700.- (7/10) e a carico di CO 2 per fr. 300.- (3/10); ha inoltre assegnato a CO 2 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
T. Con reclamo 20 giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno impugnato tale risoluzione solo con riferimento all’accollo di tasse, spese e ripetibili, postulandone l’annullamento. Le insorgenti hanno in seguito domandato l’ammissione all’assistenza giudiziaria; con decisione presidenziale del 9 ottobre 2014 tale beneficio è stato tuttavia concesso solo a RE 1.
U. Del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. Come visto, le reclamanti contestano la decisione dell’Autorità di protezione unicamente con riferimento all’ammontare e alla suddivisione delle spese e delle ripetibili a loro accollate.
3. Nella decisione impugnata, per pronunciarsi sull’attribuzione delle spese l’Autorità di protezione ha valutato il presumibile esito del procedimento. Basandosi su quanto deciso da questa Camera il 16 maggio 2013 e stante l’incapacità di intendere e di volere di PI 1, ha ritenuto confermata la propria competenza per decidere i provvedimenti temporanei in favore dell’interessata (mentre per i provvedimenti duraturi la competenza incombeva all’autorità __________) e quindi la competenza per decidere il trasferimento in __________ della suddetta (decisione impugnata, pag. 6).
L’Autorità di protezione ha poi ritenuto che avrebbe certamente consentito il rientro in __________ della signora, “non solo opportuno ma anche legittimo e conforme al diritto” (decisione impugnata, pag. 6) considerato che ella vi aveva stabile residenza e il centro dei suoi interessi, che era di nazionalità __________, che il suo rientro era auspicato dal curatore svizzero e chiesto, in __________, dall’amministratore di sostegno. Per gli stessi motivi, la richiesta di ordinare il rientro in Svizzera, dall’__________, o di sostituire il curatore “sarebbero invece stati sicuramente respinti” (decisione impugnata, pag. 6).
L’Autorità di protezione ha sottolineato che l’incarto è stato laborioso, sia per le continue e costanti divergenti richieste delle parti, sia per il loro litigi che non hanno contribuito ad abbreviare i tempi del giudizio (osservazioni al gravame, pag. 1).
4. Secondo le insorgenti, a seguito della sentenza emanata da questa Camera il 16 maggio 2013, che accertava l’illegalità del trasferimento in __________ di PI 1 per mano di CO 2, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto immediatamente constatare che tutta la vicenda era divenuta priva di interesse (reclamo, pag. 2). L’unica questione rimasta sub iudice concerneva la revoca della curatela, da loro richiesta e – pur tardivamente – accolta dall’Autorità di protezione.
Per questi motivi, secondo le insorgenti è errato mettere a loro carico tasse, spese di giustizia e ripetibili, il cui ammontare è ad ogni modo eccessivo. RE 1 e RE 2 postulano pertanto che la decisione dell’Autorità di protezione sia annullata (reclamo, pag. 3). Pur non contestando la laboriosità dell’incarto e la litigiosità delle parti in gioco, le insorgenti respingono ogni attribuzione di responsabilità: esse ritengono che le continue sollecitazioni all’Autorità di protezione provenissero in realtà dalla controparte, e che ad esse era necessario rispondere per tutelare gli interessi della madre ed i loro (replica, pag. 1).
5. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LPMA, le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse: per l’approvazione di rendiconti morali da fr. 20.- a fr. 200.- (a); per ogni altra decisione fino a fr. 5000.- (b).
L’art. 29 cpv. 2 LPMA prevede che le autorità regionali di protezione possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; è applicabile per analogia il Codice di procedura civile (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG).
Giusta l’art. 30 LPMA, l’autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità per ripetibili.
5.1. Le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza, espressione del principio di proporzionalità (sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2a e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6b e rif.). Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2b e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6c e rif.). Il principio dell’equivalenza dispone invece che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2c e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6d e rif.).
5.2. Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza. Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta. Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità (sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2d e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6e e rif.).
Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto. Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (sentenza CDP del 26 marzo 2014, inc. 9.2013.195, consid. 2e e rif.; sentenza CDP del 13 agosto 2013, inc. 9.2013.25-114, consid. 6f e rif.).
6. Nella fattispecie, l’ammontare delle tasse e spese di giudizio decretate dall’Autorità di protezione non appare conforme ai principi sopraesposti. Seppur l’importo di fr. 1'000.- rientri ampiamente nei parametri legali (fino a fr. 5'000.-), e pur considerando che le istanze evase nella decisione impugnata erano più di una, occorre rilevare che la pronuncia in questione si limita in realtà a riassumere i fatti salienti del procedimento, senza procedere ad una particolare disamina giuridica del caso – riprendendo semmai le conclusioni cui è giunta questa Camera nella sua pronuncia del 16 maggio 2013 – stralciando dai ruoli le istanze ancora pendenti e revocando la curatela. Né la mole dell’incarto, né la litigiosità delle parti giustificano l’importo stabilito, ciò che conduce a ritenere che l’Autorità di protezione abbia ecceduto i limiti del suo potere di apprezzamento. La tassa di giustizia deve dunque essere rivista verso il basso e, considerate tutte le circostanze del caso, viene fissata a fr. 600.-.
7. Per quanto attiene invece alla ripartizione della stessa, l’Autorità di protezione ha considerato RE 1 e RE 2 solo parzialmente soccombenti, in ragione di 7/10.
Le insorgenti si ritengono invece vincenti nelle procedure in questione, dimostrando così di non aver compreso integralmente le motivazioni del giudizio reso dalla Camera di protezione il 16 maggio 2013. Corrisponde al vero che questa Camera ha disapprovato il modo di procedere di CO 2, la quale – avvalendosi di un decreto del 12 febbraio 2013 del Tribunale ordinario di __________, che disponeva l’immediato rientro di PI 1 in __________ – ha preso in consegna la madre e l’ha trasferita in __________, senza compiere i passi necessari al riconoscimento della suddetta sentenza in Svizzera e senza attendere l’esito delle procedure ivi pendenti. Tuttavia, questa Camera è stata molto chiara nell’indicare che la curatelata era più integrata a __________, avendovi sempre vissuto e trascorrendo solo dei periodi di vacanza in __________; che il soggiorno di PI 1 a __________ si è prolungato oltre il periodo estivo e senza possibilità che l’interessata desse il proprio accordo, poiché all’epoca del trasferimento era già incapace di intendere e di volere; che la dimora abituale dell’interessata, il suo centro di vita, il nucleo dei suoi interessi e dei legami più fitti era ed è in __________, ragion per cui la sua presenza a __________ non aveva prospettive sul lungo termine.
Questa Camera ha dunque stabilito che, anche se la procedura non fosse decaduta a causa del rimpatrio di PI 1, il ricorso di RE 1 e RE 2 – promotrici del gravame, che non è stato ritirato neanche dopo il suo superamento – sarebbe stato respinto in ogni suo punto.
Pertanto, alla luce di quanto considerato sopra – e a prescindere dall’irritualità delle modalità di rimpatrio di PI 1 – non vi è dubbio che le richieste contenute nelle istanze cautelari e supercautelari presentate da RE 1 e RE 2 all’Autorità di protezione non avrebbero avuto esito positivo neanche se la permanenza della madre su suolo svizzero fosse persistita. Quest’ultime non hanno peraltro ritirato le loro istanze nemmeno dopo che il ritorno della madre in __________ aveva fatto decadere la competenza delle autorità di protezione svizzere. Fatta eccezione per la richiesta di revoca del curatore – che tuttavia avrebbe avuto luogo a prescindere da una loro richiesta, data la cessazione di ogni competenza delle autorità di protezione svizzere – non può essere censurata la decisione dell’Autorità di protezione di considerarle soccombenti per 7/10.
Su questo punto il reclamo deve dunque essere respinto.
8. Visto quanto sopra, vista la parziale ma preponderante soccombenza delle insorgenti (per 7/10), l’assegnazione di ripetibili alla controparte CO 2 risulta giustificata. L’importo deciso dall’Autorità di protezione non appare sproporzionato all’impegno profuso dai suoi patrocinatori, le insorgenti non avendo peraltro argomentato in alcun modo la loro impugnativa su questo tema.
9. Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili nella misura in cui le insorgenti, parzialmente vincenti, non sono state assistite da un avvocato e la controparte CO 2 pur patrocinata, non ha presentato osservazioni al gravame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione impugnata viene così riformata:
“4. Tasse e spese di CHF 600.- sono a carico, in ragione di CHF 180.- della signora CO 2 e in solido in ragione di CHF 420.- delle signore RE 2 e RE 1, che rifonderanno in solido alla signora CO 2 CHF 2'000.- a titolo di ripetibili.”
Per il resto, la decisione impugnata rimane invariata.
2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.