Incarto n. 9.2014.89
Lugano 9 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda le misure di protezione a favore della minore PI 1
giudicando sul reclamo presentato il 13 giugno 2014 dall'RE 1, contro le decisioni n. 15769 e n. 15770 emanate il 23 gennaio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 1998 dalla relazione fra CO 2 e __________. L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), ha iniziato ad occuparsi della minore a seguito del decesso di __________, avvenuto a __________ il 2008.
Mediante disposizione testamentaria del maggio 2008, __________ aveva istituito quale erede universale l’altra sua figlia, __________ – nata il 1973 dal matrimonio del de cuius con __________, dalla quale era separato di fatto – e previsto che “la quota di legittima di mia figlia minore PI 1 venga soddisfatta in primis con l’assegnazione della mia proprietà immobiliare sita in __________”, in provincia di __________. Prima del decesso, ad PI 1 era stato donato un immobile sito a __________.
B. Con istanza del 7 dicembre 2009 la RE 1 di __________ (__________) ha domandato alla Commissione tutoria l’istituzione (già in via supercautelare) di una curatela di rappresentanza ex art. 392 cpv. 1 n. 2 vCC in favore di PI 1.
La suddetta fondazione di famiglia era stata costituita anni addietro da __________, e il relativo regolamento aveva subìto diverse modifiche nel corso degli anni. Nella sua versione finale, il regolamento prevedeva che dopo il decesso di __________, PI 1 sarebbe stata l’unica beneficiaria degli averi della fondazione, che le sarebbero stati versati al compimento dei 30 anni. Sino a quel momento, la fondazione avrebbe versato ad CO 2 una rendita annua di fr. 60'000.-, con l’onere di provvedere al mantenimento di PI 1.
Nella sua istanza, la fondazione affermava che le iniziative intraprese dalla madre di PI 1 nell’ambito della successione del padre stavano mettendo in pericolo gli interessi patrimoniali della minore e che occorreva dunque istituire con urgenza la misura di protezione richiesta. L’istanza della RE 1 non è stata accolta dalla Commissione tutoria inaudita parte; alla madre è stato invece impartito un termine per pronunciarsi.
C. Con istanza del 14 dicembre 2009 la RE 1 – sempre paventando una situazione di pericolo per gli averi della minore a seguito di un conflitto di interessi con la madre – ha richiesto l’adozione di una nuova misura supercautelare che facesse divieto a CO 2 di assumere, fino alla decisione sulla nomina del curatore, iniziative di qualsiasi natura che eccedessero quanto indispensabile alla normale amministrazione quotidiana degli averi della figlia PI 1. L’istanza è stata accolta il giorno seguente e il 7 gennaio 2010 – non essendone stata chiesta né la revoca né la modifica – è stata mutata in cautelare.
D. Dopo un doppio scambio di allegati e un’udienza di conciliazione, il 9 dicembre 2010 la madre di PI 1 e la RE 1 hanno raggiunto un accordo in merito alla nomina di un curatore ad hoc. L’accordo è stato formalizzato con la decisione della Commissione tutoria del 22 dicembre 2010, che ha dunque istituito una curatela di rappresentanza ad hoc a tutela della minore, nominando l’avv. CURA 1 “con il compito di assistere la minore nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti tesi a stabilire l’entità della quota ereditaria a lei spettante” nella successione del padre, e di formalizzare l’atto di divisione ereditaria (previa autorizzazione dell’Autorità tutoria). In base alla decisione, “i costi della curatela (mercede e costi del curatore, così come pure i costi procedurali) verranno anticipati dalla RE 1; l’accollo finale verrà deciso al termine della procedura, una volta portato a termine il mandato di curatela ad hoc”. Al termine della curatela, era previsto che la Commissione tutoria valutasse la necessità di mantenere una misura di protezione per il patrimonio di PI 1.
E. Il 7 gennaio 2011 CO 2 ha presentato una richiesta di revoca delle misure cautelari, che è stata oggetto di un doppio scambio di allegati con la fondazione. Quest’ultima si è opposta alla revoca del provvedimento, domandando che fosse mantenuto fino alla divisione ereditaria e alla fine del mandato del curatore. La richiesta della madre della minore è stata respinta dalla Commissione tutoria (decisione 12 luglio 2011) e anche il relativo ricorso all’Autorità di vigilanza ha avuto esito negativo (decisione 6 marzo 2012).
F. Nel frattempo, il 26 luglio 2011 la procedura davanti alla Commissione tutoria è proseguita con un incontro fra la RE 1, la madre della minore e il curatore tendente alla definizione della partecipazione della fondazione alle spese della minore eccedenti i fr. 5'000.- mensili previsti dal Regolamento, conclusosi con un accordo delle parti.
G. In data 19 dicembre 2011 il curatore, avv. CURA 1, ha inviato alla Commissione tutoria un suo primo rapporto, secondo il quale “l’unica soluzione percorribile per la divisione della successione salvaguardando gli interessi di PI 1 è quello dello scioglimento della RE 1, attribuendone gli attivi alla minore (…), procedendo al contempo alla nomina di uno o più curatori per la gestione del patrimonio”; tale soluzione era condizionata dall’accettazione da parte dell’autorità fiscale di tassare gli attivi della fondazione come beni ereditati da PI 1 nella successione paterna (e non come donazione da parte di persona giuridica terza, cfr. rapporto intermedio, pag. 30). Il rapporto è stato sottoposto a tutte le parti, compresa la RE 1, convocate in seguito per la relativa discussione (avvenuta il 14 febbraio 2012).
H. L’8 marzo 2012 la Commissione tutoria ha esteso il mandato del curatore alla verifica regolare dei rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1, affidandogli anche il compito di segnalare all'Autorità eventuali operazioni finanziarie che apparissero in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio di prudenza proprio degli investimenti di patrimoni di persone con misure di protezione. Alla fondazione è stato accollato l’anticipo della tassa di giustizia di tale decisione.
I. Il 10 gennaio 2013 il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – un parere giuridico di diritto italiano in relazione alla successione: esso è stato trasmesso ai legali della RE 1, di PI 1 e della madre nel corso di un incontro svoltosi il 10 aprile 2013. Nell’ambito di tale incontro, nel quale si è discusso in particolare della posizione fiscale della minore e della situazione patrimoniale della fondazione, alla RE 1 è stato dato un termine scadente l’8 maggio seguente “per comunicare all’ARP se la Fondazione intende aderire oppure no all’invito di sciogliersi” (verbale, pag. 3). Il parere di diritto italiano raccolto dal curatore evidenziava infatti la problematica del mancato rispetto della legittima spettante ad PI 1, in quanto gli averi della fondazione non sarebbero entrati in suo possesso immediatamente ma, per volontà del defunto, solo al compimento dei 30 anni.
L. Entro il termine impartito la fondazione non ha aderito all’invito. Sia all’udienza summenzionata, sia in uno scritto successivo, la RE 1 chiedeva che venisse imposto un termine agli avvocati italiani presenti per produrre le loro procure. In seguito la RE 1 ha contestato la procura presentata (riferita alla partecipazione alla procedura dinnanzi all’Autorità di protezione). Con lettera dell’8 maggio 2013 la fondazione ha comunicato che “non intende esprimersi in merito alla richiesta di scioglimento”, fintanto che da parte dei legali italiani intervenuti all’udienza presso l’Autorità di protezione “non sia stata documentata la natura del mandato in base al quale agiscono ed hanno assunto iniziative in Italia o altrove” (pag. 2; richiesta ribadita anche con lettera 11 ottobre 2013).
M. In data 16 luglio 2013, tramite un nuovo patrocinatore, CO 2 ha domandato all’Autorità di protezione una dichiarazione ufficiale attestante la sua qualità di tutrice legale della figlia, al fine di poter incassare la liquidazione di alcune polizze assicurative del padre. L’Autorità di protezione ha dato seguito alla richiesta e il 19 luglio 2013 ha inviato la dichiarazione richiesta (senza intimarla né al curatore né alla RE 1).
N. Il 1° ottobre 2013 il curatore avv. CURA 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che “nell’impossibilità di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria, stante la posizione assunta dalla RE 1”, egli riteneva che l’incarico quale curatore ad hoc non avesse più ragione di proseguire. Egli chiedeva dunque che venisse formalizzata la cessazione dell’incarico, precisando comunque che “sarebbe senz’altro auspicabile l’istituzione di una curatela che in qualche modo assicuri sia un controllo della gestione del patrimonio di PI 1, sia, nei limiti del possibile, un controllo della gestione della RE 1” e che valuti con una certa urgenza la problematica fiscale degli averi della fondazione. Lo scritto non è stato intimato alle parti.
O. CO 2 è stata quindi convocata per un’udienza – la prima senza l’intervento della RE 1 – “nell’ambito della situazione personale di sua figlia PI 1”, che ha avuto luogo il 13 dicembre 2013. In tale contesto, CO 2 ha presentato un’istanza di allestimento di inventario successorio e nomina del notaio incaricato, esponendo la strategia concordata con i legali italiani, in particolare la presentazione in Italia di un’azione di petizione ereditaria nei confronti dell’altra figlia del defunto. La madre di PI 1 ha inoltre postulato la revoca della decisione del 7 gennaio 2010, con la quale le era stato vietato di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni della figlia. Nel suo scritto del 21 novembre 2013, CO 2 aveva già chiesto all’Autorità di protezione di intervenire in maniera urgente nelle questioni pendenti, se del caso estendendo il mandato del curatore. Nulla è stato intimato alla qui reclamante.
P. Con decisioni separate del 23 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha accolto le richieste di CO 2. Da un lato, ha revocato il divieto di compiere atti eccedenti l’amministrazione ordinaria dei beni di PI 1 emanato nei confronti della madre, le ha fatto ordine di allestire l’inventario della sostanza della figlia, di presentare periodicamente un rendiconto della sostanza e dell’andamento delle pratiche successorie, ha revocato la curatela, approvato la relazione finale del curatore e posto la relativa mercede a carico di PI 1 (decisione n. 15769). Dall’altro lato, ha autorizzato CO 2 ad erigere l’inventario inerente l’eredità di __________, con nomina del notaio __________, per l'effettuazione delle relative formalità di legge (decisione n. 15770). Agli eventuali ricorsi contro entrambe le decisioni è stato negato l’effetto sospensivo. Le due decisioni, come detto, non sono state intimate alla RE 1.
Q. In data 26/27 maggio 2014 la RE 1 ha presentato una istanza di restituzione in intero del termine per interporre reclamo contro le due suddette decisioni dell’Autorità di protezione, che non le erano state notificate e di cui ha appreso l’esistenza soltanto successivamente, dalla fiduciaria __________ (gestore del patrimonio della fondazione), che era stata convenuta da CO 2 ed PI 1 in un procedimento di rendiconto in Pretura. Con decisione del giorno seguente, questa Camera ha ritenuto irricevibile la richiesta.
R. Con reclamo datato 13 giugno 2014, la RE 1 ha impugnato le due decisioni n. 15769 e n. 15770 dell’Autorità di protezione.
In breve, la reclamante lamenta il fatto che sia stata posta fine alla curatela prima della divisione della successione e dell’attribuzione ad PI 1 dei beni a lei spettanti. Viene inoltre eccepita una carente motivazione della decisione, che tralascia di sostanziare le ragioni per cui oggi i rischi di conflitto di interesse tra PI 1 e la madre non sarebbero più dati. In realtà, secondo la reclamante, tali rischi sarebbero più che mai presenti e le due decisioni impugnate aprirebbero le porte ad iniziative legali della madre in Italia, lesive degli interessi della figlia. La reclamante chiede poi il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.
S. L’Autorità di protezione, CO 2 e il curatore hanno presentato le loro osservazioni. Delle stesse e del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.
T. Successivamente all’inoltro del gravame, con risoluzione n. 16486 del 21 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di CO 2 tendente ad ottenere l’autorizzazione a rappresentare la figlia in vertenze concernenti la successione del padre, da presentarsi dinnanzi alle autorità italiane. L’Autorità di protezione ha considerato che CO 2 – esercitando a pieno titolo l’autorità parentale su PI 1 – è legittimata a rappresentarla dinnanzi alle autorità italiane, senza necessità di alcuna autorizzazione, non essendovi peraltro conflitto di interessi tra le due; anche tale decisione non è stata oggetto di intimazione alla RE 1.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
I. In ordine
2. Occorre in primo luogo determinarsi sulla tempestività del reclamo interposto contro le due decisioni.
2.1. Ai sensi dell’art. 450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.
La decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).
La legge conferisce legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura (cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una comunicazione individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di sicurezza del diritto il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal momento in cui vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è avvenuta la notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (in caso di notificazione a più parti, dall’ultima notificazione avvenuta; Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6472). Il termine di ricorso per le persone menzionate all’art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che esse vengano a conoscenza dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio, pag. 6472). Le persone vicine all’interessato e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica dello stesso (Messaggio, pag. 6472; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).
2.2. La tempestività del reclamo dipende dunque necessariamente dal riconoscimento della qualità di parte alla RE 1. In tale ipotesi infatti, le decisioni contestate avrebbero dovuto essere notificate anche alla fondazione: in assenza di tale invio, il termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo al momento della effettiva conoscenza delle stesse, il 15 maggio 2014. Qualora invece la RE 1 non fosse parte ai sensi dell’art. 450 cpv. 1 n. 1 CC, non avendo diritto ad una comunicazione personale delle decisioni impugnate (intimate al curatore e a CO 2 a fine gennaio 2014), il termine di 30 giorni per interporre reclamo sarebbe invece ampiamente scaduto in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC.
2.3. Si osserva anzitutto che è stata la RE 1 ad adire l’allora Commissione tutoria per chiedere l’adozione di misure di protezione in favore di PI 1, formulando sia in via supercautelare che nel merito la richiesta di istituire una curatela di rappresentanza. La circostanza non è comunque determinante alfine del riconoscimento della qualità di parte. Va infatti rilevato che la richiesta di provvedimenti in favore di una persona che pare bisognosa d’aiuto non fonda necessariamente lo status di partecipante al procedimento (cfr., per il nuovo diritto, Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad 443 CC n. 2; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, ad 450 CC n. 10).
2.4. Nemmeno determinante, ai fini del riconoscimento di parte al procedimento ex art. 450 cpv. 1 n. 1 CC, risulta essere il fatto che la fondazione si sia, sin dal principio, presentata come una sorta di “curatrice sui generis” degli interessi pecuniari della minore – in opposizione alla madre della stessa – in quanto detentrice di una cospicua somma di denaro di cui PI 1 è beneficiaria finale per volere del defunto padre. Come visto, la dottrina riconosce la qualità di parte al procedimento di protezione solo alla persona interessata, ai genitori (se minorenne), ed eventualmente al curatore (a dipendenza della materia). Una fondazione di famiglia del __________ manifestamente non rientra in queste categorie di persone, potendo tutt’al più rientrare nella categoria di persona vicina all’interessata ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC (cfr. DTF 137 III 67, consid. 3.6, in relazione però alla qualità per ricorrere ex art. 420 vCC). Il coinvolgimento di una simile persona giuridica al procedimento di prima istanza, quale parte al procedimento, può avere senso solo nella misura in cui l’Autorità volesse adottare dei provvedimenti nei suoi confronti. Ciò è stato il caso, nella fattispecie, nella misura in cui alla fondazione sono stati messi a carico gli anticipi della mercede del curatore, e quando la curatela ad hoc è stata estesa alla verifica dei rendiconti mensili degli investimenti della fondazione. Con riferimento a queste tematiche, la fondazione è dunque da considerare parte al procedimento in quanto personalmente toccata dalle decisioni dell’Autorità di protezione. Di conseguenza, essa avrebbe dovuto dunque ricevere – almeno – le decisioni dell’Autorità di protezione mediante la quale la curatela veniva revocata e la decisione sulla mercede e le spese del curatore, ovvero la risoluzione n. 15769.
2.5. Al di là delle considerazioni appena espresse, va tuttavia aggiunto che la dottrina riconosce una legittimità ricorsuale ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC anche a chi ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione.
Nel caso concreto va riconosciuto che, sino al mese di luglio 2013, la RE 1 – pur non essendo parte in senso stretto – ha fattivamente partecipato a tutte le fasi del procedimento di protezione. L’Autorità di protezione le ha intimato, al pari di CO 2, tutti gli atti processuali. La fondazione ha potuto replicare alle osservazioni della controparte ed è stata convocata alle udienze. La misura di protezione, addirittura, è scaturita dal raggiungimento di un accordo fra la madre della minore e la fondazione, cui è stato messo a carico l’anticipo dei costi della curatela (riservata l’accollo definitivo, da decidersi una volta portato a termine il mandato del curatore). Successivamente, come già detto, la fondazione è stata anche personalmente oggetto di un provvedimento aggiuntivo, nel senso che al curatore è stato conferito il compito supplementare di verificare i rendiconti mensili degli investimenti operati dalla RE 1 e di segnalare eventuali operazioni in contrasto con gli interessi della minore o contrarie al principio di prudenza. La ARE 1 è sempre stata convocata alle udienze ed è sempre stata invitata ad esprimersi sulle richieste e comunicazioni di CO 2: dalla Commissione tutoria prima, dall’Autorità di protezione in seguito e anche dall’Autorità di vigilanza in un procedimento tendente all’annullamento della misura cautelare in essere (che, vista la reiezione del ricorso, l’ha pure messa al beneficio di ripetibili). Non vi è dunque dubbio che, sino al momento in cui la fondazione è stata invitata dall’Autorità di protezione a sciogliersi, essa sia stata di fatto considerata dall’Autorità quale partecipante vera e propria del procedimento riguardante la curatela ad hoc istituita in favore di PI 1.
Di conseguenza, occorre concludere che la decisione in base alla quale è stata revocata tale curatela (che, come detto, comprendeva anche la verifica dei rendiconti mensili degli investimenti della fondazione) e il provvedimento cautelare destinato a proibire alla madre determinati atti prima della divisione dovevano essere comunicati anche alla RE 1. Un agire contrario viola il diritto di essere sentito della medesima, ma anche la buona fede processuale, precetto che deve orientare non solo il comportamento delle parti ma anche l’attività del giudice (cfr. art. 9 Cost. fed. e art. 52 CPC; Trezzini, Commentario CPC, Lugano 2011, ad art. 2 CPC pag. 96).
In assenza di tale comunicazione, per la RE 1 il termine di impugnazione della decisione n. 15769 non ha iniziato a decorrere prima del 15 maggio 2014. Il presente reclamo dunque deve essere considerato tempestivo.
3. A diversa conclusione si giunge invece per quel che riguarda la risoluzione n. 15770.
3.1. Il coinvolgimento completo della RE 1 nella vertenza, così come operato dalla Autorità tutoria fino all’udienza del 10 aprile 2013, non è esente da critiche. Come visto inizialmente, una fondazione di famiglia del __________ non ha, in sé, alcuna qualità di parte, né diritto di fare le veci della minorenne nel procedimento di protezione che riguarda quest’ultima. Nel caso concreto, poi, si può legittimamente mettere in dubbio che la fondazione agisca unicamente a salvaguardia degli interessi pecuniari della minore. Nel corso del procedimento si è infatti potuta riscontrare l’intenzione della RE 1 di difendere, in primis, le volontà del de cuius e il mantenimento dell’esistenza della fondazione sino ai 30 anni della minore, a prescindere dal rispetto della quota legittima di quest’ultima. La fondazione si è infatti opposta alle soluzioni di compromesso proposte dal curatore – sulla scorta anche di pareri giuridici sul diritto italiano – volte alla salvaguardia degli interessi patrimoniali della minore, che avrebbero permesso non solo l’appianamento della questione fiscale ed una divisione ereditaria rispettosa della quota di legittima di PI 1, ma anche il mantenimento di un certo controllo del patrimonio della minore (come auspicato dal defunto padre) anche dopo lo scioglimento della fondazione. A ciò si aggiunge che la RE 1 ha mostrato una certa reticenza nel fornire all’Autorità di protezione chiarimenti puntuali quanto al suo operato (si vedano le richieste di giustificazione formulate dall’Autorità in relazione ad un’uscita di fr. 290'000.-), ha “continuato ad operare una gestione patrimoniale difficilmente compatibile con le direttive applicabili alla gestione del patrimonio di minori”, nonostante le si sia fatto presente più volte questo aspetto (cfr. osservazioni del curatore del 29 luglio 2014, pag. 4), ha contestato le fatture riguardanti la mercede del curatore per il 2012 nonostante gli accordi iniziali prevedessero che se ne facesse carico, salvo attribuzione finale, e dopo le richieste di rendiconto ha bloccato l’erogazione della rendita mensile ad CO 2 (rifiuto che, in ultima analisi, va comunque a discapito del mantenimento di PI 1).
Se è vero che, alfine di giungere ad un accordo extragiudiziario di divisione ereditaria, anche l’assenso della RE 1 era necessario, è altrettanto vero che la fondazione avrebbe potuto essere coinvolta in maniera più marginale, alla stregua di quanto avvenuto per l’altra figlia del defunto, che non ha mai avuto un ruolo di parte nel procedimento di protezione concernente la sorella ma è stata unicamente chiamata in causa nella fase delle trattative per giungere ad un soluzione bonale.
Anche lo studio della problematica del trattamento fiscale della fondazione non presupponeva un simile coinvolgimento della medesima, i contatti con lei potendo essere demandati al curatore (come peraltro avvenuto per i chiarimenti con le autorità fiscali). Il modus operandi utilizzato dall’Autorità ha invece fatto assumere alla procedura dei connotati simili a quelli di un contenzioso di carattere patrimoniale/ereditario fra PI 1 e la madre, da un lato, e la RE 1 dall’altro lato. Ciò che, in realtà, non è.
3.2. Alla luce di queste circostanze, l’ampio coinvolgimento della RE 1 operato in passato non può comportare l’obbligo di coinvolgere la fondazione in ogni e qualsiasi intervento che l’Autorità di protezione sarà chiamata a mettere in atto in futuro a protezione del patrimonio di PI 1. Riservato quanto detto sopra in relazione alla risoluzione n. 15769, è dunque a ragione che l’Autorità di protezione, a partire dal fallimento del tentativo di divisione ereditaria consensuale, non ha più ritenuto di dover mettere la fondazione al corrente dell’istanza di autorizzazione all’erezione dell’inventario, né di doverla rendere partecipe delle ulteriori iniziative legali intraprese dalla madre. E’ dunque stato corretto, in questo caso, non intimare alla RE 1 la risoluzione n. 15770 (né la relativa istanza della madre).
Di conseguenza, non avendo diritto a tale comunicazione, il termine di ricorso contro di essa è decorso infruttuoso prima dell’inoltro del reclamo, che deve dunque essere considerato irricevibile in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 in fine CC. La RE 1 potrà (e dovrà) essere coinvolta nella procedura dinnanzi all’Autorità di protezione soltanto nella misura in cui verrà personalmente toccata da un provvedimento; negli altri casi, la qualità di parte in rappresentanza degli interessi di PI 1 le deve essere rifiutata.
II. Nel merito
4. Il reclamo, come visto, risulta dunque ammissibile unicamente con riferimento alla risoluzione n. 15769.
A tale riguardo, va osservato preliminarmente che, nella misura in cui l’Autorità di protezione non ha domandato alla RE 1 – che sin lì aveva considerato come parte al procedimento, ed era pure toccata dalle verifiche dei rendiconti mensili degli investimenti da parte del curatore – una presa di posizione in merito alla richiesta di revoca dei provvedimenti formulata da CO 2 (cfr. scritto del 21 novembre 2013 e verbale di udienza del 13 dicembre 2013), essa ha violato il diritto di essere sentito della fondazione. Data la natura formale di tale precetto, la sua violazione implica l’annullamento della decisione n. 15769. In ossequio del principio del doppio grado di giudizio, la causa va rinviata all’Autorità di protezione affinché assegni alla fondazione un breve termine per esporre le proprie motivazioni – sulle quali ha già avuto modo di diffondersi ampiamente in sede di reclamo e di replica – e si pronunci nuovamente sulla questione.
III. Oneri processuali
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Visto il reciproco grado di soccombenza, si giustifica di mettere gli oneri processuali a carico della RE 1 e di CO 2 in ragione di 1/2 ciascuno, compensate le ripetibili. L'emanazione del presente giudizio rende inoltre priva di oggetto l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo contro la decisione n. 15769 del 23 gennaio 2014 è accolto. Di conseguenza, la decisione è annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di protezione per pronunciarsi nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Il reclamo contro la decisione n. 15770 del 23 gennaio 2014 è inammissibile.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
da anticipare dalla reclamante, sono posti a carico di CO 2 e della RE 1 in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.