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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 01.10.2014 9.2014.70

1. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,487 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Reclamo per ritardata/denegata giustizia

Volltext

Incarto n. 9.2014.70

Lugano 1 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Lardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1 

  contro

                                         Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI 1 (2002)

giudicando ora sul reclamo del 12 maggio 2014 presentato da RE 1 per denegata e ritardata giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione __________ e sulla contestuale domanda di assistenza giudiziaria;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è nato il 2002 dalla relazione tra CO 2 e RE 1.

                                  B.   Il 23 maggio 2005 i genitori, non sposati, hanno sottoscritto una convenzione sull’obbligo di mantenimento e sul diritto alle relazioni personali, ratificata dalla Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n. 328/2005 del 26 luglio 2005). La convenzione prevedeva l’attribuzione dell’autorità parentale alla madre, disciplinava il diritto di visita tra PI 1 e il padre nonché il contributo di mantenimento dovuto da quest’ultimo.

                                         Dopo la cessazione della convivenza tra i genitori di PI 1, la Commissione tutoria è intervenuta ad alcune riprese per regolamentare i diritti di visita di RE 1 con il figlio.

                                  C.   A partire dal mese di febbraio 2013, RE 1 ha segnalato con diversi scritti all’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – che PI 1 era vittima di maltrattamenti, fisici e psichici (minacce di morte comprese) da parte della madre. L’Autorità di protezione ha, a sua volta, segnalato la circostanza al Ministero pubblico.

                                  D.   Dopo aver sentito le parti, con risoluzione n. 158/2013 del 22 aprile 2013 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) di __________ il mandato di procedere ad una verifica socio-ambientale nei confronti di CO 2 ed RE 1, entro un termine di tre mesi.

                                  E.   Alla luce di ulteriori maltrattamenti riferitigli dal figlio, il 23 aprile 2013 RE 1 ha postulato l’affidamento esclusivo del ragazzo (“das alleinige Sorgerecht”). L’Autorità di protezione ha comunicato che si sarebbe determinata sulla questione dopo la ricezione della verifica socio-ambientale. Nel contempo, ha chiesto all’UFaM di valutare anche se l’affidamento al padre fosse nell’interesse del minore.

                                  F.   Con scritto del 29 aprile 2013 il Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ ha segnalato all’Autorità di protezione una situazione al limite dello scompenso da parte di PI 1 dopo il rientro dal diritto di visita col padre; ha dunque proposto il collocamento urgente in una struttura educativa minorile, misura “atta a contenere le esacerbazioni comportamentali di PI 1 che sono fortemente favorite dalla situazione contestuale conflittuale”. 

                                  G.   Con decisione supercautelare del 10 maggio 2013 (ris. n. 164/2013) l’Autorità di protezione ha privato CO 2 della custodia parentale su PI 1, lo ha collocato presso l’Istituto __________ di __________ ed ha provvisoriamente sospeso i diritti di visita con entrambi i genitori. Con decisione cautelare del 29 maggio 2013 (ris. n. 215/2013) l’Autorità di protezione ha confermato la supercautelare, ripristinando i diritti di visita coi genitori nella forma accompagnata presso il Punto d’Incontro di __________.

                                         Sulla base del rapporto del SMP, con risoluzione n. 234/2013 del 17 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha ulteriormente ampliato i diritti di visita tra PI 1 e i genitori.

                                  H.   Con scritto del 20 giugno 2013 RE 1 ha postulato la revoca della decisione 17 giugno 2013, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto alla madre (finché privata della custodia parentale), il ripristino di un diritto di visita libero con PI 1, nonché la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio. Il 2 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato di non ravvisare elementi tali da dover revocare immediatamente la decisione con cui i diritti di visita venivano estesi; per il resto, ha trasmesso alla madre l’istanza per osservazioni.

                                    I.   Con scritto del 30 luglio 2013, RE 1 ha sollecitato l’evasione delle sue richieste e ha inoltre postulato la possibilità di trascorrere una settimana di ferie assieme al ragazzo. Sentito il SMP, l’Autorità di protezione ha respinto quest’ultima richiesta.

                                  L.   All’udienza 15 ottobre 2013 RE 1 ha ribadito la richiesta di avere diritti di visita liberi con il figlio e la nomina di un curatore di rappresentanza. CO 2 ha invece domandato una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi. In tale occasione le parti hanno concordato un calendario relativo ai successivi diritti di visita. L’Autorità di protezione ha respinto seduta stante la richiesta del padre di nominare un curatore di rappresentanza a PI 1.

                                  M.   Con decisione n. 399/2013 del 6 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha stabilito il calendario dei diritti di visita di PI 1 con il padre e la madre ed ha respinto la richiesta materna di trascorrere le vacanze col figlio a __________. E’ stato inoltre conferito incarico allo Studio __________ di __________ di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali.

                                  N.   Il 14 novembre 2013 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, nel frattempo subentrato all’UFaM) ha reso la sua valutazione socio-famigliare, secondo la quale “si impone (…) una certa prudenza prima di modificare l’assetto attuale della situazione”: benché “la situazione materna permetterebbe un rientro a casa del figlio”, in considerazione del conflitto esistente, tale rientro dipende anche dall’evoluzione del comportamento di PI 1 e dall’esito della perizia sulle capacità genitoriali (pag. 6). 

                                  O.   Con decreto di data 12 febbraio 2014 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale aperto nei confronti di CO 2 – per i reati di lesioni semplici, qualificate e vie di fatto – a seguito della segnalazione trasmessa dall’Autorità di protezione.

                                  P.   Il 3 marzo 2014 l’Autorità di protezione si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta di CO 2 di poter trascorrere due giorni con il figlio PI 1 durante le vacanze scolastiche di carnevale.

                                  Q.   Il 10 marzo seguente RE 1 ha quindi presentato le proprie richieste per i diritti di visita durante le vacanze scolastiche pasquali e quelle estive; CO 2 ha invece proposto che i diritti di visita fossero equamente ripartiti tra i genitori.

                                         Sentita la direzione dell’Istituto __________, con risoluzione n. 114/2014 del 9 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha statuito sulle vacanze pasquali.

                                  R.   Con reclamo del 12 maggio 2014 RE 1 è insorto dinnanzi a questa Camera. L’insorgente postula l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione in relazione “all’istanza per l’attribuzione al padre dell’autorità parentale esclusiva, all’istanza di affidamento al padre della custodia di PI 1 e all’istanza tesa ad ottenere il ripristino dei diritti di visita e all’istanza tesa ad ottenere la nomina di un curatore di rappresentanza per PI 1”. Postula dunque che venga fatto ordine all’Autorità di protezione di evadere le suddette istanze entro un breve termine (dai 10 ai 30 giorni).

                                         L’insorgente chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Contestualmente formula inoltre reclamo contro la risoluzione n. 114G/2014 (vacanze pasquali), che verrà trattato separatamente vista la diversa competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 7 LOG).

                                  S.   Delle osservazioni al gravame e del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.

                                  T.   Successivamente alla presentazione del reclamo, l’Autorità di protezione ha emanato due ulteriori decisioni. Il 27 maggio 2014 ha respinto l’istanza di RE 1 concernente la nomina di un curatore di rappresentanza per il figlio (ris. n. 253G/2014), mentre il 13 giugno 2014 ha ratificato il calendario delle vacanze estive concordato tra i genitori di PI 1 in occasione dell’udienza del 10 giugno 2014. In data 8 settembre l’Autorità di protezione ha intimato alle parti la perizia concernente la capacità genitoriali.

Considerato

in diritto

                                   1.   Ai sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

                                         Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61). L’autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. –  quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1 pag. 331 seg., con rinvii). Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 5 marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4).

                                   2.   Nel suo reclamo, RE 1 censura l’inattività dell’Autorità di protezione con riferimento alle sue istanze per l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva e dell’affidamento di PI 1, per il ripristino dei diritti di visita e per la nomina di un curatore di rappresentanza.

                               2.1.   Secondo il reclamante, a seguito della revoca della custodia parentale a CO 2 – provvedimento che riguardava solo quest’ultima – l’Autorità di protezione ha ingiustificatamente sospeso e poi fortemente limitato anche i suoi diritti di visita con PI 1 (reclamo, pag. 4-5). RE 1 censura il fatto che le risoluzioni adottate dall’Autorità di protezione non contengano nemmeno un accenno ad una eventuale situazione di pericolo di PI 1 da parte del padre (reclamo, pag. 5). Non sarebbe poi possibile, secondo la giurisprudenza, “limitare i diritti di visita invocando un presunto, fumoso e denegato conflitto di lealtà” (reclamo, pag. 6). Egli postula dunque che vengano ripristinati i suoi diritti di visita così come concordato con la madre di PI 1 nella Convenzione del 23 maggio 2005 (reclamo, pag. 6).

                                         RE 1 lamenta inoltre una lesione del principio della parità di trattamento, nella misura in cui l’Autorità di protezione ha limitato i suoi diritti di visita tanto quanto quelli di CO 2, nonostante alla madre sia stata revocata la custodia su PI 1 mentre al padre non può essere imputato alcunché (reclamo, pag. 8).

                                         Egli critica pure il fatto che l’Autorità di protezione abbia fondato le sue decisioni sui rapporti del SMP di __________, che aveva in cura la madre e che non garantiva la necessaria imparzialità (reclamo, pag. 5). Anche l’UFaM, incaricato dall’Autorità di protezione “con sconcertante superficialità” di effettuare una verifica socio-ambientale, era coinvolto da tempo nella questione e dunque non imparziale (reclamo, pag. 7).

                               2.2.   Le censure del reclamante sono irricevibili nell’ambito del presente reclamo.

                                         Ritenendo ingiustificate e non sufficientemente motivate le decisioni con cui l’Autorità di protezione ha privato CO 2 della custodia di PI 1 e limitato i diritti di visita con entrambi i genitori, lamentando una violazione della parità di trattamento nella regolamentazione dei diritti di visita nonché la parzialità dell’SMP e dell’UFaM, il reclamante non censura una violazione del precetto costituzionale della celerità o una denegata giustizia, bensì cerca di rimettere in discussione risoluzioni (in particolare, il conferimento di mandato all’UFaM del 22 aprile 2013, ris. n. 158/2013 e le supercautelari e cautelari del 10, rispettivamente 29 maggio 2013, ris. n. 164/2013 e n. 215/2013) che non sono state contestate a tempo debito e nelle dovute forme.

                                         A tale riguardo il reclamo cade dunque nel vuoto.

                               2.3.   Per quanto attiene alla richiesta di nominare un curatore di rappresentanza a PI 1, il reclamante contesta il fatto che l’Autorità di protezione l’abbia respinta “nell’ambito di un verbale, senza fornire motivazione alcuna” (reclamo, pag. 9). Essendo tale decisione nulla, il padre lamenta una ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione nell’evadere tale sua richiesta (reclamo, pag. 9).

                               2.4.   Va rilevato che nel frattempo l’Autorità di protezione ha emanato la risoluzione n. 253G/2014, non contestata, con la quale ha respinto la richiesta di RE 1 di nominare un curatore di rappresentanza. A tale riguardo il reclamo per ritardata giustizia va dunque ritenuto privo di oggetto.

                                         Occorre peraltro segnalare che la richiesta del padre in tal senso, formulata il 20 giugno 2013 e poi ribadita il 28 giugno e il 30 luglio 2013, era stata respinta il 15 ottobre 2013 con decisione a verbale. Nonostante l’irritualità di tale modo di procedere (vista in particolare la composizione non completa dell’Autorità e la mancata indicazione delle vie di ricorso), va detto che prima dell’inoltro del reclamo RE 1 non ha mai lamentato alcunché, né ha ulteriormente sollecitato l’evasione della sua istanza, che l’Autorità di protezione poteva dunque in buona fede ritenere superata.

                               2.5.   In seguito, il reclamante sottolinea di avere chiesto l’autorità parentale esclusiva del figlio già nel mese di aprile del 2013, senza che l’Autorità di protezione si sia mai determinata in merito. Quest’ultima non si sarebbe peraltro mai attivata nemmeno per ottenere la verifica socio-ambientale all’UFaM entro il termine impartito di tre mesi, violando dunque il precetto della celerità (reclamo, pag. 7).

                                         Secondo il reclamante, “avendo PI 1 più volte manifestato la sua volontà di essere affidato al padre (…) mal si comprende perché tale affidamento non sia ancora avvenuto” (reclamo, pag. 6). A dire del padre, tale trasferimento sarebbe urgente e necessario, il figlio essendo già scappato dall’istituto “temendo di essere poi nuovamente trasferito sotto la custodia della madre”: RE 1 “teme che il figlio possa finanche giungere a soluzioni di autolesionismo” (reclamo, pag. 6). Il padre postula dunque che “l’Autorità di protezione sia sollecitata a disporre il trasferimento del collocamento di PI 1 dall’Istituto __________ al padre” (reclamo, pag. 6).

                                         Anche per quanto attiene al ripristino dei diritti di visita, il reclamante censura l’inattività dell’Autorità di protezione. A suo parere, il fatto “che siano tuttora in corso delle verifiche sulle capacità genitoriali della madre e del padre” non ha nulla a che vedere con l’esercizio del suo diritto di visita, in quanto il risultato di tali accertamenti “può al massimo influire sulla decisione sull’autorità parentale” (reclamo, pag. 8).

                               2.6.   Per determinare se le critiche del reclamante siano fondate, occorre valutare se, nella fattispecie, la durata del procedimento possa essere definita ragionevole ai sensi della giurisprudenza.

                                         Ora, se è vero che le prime richieste di affidamento di PI 1 presentate dal ricorrente risalgono all’aprile del 2013, non si può certo affermare che durante tale lasso di tempo l’Autorità di protezione abbia prolungato in modo inabituale la trattazione del caso.

                                         Il reclamante fonda le sue argomentazioni sul presupposto secondo cui il collocamento di PI 1 in istituto sia motivato dalle presunte minacce proferitegli dalla madre, e dunque dalla situazione di pericolo per il minore derivante unicamente dalla convivenza con questa. Per tale motivo, RE 1 ritiene incomprensibile il lasso di tempo che l’Autorità sta impiegando per affidare a lui – incolpevole – il figlio PI 1, o almeno concedergli dei diritti di visita liberi.

                                         Il presupposto è tuttavia errato. Come si evince dagli atti del procedimento, le minacce della madre – che PI 1 ha riferito al padre – hanno dato luogo ad una immediata segnalazione dei fatti al Ministero pubblico da parte dell’Autorità di protezione (poi sfociato in un decreto di abbandono) ed al conferimento di un mandato all’UFaM per una verifica socio-ambientale (pervenuta nel novembre 2013). In seguito tuttavia, il provvedimento di ritiro della custodia e di restrizione dei diritti di visita è stato emanato a seguito di una segnalazione del SMP, secondo cui PI 1 – dopo il rientro dal diritto di visita col padre – si trovava in una situazione al limite dello scompenso e necessitava di un collocamento urgente presso una struttura educativa minorile. Secondo l’SMP, “nei momenti di ritorno dalle visite di fine settimana dal padre” il minore si dimostrava “particolarmente oppositivo e aggressivo nei confronti della madre, rendendole il compito educativo pressoché impossibile” (scritto del 29 aprile 2013). Contrariamente a quanto sembra pretendere il reclamante, i provvedimenti adottati dell’Autorità di protezione non sono motivati da una “colpa” imputabile alla madre, ma dalle “esacerbazioni comportamentali di PI 1” che scaturiscono dalla situazione di conflittualità fra i genitori e che rendono impossibile il compito educativo della madre, da “uno stato di agitazione e una tendenza a fare o minacciare dei passaggi all’atto” del minore, “oltremodo fragile e sull’orlo dello scompenso” (scritto del 29 aprile 2013).

                                         La complessità del caso è dunque ben diversa rispetto a quanto evocato dal reclamante e ha reso necessaria una valutazione delle capacità genitoriali sia di CO 2 che di RE 1.

                                         Se è vero che i tempi si sono dilatati soprattutto a seguito dei ritardi nella presentazione della perizia in questione – commissionata nel novembre 2013, preannunciata dal perito per marzo 2014, poi per la metà di giugno 2014, e pervenuta solo nel settembre 2014 dopo un rapporto intermedio nel giugno 2014 (data “la complessità della situazione che coinvolge anche la famiglia allargata di PI 1 e il lavoro svolto in due sedi distinte”, il reclamante essendo domiciliato oltre __________) – occorre riconoscere che l’Autorità di protezione ha monitorato costantemente la situazione di PI 1, attraverso audizioni con il membro aggiunto (10 maggio 2013, 4 novembre 2013), regolari rapporti e preavvisi dell’SMP (lettera 24 maggio 2013, 10 giugno 2013, e-mail 25 febbraio 2014, e-mail 31 marzo 2014) e dell’Istituto __________ (rapporto 14 ottobre 2013). L’Autorità di protezione ha sentito i genitori (udienze 15 ottobre 2013 e 10 giugno 2014), li ha posti a beneficio dell’assistenza giudiziaria (ris. n. 323/2013 del 24 luglio 2013 e ris. n. 398G/2013 del 6 novembre 2013) e si è chinata periodicamente sulla questione dei diritti di visita, estendendoli sulla base delle valutazioni dell’SMP (ris. n. 234/2013 del 17 giugno 2013) ed evadendo celermente le puntuali richieste dei genitori (scritto 2 luglio 2013; ris. n. 328/2013 del 6 agosto 2013; ris. n. 399G/2013 del 6 novembre 2013; ris. n. 533G/2013 del 17 dicembre 2013; scritto 3 marzo 2014; ris. n. 114G/2014; da ultimo, ris. n. 278G/2014 del 13 giugno 2014).

                                         Non si può dunque tacciare l’Autorità di protezione di inattività o sostenere che abbia prolungato in maniera inabituale la trattazione del caso. Di conseguenza, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo per ritardata giustizia deve essere respinto.

                                         Considerato tuttavia che la perizia sulle capacità genitoriali è nel frattempo pervenuta all’Autorità di protezione, la stessa non potrà ora esimersi dal decidere, entro termini ragionevoli, le istanze del qui reclamante.

                                   3.   Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         In concreto, vista la parziale irricevibilità del gravame, visti gli sforzi profusi dall’Autorità di protezione nel seguire l’evoluzione della situazione di PI 1 e la necessità – nota al reclamante – di attendere una valutazione psichiatrica prima di esprimersi sulle sue richieste, il reclamo per ritardata giustizia appariva già di primo acchito sprovvisto di probabilità di successo. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da RE 1 a riguardo deve pertanto essere respinta.

                                   4.   In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo per denegata/ritardata giustizia è respinto.

                                   2.   L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la procedura in oggetto.

                                   4.   Notificazione:

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Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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