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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 19.02.2015 9.2014.52

19. Februar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,624 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Mercede, rimborso spese e rapporto morale del curatore incaricato di una curatela educativa

Volltext

Incarto n. 9.2014.52

Lugano 19 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f. n 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Gianella

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di __________,   e a   CO 2

per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale e della nota mercede per l’anno 2013 per la gestione della curatela educativa a favore dei figli PI 1 e PI 2

giudicando sul reclamo del 2 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2000) e PI 2 (2005) sono nati dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 2010. I figli sono stati affidati per le cure e l’educazione alla madre, riservato un diritto di visita in favore del padre. L’autorità parentale è stata attribuita congiuntamente (sentenza della Pretura di __________ del 29 aprile 2010).

                                  B.   CO 2 ha contratto matrimonio con __________ in luglio 2012 e dalla loro unione è nata __________ (2013). RE 1 invece si è coniugato con __________ nel novembre 2012. Insieme hanno avuto __________ (2012).

                                  C.   Con istanza del 1° giugno 2010, CO 2 ha domandato all’allora Commissione tutoria __________ (in seguito Commissione tutoria) un sostegno per la pianificazione del diritto di visita. Costatato che un accordo tra le parti non era possibile, la Commissione tutoria ha stabilito il diritto di visita del padre per l’estate 2010 con risoluzione n. 321/2010 del 2 luglio 2010. RE 1 si è aggravato contro tale risoluzione con ricorso del 5 luglio 2010 all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele. Il diritto di visita per l’anno scolastico 2010-2011, fissato lo stesso giorno dalla Commissione tutoria non è invece stato impugnato (risoluzione n. 324/2010). Con decisione del 28 luglio 2010, l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha accolto il ricorso e modificato il calendario del diritto di visita del padre per l’estate 2010. Al punto 7 del dispositivo, l’Autorità segnalava che “vista la conflittualità genitoriale ed il coinvolgimento dei bambini nelle discussioni dei signori __________, si chiede alla Commissione tutoria di approfondire il caso ed indagare in merito alla necessità di adottare ulteriori misure per proteggere maggiormente i minori” (decisione dell’Autorità di vigilanza, n. 7 pag. 9).

                                  D.   Con risoluzione n. 11/2013 dell’11 gennaio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha istituito, con l’accordo di entrambi i genitori, una curatela per la vigilanza delle relazioni personali conformemente all’art. 308 cpv. 2 CC, designando quale curatore il signor CURA 1. I compiti del curatore contenuti nella risoluzione sono in particolare:

-       “sostenere i genitori nella pianificazione del diritto di visita, rispettivamente quello di rendere possibile il miglioramento della comunicazione tra di loro;

-       trasmettere all’Autorità regionale di protezione un rapporto morale annuale, la prima volta entro 6 mesi dalla cresciuta in giudicato della presente decisione”.

                                  E.   Con risoluzione n. 22/2013 del 1° febbraio 2013, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 21 dicembre 2012 di RE 1 volta alla modifica dell’assetto del diritto di visita. RE 1 si è aggravato contro predetta risoluzione alla presente Camera con ricorso del 1° marzo 2013 lamentando in particolare la violazione del suo diritto di essere sentito. Questa Camera ha accolto il reclamo di RE 1 il 13 settembre 2013, annullato la decisione del 1° febbraio 2013 dell’Autorità di protezione e ritornato gli atti a quest’ultima (inc. 9.2013.96). Su richiesta del padre, è stato fissato un incontro presso l’Autorità di protezione. Nel frattempo, con istanza del 15 luglio 2013, RE 1 ha in particolare domandato la revoca della curatela educativa.

                                  F.   Il 18 ottobre 2013 il curatore educativo CURA 1 ha inoltrato all’Autorità di protezione il proprio rapporto morale e il 5 dicembre 2013 la propria nota d’onorario per mercede e rimborso spese per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2013 e il 29 ottobre 2013.

                                  G.   Sentito dall’Autorità di protezione l’11 novembre 2013, RE 1 ha ribadito la sua richiesta di vedere revocata la curatela educativa. Con risoluzione n. 536G/2013, l’Autorità di protezione ha stabilito il diritto di visita del padre per le vacanze di Natale 2013. In una lettera dello stesso giorno indirizzata alle parti, l’Autorità di protezione ha comunicato “di mantenere la curatela educativa, nel senso che il curatore manterrà un ruolo di sola vigilanza delle regole pattuite nel corso dell’anno 2013”.

                                  H.   Mediante risoluzione n. 15G/2014 del 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione ha riconosciuto fr. 2'238.20 quale mercede e rimborso spese a favore del curatore educativo CURA 1 per il periodo compreso tra il 10.01.2013 ed il 29.10.2013.

                                    I.   Con reclamo del 2 aprile 2014, RE 1 si è aggravato a questa Camera contro la risoluzione n. 15G/2014 domandando che sia revocato il mandato del curatore, e contestando la fattura esposta da quest’ultimo per l’anno 2013 a titolo di mercede e rimborso spese, la ripartizione di tale nota d’onorario a metà tra i genitori, così come il rapporto morale stilato dal curatore. Invitata a formulare osservazioni, la madre, CO 2, si è opposta al reclamo sopracitato con delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito. Il 13 giugno 2014, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera.

                                  L.   Il 13 luglio 2014 l’insorgente ha presentato una replica spontanea prendendo posizione sulle osservazioni di CO 2 e contestandone gli argomenti. Quest’ultima non ha presentato duplica.

Considerato

in diritto

1.Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

                                    I.   In ordine

2.Nel proprio gravame, l’insorgente impugna sia la decisione di approvazione della mercede e del rimborso spese del curatore educativo (risoluzione n. 15G/2014 del 5 marzo 2014) – per quanto attiene al suo ammontare e alla sua ripartizione tra i genitori – che il rapporto morale del 18 ottobre 2013 stilato dallo stesso curatore. Egli lamenta inoltre che l’Autorità di protezione non abbia dato seguito alla sua richiesta di mettere fine alla curatela educativa (reclamo pag. 2 primo paragrafo, pag. 5 paragrafo centrale).

                               2.1.   Le doglianze relative alla revoca della curatela educativa sono nella fattispecie irricevibili. Giusta l’articolo 450b cpv. 1 CC, il reclamo contro una decisione presa dall’Autorità di protezione deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla comunicazione di detta decisione. Ora benché RE 1 abbia inoltrato più istanze avverso il mantenimento della curatela e espresso un parere in questo senso durante l’udienza tenutasi l’11 novembre 2013, non si è opposto al mantenimento della curatela comunicatogli il 17 dicembre 2013 nel termine di reclamo di 30 giorni, ma solo unitamente al gravame inoltrato il 5 aprile 2014. Il reclamo, nella fattispecie è manifestamente irricevibile in quanto tardivo. Va sottolineato a titolo abbondanziale, che comunque la presente Camera non è competente ad esaminare in prima battuta richieste di revoca della curatela, essendo le stesse di pertinenza dell'autorità di prima sede.

                               2.2.   Inammissibile è anche la contestazione da parte dell’insorgente del rapporto morale datato 18 ottobre 2013 e stilato dal curatore all’attenzione dell’Autorità di protezione. Giusta l’art. 415 CC, l’Autorità di protezione è tenuta ad approvare il rapporto morale. L’approvazione non dà scarico al tutore (o al curatore), il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC). Significa semplicemente che l’Autorità di protezione ha accertato la conformità del rapporto morale ai requisiti di legge. In caso contrario, ravvisando incompletezze o manchevolezze nell'esposto, essa nega l'approvazione in tutto o in parte. In principio, l'autorità medesima statuisce contestualmente sulla mercede spettante al tutore (o al curatore), indicando chi se ne debba far carico (Geiser, op. cit., ad art. 423 vCC n. 7). Un’eventuale reclamo deve dunque essere inoltrato avverso la decisione di approvazione del rapporto morale e non contro di esso poiché non è di per sé destinato al curatelato (vedi anche l’art. 411 cpv. 2 CC che prevede che una copia di tale rapporto può essere fornita al curatelato a sua richiesta).

                               2.3.   Nella presente fattispecie, CURA 1 ha inoltrato il proprio rapporto morale il 18 ottobre 2013 mentre la nota mercede è stata comunicata all’Autorità di protezione circa un mese dopo. Nella decisione 15G/2014 del 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione non affronta il rapporto morale, approvando specificamente unicamente la nota mercede. Non risulta inoltre dagli atti che il rapporto morale del curatore sia, ad oggi, stato approvato dall’Autorità di protezione. Il reclamo su questo punto è prematuro e quindi irricevibile. Potrà eventualmente essere inoltrato quando sarà presa dall’Autorità di protezione una decisione formale di approvazione del rapporto morale del 18 ottobre 2013 munita dell’indicazione della via di ricorso.

                                   II.   Approvazione della mercede e del rimborso spese

                                   3.   Con risoluzione n. 15G/2014 spedita il 5 marzo 2014, l’Autorità di protezione, riferendosi alla “nota dettagliata 5 dicembre 2013” ha riconosciuto “fr. 2'238.20 quale mercede e rimborso spese per il periodo 10.01.2013-29.10.2013, a carico dei genitori, in ragione di ½ ciascuno”.

                                   4.   Nel proprio gravame, l’insorgente contesta in modo generico la mercede ed il rimborso spese riconosciuti al curatore così come la loro ripartizione tra i coniugi (reclamo pag. 5). In modo particolare, egli soggiunge che l’ex-moglie abbia “utilizzato il curatore per i suoi scopi finanziari e non per pianificazione vacanze o migliorare comunicazione fra genitori come stabilito da ARP” (reclamo pag. 2, 3° paragrafo). RE 1 procede inoltre ad un'analisi della fattura e ne contesta puntualmente diverse voci, in particolare quelle precedenti il 26 marzo 2013, quella del 27 marzo 2013, quella dell’8 aprile 2013, quelle dei mesi di aprile/maggio 2013, quella del 2 settembre 2013, del 24 ottobre 2013 (reclamo pag. 2 e 3).

                               4.1.   L'istituzione di una curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che il bene del figlio sia minacciato (art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1. con rinvii). In applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato alla sola vigilanza delle relazioni personali. La curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF 140 III 241 consid. 2.1. e 2.3. con rinvii).

                               4.2.   Giusta l’articolo 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusser ad. art. 404 n. 7) – il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo del compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (art. 404 cpv. 2 CC). Sotto il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC. La remunerazione dei curatori è prevista dagli articoli 16 e 17 ROMPA. Dopo avere precisato che i curatori hanno diritto sia ad un compenso che al rimborso delle proprie spese, l’art. 16 cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del mandato l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. Inoltre, giusta l’art. 16 cpv. 3 ROMPA, la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale. L’art. 17 ROPMA ribadisce infine che l’indennità – compresa fra fr. 40 e fr. 80 l’ora - è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti.

                               4.3.   Quanto all’accollo delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROMPA – deve essere pagato con i beni dell’interessato. In caso la misura sia istituita a tutela di minorenni, le spese rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori, e devono, in principio, essere suddivise equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 3ª ed, pag. 286 n. 989). I genitori sono tenuti a risponderne in misura personale, solidale e primaria, cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Breitschmid, ad art 276 n. 8). La presente Camera ha giudicato in passato che non può tuttavia essere esclusa a priori una diversa ripartizione tra i genitori delle spese relative alla curatela, in particolare per tenere conto della responsabilità maggiore di uno dei genitori nel generare costi aggiuntivi (sentenze CDP 9.2013.74 del 13 marzo 2013 consid. 8 in fine e 9.2013.13 del 14 novembre 2013 consid. 6.3).

                               4.4.   La richiesta di mercede e rimborso spese da parte del curatore CURA 1 è stata inoltrata il 5 dicembre 2013 ed approvata dall’Autorità di protezione con risoluzione del 5 marzo 2014. In sostanza, il curatore ha chiesto il rimborso di un onorario di fr. 60.– l’ora – in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di protezione al momento della sua nomina – per 31.3 ore, per un totale di fr. 1'880.– oltre a spese di spostamento di fr. 358.20, l’importo del totale complessivo essendo pari a fr. 2'238.20. Ogni intervento è stato documentato in una tabella, allegata alla richiesta di mercede e rimborso spese. Nel caso in esame, RE 1 contesta il resoconto finanziario sottoposto dal curatore e approvato dall’Autorità di protezione sotto due punti di visita principalmente: egli ritiene in effetti che il curatore abbia oltrepassato i termini del proprio mandato facendo seguito alle richieste finanziarie della ex-moglie e contesta diversi punti della nota d’onorario del curatore. Soggiunge che, date le circostanze, la spartizione delle spese a metà non si giustifica.

                               4.5.   Sebbene nella fattispecie, il reclamante non indichi neppure a grandi linee di quanto andasse ridotta la mercede del curatore si giustifica approfondire brevemente le doglianze esposte. RE 1 sostiene che fino al 17 giugno 2013 “la CO 2 non ha fatto altro che richieste finanziarie tramite il curatore”. Questa censura non trova conferma agli atti. Essi contengono una e-mail dell’8 aprile 2013, anch’esso puntualmente contestato, in cui il curatore inoltra a RE 1 una richiesta della ex-moglie relativa ai costi di un corso di judo. Vi è inoltre una e-mail del 24 ottobre 2013 del curatore a RE 1 in cui precisa che “l’incontro è esclusivamente pensato per PI 1 e PI 2…escluso tutto il lato finanziario tra te e CO 2”. Gli altri scambi sono soprattutto volti a trovare un momento di incontro dei genitori con il curatore, o a tentare di organizzare l’esercizio del diritto di visita. Non si può dunque dare seguito a questa censura che non trova riscontro concreto nella fattispecie. Nelle proprie critiche relative alle poste del 26 marzo 2013, 27 marzo 2013, 2 settembre 2009, RE 1 non si confronta con gli importi esposti dal curatore ma si limita a critiche generiche sull’operato di quest’ultimo. Non meritano dunque un’ulteriore disamina.

                               4.6.   In modo generico nel proprio reclamo, RE 1 ribadisce inoltre che ritiene la domanda di mercede ingiustificata in relazione al lavoro svolto dal curatore. Queste critiche devono essere contestualizzate. Le difficoltà nell’esercizio del diritto di visita hanno condotto la madre, CO 2, a domandare un intervento dell’Autorità di protezione, sfociato nella nomina del curatore CURA 1. Il grado di conflittualità molto elevato tra i genitori e la loro mancanza di collaborazione per facilitare l’esercizio del diritto di visita non sembrano essere scemati durante l’anno 2013. Basti considerare che un incontro a tre (dei genitori con il curatore) non è stato possibile per tutto l’anno 2013, che indipendentemente della nomina di un curatore i genitori hanno comunque dovuto domandare diversi interventi dell’Autorità di protezione per stabilire il calendario del diritto di visita o per dirimere tensioni puntuali o che la madre non ha messo a disposizione le carte d’identità dei figli ripetutamente chieste dal padre. Si rileva inoltre che PI 1 ha rifiutato di vedere il padre per mesi. Il grado alto di tensione ha probabilmente limitato la possibilità per il curatore di svolgere al meglio il mandato a lui affidato e di portare i miglioramenti auspicati dall’Autorità di protezione per il bene dei figli. Ciò non toglie che il curatore è stato coinvolto dalle parti ripetutamente (anche dal qui reclamante), che ha affrontato diverse trasferte per incontrarle a più riprese e che ha tentato di organizzare un incontro a tre nell’ottica di agevolare le loro relazioni personali e di facilitare l’esercizio del diritto di visita. Per questi motivi, una congrua remunerazione gli è dovuta.

                               4.7.   Ciò posto, la tabella presentata dal curatore non manca tuttavia di destare qualche interrogativo. Per quel che è delle spese telefoniche, a volte esse sono state integrate nel totale esposto per un intervento mentre altre volte non lo sono state (per esempio interventi del 22.03.2013 e del 26.03.2013 in cui non sono state inserite a fronte degli interventi del 25.02.2013 o del 22.05.2013 colonna 7 della tabella). Addirittura, a volte il curatore ha fatturato il suo intervento telefonico in tempo, senza esporre le spese telefoniche nella propria tabella (per esempio interventi telefonici del 15.03.2013, del 10.04.2013, del 8.05.2013, del 6.06.2013, del 24.10.2013 mancanti nella colonna 4 della tabella). Per quel che è delle ore di lavoro, a due riprese il curatore ha esposto fr. 80.– al posto di fr. 120.– come corrispettivo di due ore di lavoro (intervento del 22.03.2013 e del 28.03.2013). Sebbene la tabella esposta dal curatore non rifletta, in alcuni punti, con la trasparenza auspicata i diversi interventi svolti, permette in modo sufficientemente determinato di quantificare il lavoro svolto, e lo rappresenta in maniera realista. Per questo motivo non si ravvisano motivi di distanziarsene. La mercede ed il rimborso spese esposti dal curatore devono dunque essere confermati.

                               4.8.   Rimane da esaminare la richiesta di RE 1 di vedere modificata la ripartizione tra i genitori a metà delle spese del curatore. Anche a tale richiesta non si giustifica dare seguito. Innanzitutto RE 1 non precisa in che misura la nota d’onorario del curatore dovrebbe essere ripartita diversamente. Inoltre, la critica secondo cui CO 2 avrebbe fatto ricorso al curatore per motivi oltrepassanti il mandato di quest’ultimo non trova riscontro concreto agli atti. Non appaiono dunque motivi per imputarle una responsabilità maggiore nel generare costi aggiuntivi. La percezione che il reclamante ha della situazione non trova riscontro oggettivo nella fattispecie. Non sono dunque dati i presupposti per discostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della tutela del figlio, per le quali sono entrambi responsabili.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia sono poste a carico del reclamante. Non vengono inoltre assegnate ripetibili, non essendo state richieste.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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