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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.10.2014 9.2014.173

8. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,018 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Legittimazione ricorsuale della persona (la nonna) incaricata della sorveglianza dei diritti di visita tra madre e figlio

Volltext

Incarto n. 9.2014.173

Lugano 8 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda le modalità d'esercizio dei diritti di visita con il nipote PI 1 (2009)

giudicando sul reclamo del 14 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

                                         che PI 1, nato il 2009, è figlio di __________ e di __________;

                                         che con decisione 12 agosto 2011 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha confermato la privazione della custodia parentale della signora __________ sul figlio PI 1, affidandola al padre __________;

                                         che con la medesima decisione la Commissione tutoria aveva concesso alla madre un diritto di vista da esercitare in modo sorvegliato nella struttura del Punto d'Incontro di __________, ogni settimana il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e la domenica ogni 15 giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00, stabilendo la presentazione alla CTR di un rapporto mensile da parte del Punto d'Incontro;

                                         che con decisione 28 luglio 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha: modificato le modalità d'esercizio del diritto di visita della madre signora __________, nel senso che è stato fissato per ogni settimana il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e la domenica ogni 15 giorni dalle ore 14.00 alle ore 18.30, da esercitare alla presenza della nonna materna signora RE 1 (disp. n. 1); incaricato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni di __________ nell'ambito del mandato di sorveglianza educativa, di presentare un rapporto all'Autorità di protezione, con cadenza trimestrale, sull'andamento delle relazioni personali tra madre e figlio proponendo se del caso una modifica dell'assetto di cui al dispositivo n. 1 (disp. n. 2); esonerato il Punto d'Incontro dal mandato conferito (disp. n. 3); confermato per il resto la decisione del 12 agosto 2011 (disp. n. 4);

                                         che contro la predetta decisione è insorta la nonna materna signora RE 1 con reclamo 14 agosto 2014;

                                         che il gravame non è stato intimato per osservazioni;

                                         che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;

                                         che la reclamante – nonna di PI 1, nonché madre di __________ – sostiene di avere dato la sua disponibilità “di essere presente quando il padre porta il figlio alla madre” per l'esercizio del diritto di visita, ma non di sorvegliare l'incontro tra madre e figlio;

                                         che la reclamante giudica la decisione per lei “inaccettabile” e dichiara di ritirare la sua “conferma scritta del 27.01.2014” per la sua “disponibilità in questo affare”;

                                         che la legittimazione della reclamante è pacificamente data dalla circostanza che essa è direttamente toccata dalla decisione, dovendo in conformità alla stessa fungere da persona preposta alla sorveglianza dell'esercizio del diritto di visita (CommFam Protection de l'adulte, Steck, n. 21-22 ad art 450 CC);

                                         che il ritiro della disponibilità della signora RE 1 rende di fatto inattuabile la decisione dell'Autorità di protezione;

                                         che si rende di conseguenza necessario annullare d'ufficio i dispositivi n. 1 e 3 della decisione impugnata e trasmettere il predetto ritiro di disponibilità all'Autorità di protezione perché – previa audizione delle parti interessate – si pronunci nuovamente sulla regolamentazione dei diritti di visita;

                                         che l'incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione di cui al dispositivo n. 2 della decisione impugnata, per altro non oggetto di impugnativa, merita invece di essere confermato;

                                         che, viste le circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.        I dispositivi n. 1 e 3 della decisione 28 luglio 2014 (ris. n. 293) dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati.

1.2.        Lo scritto 14 agosto 2014 della signora RE 1 è trasmesso a quest’ultima autorità per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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