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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.12.2014 9.2014.171

17. Dezember 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·875 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Nomina curatore di rappresentanza - reclamo tardivo

Volltext

Incarto n. 9.2014.171

Lugano 17 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Emanuela Epiney-Colombo

giudice unica ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistita dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 2  

all’

Autorità regionale di protezione __________   CO 2 patr. da: PR 1  

per quanto riguarda la nomina di CURA 1 in qualità di curatore educativo del figlio PI 1

giudicando sul reclamo del 26 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 26 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che PI 1 (2003) è figlio di CO 2 e RE 1;

                                         che i fatti sono noti alla scrivente Camera e a tutte le parti coinvolte;

                                         che a seguito della sentenza 8 maggio 2014 del Tribunale Federale che ordinava di procedere alla nomina di un nuovo curatore educativo al minore, mediante decisione 5 giugno 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha nominato la signora __________, __________, __________, in tale veste;

                                         che la decisione è stata impugnata da entrambi i genitori;

                                         che in data 26 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. CURA 1 quale curatore di PI 1 per la sua rappresentanza nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle relative conseguenze (“segnatamente in ordine alla procedura relativa al diritto al mantenimento”) pendente in Pretura;

                                         che contro quest’ultima decisione è insorto RE 1 con reclamo 26 settembre 2014, ricevuto dalla scrivente Camera il 2 ottobre 2014;

                                         che giusta gli art. 450 e 450b CC le decisioni delle Autorità regionali di protezione possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione;

                                         che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;

                                         che dal reclamo si evince che RE 1 ha ricevuto la decisione impugnata il 27 agosto 2014. Il termine di trenta giorni per l’inoltro del reclamo scadeva pertanto il 26 settembre 2014 (e non il 27 settembre, come indicato dal reclamante);

                                         che il gravame è tuttavia stato inoltrato il 28 settembre 2014 (data del timbro postale);

                                         che di conseguenza il reclamo risulta essere tardivo e quindi irricevibile in ordine, per cui la procedura va stralciata dai ruoli;

                                         che peraltro al reclamante è stato assegnato un termine scadente il 21 ottobre 2014 (non sospeso dalle ferie giudiziarie) per il versamento di fr. 500.- a titolo di garanzia delle spese processuali presumibili, il cui accredito è avvenuto soltanto il 28 ottobre 2014;

                                         che al proposito l’avv. PR 2, che nel frattempo ha assunto il mandato di rappresentare il reclamante, ha chiesto, il 28 ottobre 2014, una proroga fino a venerdi 7 novembre 2014 per poter effettuare il versamento;

                                         che la richiesta di proroga è inammissibile, essendo stata presentata dopo la scadenza del termine;

                                         che gli oneri processuali del giudizio seguono la soccombenza, per cui tasse e spese vanno poste a carico di RE 1, senza assegnazione di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi

decide:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

La vicepresidente                                               La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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