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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.06.2015 9.2014.161

12. Juni 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,174 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Obbligo per l'autorità di pronunciarsi sulle richieste delle parti, annullamento della decisione per carenza di motivazione

Volltext

Incarto n. 9.2014.161

Lugano 12 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________   e a   CO 2

per quanto riguarda le relazioni personali fra PI 1 e il padre

giudicando sul reclamo del 24 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 settembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 è la madre di PI 1, nata il 2012. In favore della minore, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito, con decisione 15/2013 (ris. 22/33 del 28.2.2103), una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC. A curatore è stato designato l’avv. CURA 1 al quale è stato affidato il compito di provvedere all’accertamento della filiazione paterna e alla stipulazione della convenzione per il mantenimento. Il 29 novembre 2013 il padre di PI 1, CO 2, ha poi proceduto con il riconoscimento della figlia.

                                  B.   I genitori non sono riusciti a trovare un accordo in merito alle relazioni personali fra padre e figlia. In particolare, la madre ha esternato la sua opposizione a concedere al signor CO 2, così come da lui postulato, un diritto di visita con PI 1.

                                         Mediante decisione 77/2014 (ris. 114/214 del 18 settembre 2014) l’Autorità di protezione ha quindi deciso di accogliere, in via provvisionale, la richiesta del padre di intrattenere con la figlia delle relazioni personali da esercitare, tuttavia, in forma protetta e sorvegliata presso il Punto di incontro di __________, per due ore ogni due domeniche; dopo 8 incontri le parti saranno nuovamente convocate e, in forza anche del rapporto che sarà rilasciato dal Punto di incontro, il provvedimento verrà riesaminato. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

                                  C.   La predetta decisione è stata impugnata, con reclamo del 24 settembre 2014, dalla signora RE 1. La reclamante ha chiesto, in via cautelare e superprovvisionale, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata e la negazione delle relazioni personali di CO 2 con PI 1. Ella contesta all’Autorità di protezione di non essersi chinata sulle richieste da lei inoltrate con istanza di misure a protezione del 3 luglio 2014; di aver violato il diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione che è silente in merito alle obiezioni da lei sollevate e per non aver proceduto alla sua personale audizione; di aver accertato, in modo incompleto e inesatto i fatti.

                                  D.   Con decisione del 26 settembre 2014 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di ordinare, già in via supercautelare, la restituzione dell’effetto sospensivo. Preso atto delle osservazioni 2 ottobre 2014 dell’Autorità di protezione che ha chiesto la conferma della revoca dell’effetto sospensivo nonché quelle del curatore avv. CURA 1 che ne ha invece chiesto la sua concessione, con decisione del 30 ottobre 2014 questo Tribunale ha infine accolto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.

                                  E.   Nelle citate osservazioni e per ciò che riguarda il merito del reclamo, l’Autorità di protezione ha chiesto la sua reiezione e la conferma della decisione impugnata. Ritiene di aver dato ampio spazio alle parti che hanno potuto pronunciarsi sia verbalmente sia per iscritto. Per quel che è delle richieste della madre le stesse sono state tenute in debita considerazione, tant’è che il diritto di visita concesso è estremamente limitato e comunque sorvegliato. Pur considerando comprensibili le preoccupazioni della madre va tenuto conto dei bisogni fondamentali della bambina di avere relazioni con il padre.

                                         In favore dell’accoglimento del gravame si è invece pronunciato il curatore avv. CURA 1 che ritiene prematuro concedere al signor CO 2 di intrattenere relazioni personali con la piccola PI 1 e ciò fintanto non siano stati effettuati gli opportuni accertamenti circa la stabilità psichica del padre.

                                  F.   Con replica 12 novembre 2014 la madre si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio. Non sono state presentate dupliche. Il padre signor CO 2 ha invece rinunciato a prendere qualsivoglia posizione in merito al reclamo.

                                         Con istanza del 13 febbraio 2015 la madre ha poi chiesto di ammettere agli atti il decreto di accusa 6 febbraio 2015 del PP __________ nei confronti di CO 2. Nessuno ha presentato osservazioni a tale richiesta.

Considerato

in diritto

1.L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

2.La reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito siccome non è stata sentita personalmente malgrado ne avesse fatto espressa richiesta. Secondo l'Autorità di protezione è invece stato dato ampio spazio alle parti di pronunciarsi, sia verbalmente sia per iscritto.

Ora, l’art. 447 cpv. 1 CC prevede che l’interessato è sentito personalmente; si tratta di una componente del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale svizzera.

Questa garanzia non è tuttavia adempiuta né da osservazioni scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel procedimento da parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 7; Messaggio del CF del 28.06.2008 sulla Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, pag. 6466).

In altri termini, il fatto di essersi fatta rappresentare da un patrocinatore all'udienza del 26 giugno 2014 non ha necessariamente garantito il corretto espletamento del diritto di essere sentito della reclamante. A mente dell’Autorità di protezione (consid. 6 della decisione impugnata) la signora RE 1, regolarmente convocata, ha comunicato lei stessa che non sarebbe stata presente poiché non desiderava incontrare il signor CO 2, il suo diritto di essere sentita sarebbe quindi stato garantito. Non ci si può tuttavia esimere dall’osservare che la signora, preso atto il giorno stesso (ndr. 26.6.2014) del verbale di udienza, con e-mail di medesima data ha chiesto un incontro urgente giacché erano state dette cose non corrispondenti alla realtà. Richiesta alla quale ha subito risposto l’Autorità di protezione che ha sollecitato l’inoltro di una domanda scritta con firma autografa, prontamente fatta dalla signora RE 1 (cfr. lettera del 26 giugno 2014 della signora RE 1 all’Autorità di protezione). Di più, il 1° luglio 2014 l’avv. __________ informava l’Autorità di protezione di non patrocinare più la signora; il successivo 3 luglio 2014 il nuovo legale della reclamante ha poi presentato le osservazioni contestando il contenuto del verbale d’incontro e ha inoltrato una formale istanza chiedente di intimare al signor CO 2 il divieto di avvicinarsi a PI 1 e a RE 1 e di negare le relazioni personali di CO 2 con la figlia. In queste circostanze, ammettere che il suo diritto di essere sentita personalmente è stato garantito dalla presenza in udienza dell’ex patrocinatore appare azzardato.

Ad ogni modo, anche lasciando aperta la questione, il diritto di essere sentita della reclamante è comunque stato violato e per i motivi che si diranno.

3.   La decisione impugnata si pronuncia sull’istanza -quale?- del padre di intrattenere delle relazioni personali con la figlia, è invece silente in merito all’istanza 3 luglio 2014 formulata dalla reclamante che, per inciso, ha persino chiesto l’adozione di misure cautelari e supercautelari, mai formalmente evase. Emanare una decisione che considera una richiesta e non l’altra appare proceduralmente contestabile siccome entrambe riguardano lo stesso oggetto: l’una chiede di regolamentare le relazioni personali fra padre e figlia, l’altra di negarle. Accogliere la prima significa, indirettamente, respingere l’altra ciò che in tutta evidenza non più avvenire per mera conseguenza. Il suo rigetto deve debitamente essere motivato e, soprattutto, devono essere spiegate le ragioni per cui la richiesta e le prove addotte e prodotte dall’istante non possono essere accolte e non sono atte a negare il diritto alle relazioni personali. In particolare, con la citata istanza, la reclamante ha prodotto un decreto di accusa 14 novembre 2011 della procuratrice pubblica __________ per vie di fatto a carico di CO 2 e, soprattutto, la perizia psichiatrica 17.02.2012 allestita dal dr. __________ su richiesta della procuratrice pubblica __________ nell’ambito di 4 differenti procedimenti penali (cfr. domanda di assistenza giudiziaria della procuratrice del 30 gennaio 2013) a carico di CO 2. Se è ben vero che le procedure penali in quanto tali non precludono necessariamente il diritto di avere delle relazioni personali fra genitori e figli, quanto emerge nei confronti e sulla personalità di CO 2 qualche dubbio e preoccupazione ben la desta: un cenno esplicito alla non pertinenza di detti atti l’Autorità di protezione era tenuta a farlo, non può semplicemente dare per acquisito e scontato di avere tenuto conto delle preoccupazioni della madre prevedendo un diritto di vista sorvegliato.

4.Ora, il diritto di essere sentito è un diritto di natura formale, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata.

Dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è ora garantito dall'art. 46 LPAmm (cfr. in analogia, Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1).

L’obbligo di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (cfr. sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. 9.2014.2; del 17 luglio 2014, inc. 9.2013.238).

                                         Come detto, nel caso che ci occupa, tale principio è stato violato e sono state riscontrate omissioni procedurali tali da giustificare l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione affinché si pronunci nuovamente e in modo compiuto su tutte le istanze, tenuto conto di tutti gli elementi, anche del decreto di accusa del 6 febbraio 2015 del procuratore pubblico __________ prodotto in corso di procedura per fatti avvenuti nei confronti della famiglia __________ poco prima dell’udienza presso l’Autorità di protezione. Elemento questo che fa apparire ancor più frettolosa l’affermazione che il signor CO 2 ha fatto una buona impressione senza esperire su di lui ulteriori accertamenti, come dovuto in base al principio inquisitorio (art. 446 CC).

5.Alla luce di quanto esposto, il reclamo dev'essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima sede perché proceda come sopra indicato. Tasse e spese seguono la soccombenza e sono a carico dell’Autorità di protezione la quale verserà alla reclamante adeguate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________ che rifonderà alla reclamante fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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