Incarto n. 9.2014.141
Lugano 2 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________ e a CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda le relazioni personali con la figlia PI 1
giudicando sul reclamo del 1° settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 2588);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2000 dalla relazione tra RE 1 e __________ __________ (deceduto nel 2011). L’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha iniziato ad occuparsi della situazione della minore in relazione all’allestimento di una convenzione circa l’obbligo di mantenimento del padre e la regolamentazione delle loro relazioni personali.
B. Nel marzo 2004 è stata istituita in favore della minore una curatela educativa, allo scopo di “aiutare e sostenere la madre secondo le circostanze”, e di “rappresentare la bambina per salvaguardare il suo diritto al mantenimento o diritti di altra natura” nei confronti del padre.
C. Dal gennaio 2005, su proposta dell’assistente sociale dell’allora Ufficio famiglie e minorenni (UFaM), RE 1 ha posto la figlia in affidamento volontario presso la signora CO 2, domiciliata a __________.
In seguito, il curatore educativo è stato sostituito e i suoi compiti sono stati estesi anche alla vigilanza sulle relazioni personali, siccome i rapporti fra RE 1 ed CO 2 si sono dimostrati, da subito, tesi. Le relazioni personali madre-figlia sono state esercitate in maniera discontinua.
D. In considerazione della paventata intenzione di RE 1 di trasferirsi all’estero portando la figlia con sé, con decisione supercautelare del 28 ottobre 2008 (n. 1679) – poi confermata con risoluzione del 23 dicembre seguente – la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 e confermato il collocamento della stessa presso CO 2. I diritti di visita madre-figlia sono stati disciplinati in un secondo tempo. Essi non sono stati esercitati regolarmente.
E. A seguito di numerose richieste in tal senso da parte di RE 1, con risoluzione n. 3405 del 4 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la curatrice. Prendendo atto delle “crescenti difficoltà di contatto e di comunicazione tra RE 1 e la famiglia affidataria CO 2”, “che rischiano di seriamente compromettere la relazione madre-figlia che già risulta sofferente”, la Commissione tutoria ha ritenuto di dover nominare quale curatore una figura professionale qualificata, CURA 1, “alfine di garantire il rispetto dei diritti reciproci, in particolare l’esercizio delle relazioni personali” (pag. 1). Fra i compiti affidati al curatore è stato previsto quello di “favorire la ripresa, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni personali tra PI 1 e la madre RE 1” (pag. 2).
F. Alla luce di alcune prese di posizione di RE 1 in relazione a delle cure dentarie necessarie per la figlia, il 20 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha proposto all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele di valutare “se non si renda necessaria l’istituzione di una tutela a salvaguardia del bene della minore”. La richiesta è stata ribadita il 10 novembre seguente (ris. 3675), ma è stata successivamente respinta dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 6 aprile 2012.
G. Nel corso di un incontro tenutosi il 23 aprile 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________ (subentrata alla Commissione tutoria dal 1° gennaio 2013), RE 1 ha lamentato l’assenza di contatti con la figlia a causa sia del comportamento del curatore che dell’inattività dell’Autorità stessa. A domanda del patrocinatore della qui insorgente, la presidente ha ammesso che “l’ARP non ha ancora deciso in merito alle relazioni madre-figlia” (verbale, pag. 3). La presidente ha informato RE 1 che “deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell’autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo” (verbale, pag. 4).
H. Con reclamo del 7 febbraio 2014 RE 1 è insorta dinnanzi a questa Camera, postulando l’accertamento della denegata/ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e chiedendone la ricusa. Nelle sue osservazioni, l’Autorità di protezione ha contestato integralmente gli addebiti dell’insorgente.
I. Con sentenza del 4 giugno 2014 questa Camera ha ritenuto che il procedimento relativo alle richieste di RE 1 – in particolare, concernenti le relazioni personali – si stava protraendo da un lasso di tempo che non poteva più essere definito “ragionevole” ai sensi della giurisprudenza. Ha quindi stabilito che l’Autorità di protezione doveva determinarsi al più presto sulle questioni pendenti “ovvero su quanto discusso durante l’ultima udienza del 23 aprile 2013: relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza), privazione o meno dell’autorità parentale, sostituzione del curatore educativo” (consid. 4, pag. 13). Ha quindi accolto il reclamo per ritardata giustizia e ha fatto ordine all’Autorità di protezione “di emanare entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente, una decisione formale che definisca le questioni ancora aperte” (consid. 4, pag. 14). Questa Camera ha invece giudicato irricevibile l’istanza di ricusa poiché proposta genericamente nei confronti dell’intera Autorità di protezione.
L. In data 1° luglio 2014 il curatore di PI 1, CURA 1, ha terminato la sua attività presso il Servizio __________.
M. Con decisione del 31 luglio 2014 (ris. n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia, sospendendole.
N. Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera. Oltre a domandare l’accertamento della denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e la ricusa dei suoi membri – questioni che sono state trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente contesta la sospensione delle relazioni personali. RE 1 ritiene che l’Autorità di protezione abbia accertato in maniera inesatta, incompleta ed arbitraria i fatti pertinenti e postula che le relazioni personali con la madre siano immediatamente ripristinate, sia sotto forma di incontri che in via epistolare e telefonica. Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
O. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione si riconferma nella propria decisione, postulando la reiezione del gravame. Con osservazioni 30 settembre 2014 anche la madre affidataria, CO 2, ha chiesto la reiezione del reclamo, contestando gli attacchi a lei rivolti.
P. Del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.
Q. Il 7 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera lo scritto 29 ottobre 2014 di PI 1 alla madre, nel quale la minore afferma di non voler più ricevere pacchi o lettere da parte sua. In data 11 novembre 2014 RE 1 ha presentato delle osservazioni spontanee a tale scritto, mettendo in dubbio che lo stesso fosse opera di PI 1. In seguito, l’Autorità di protezione ha comunicato il pensionamento di CURA 1 e la richiesta all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di voler reperire un curatore ufficiale per PI 1.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. Nel suo reclamo, RE 1 censura la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno 2014 con cui l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali fra lei e la figlia PI 1.
2.1. L’insorgente contesta anzitutto la validità formale della risoluzione impugnata, nella misura in cui manca la firma della presidente (nonostante vi sia dattiloscritto il suo nome), “ed al suo posto vi è la sigla «pp» e poi una firma non riconoscibile”, non essendo dato di sapere a chi la presidente abbia dato procura di firmare atti al suo posto (reclamo, pag. 5-6).
2.2. La censura non può essere seguita. Emerge infatti dagli atti che la risoluzione in questione è stata effettivamente sottoscritta da una persona che era legittimata a farlo validamente, ovvero il sostituto della presidente. Ritenere nulla la risoluzione solo poiché il firmatario non ha esplicitato il suo nome o per aver indicato di firmare “per procura” (piuttosto che il più corretto “in absentia”) costituirebbe senz’altro un formalismo eccessivo. Su tale punto il reclamo deve essere dunque disatteso.
2.3. La reclamante sostiene poi che la risoluzione adottata dall’Autorità di protezione sia arbitraria poiché, al momento in cui la decisione è stata adottata, l’incarto non si trovava fisicamente presso i suoi uffici ma era presso questa Camera. La decisione sarebbe quindi stata emanata “a naso e con ricordi che potrebbero essere confusi”, senza poter esaminare minuziosamente gli atti e misconoscendo lo stato di fatto reale (pag. 7-8).
2.4. Nemmeno questa critica può essere condivisa. Come peraltro affermato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni, il fatto che l’incarto originale non si trovasse presso di lei ancora non significa che lo stesso non fosse presente in copia o su supporto informatico. Inoltre, il caso di PI 1 è pendente presso l’Autorità di protezione da svariati anni, ragion per cui non si può sostenere che esso non fosse noto alla stessa (come ha anche indicato all’inizio della risoluzione impugnata: “la situazione è ben nota a tutte le parti interessate”, pag. 1). Per il resto, l’erronea o arbitraria constatazione dei fatti deve essere fatta valere e comprovata con riferimento ad un accertamento preciso, non in maniera aprioristica e del tutto generale, sulla base di una presunta cattiva conoscenza dell’incartamento. La censura generica di arbitrarietà della risoluzione deve dunque essere respinta.
2.5. RE 1 contesta in seguito che CO 2 possa proporre “una propria conclusione relativa all’esito del reclamo, chiedendo che lo stesso venga respinto”, in quanto non si può considerare che la madre affidataria sia direttamente toccata/lesa nei propri diritti (replica, pag. 2). In base alle norme di procedura amministrativa applicabili, la reclamante chiede “che le osservazioni depositate dalla madre affidataria vengano esaminate per quanto sono le censure a lei mosse, ma che in nessun modo la stessa possa depositare una propria richiesta quanto all’esito del reclamo” (replica, pag. 3).
2.6. Richiamandosi alle norme generali di procedura amministrativa, la reclamante omette di considerare il contenuto delle norme processuali particolari previste in questo ambito dal Codice civile, in particolare le facoltà di partecipazione al procedimento conferite anche alle “persone vicine all’interessato” (cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 CC), ovvero le persone che conoscono bene l'interessato e che, grazie alle loro qualità e ai rapporti regolari intrattenuti, sembrano adatte a rappresentare i suoi interessi. Tra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (Steck, BSK Erw. Schutz, art. 450 CC n. 33; Steck, CommFam Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2). L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6471; Steck, CommFam Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 25; cfr. anche DTF 121 III 1 consid. 2a).
Nel caso concreto CO 2, madre affidataria di PI 1 da quasi 10 anni (l’affidamento su base volontaria avendo preso inizio nel gennaio 2005) non può non essere considerata persona vicina alla minore. La sua legittimazione a contestare le richieste contenute nel reclamo è dunque fuori discussione ai sensi delle norme indicate.
3. Nel suo reclamo RE 1 critica le conclusioni cui giunge l’Autorità di protezione, ritenendo che in concreto essa abbia accertato in maniera errata i fatti pertinenti e non abbia preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti.
3.1. Dopo aver richiamato i principi applicabili, nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che le relazioni tra PI 1 – ormai 14enne – e la madre “sono state di fatto interrotte” e che “a più riprese PI 1 ha espresso la propria volontà di non avere contatti diretti con la madre” (risoluzione, pag. 2). Sebbene l’Autorità di protezione ritenga che “tale espressione scaturisca in parte da un sentimento di disagio e di dolore per il rifiuto recepito da PI 1 da parte della madre, lo stesso è stato chiaramente manifestato e deve essere pertanto preso in considerazione” (risoluzione, pag. 2). L’Autorità di protezione ha poi considerato le difficili dinamiche che negli ultimi tre anni hanno caratterizzato le relazioni personali tra l’insorgente e la figlia, ritenendo che “un mantenimento delle stesse porterebbe certamente pregiudizio alla minore” (risoluzione, pag. 2).
L’Autorità di protezione ha ritenuto che un futuro riavvicinamento madre-figlia sarà condizionato da una necessaria elaborazione, da parte di PI 1, della propria situazione familiare e dei rapporti con l’insorgente, attraverso una presa a carico psicologica già disposta in suo favore. Secondo l’Autorità, limitarsi a modificare l’estensione e le modalità delle relazioni personali sarebbe insufficiente, in quanto “le relazioni personali attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già insopportabili per PI 1” (risoluzione, pag. 2).
3.2. Secondo la reclamante, l’accertamento dei fatti operato dall’Autorità di protezione è manifestamente inesatto, nella misura in cui si afferma che “le relazioni personali attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già insopportabili per PI 1”, mentre di fatto negli ultimi due anni non vi sono state del tutto relazioni personali (reclamo, pag. 10; replica, pag. 12).
3.3. La critica è priva di consistenza. Nell’evocare le relazioni personali “attualmente previste”, l’Autorità di protezione fa riferimento all’assetto ancora formalmente in essere prima dell’emanazione della decisione qui impugnata (consistente in visite a cadenza mensile), nonostante di fatto dall’8 settembre 2012, data dell’ultimo incontro, le relazioni personali madre-figlia non fossero di fatto più state esercitate. Tale accertamento non può dunque essere considerato errato.
3.4. RE 1 critica in seguito le considerazioni riguardo alla volontà di PI 1 di non avere più rapporti con lei, che a suo avviso vanno contestualizzate. In effetti, dopo che PI 1 nello scritto del 5 novembre 2012 aveva espresso la volontà di mantenere i contatti con RE 1, la stessa è stata di fatto impossibilitata ad esercitarli a seguito dell’impasse dell’Autorità di protezione, del comportamento inadempiente del curatore e dell’assenza di collaborazione da parte della madre affidataria (reclamo, pag. 9). Secondo la reclamante, non si può “considerare vincolante la volontà della minore negante ogni rapporto in quanto la mamma non si è fatta più viva quando questa condizione è stata causata direttamente dal non agire dell’ARP” (reclamo, pag. 9). Oltre alla presa a carico terapeutica di PI 1, RE 1 auspica che vengano ordinati “degli incontri tra madre e figlia ed eventualmente supporto psicologico ove sostanzialmente si deve spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria: solo in questo modo PI 1 potrà riavvicinarsi alla madre (reclamo, pag. 10).
3.5. Non può essere negato che l’attuale sentimento di rifiuto manifestato da PI 1 nei confronti della madre debba essere contestualizzato nel quadro degli avvenimenti che si sono susseguiti in questi ultimi anni, come del resto è stato fatto nell’ambito della sentenza 4 giugno 2014 di questa Camera (inc. 9.2014.18, in particolare consid. 4), il cui accertamento dei fatti è stato esplicitamente richiamato all’inizio della decisione impugnata.
Tuttavia, la reclamante addossa ogni responsabilità della situazione attuale ai comportamenti di terzi (Autorità di protezione, curatore, madre affidataria), omettendo di considerare che, come accertato nella sentenza di questa Camera già menzionata, lei stessa ha avuto comportamenti contradditori, che hanno reso difficoltosa l’interpretazione delle sue reali intenzioni quanto alle relazioni con la figlia. Si citi ad esempio la sua richiesta – pur dettata, a suo dire, da una errata interpretazione della volontà di PI 1 – all’allora Commissione tutoria di valutare l’opportunità di sospendere sia gli incontri che le telefonate, nell’interesse della figlia (cfr. verbale dell’incontro del 21 agosto 2012, pag. 2). Oppure il fatto che, dopo l’ultimo incontro avvenuto l’8 settembre 2012, RE 1 ha interrotto unilateralmente ogni contatto con la figlia, col curatore e con l’Autorità di protezione sino a dicembre, dapprima per aver “smarrito la tessera telefonica” e in seguito per ferie e assenze all’estero (cfr. e-mail al curatore 26 ottobre 2012; e-mail del precedente patrocinatore all’Autorità di protezione 12 novembre 2012; e-mail del curatore 12 novembre 2012). Alla decisione del curatore di non organizzare più alcun incontro (cfr. scritto del 18 settembre 2012) la reclamante ha manifestato la sua opposizione soltanto mesi dopo, e dopo essere stata sollecitata dall’Autorità di protezione. Anche in precedenza la reclamante aveva avuto comportamenti simili (cfr. ad es. e-mail RE 1 2 maggio 2012; e-mail CO 2 15 giugno 2012).
Questi comportamenti, che possono essere imputati solo alla reclamante, devono essere presi in considerazioni per contestualizzare la volontà espressa da PI 1 di non avere più contatti con la madre. Le affermazioni della reclamante, secondo cui dal mese di settembre 2012 “il non farsi viva non dipendeva dalla volontà della signora RE 1” (reclamo, pag. 9), non corrispondono a quanto risulta dall’incarto e non possono pertanto essere condivise in questa sede. Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta di supporto psicologico – oltre a quello già disposto in favore della minore – allo scopo di “spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 10), poiché ciò non corrisponde al vero. Anche a tale riguardo il reclamo è destinato all’insuccesso.
3.6. Con riferimento alla presa a carico psicologica di PI 1 da parte della dott. __________, l’insorgente fa presente che la specialista “non ha mai potuto instaurare un buon feeling” tra la minore e la madre naturale, oltre ad esprimere una serie di critiche all’Autorità di protezione “per non aver mai effettuato una valutazione quanto al cambio di specialista con l’inserimento del dott. __________ – __________ che si è sempre detto disposto a seguire la minore” (replica, pag. 11). Chiede dunque se e quando l’Autorità di protezione ha valutato un cambio di terapeuta per PI 1, da quanto tempo la minore è seguita da tale specialista, se il consenso della madre naturale è stato richiesto, se la madre naturale è stata aggiornata dell’evolversi della presa a carico (replica, pag. 12).
3.7. Le critiche riguardanti la presa a carico psicologica di PI 1 e l’operato della dott. __________ (che si occupa della minore dal settembre 2007) e le relative richieste formulate all’Autorità di protezione esulano completamente dal tema del presente reclamo e si appalesano inammissibili.
A tal proposito il reclamo si rivela a tratti finanche temerario, nella misura in cui dapprima RE 1 rivendica il merito di aver “personalmente trovato la specialista, signora __________” (replica, pag. 10), per poi chiedere, a due pagine di distanza, da quanto tempo la minore è seguita dalla suddetta specialista e se per tale presa a carico psicologica sia stato richiesto il suo consenso (replica, pag. 12).
Su tali considerazioni, del tutto prive di consistenza, non occorre dunque soffermarsi ulteriormente.
4. Per quanto attiene infine alle relazioni epistolari, la reclamante chiede che le relazioni epistolari vengano ripristinate nell’immediato, “senza che la madre affidataria signora CO 2 intervenga con censure come avvenuto sino ad oggi, od esamini la corrispondenza, la riproduca a terzi o quant’altro”. Postula dunque che venga emanato un “ordine di non esaminare-censurare la posta”, assortito della comminatoria penale di cui all’art. 292 CP (reclamo, pag. 11).
4.1. Nella sua risoluzione, l’Autorità di protezione ha ritenuto “utile” mantenere la possibilità di comunicazione epistolare, “mezzo che si è dimostrato molto valido per PI 1 per poter porre il necessario distacco dalla madre e nel contempo riuscire a mantenere un canale di comunicazione per lei efficace”, ritenuto che la madre in tale ambito dovrà astenersi dal “far pressione sulla figlia su argomenti analoghi alla regolamentazione delle loro relazioni personali” (risoluzione, pag. 2). Pur non avendo previsto nulla di specifico nel dispositivo della decisione, dalla motivazione della decisione risulta chiaro che l’Autorità di protezione ha inteso autorizzare madre e figlia ad intrattenere contatti epistolari nonostante la sospensione delle relazioni personali (di cui sono una componente, cfr. Schwenzer, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 273 CC n. 2).
4.2. Le richieste di emettere un ordine “di non esaminare-censurare la posta”, assortito della comminatoria di cui all’art. 292 CP nei confronti di CO 2 – cui peraltro RE 1 contesta la qualità di parte a codesto procedimento – costituiscono delle nuove domande ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 seconda frase LPAmm e sono dunque inammissibili e vanno semmai proposte all’Autorità di protezione.
La lettera 29 ottobre 2014, pervenuta in copia a questa Camera dopo il termine dello scambio di allegati – nella quale PI 1 esprime il desiderio di non ricevere più corrispondenza da parte della madre (“Quando vorrò ti scriverò io!”), che RE 1 ritiene non essere opera della minore – sembra essere una risposta indiretta a quanto preteso dalla reclamante in sede di replica (“forse, a questo stadio e per restare oggettivi, una dichiarazione manoscritta della minore che dica apertamente ed espressamente che non vuole ricevere nemmeno la corrispondenza potrebbe fare chiarezza in queste fumose circostanze”, pag. 8). Affinché la corrispondenza epistolare possa rimanere, come auspicato nella risoluzione impugnata, un canale utile e non pregiudizievole per la minore, spetterà all’Autorità di protezione verificare se tale scritto corrisponde effettivamente alle reali intenzioni di PI 1 e, se del caso, sospendere per un certo periodo anche i contatti epistolari.
4.3. Alla luce di quanto sopra, il reclamo deve essere integralmente respinto.
5. RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta dall’istante emerge una situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Le argomentazioni ricorsuali di RE 1 contro la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno 2014 si sono tuttavia rivelate infondate, a tratti irricevibili e finanche temerarie. Il reclamo appariva pertanto sin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole, per cui il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve essere negato.
6. In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali. RE 1, soccombente, rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo del 1° settembre 2014 è respinto.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia per la procedura in oggetto. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.