Incarto n. 9.2014.138
Lugano 5 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio
giudicando sul reclamo del 25 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dalla relazione tra RE 1 e __________ sono nati i figli __________ (1995), __________ (1997) e __________ (2001). Il matrimonio era stato sciolto per divorzio in data 2008 e l’autorità parentale sui figli era stata attribuita alla madre.
B. Vi sono stati già numerosi interventi di protezione a favore della famiglia __________, sia a favore dei minori __________ e __________, sia a favore della madre.
Nel 2009 l’allora Autorità tutoria intercomunale di __________ (__________) ha istituito a favore dei minorenni __________ e __________ una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CCS.
Con decisione 12 maggio 2010, la predetta Autorità ha istituito a favore della signora RE 1 una tutela a causa di scostumatezza (art. 370 vCCS) e di conseguenza (vista inoltre l’inidoneità del padre di prendersi cura dei figli), con la stessa decisione, è stata istituita una tutela ex art. 368 cpv. 1 vCCS a favore dei figli.
Con decisione 16 settembre 2010 la stessa autorità tutoria ha privato, in virtù dell’art. 310 vCCS, la signora RE 1 della custodia parentale su __________ e __________. I due minori sono stati collocati a tempo indeterminato presso una famiglia affidataria.
Data l’impossibilità di collaborare con la signora RE 1, la famiglia affidataria ha disdetto il mandato e l’autorità tutoria, pure lei impossibilitata a reperire e collaborare con la madre, si è vista costretta a revocare tutte le misure di protezione attive a favore dei famigliari __________, che si sono nel frattempo trasferiti nel Cantone Ticino.
In seguito a segnalazioni preoccupanti relative alla situazione abitativa della famiglia __________, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) in data 3 aprile 2012, aveva conferito mandato all’allora Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFAM), per l’allestimento di una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare della madre RE 1, istituendo nel frattempo una curatela educativa a favore dei figli minori __________ e __________.
C. Più recentemente, con scritto 25 febbraio 2014 la signora RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, di istituire “una curatela amministrativa volontaria” a suo favore, “con lo scopo di recuperare e mantenere un equilibrio economico”.
D. Sentita dal membro permanente dell’Autorità di protezione in data 16 aprile 2014, la signora RE 1 ha accettato la misura proposta e le condizioni poste dalla stessa (cfr. verbale di audizione 16 aprile 2014). Difatti, durante l’audizione la signora RE 1 ha sottolineato il suo stato di difficoltà personale, specificando di dover già far capo ad un sostegno esterno per poter provvedere ai suoi interessi personali e soprattutto amministrativi (ciò in forma di una cura psicologica presso il Dr. __________ e di assistenza sociale prestatale dall'Ufficio dell’aiuto e della protezione).
E. La richiesta della signora RE 1 tendente all’istituzione di una misura di protezione a suo favore è stata espressamente appoggiata dall’assistente sociale, signora __________ dell’UAP, che, con scritto 16 aprile 2014 all’Autorità di protezione, ha evidenziato la precaria situazione della signora RE 1 e dei suoi figli.
F. Con raccomandata 15 maggio 2014 è stata intimata alla signora RE 1 la diffida di disdetta – a norma dell’art. 257d CO – dell’abitazione famigliare locata.
G. Sentita in data 06 giugno 2014 dall’Autorità di protezione, la signora RE 1 ha però comunicato di ritirare la sua richiesta di curatela a suo favore, siccome il signor __________ , – suo attuale compagno – sarebbe disposto ad aiutarla nella gestione delle sue pratiche amministrative.
H. Nonostante le diverse convocazioni inviatele dall’Autorità di protezione, la signora RE 1 non si è mai presentata agli incontri. Le sue assenza erano sempre ingiustificate.
I. Con risoluzione n. 322G/2014 del 30 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha di conseguenza istituito a favore della signora RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e 395 CC, nominando quale curatore il signor CUR 1, __________.
J. Contro questa decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 25 agosto 2014, facendo valere che non sarebbero adempiuti gli estremi per un simile provvedimento da lei ritenuto superfluo ed ingiustificato. La reclamante fa in particolare riferimento alle procedure di disdetta di locazione e di sfratto avviate nei suoi confronti, asserendo che esse sarebbero dovute unicamente al suo reddito insufficiente e non ad una sua “trascuratezza degli affari o cattiva voglia”.
K. Con osservazioni 16 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità della curatela a favore della reclamante in quanto ella non sarebbe in grado di seguire le proprie questioni amministrative, mettendo così in pericolo anche i suoi figli.
L. Con decisione 6 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato lo sfratto della signora RE 1 dall’abitazione locata.
M. In data 14 novembre 2014 l’educatrice __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha trasmesso all’Autorità di protezione una copia della richiesta della signora RE 1 del 31 ottobre 2014, con la quale essa chiede un aiuto nell’ambito pratico abitativo.
Considerato
in diritto
1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). In via ancor più sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).
2. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.1. Cause della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr. in particolare pag. 6432; cfr. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17a; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella caso in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).
In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
2.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138).
2.3. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto fatto valere dalla reclamante, l’istituzione della curatela di rappresentanza a suo favore è assolutamente necessaria, ragione per la quale la decisione impugnata merita conferma.
3.1. Occorre innanzitutto sottolineare che il bisogno di aiuto, quale condizione per l’istituzione di una misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto dalla reclamante, avendo ella stessa dato avvio alla relativa procedura di protezione nei suoi confronti mediante la sua richiesta 25 febbraio 2014. La sua convinzione di voler beneficiare di una misura di protezione è stata poi confermata davanti all’Autorità in sede d’incontro 14 aprile 2014 (cfr. verbale di audizione). Nonostante la sua successiva rinuncia alla curatela, espressa durante l’incontro con l’Autorità in data 6 giugno 2014, la signora RE 1 ha comunque ribadito il suo bisogno di essere sostentuta nelle sue questioni amministrative. Difatti, ella ha assicurato che il suo attuale compagno sarebbe disponibile ad assisterla, intenzione che il medesimo ha confermato all’Autorità con scritto 15 giugno 2014. Persino dopo l’inoltro del reclamo, ora in esame, la signora RE 1 ha ulteriormente dimostrato la sua necessità di sostegno, segnatamente con la richiesta urgente di aiuto rivolta all’assistente sociale __________ dell’UAP per varie questioni pratiche legate all’abitazione, nella quale è “rimasta senza luce”.
3.2. A prescindere dal riconoscimento da parte della signora RE 1 del proprio bisogno di sostegno, quest’ultimo emerge chiaramente anche dagli atti.
Invero, le circostanze personali critiche in cui versa la signora RE 1 risalgono all’anno 2009, per le quali ella era già stata sottoposta ad una tutela ex art. 370 vCC. Il recente peggioramento della sua situazione sottolinea questo stato di debolezza, per cui oggi risulta imprescindibile l’istituzione di una misura di protezione a suo favore.
Come esposto sopra (cons 2.1) la nozione di “analogo stato di debolezza” comprende anche i casi di inesperienza o di cattiva gestione, se i medesimi impediscono, anche solo parzialmente, all’interessato di provvedere ai suoi interessi. Visti i vari interventi di protezione a favore della famiglia RE 1 negli ultimi anni, non si può negare l’inesperienza della reclamante nell’occuparsi degli affari correnti ed esistenziali propri e dei suoi figli. Quest’incapacità gestionale è stata peraltro confermata dall’assistente sociale __________ dell’UAP con scritto mail 16 aprile 2014 all’Autotità di protezione, elemento su cui si fonda tra l’altro la decisione impugnata.
Va aggiunto che sebbene una situazione di disagio finanziario non sia di per sé sufficiente a giustificare l’istituzione di una misura di protezione, lo potrebbe tuttavia diventare quando l’interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa del suo stato di debolezza (BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18).
Una comprova dell’importante difficoltà della reclamante a mettere in atto i passi necessari per rimediare alla sua precaria situazione finanziaria è la recente gestione da parte sua della procedura di disdetta dell’abitazione famigliare e di quella successiva di sfratto. La reclamante non era minimamente in grado di provvedere personalmente a sanare la situazione, ma nemmeno di chiedere l’aiuto necessario a tal fine (non presentandosi nemmeno alla relativa udienza davanti alla Pretura, e ciò senza giustificazione: cfr. verbale d’udienza del 6 ottobre 2014). Difatti, la procedura è poi sfociata in un ordine di sfratto. Da questa procedura di sfratto si evince anche l’importanza degli affari che la signora RE 1 non è in grado di gestire, mettendo in pericolo oltre ai suoi interessi anche quelli di suoi figli minorenni.
3.3. La curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica misura adeguata per proteggere la signora RE 1, in quanto prevede la rappresentanza della medesima nell’ambito della gestione patrimoniale e la conseguente privazione dell’accesso ai conti bancari e postali a lei intestati, così che quest’ultimi verranno gestiti esclusivamente dal curatore (il quale metterà a disposizione della curatelata importi adeguati per il suo sostentamento corrente, così come precisato nella decisione impugnata al punto 3 del dispositivo).
Una misura alternativa meno incisiva, quale ad esempio la curatela di sostegno, non sarebbe sufficiente per garantire alla reclamante la protezione di cui ha bisogno. La decisione impugnata rispetta pertanto pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità prescritti dalla legge.
3.4. Alla luce di quanto precede, la necessità della signora RE 1 di essere sostenuta nella sua gestione patrimoniale è più che palese, oltre ad essere stata riconosciuta dalla medesima.
È quindi a giusto titolo che l’Autorità regionale di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza per rimediare al pericolo in cui la reclamante sta mettendo (già da diverso tempo) sé stessa e la sua famiglia. Le censure ricorsuali della reclamante non sono sufficienti a dimostrare che sarebbe capace di amministrare i suoi redditi e spese in maniera autonoma, regolare e sicura. Peraltro la reclamante non propone nemmeno altre soluzioni praticabili o misure alternative a quella contestata.
4. Di conseguenza il reclamo deve essere respinto.
Data la situazione non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.