Incarto n. 9.2014.119
Lugano 30 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito dalla segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda le relazioni personali con la figlia PI 1 (2003)
giudicando sul reclamo del 21 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che PI 1 (2003) è figlia di __________ __________ e RE 1;
che con decisione 7 luglio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC, regolamentandone i compiti e designando la signora CURA 1 quale curatrice;
che nell'ambito della regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlia, con decisione supercautelare del 17 luglio 2014, l'Autorità di protezione – dopo aver rilevato che la minore doveva stare con il padre da venerdì sera 18 luglio 2014 fino alla sera di domenica 20 luglio 2014, richiamato il difficile momento del padre “per quel che concerne il suo stato di salute” – ha decretato la temporanea sospensione del diritto di visita dal 18 al 20 luglio 2014;
che con reclamo 21/26 luglio 2014 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione supercautelare contestando segnatamente la proporzionalità del provvedimento;
che il gravame non è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;
che le decisioni supercautelari non sono impugnabili (Sentenza del Tribunale federale 5A_268/2014 del 19 giugno 2014, destinata a pubblicazione), per cui il reclamo è irricevibile;
che, comunque, il gravame sarebbe anche irricevibile essendo privo d'oggetto, in quanto pervenuto a questo giudice in data 29 luglio 2014, per una decisione riguardante diritti di visita del fine settimana tra il 18 e il 20 luglio 2014 (sospesi);
che gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia la loro prelievo;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.