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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.08.2013 9.2013.95

6. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,757 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Misure a protezione del minore: collocamento in internato e istituzione di una curatela educativa: Privazione della custodia parentale. Definizione della nozione di "pericolo" ai sensi dell'art. 310 CC"

Volltext

Incarto n. 9.2013.95

Lugano 6 agosto 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Leoni Romelli

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 e RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________

per quanto riguarda la modifica del collocamento di PI 1 in internato e l’istituzione di una curatela educativa nei suoi confronti

giudicando sul reclamo del 1. marzo 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 è figlia di RE 1. La madre biologica vive in Giamaica. PI 1, nata il __________ 1998, vive dal novembre 2006 in Ticino con RE 1 e la moglie RE 2. Da una valutazione del Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) emerge che RE 2, recatasi in Giamaica a rendere visita alla figlia del marito, ha trovato la bambina in cattive condizioni per i maltrattamenti subìti e l'ha condotta in Svizzera, rivolgendosi poi al SMP.

                                  B.   Risulta da una segnalazione del 9 luglio 2009 dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), che la minore è stata collocata volontariamente presso Casa __________ dal 2007. RE 2 si è infatti rivolta all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (in seguito UFaM) per chiedere un collocamento della ragazza, viste le difficoltà nel gestirla.

                                  C.   Con decisione 22 settembre 2009, la Commissione tutoria ha ratificato il collocamento di PI 1 in internato (dal lunedì al venerdì) presso Casa __________, così come la privazione della custodia nei confronti del padre, al quale è stata tuttavia lasciata l’autorità parentale.

                                  D.   In data 2 ottobre 2009, la Commissione tutoria ha conferito mandato alla dr.ssa E__________ P__________ per un approfondimento psicodiagnostico della minore, finalizzato a chiarire il quadro emotivo della medesima e le sue modalità di funzionamento psicologico.

                                  E.   Il 30 novembre 2009 la dr.ssa E__________ P__________ ha trasmesso la propria valutazione alla Commissione tutoria da cui risultava che la ragazza – nonostante il difficile vissuto in Giamaica – aveva sviluppato buone risorse per reagire. La dottoressa consigliava interventi in grado di salvaguardare i legami famigliari e un supporto a RE 2.

                                  F.   Con decisione 12 febbraio 2010, la Commissione tutoria ha conferito mandato alla psicologa A__________ D__________, dell’Istituto __________, per un sostegno psicologico a favore di PI 1.

                                  G.   L’11 giugno 2010 la Commissione tutoria ha revocato il mandato alla dr.ssa D__________ e l'ha conferito alla psicologa C__________ del SMP.

                                  H.   Il 13 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha provveduto all'audizione di PI 1, RE 1 e RE 2. Scopo principale degli incontri era di discutere i progetti per il futuro della ragazza. È stata in particolare presa in considerazione l’opportunità di una riduzione dei rientri a casa della ragazza durante il fine settimana e la nomina un curatore educativo per una maggiore autonomia della minore.

                                    I.   Con decisione 8 febbraio 2013, dichiarata immediatamente esecutiva, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) [nuova denominazione della Commissione tutoria secondo il diritto in vigore dal 1° gennaio 2013], ha modificato il collocamento di PI 1 presso Casa __________ – prevedendo un suo rientro a casa una volta al mese – e ha disposto l’istituzione di una curatela educativa.

                                  L.   Con scritto datato 1°/4 marzo 2013, l’UFaM ha reso nota l’impossibilità di dar seguito alla decisione dell’8 febbraio 2013, ciò a motivo dell'opposizione sia di RE 2 che di PI 1 e dell'opportunità di non forzare la mano per non compromettere i buoni rapporti di fiducia esistenti fino a quel momento.

                                  M.   In data 4 marzo 2013, RE 1 e RE 2 hanno interposto reclamo alla Camera di protezione, chiedendo il ripristino del contratto di collocamento precedente, con rientro a casa ogni fine settimana, contestando l’istituzione di una curatela educativa.

                                  N.   Il 26 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni postulando la conferma della propria decisione, adottata allo scopo di proteggere la minore, costatati i disagi della stessa durante i rientri al domicilio. Su quest’ultimo punto richiama il rapporto 11 ottobre 2012 di Casa __________ e l’opinione della minore stessa.

                                  O.   PI 1, dal canto suo, il 2 aprile 2013, ha introdotto un allegato spontaneo in cui sostiene che le sue parole – dette in un momento di tensione con la famiglia – sono state mal interpretate. Rileva che era invero sua intenzione rimanere a Casa __________ per i fine settimana solo per un periodo limitato.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

                                   2.   Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 307 CC n. 4).

                                   3.   In virtù dell’art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità nomina al figlio un curatore educativo, perché consigli e aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1); l’autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2); l’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3).

                                         Questo provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi; il curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in tal caso il ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 4).

                                   4.   L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 214 no. 27.36). La misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma un modo per sottrarre il figlio a un pericolo altrimenti non evitabile (Epiney-Colombo, Il cittadino e l’autorità tutoria, pag. 175).

                                         La misura di privazione della custodia parentale consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, oltre a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, 4ª ed., Losanna e Ginevra 2009, n. 1165-1166). I genitori conservano l’autorità parentale e quindi il diritto di avere relazioni personali con il figlio; salvo che misura non ne giustifichi di riflesso il rifiuto, essi mantengono il diritto di prendere per il figlio le decisioni necessarie (Meier/Stettler, op. cit. n. 1168; Epiney-Colombo, op. cit. p. 175). Il collocamento del minorenne deve ad ogni modo corrispondere alla sua personalità e ai suoi bisogni (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41).

                                         In caso di modifica delle circostanze l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.

                                   5.   RE 2 e RE 1 considerano drastica e sradicante dai suoi unici affetti sicuri la misura che limita a una sola volta al mese il ritorno a casa di PI 1. Non si capacitano di quali gravi negligenze essi possano essere colpevoli, anche riguardo alla privazione della custodia del padre, intervenuta tuttavia già da settembre 2009. Chiedono in definitiva il ripristino dei diritti di visita a Casa __________ nella forma originaria e cioè il rientro a casa della minore tutti i fine settimana.

                                         Contestano inoltre l’introduzione del curatore educativo, che sostengono di non avere richiesto. Comunque non lo ritengono necessario a motivo degli ottimi rapporti instaurati con gli operatori di Casa __________.

                                   6.   Per quanto riguarda la modifica dei rientri a domicilio della minore, va rilevato che già nel rapporto di Casa __________ dell’11 ottobre 2012 si accennava ai conflitti esistenti fra PI 1 e RE 2 . Quest’ultima infatti risulta essere la principale referente per l’educazione della ragazza. In passato, su sua richiesta, in momenti particolarmente tesi, sono stati estesi i pernottamenti in istituto anche ai fine settimana. Nel summenzionato rapporto viene evidenziato che quest'ultima era invece più reticente a dare il consenso per l’estensione dei pernottamenti nel fine settimana quando la richiesta veniva da PI 1. L’istituto suggeriva già nel rapporto l’ipotesi di affiancare un curatore educativo alla ragazza che potesse fungere da appoggio alla famiglia e accogliere e sostenere PI 1 “nel gestire la relazione complessa con le figure di riferimento famigliare”.

                                         Nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2012, la Commissione tutoria aveva già ventilato a RE 2 la possibilità di ridurre i rientri a casa di PI 1 durante i fine settimana, in vista di un progetto di autonomia auspicabile per la ragazza, nominandole nel contempo un curatore educativo. La stessa RE 2 aveva dimostrato il suo accordo a questo progetto nel corso dell’udienza, tenendo a precisare la necessità di controllare adeguatamente PI 1 durante i suoi fine settimana a Casa __________ “impedendole di uscire la sera” (verbale CTR 13.12.2012, pag. 1 verso il basso).

                                         Il conflitto tra PI 1 e RE 2, comunque da anni presente (rapporto Casa __________ 11.10.2012), sembrava parecchio acceso prima della decisione dell’8 febbraio 2013 dell’Autorità di protezione; poi in seguito deve essersi attenuato, tanto che le parti ne hanno minimizzato l’asprezza. E’ comunque da ritenere che queste fasi siano cicliche, che visti i presupposti – grossa differenza di età delle due donne, vissuto di PI 1 – sia molto verosimile che queste tensioni si ripetano. Inoltre il padre della ragazza gioca un ruolo relativamente fragile nell’educazione e nello sviluppo di PI 1. Quest’ultima è molto legata affettivamente al padre, tuttavia il medesimo non è una figura forte e non ha le capacità per poterla sostenere e per imporre ad essa dei limiti e delle regole. RE 2, dal canto suo, ha ammesso di non riuscire sempre a gestire la ragazza. Appare perciò necessario dare un sostegno al nucleo famigliare di PI 1.

                                         Tutti questi elementi propendono di conseguenza inequivocabilmente per l’adozione di misure a protezione della ragazza.

                                   7.   Analizzando le misure adottate dall’Autorità di protezione, risulta di difficile applicazione l’estensione del collocamento durante i fine settimana con “il rientro della minore al domicilio un week-end al mese”, nella misura in cui sia RE 2 sia PI 1 si sono fermamente opposte a questa misura. Lo stesso istituto non ritiene efficace una forzatura in tal senso. In effetti il tutto andrebbe a guastare i rapporti di fiducia tra le parti e l’istituto, motivo per cui detta misura deve essere annullata.

                                         Su questo punto il reclamo merita quindi di essere accolto. I dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata vanno pertanto annullati con conseguente ripristino dei rientri a casa della minore con cadenza settimanale.

                                   8.   Quanto alla figura del curatore educativo, i reclamanti non la ritengono necessaria, poiché reputano di essersi sempre occupati della minore in modo adeguato.

                                         Come detto sopra (consid. 2), le misure atte a proteggere il minore non dipendono da eventuali colpe dei genitori, né tantomeno costituiscono delle sanzioni. Vengono adottate unicamente per il bene del minore. Nel caso in questione, i disagi di PI 1 sono stati illustrati nel consid. 6. Si tratta di problemi derivanti dal suo vissuto in Giamaica: trascorsi di vita difficili, che probabilmente sono molto lontani dalla realtà di RE 2 e che si accentuano in questo periodo della vita di PI 1, che è nel pieno della sua adolescenza. È di conseguenza necessario dare a PI 1 un aiuto e un punto d’appoggio, che la aiuti in questo difficile passaggio – ma con la facoltà di imporle anche dei limiti – e che sia inoltre oggettivo e estraneo alle dinamiche famigliari. Già in passato la psicoterapeuta dr.ssa P__________ aveva del resto evidenziato la necessità di un appoggio alla famiglia (cfr. rapporto 30 novembre 2009, pag. 13). I reclamanti non sollevano motivi per cui l’adozione di una curatela educativa sarebbe controindicata. Su questo punto la decisione dell’Autorità di protezione deve pertanto essere confermata. L’Autorità di protezione dovrà procedere nelle proprie incombenze, cercando una persona competente, che possa divenire un punto di riferimento per PI 1 negli anni dell'adolescenza e che possa adeguatamente guidarla fino alla maggiore età. E’ però necessario andare oltre alla decisione dell’Autorità di protezione, estendendo le competenze di tale figura, che potrà decidere circa l’opportunità o meno del rientro a casa nel fine settimana. Nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi il curatore potrà di conseguenza ordinare la permanenza della minore in istituto.

                                         In conclusione il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va modificato nel senso che oltre ai compiti del curatore elencati dall'Autorità di protezione – che meritano integrale conferma – è aggiunto quello di valutare l’opportunità del rientro a casa di PI 1 e se necessario di ordinare la sua permanenza in istituto.

                                  9.   Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dei reclamanti. Tuttavia, considerata la natura della decisione e la parziale ammissione del reclamo il loro importo sarà ridotto.

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, la risoluzione 8 febbraio 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è così modificata.

1.   annullato

2.   annullato

3.   invariato

4.   A favore di PI 1 viene istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC; il nominativo del curatore verrà comunicato in un secondo tempo; al curatore saranno affidati i seguenti compiti:

-    invariato;

-    invariato;

-    invariato;

-    invariato;

-    invariato;

-    valutare l’opportunità del rientro a casa di PI 1 nel fine settimana, con possibilità per il medesimo di ordinare la permanenza della minore in istituto qualora sia necessario.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr.   30.–

                                                                                fr.   80.–

                                         sono posti a carico di RE 1 e RE 2.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.