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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.04.2013 9.2013.84

29. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,166 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Interdizione, cambiamento del diritto

Volltext

Incarto n. 9.2013.84

Lugano 29 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa dell'allora Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 23 febbraio 2012 dall'allora

Commissione tutoria regionale __________,  

nei confronti di

RE 1,  

PI 1      

giudicando sul ricorso, recte ora reclamo del 25 gennaio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 dicembre 2012 dall'allora Autorità di vigilanza sulle tutele che aveva accolto l'istanza suddetta e l'aveva dichiarato interdetto a norma dell'art. 369 vCC;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   In data 23 febbraio 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) – dando seguito ad una segnalazione 24 novembre 2011 della moglie R__________ V__________ – ha presentato all'Autorità di vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 369 CC.

                                  B.   Dopo aver fatto allestire una perizia dal Servizio psico-sociale di __________ – consegnata in data 19 ottobre 2012 – e aver sentito l'interessato il 16 novembre 2012, con decisione del 21 dicembre 2012 l'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ha pronunciato l'interdizione, invitando la Commissione tutoria a provvedere alla nomina di un tutore.

                                  C.   In data 25 gennaio 2013 RE 1 è insorto alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello chiedendo che la predetta decisione sia annullata, ritenendo la nomina di un tutore “molto invasiva” e potendosi, a suo dire, ovviare alla medesima con la nomina di un “curatore amministrativo a tempo determinato”.

                                  D.   Il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.

                                  E.   Il 1° febbraio 2013 la Camera di protezione, constatando che la procedura di interdizione non esiste più nel nuovo ordinamento giuridico e che la misura di protezione equivalente alla tutela è la curatela di portata generale, la cui istituzione è ora di esclusiva competenza dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha invitato quest’ultima a esperire le necessarie verifiche ed istituire la misura più opportuna ai sensi del nuovo diritto, tenendo conto in particolar modo dello scopo della misura, consistente nel caso specifico soprattutto a proteggere il patrimonio dell'interessato.

Considerato

in diritto

                                   1.   Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano impugnabili alla Prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). La decisione contestata è stata spedita il 21 dicembre 2012 con invio raccomandato ritirato dall'interessato il 27 dicembre 2012. Tempestivo, il ricorso (ora reclamo) presentato il 25 gennaio 2013 era quindi da considerare ricevibile ed ha avuto effetto sospensivo.

                                   2.   Con l’entrata in vigore il 1 gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a norma del precedente diritto procedurale.

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

                                   3.   Il nuovo diritto sulla protezione degli adulti non contempla più l'istituto dell'interdizione. A norma dell'art. 14 cpv. 2 Titolo finale del Codice civile, con l'entrata in vigore della nuova legge, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale; non appena possibile, l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto.

                                         Nel caso in esame, il gravame presentato da RE 1 ha sospeso la decisione di interdizione pronunciata a suo carico dall'Autorità di vigilanza allora competente. La misura non ha di conseguenza espletato i suoi effetti.

                                   4.   Questa Camera non ha competenza di pronunciare la conferma di una misura di protezione non più prevista dal Codice civile.

                                         Il nuovo ordinamento non conferisce per altro competenza diretta all'autorità di ricorso di istituire una curatela generale o un provvedimento di protezione più idoneo. Una decisione in tal senso di questa Camera priverebbe l'interessato di un grado di ricorso.

                                         Di conseguenza non resta che annullare la decisione 21 dicembre 2012 dell'allora Autorità di vigilanza e invitare l'Autorità di protezione – ora competente (art. 390 CC) – a procedere senza indugio ad esperire le necessarie verifiche e ad istituire – previa audizione dell'interessato – le necessarie e più appropriate misure di protezione a norma del nuovo diritto.

                                   5.   Visto quanto sopra si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La decisione 21 dicembre 2012 dell'allora Autorità di vigilanza è annullata ai sensi dei considerandi.

                                   2.   L'Autorità regionale di protezione __________ è invitata a procedere senza indugio ad esperire le necessarie verifiche e ad istituire – previa audizione di RE 1 – le necessarie e più appropriate misure di protezione a tutela dell'interessato, a norma del nuovo diritto di protezione degli adulti.

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   4.   Notificazione:

- -  

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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