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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.03.2013 9.2013.65

7. März 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,480 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Approvazione del rapporto morale e della nota d’onorario del curatore educativo. La mancata sottoscrizione del rapporto da parte del pupillo non comporta l’annullamento dello stesso. Principi attuali in tema di mercede del curatore e novità del nuovo diritto

Volltext

Incarto n. 9.2013.65

Lugano 7 marzo 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Hutter Gerosa

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2

  all’

Autorità regionale di protezione __________   e a   CO 2

per quanto riguarda l’approvazione della nota d’onorario della curatrice CO 2

giudicando sul reclamo del 27 settembre 2012 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 21 settembre 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________ (ora Autorità regionale di protezione __________);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (1995) è figlia di RE 1 e RE 2. Nel 2009 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha nominato a favore di PI 1 una curatrice educativa nella persona di CO 2.

                                  B.   Con decisione 21 settembre 2012 la Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale della curatrice, riconoscendole una mercede di fr. 4'013.10.

                                  C.   In data 27 settembre 2012, RE 1 e RE 2 sono insorti con ricorso (ora, reclamo) all'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) avverso la predetta decisione, contestando l’ammontare della mercede e chiedendo maggior coinvolgimento nelle decisioni prese.

                                  D.   Con osservazioni 9 ottobre 2012, la curatrice ha preso posizione in modo circostanziato sulle critiche addotte dai reclamanti al proprio operato.

                                  E.   Con osservazioni 11 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha postulato la conferma della decisione impugnata.

Considerato

in diritto

                                   1.   Dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                   2.   La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.-- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRtut, poi, in casi particolari, e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Comissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.--.

                                   3.   RE 1 e RE 2 contestano il superamento del tetto massimo di fr. 3'000.--; affermano inoltre che la fattura della curatrice, non essendo dettagliata, non giustificava l’accoglimento di un onorario superiore a detto importo. Ora, è ben vero che nel foglio “richiesta di mercede” della curatrice sono contemplate unicamente l’indennità e spese in forma riassuntiva, tuttavia, alla medesima è poi allegata una lista di quattro pagine concernente i dettagli (distinta della mercede, 18 aprile 2012), che, se i reclamanti non hanno ricevuto, potevano in ogni momento richiedere esplicitamente, con una semplice telefonata all’autorità tutoria o alla curatrice. Da detto dettagliato rapporto si evincono l’impegno profuso dalla curatrice per seguire la situazione e i numerosi quanto impegnativi contatti avuti con una rete molto ampia di servizi e medici. Dagli atti emerge, poi, che talune prestazioni non sono nemmeno state conteggiate (per es. e-mail del 7 settembre 2011 alla Commissione tutoria). Non v’è pertanto ragione di dubitare dell'adeguatezza della mercede esposta, a maggior ragione se si considera che le critiche dei reclamanti si appellano in modo generico al fatto che la curatrice non li avrebbe coinvolti a sufficienza, senza però citare in alcun modo come questo avrebbe potuto avvenire. In merito al superamento del limite di fr. 3'000.--, come si è visto, la Commissione tutoria ne era informata. L’applicazione dell'art. 17 cpv. 4 vRtut risulta quindi giustificata. Su questo punto, il reclamo dei signori RE 1/RE 2 deve pertanto essere respinto.

                                         Abbondanzialmente si segnala che, con l’entrata in vigore del nuovo diritto, dal 1°gennaio 2013 sono attive, in particolare in materia di mercedi due novità. Da un lato, all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (art. 16 cpv. 2 ROPMA). Dall’altro, è previsto un adattamento dell’indennità oraria dei curatori che potrà essere compresa fra fr. 40.-- e fr. 80.-- l’ora (art. 17 cpv. 2 ROPMA). Il limite massimo di fr. 3'000. --, per l’attività svolta sull’arco del 2013 e oltre, non sussisterà più.

                                   4.   RE 2 e RE 1 lamentano poi un insufficiente loro coinvolgimento e scarsa attenzione alla loro situazione finanziaria. Nella misura in cui sono generiche e volte unicamente a criticare in modo indefinito l’operato della curatrice, le censure sfuggono alla disanima della scrivente autorità e sono pertanto irricevibili.

                                   5.   RE 2 e RE 1 chiedono per finire l’annullamento della decisione poiché la curatrice non avrebbe fatto firmare il rapporto morale a PI 1, come prescrive l’art. 24 cpv. 2 vRtut, che fa riferimento all’art. 413 cpv. 3 vCC. Benché la dottrina relativa a tale norma del Codice civile si riferisca in realtà unicamente ai rendiconti finanziari (cfr. 2a ed. del BSK -ZGB I-A. Guler, n. 13 ad art. 413 CC), nel nostro Cantone l’obbligo di sottoporre al pupillo i rendiconti comprende normalmente anche i rapporti morali.

Scopo del rapporto morale è di riassumere la situazione personale del minore (A. Egger, Berner Kommentar, ZGB, vol. II, n. 23 ad art. 405 CC). L’approvazione dei rendiconti non ha gli effetti di scaricare il curatore dalle proprie responsabilità, ma è volta solo a convalidare l’operato del curatore in relazione alla gestione della misura (BSK, ZGB I-Thomas Geiser, n. 6 ad art. 423 e rif.).

                                         Ora, nel caso in esame, constatata l’effettiva mancanza della firma della pupilla, v’è da chiedersi se ciò dovrebbe condurre all’annullamento della decisione. A tale quesito va tuttavia data risposta negativa, ritenuto sia il significato che occorre dare al rapporto morale, sia il significato dell’approvazione di tale rapporto da parte dell’autorità tutoria (a valere quale semplice “convalida” dell’operato del curatore). Un annullamento della decisione per questo motivo non entra pertanto in considerazione, ritenuto del resto che i reclamanti non contestano il contenuto di tale rapporto in alcun punto. Qualora PI 1 manifestasse interesse per il rapporto morale, e desiderasse apporvi la sua firma, potrà in ogni caso farlo. Resta inteso che è impregiudicato in qualsiasi momento il diritto di essere sentito e dunque anche quello di prendere visione degli atti (art. 23 vLtut). La censura può pertanto ritenersi evasa.

                                   6.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 28 LPamm), ritenuta tuttavia la situazione finanziaria precaria dei reclamanti, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede della curatrice, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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