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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.64

31. Januar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,814 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Protezione del figlio: spese peritali (perizia sulle capacità genitoriali)

Volltext

Incarto n. 9.2013.64

Lugano 31 gennaio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello  

Franco Lardelli  

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG  

assistito dalla segretaria:

  Catherine Hutter Gerosa, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1  

all’allora

Commissione tutoria regionale __________   riguardo a un procedimento aperto a protezione del figlio PI 1 (2011)

giudicando ora sul ricorso, recte, ora, reclamo del 28 settembre 2012 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 12 settembre 2012 della Commissione tutoria regionale __________, recte ora, Autorità regionale di protezione, riguardante le spese peritali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dal matrimonio tra RE 2 e RE 1 è nato, il __________ 2011, il piccolo PI 1.

                                         Il 16 aprile 2011 il bambino ha dovuto essere trasportato d’urgenza al Kinderspital di __________ dove i medici hanno diagnosticato emorragie cerebrali dovute a scuotimenti. Ciò ha comportato l’apertura di un procedimento penale contro RE 2 e RE 1, atto a stabilire loro eventuali responsabilità a seguito delle ferite riportate dal bambino. Nel contesto del procedimento penale, è stata allestita un’articolata perizia psichiatrica su RE 2 (perizia 14 luglio 2011 del dr. med. C__________).

                                  B.   Con decisione 29 aprile 2011, la Commissione tutoria di __________ ha privato provvisoriamente RE 2 e RE 1 della custodia su PI 1. Ha pure sospeso le loro relazioni personali con il bambino, collocando il minore dapprima in un istituto di riabilitazione nella Svizzera tedesca e poi all’Istituto Casa __________. Ha in seguito nominato un curatore educativo e affidato all’Ufficio famiglie e minorenni un mandato di verifica socio-ambientale nell’intento di accertare se tra i famigliari di PI 1 vi fosse idoneità ad avere in affidamento il minore (decisione 11 maggio 2011).

                                  C.   Il riavvicinamento tra PI 1 e i suoi genitori è avvenuto in modo progressivo. In giugno questi ultimi hanno potuto rivederlo e, successivamente, RE 2 ha potuto soggiornare presso Casa __________ assieme al piccolo. Un ricorso dei genitori contro la conferma della privazione della custodia è stato respinto dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 30 agosto 2011. In data 1° settembre 2011, la Commissione tutoria ha per contro accolto la richiesta 29 agosto 2011 dei genitori, volta ad ottenere un diritto di visita del figlio, non vigilato e più esteso, da esercitare durante il fine settimana.

                                  D.   Con istanza 28 ottobre 2011 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di essere reintegrati nella custodia e nell’autorità parentale di PI 1. In quest’ambito la Commissione tutoria ha chiesto ed ottenuto da Casa __________ un rapporto di osservazione sulla relazione mamma-bambino (rapporto del 25 novembre 2011), sulla base del quale, tuttavia, la Commissione tutoria ha ritenuto di non avere sufficienti elementi per pronunciarsi sul riaffidamento di PI 1 ai genitori. Questi ultimi, con osservazioni 1° dicembre 2011, hanno chiesto che parallelamente al mandato peritale fosse loro ripristinata la custodia; in subordine, si sono detti disposti a sottoporsi volontariamente ad una perizia se il perito si fosse pronunciato in tempi brevi sulla questione di un rientro a domicilio provvisionale durante le festività natalizie.

                                  E.   Con decisione 2 dicembre 2011 la Commissione tutoria ha pertanto dato incarico allo Studio N__________, di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1, con richiesta di un rapporto intermedio entro il 20 dicembre 2011, ciò allo scopo di esprimersi sull’organizzazione delle vacanze natalizie. Ricevuto il rapporto intermedio, la Commissione tutoria ha esteso il diritto di visita, permettendo all’intera famiglia RE 1-RE 2 di trascorrere le festività natalizie insieme.

                                  F.   La valutazione peritale dello Studio N__________ è giunta il 16 marzo 2012. Con decisione 20 marzo 2012 la Commissione tutoria ha trasmesso copia del referto alle parti, reintegrando i genitori nella custodia del figlio. Il 2 maggio 2012 la Commissione tutoria ha confermato la propria decisione di ripristino della custodia parentale su PI 1, istituendo nel contempo a favore della famiglia una rete di sostegno composta dall’Ufficio famiglie e minorenni, Pro Infirmis e ABAD.

                                  G.   Il 12 settembre 2012 la Commissione tutoria regionale di __________ ha posto a carico di RE 2 e RE 1 la nota d’onorario dello studio N__________, di fr. 8'000.–.

                                  H.   Con ricorso 28 settembre 2012 RE 2 e RE 1 sono insorti contro la messa a loro carico della perizia, sostenendo che l’autorità era in possesso di valutazioni sufficienti per soprassedere all’allestimento del referto peritale. Essi ritengono che le misure adottate a loro sostegno non necessitavano di un accertamento peritale tanto oneroso.

                                    I.   Con osservazioni 6 novembre 2012 la Commissione tutoria di __________ ha dal canto suo chiesto la reiezione del gravame rilevando che le valutazioni del Dr. C__________, di Casa __________ e del dr. med. F__________ non si esprimevano sulle capacità genitoriali.

                                   J.   In data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.

                                  L.   Con scritto 17 gennaio 2013 l’avv. PR 1, ha reso noto che il procedimento penale a carico di RE 2 e RE 1 sfocerà in un decreto d’abbandono e che i suoi clienti sono intenzionati a chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a dipendenza di tale procedimento.

Considerato

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

                                   2.   RE 2 e RE 1 lamentano una violazione dell’art. 29 Cost. fed. Ritengono anzitutto che la perizia non fosse necessaria, essendo presenti nell’incarto diversi referti che già illustravano chiaramente la situazione. A torto.

Nella misura in cui la perizia psichiatrica effettuata in luglio 2011 dal dr. med. C__________ interessa solamente la madre di PI 1, non anche il padre, essa non può essere considerata un documento sufficiente. Inoltre detta perizia è volta solo a stabilire la presenza di turbe psichiche nella madre, non anche a verificare la capacità del nucleo di occuparsi di PI 1. Per quanto attiene il rapporto di Casa __________ – sebbene anch’esso sia molto circostanziato – è riferito alla sola madre e non affronta il quesito a sapere se madre e padre fossero in grado di gestire l’autorità e la custodia parentale. Infine, per quanto attiene al certificato del dr. med. F__________, essendo stato prodotto dalle parti medesime non può essere preso in considerazione.

                                         La censura secondo cui si poteva prescindere dall’effettuare una perizia sulle capacità genitoriali cade pertanto nel vuoto.

                                   3.   RE 2 e RE 1 contestano inoltre di essere soccombenti all’esito della procedura. Sarebbe, a loro dire, pacifico che “le misure di sostegno in questione” non necessitavano di un preventivo accertamento peritale tanto oneroso.

                                         Al riguardo giova ricordare che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

                                         Ora, con la decisione 2 maggio 2012 la Commissione tutoria ha istituito in favore della famiglia RE 2 e RE 1 una rete di sostegno composta dall’Ufficio famiglie e minorenni, Pro Infirmis e Abad, coordinata dalla signora M__________ dell’Ufam. È evidente che questo provvedimento configura una misura ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC, anche se la Commissione tutoria ha omesso di fare esplicito riferimento a questa norma. Che questa misura sia più lieve di quanto si sarebbe potuto immaginare da principio, ancora non porta a concludere che RE 2 e RE 1 non siano soccombenti nella procedura di protezione del figlio.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 8 000.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

a)  tassa di giustizia         fr.   100.–

b)  spese                           fr.      50.–

                                            fr.   150.–

                                         sono a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-  

Comunicazione: -

Il presidente                                                           La vicecancelliera

giudice Franco Lardelli                                         Catherine Hutter Gerosa

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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