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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 11.04.2013 9.2013.39

11. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,949 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sostituzione tutore, diritto di preferenza dei parenti

Volltext

Incarto n. 9.2013.39

Lugano 11 aprile 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RI 1

all’allora

Commissione tutoria regionale __________

per quanto riguarda la sua sostituzione in qualità di tutore della nipote PI 1

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2012 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 7 settembre 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

                                         che PI 1 è nata l’__________ 1998 dalla relazione tra M__________ K__________ e B__________ S__________;

                                         che, con decisione 21 settembre 1998, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) di K__________, constatata l’incapacità della madre a prendersene cura a causa di problemi psichiatrici, ha istituito a favore di PI 1 una tutela ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CCS, nominando quale tutore il signor H__________ B__________;

                                         che, il 5 settembre 2000, l’allora Delegazione tutoria del Comune di C__________ ha assunto la misura di tutela a favore di PI 1, ritenuto che essa, insieme alla madre, si era nel frattempo trasferita dai nonni materni. Quale tutore della bambina è stato nominato il nonno materno, RI 1;

                                         che, già da tempo, RI 1 era stato nominato tutore del fratellastro maggiore di PI 1, L__________ K__________ (1992), anch’egli sottoposto ad una tutela a norma dell'art. 368 cpv. 1 CCS e domiciliato presso i nonni materni. La tutela è stata revocata in data 9 giugno 2011, avendo il nipote raggiunto la maggior età;

                                         che RI 1 ha dichiarato, in un incontro avvenuto il 23 maggio 2012 presso l’Autorità tutoria, di avere difficoltà nella gestione di PI 1;

                                         che in particolare il tutore ha osservato che gli impegni per la nipote – peraltro seguita pure da UFaM, SMP e SAE – sarebbero divenuti “troppo gravosi e numerosi” per lui e la moglie, lamentando di essere “stanchi”, essendosi in precedenza anche occupati del fratello di PI 1;

                                         che alla fine del citato incontro RI 1 si è dichiarato d’accordo che la Commissione tutoria trovasse un sostituto che assumesse il mandato di tutore e potesse “operare naturalmente in unione ai nonni per il bene della ragazza”;

                                         che, con decisione 31 maggio 2012, la Commissione tutoria ha sostituito RI 1 con RA 1, P__________;

                                         che detta decisione è stata impugnata da RI 1 con ricorso 6 giugno 2012 all’allora Autorità di vigilanza (in seguito Autorità di vigilanza), chiedendo di essere riconfermato tutore della nipote e dichiarando di voler revocare l’accordo alla sua sostituzione manifestato nell’incontro 23 maggio 2012 presso la Commissione tutoria;

                                         che il 7 settembre 2012 l’Autorità di vigilanza ha respinto il predetto ricorso;

                                         che contro quest’ultima decisione, con ricorso 27 settembre 2012, RI 1 è insorto presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello;

                                         che con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale. Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];

                                         che nel suo ricorso (ora reclamo), RI 1 sostiene come sia importante tener conto dei motivi umani, ovvero dell’esigenza che PI 1 cresca nel suo nucleo famigliare; inoltre egli fa presente che le entrate della madre non sono sufficienti a coprire i costi di gestione della misura; infine sostiene che nel caso di sua incapacità, il fratello di PI 1, L__________, potrebbe svolgere questo compito;

                                         che con scritto 2 aprile 2013 l’Autorità di protezione ha informato questo Tribunale che PI 1 è stata nel frattempo collocata, con il consenso del nonno tutore, a C__________: dalla copia del rapporto 28 febbraio 2013 dell’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ si evince che il collocamento iniziato il 20 gennaio 2013 in internato da domenica sera a venerdi sera si sta svolgendo con buoni risultati e anche lo stato di salute della minore (che nei mesi precedenti aveva accumulato numerose assenze da scuola causate da “dolori”) è migliorato;

                                         che nel caso in esame contestata è la sostituzione del tutore, che in un primo tempo il tutore e nonno della minore aveva auspicato, mentre in seguito aveva ritrattato;

                                         che giusta l’art. 327a CC l’autorità tutoria nomina un tutore al minorenne che non è sotto l’autorità parentale;

                                         che sull’esigenza della misura non vi sono dubbi (e nemmeno è contestata), mentre sulla scelta e l’idoneità del tutore spetta all’autorità di protezione esprimersi: in virtù dell’art. 327c CC sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore;

                                         che ai sensi dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti;

                                         che, nella fattispecie, RI 1 non contesta le qualità del tutore chiamato a sostituirlo, e addirittura nel ricorso 6 giugno 2012 presso l’Autorità di vigilanza specifica che il gravame non è rivolto contro la persona di RA 1, “bensi contro la nomina di un nuovo tutore in sostituzione del sottoscritto ricorrente”;

                                         che in sostanza, RI 1 ritratta la sua volontà di essere sostituito quale tutore, adducendo un’ulteriore riflessione e l’ampia discussione avuta con la moglie (cfr. reclamo 25 settembre 2012 in fine);

                                         che, tuttavia, visti anche gli avvenimenti successivi al gravame ed in particolare l’avvenuto collocamento di PI 1 in internato presso C__________, emerge con evidenza la necessità di sostituire il tutore e quindi la fondatezza della decisione dell’autorità tutoria, confermata dall’Autorità di vigilanza;

                                         che tale misura va intesa non come un’esclusione della famiglia - ed in particolare del nonno - nei confronti di PI 1, bensì come un sostegno più efficace in un periodo (quello dell’adolescenza) delicato, che, come visto, sta provocando nella ragazza sempre maggiori necessità;

                                         che, peraltro, sebbene l’art. 401 cpv. 2 CC relativamente alla scelta del tutore disponga che “per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato”, l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, mentre non esiste più il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC, sostituito dal 1 gennaio 2013 dalla predetta norma (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 N. 1; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 402 N. 2; P. Meier/ S. Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zürich 2011, N. 547);

                                         che per quanto concerne l’aspetto economico, il reclamante sostiene di non aver mai chiesto nessun onorario, mentre teme che, raggiunta la maggior età, PI 1 possa essere chiamata a rimborsare all’autorità di protezione eventuali anticipi eseguiti per la copertura dei costi relativi alla sua tutela, ritenuto che sua madre non è in grado di farsene carico;

                                         che ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, in relazione con il compenso del curatore, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione e disciplinano il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato;

                                         che in virtù dell’art. 19 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), i costi di gestione delle misure di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento, e quindi nel caso in esame, i genitori di PI 1;

                                         che se l’interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, i costi sono anticipati dall’autorità di protezione (art. 19 cpv. 2 LPMA);

                                         che ai sensi del cpv. 3 della medesima norma, gli anticipi effettuati negli ultimi 10 anni possono essere effettivamente recuperati anche presso l’interessato, ma tale futura possibilità – per altro limitata dalla debita considerazione del fabbisogno di quest'ultimo – non può esimere l'autorità di protezione dal predisporre le misure più idonee alla tutela del minore;

                                         che, per finire, il reclamante sostiene che per “motivi famigliari” nel caso in cui non dovesse più egli stesso essere idoneo (“in seguito a invalidità, morte, ecc”) ad assolvere il suo compito di tutore, questo dovrebbe essere affidato al fratello di PI 1, maggiorenne dal 2011;

                                         che, tuttavia, nemmeno quest’ultima argomentazione appare fondata: a prescindere dal fatto che l’idoneità del tutore va valutata dall’autorità di protezione, questo giudice non reputa opportuno investire il fratello di PI 1 – appena ventenne e a sua volta già posto sotto la tutela del nonno fino al raggiungimento della maggior età, intervenuta due anni or sono – della responsabilità di sostenere la sorella minore, a motivo anche della problematica e della sensibilità della situazione;

                                         che quindi, pur tenendo conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato (l’art. 401 cpv. 2 CC), la scelta dell’autorità tutoria – confermata pure dall’allora Autorità di vigilanza – di nominare una persona estranea alla famiglia, appare essere la più idonea nell'interesse di PI 1;

                                         che per tutti questi motivi, il reclamo di RI 1 va integralmente respinto;

                                         che vista la particolare situazione si prescinde, eccezionalmente, dal prelievo di tasse e spese di giustizia;

                                         che circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

- -  

Comunicazione: - -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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