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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267

12. Dezember 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,743 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Istituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). Scelta del curatore generale

Volltext

Incarto n. 9.2013.267

Lugano 12 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2

per quanto riguarda la nomina di un curatore generale per la figlia PI 1;

giudicando sul reclamo del 30 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (1987), affetta da trisomia 21, è figlia di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati dal 2003.

                                         Il 16 maggio 2006 la Sezione degli enti locali (inc. 324.2005) ha decretato l’interdizione di PI 1 ai sensi dell’art. 396 vCC.

                                         Con risoluzione del 14 novembre 2006 (ris. 132) l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha ordinato il ripristino in favore di PI 1 dell’autorità parentale esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.

                                  B.   A seguito della richiesta di RE 1, con convenzione del 25 settembre 2007 (ratificata dalla Commissione tutoria il 1° ottobre 2007) i genitori di PI 1 hanno modificato la custodia, attribuendola ad CO 2 e garantendo alla madre un diritto alle relazioni personali minimo. I genitori hanno inoltre stabilito che il padre assumerà l’amministrazione dei redditi e della sostanza della figlia.

                                  C.   Con istanza del 7 gennaio 2013 RE 1 ha postulato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, la modifica dell’assetto della custodia parentale di PI 1 asserendo che le circostanze sarebbero mutate radicalmente. Pur riconoscendo che il padre si occupa in modo eccellente della figlia, RE 1 chiede che la custodia le venga attribuita in quanto il suo stato di salute sarebbe migliorato e poiché questo risponderebbe ad una richiesta della figlia. Subordinatamente propone l’affidamento, a mesi alterni, ad entrambi i genitori.

                                  D.   In sede d’udienza del 4 marzo 2013 RE 1 ha ribadito le proprie pretese, l’affidamento della figlia, e in via subordinata l’affidamento congiunto. A mente della madre, da oltre un anno, PI 1 chiede di poter tornare a stare con la madre. CO 2 da parte sua si oppone a tale richiesta, affermando che a suo avviso l’istante “gioca nella situazione”. Egli riferisce che PI 1 è una ragazza serena e felice ed adeguatamente felice. Indica di aver sempre favorito i rapporti tra madre e figlia.

                                  E.   Il 10 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha provveduto all’audizione di PI 1. La stessa ha detto di essere felice di fare tante attività. Non vorrebbe cambiare nessuna attività nemmeno l’anno successivo. Riferisce infine di lavorare alla Fondazione __________ e di essere contenta.

                                         I fratelli di PI 1, interrogati in tal senso, hanno riferito che a loro avviso un’occupazione inferiore del tempo lavoro della sorella sarebbe negativo. Alla domanda volta ad evidenziare eventuali “migliorie” che potrebbero essere apportate nella vita della sorella, entrambi riferiscono che “la sorella sta bene, è legata affettivamente con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio”. A loro avviso PI 1 ha capito come comportarsi con entrambi i genitori, e non soffrirebbe nei passaggi da uno all’altro. Riconoscono che tra i genitori vi sono discussioni ma che entrambi vogliono il meglio per la sorella. Entrambi i figli concordano che parte del problema sia legato ad una questione finanziaria, “nel senso che per la madre è un problema dover sempre rendere conto di ogni spesa e dover chiedere i soldi per ogni cosa che fanno”. Ritengono infine che la soluzione sarebbe quindi stabilire un importo forfettario che il padre versa alla madre per le spese che affronta per la figlia.

                                  F.   Il 24 settembre 2013 RE 1 e CO 2 sono nuovamente stati sentiti dall’Autorità di protezione. In sede d’udienza l’Autorità di protezione ha indicato di non aver ravvisato elementi tali da dover decidere un cambiamento di affidamento. Al proposito RE 1 riconosce che PI 1 si trova bene nell’assetto attuale, ma vorrebbe che venga chiarito l’assetto di affidamento in quanto lei va notevolmente oltre i diritti di visita stabiliti. CO 2 ha ribadito la massima disponibilità a permettere alla figlia di recarsi dalla madre ogni qualvolta vi sia una richiesta. In merito all’assetto finanziario concorda con la possibilità di convenire un forfait. La madre postula che i redditi di PI 1 vengano divisi a metà e ogni genitore li gestisca al meglio. Proposta alla quale CO 2 si oppone, ribadendo la propria disponibilità a convenire un forfait in base a criteri oggettivi. In conclusione il patrocinatore di RE 1, dopo aver preso atto di quanto discusso, auspica la necessaria “elasticità” “qualora in futuro” ci siano “problemi nella presa a carico di PI 1”.

                                  G.   Con scritto di posta elettronica del 1° ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere una diaria di 20.– per ogni giorno che PI 1 trascorrerà presso la madre, oltre al rimborso di tutte le spese straordinarie, previo accordo preventivo. Con ulteriore e-mail del 16 ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere alla madre di PI 1 anche l’assegno grande invalido di grado medio (rendita giornaliera di fr. 39.–) per ogni giorno trascorso con lei.

                                         Al riguardo con lettera del 18 ottobre 2013 (e-mail) il patrocinatore di RE 1 si è opposto alla proposta di “indennizzo” di CO 2, riformulando la propria richiesta di affidamento a tempo pieno della figlia.

                                         Con ulteriore scritto del 22 ottobre 2013 CO 2 ha puntualizzato che, pur riconoscendo che RE 1 abbia diritto ad un rimborso spese per quando si occupa della figlia, questo non significa che i soldi di cui dispone PI 1 abbiano lo scopo di rimunerare il suo lavoro di mamma.

                                         Con e-mail di medesima data RE 1 ha ribadito che la richiesta d’affidamento sarebbe basata sul desiderio insistente della figlia stessa. Il patrocinatore della madre (e-mail del 22 ottobre 2013) contesta la tesi secondo cui PI 1 sarebbe felice. Oltre a confutare quanto esposto dal padre, indica che in concreto sarebbe auspicabile l’audizione di PI 1 da parte di un esperto prima di un’eventuale decisione relativa all’affidamento.

                                  H.   Con risoluzione del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela generale per PI 1 (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC) decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.

                                         RE 1 è stata dimessa dal mandato di curatrice generale con effetto 31 ottobre 2013. La carica di curatore generale è stata attribuita a CO 2.

                                    I.   Contro la predetta decisione RE 1 è insorta con reclamo del 30 novembre 2015 (recte 2013), postulando che la risoluzione impugnata venga annullata e che le venga affidata la curatela della figlia PI 1 in via esclusiva, con ampio diritto di visita del padre. In via subordinata ha proposto che la curatela sia conferita congiuntamente ai genitori, e che PI 1 le venga affidata in via esclusiva.

                                         Con osservazioni del 20 dicembre 2013 CO 2 si oppone al reclamo, postulando la conferma della risoluzione impugnata.

Considerato

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

                                   2.   Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela generale (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC) decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.

                                         La madre di PI 1 è stata dimessa dal mandato di curatrice generale e la carica di curatore generale è stata attribuita ad CO 2, con il compito di:

                                         a) assistere, rappresentare e proteggere la signora PI 1 in tutto quanto concerne la cura della sua persona, dei suoi interessi patrimoniali e delle sue relazioni giuridiche;

                                         b) proporre, qualora necessario l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze;

                                         c) presentare annualmente, entro il mese di febbraio, i rapporti morale e finanziario relativi all’esercizio precedente (effetto al 31 dicembre).

                                         Al curatore è stata richiesta la presentazione di un inventario iniziale della sostanza della curatelata.

                                         L’autorità di protezione ha in primo luogo ribadito la necessità della misura di curatela generale in esame. Visto l’attrito fra i genitori, le premesse per il mantenimento congiunto del mandato di curatore non sarebbero più date.

                                         Dagli accertamenti agli atti l’Autorità di protezione ha rilevato che PI 1 vive in un contesto adeguato, opportunamente seguita, inserita nella società e non ha evidenziato problematiche allarmanti. Essa vive presso il padre, frequentando la madre ogni qual volta lo desideri. A mente dell’Autorità di protezione “il più recente scambio di corrispondenza verte principalmente sull’aspetto del riconoscimento di un’indennità o di uno spillatico in favore della signora RE 1 quando si fa carico della figlia rispettivamente alla richiesta di modifica del luogo di vita di PI 1 ritenuta la sua transitoria situazione di convalescenza conseguente ad un intervento chirurgico all’anca”. L’Autorità di protezione ha indicato che l’attuale assetto personale e relazionale della giovane è stabile e positivo per l’interessata. In conclusione ha riferito di non intervenire d’ufficio per effettuare cambiamenti radicali, ritenendo invece opportuno conferire al solo padre il mandato di curatore, considerato che già oggi effettua la corrente gestione amministrativa, provvede alla figlia e dimostra ampia disponibilità nel favorire le relazioni con la madre. Per risolvere l’aspetto finanziario ha infine indicato che “ritiene pure adeguata la proposta di riconoscimento di un forfait di spese che tenga contro delle accresciute necessità di PI 1 legate alla sua disabilità”.

                                   3.   La madre RE 1 ha impugnato la decisione in esame, postulando che le venisse attribuito l’affidamento esclusivo della figlia. A mente della reclamante, che ammette che il padre si occupa convenientemente della figlia, la sua istanza sarebbe scaturita dalla richiesta formulata dalla figlia stessa. La reclamante riferisce di un episodio in cui il padre avrebbe sottovalutato e trascurato un problema all’anca della figlia, che le avrebbe causato disagi fisici ed inutili dolori. RE 1 indica che l’Autorità di protezione avrebbe deciso di conferire il mandato di curatore generale al padre senza i dovuti accertamenti. Secondo la reclamante il fatto che PI 1 “nella situazione attuale goda di una certa armonia apparente”, non significa che questa sia per lei la situazione ideale. La reclamante lamenta infine che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto esperire, come richiesto, una perizia.

                                   4.   Nel caso in esame va innanzitutto indicato che la misura di protezione istituita, in quanto tale, non è messa in discussione (disp. 1). Il fatto che PI 1, affetta da trisomia 21 ed interdetta secondo il vecchio diritto, necessiti di una misura di protezione a suo favore, non è infatti contestato dalle parti.

                                         In concreto, va inoltre contestualizzato il reclamo in esame.

                                         Benché lo stesso sia volto anche all’ottenimento da parte della reclamante dell’affidamento della figlia PI 1, con la risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a confermare l’istituzione di una curatela generale che ha sostituito, per legge (dal 1° gennaio 2013), la precedente misura di “ripristino dell’autorità parentale” (art. 369 e 385 vCC) (disp. 1) e a definire a chi verrà attribuito il ruolo di curatore generale (disp. 2). La questione relativa all’affidamento di PI 1 non è infatti oggetto della risoluzione impugnata.

                                         Oggetto del reclamo è pertanto unicamente la scelta del o dei curatori e non già l’affidamento di PI 1.

                                   5.   Con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale (art. 14 cpv. 2 primo periodo D tit. fin. CC), a prescindere dal fatto che sia stato nominato un tutore o che ai genitori sia stato concesso il prolungamento dell’autorità parentale (art. 385 cpv. 3 vCC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase, tit. fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).

                                         Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

                                         Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

                                         Quanto alla curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).

                                         Ora, con il nuovo diritto di protezione dell’adulto, la rinuncia al “prolungamento dell’autorità parentale” prevista dall’art. 385 cpv. 3 vCC ha incontrato un’ampia approvazione nell’ambito della consultazione. Secondo il nuovo diritto, infatti, i genitori possono unicamente essere nominati curatori (Messaggio 2006 p. 6408).

                                        La scelta del legislatore è stata operata, in primo luogo, in quanto i genitori detentori dell’autorità parentale prolungata sfuggivano alla sorveglianza dell’Autorità tutoria, e siccome la misura non era oggetto di controlli regolari. In secondo luogo, un minore sottoposto a autorità parentale prolungata avrebbe potuto avere difficoltà ad ottenere una certa indipendenza dai genitori (Meier/Lukic, op. cit., n. 36 pag. 18).

                                   6.   La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

                                         Secondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2).

                                         L'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).

                                         I desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art. 401 cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, loc. cit.; CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 2). Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 4-5).

                                         Giusta l’art. 402 CC la curatela può essere conferita a più persone. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam, op. cit., art. 402 n. 4).

                                   7.   Contestata è nel caso in esame la scelta operata dall’Autorità di protezione di conferire il mandato di curatore ad un solo genitore, in particolare a CO 2.

                               7.1.   Nella fattispecie, l’Autorità di protezione, con decisione 24 ottobre 2013, dopo aver sentito l’interessata – che ha dichiarato di essere contenta – ed i fratelli di PI 1 – che hanno, a loro volta, riferito che “la sorella sta bene, è legata affettivamente con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio” – ha istituito la curatela generale attribuendola in via esclusiva al padre.

                                         In concreto, quando PI 1 ha raggiunto la maggiore età, ai genitori è stata attribuita, congiuntamente, l’autorità parentale prolungata ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC. In seguito, su esplicita richiesta della madre stessa, il 1° ottobre 2007 la custodia di PI 1 è stata attribuita in via esclusiva al padre con il compito di provvedere all’amministrazione dei redditi e della sostanza della figlia.

                                         Come indicato dall’Autorità di protezione le circostanze sono ora mutate. La conflittualità che si è venuta a creare fra i genitori di PI 1, seppur ancora relativamente ridotta ed indipendentemente dalle cause che l’abbiano fatta scaturire, è evidente ed è una ragione sufficiente per giustificare il conferimento del mandato di curatore ad uno solo dei genitori. Vista l’evidente difficoltà di collaborazione fra i genitori, che risulta dagli atti, in concreto non vi sono più le premesse per un esercizio congiunto del mandato. La decisione dell’Autorità di protezione di conferire ad un solo genitore il mandato di curatore resiste pertanto alla critica.

                               7.2.   L’Autorità di protezione, dopo aver sentito le parti, l’interessata e i fratelli della stessa è giunta alla conclusione che non intende intervenire d’ufficio per effettuare cambiamenti radicali nella vita di PI 1 e ha conferito il mandato di curatore al padre.

                                         Ora, in concreto, come risulta dagli atti, PI 1 vive presso il padre, lo stesso ne amministra i redditi e la sostanza già dal 1° ottobre 2007, quando, per richiesta della madre stessa l’autorità parentale è stata attribuita a CO 2 in via esclusiva.

                                         In questi sette anni il padre di PI 1, oltre ad ospitare ed occuparsi in prima persona della figlia né ha amministrato i redditi e la sostanza. Per ammissione della madre stessa, questo compito è sempre stato espletato dal padre correttamente. La stessa ha infatti riferito di non avere nulla da eccepire sull’operato del padre (reclamo pag. 2 in fine).

                                         Dagli atti risulta in modo evidente, e neppure è contestato, che CO 2 è idoneo, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti dal mandato conferitogli, dispone del tempo necessario e svolge personalmente i suoi compiti. Al padre è infatti stata attribuita la custodia di PI 1 ed il compito di amministrarne i redditi ed i beni nel 2007 e fino ad oggi ha espletato i compiti legati al mandato in modo corretto.

                                         Non vi sono pertanto ragioni, come correttamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, per modificare l’assetto già in essere e ridefinire il conferimento del mandato di curatore generale. RE 1 non ha peraltro neppure indicato di essere idonea dal profilo personale e delle competenze per svolgere tale mandato. Il fatto di essere la madre non è infatti un criterio sufficiente. Come già evidenziato, giusta l’art. 402 cpv. 2 CC, relativamente alla scelta del curatore, sebbene l’Autorità possa tener conto dei desideri delle persone vicine all’interessato, non è però legata alla proposta di tali persone. Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erw. Schutz – Reusser / Lukic, art. 402 N. 2).

                                         Alla luce delle considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste alle critiche. Il reclamo va pertanto respinto e la risoluzione impugnata confermata.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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