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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.10.2014 9.2013.262

7. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,739 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Ammontare nota d'onoarario e rimborso spese curatore

Volltext

Incarto n. 9.2013.262

Lugano 7 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione della mercede e del rimborso spese relative alla curatela di PI 1

giudicando sul reclamo del 26 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 17 aprile 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di PI 1, nominando curatrice RE 1.

                                  B.   In data 30 ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il 2012, mentre tramite decisione separata ha tassato la mercede per il medesimo anno, riducendo l’importo richiesto di fr. 4'234.60 a fr. 2'400.-, oltre a spese di trasferta per fr. 273.60 e un rimborso per spese vive di fr. 168.40 anziché fr. 961.richiesti, per un totale complessivo di fr. 2'842.-.

                                  C.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 26 novembre 2013, ritenendo sostanzialmente ingiustificata la riduzione dell’onorario richiesto, così come del rimborso spese.

D.   In data 20 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, precisando di aver ritenuto eccessivi sia l’onorario esposto che le spese richieste dalla curatrice. Essa ha confermato la decisione impugnata e chiesto la reiezione del reclamo.

Considerato

in diritto

                                                1.    L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

                                   3.   Nel caso in esame, la curatrice ha esposto una nota d’onorario per la mercede di fr. 3'000.–, pari a 75 ore a fr. 40.– l'ora. Essa ha pure chiesto un rimborso spese di fr. 961.– e fr. 273.60 per le trasferte, per un totale di fr. 4'234.60.

                                         Tramite la decisione qui impugnata, l’Autorità di protezione ha riconosciuto un importo di fr. 2'842.–, pari a fr. 2'400.– di mercede, spese di trasferta di fr. 273.60 e un rimborso per spese vive di fr. 168.40.

                                   4.   L’Autorità di protezione ha ridotto la mercede di fr. 600.–, pari a 15 ore a fr. 40.– l'ora, poiché il periodo di svolgimento del mandato è durato dal 17 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 e, considerato che “non necessita di particolare dispendio di tempo, sicuramente non più di quanto previsto per una normale amministrazione e nemmeno richiede competenze specifiche per lo svolgimento dello stesso”, “esporre per un periodo inferiore a un anno un onorario di fr. 3'000.– appare del tutto ingiustificato”.

                                         La reclamante reputa che la riduzione operata dall’Autorità di protezione non sia giustificata, considerato che il limite imposto dall’art. 17 cpv. 2 vRTut non è superato. Essa ritiene inoltre falsa l’opinione secondo cui la curatela a favore di PI 1 sarebbe un mandato che non necessita di particolare dispendio di tempo e che non abbisogna di conoscenze specifiche. Elenca poi i suoi interventi, nell’intento di giustificare il dispendio di ore.

                                         Delle 75 ore chieste dalla curatrice, l’Autorità di protezione ne ha riconosciute soltanto 60, pari quindi a una media di 7 h. al mese (considerando per aprile solo metà mese), invece delle 8.8 (sempre di media) richieste. Esaminando la nota presentata emerge innanzitutto che la curatrice non ha indicato il dettaglio del tempo impiegato per ogni singola operazione. Risulta quindi complesso valutare con esattezza le ore investite nel mandato, prassi che sarebbe più corretta. Di conseguenza, va evidenziato quanto segue. Dalla nota d’onorario si può desumere che la curatrice ha svolto 12 incontri con/per la curatelata presso vari enti e servizi. A giudizio di questo giudice si può riconoscere alla signora RE 1 un indennizzo di 4 ore per ogni incontro, per un totale di 48 ore. Per il resto, essa ha indicato una copiosa corrispondenza ricevuta e inviata. In totale si contano 22 lettere inviate (di cui 13 uguali per annunciare ai vari enti e servizi la sua nomina), 24 e-mail inviati e 31 e-mail ricevuti. Trattandosi in totale di 77 operazioni, a una media di 10 minuti ciascuna (discutibile, tuttavia, per gli e-mail, di cui non si conosce il contenuto ma che di norma dovrebbero riguardare solo brevi messaggi) sarebbero circa 13 ore, che sommate alle 48 di cui si è detto danno un totale di poco più di 60 ore. L’importo riconosciuto dall’Autorità di prima istanza (60 ore) appare pertanto proporzionato a questo giudice. Ben poco realistica sembra invece la giustificazione delle 75 ore fatturate indicata nel reclamo, soprattutto se confrontata con la nota presentata (di cui si è appena detto). La curatrice in occasione del reclamo espone infatti una lista di operazioni effettuate, che tuttavia non corrisponde alla nota (15 ore per la presentazione dell’inventario, 40 ore per “lavori amministrativi” – 5 ore mensili -, 6 ore per la ricerca dell’appartamento, 10 ore per “compiti particolari”, 2 ore mensili per un totale di 16 ore per “contatti personali”, 10 ore per “contatti con terzi”). Questo giudice dovendo decidere sulla contestazione della decisione impugnata, rispettivamente del calcolo eseguito sulla nota presentata il 6 febbraio 2013, non può che confermare l’importo riconosciuto dall’Autorità di prima istanza, che gode peraltro di ampio potere per la valutazione della richiesta di mercede e della complessità del mandato.

                                   5.   Quanto alla richiesta formulata di rimborso spese, la curatrice ha esposto fr. 3.- per l’invio di ogni lettera, fr. 1.- per l’invio e la ricezione di ogni e-mail e fr. 1.- per ogni fotocopia eseguita. Per giustificare tali importi la curatrice presenta una serie di argomenti relativi all’esigenza di dotarsi di apparecchiature e mantenerle, al mantenimento dello spazio dove lavorare e via di seguito.

                                         Pur comprendendo le argomentazioni della reclamante, occorre evidenziare che la riduzione operata dall’Autorità di protezione, che ha invece riconosciuto soltanto le spese vive, è senza dubbio sensata e corrispondente al senso delle normative applicabili. L’art. 16 del RTut indicava infatti esplicitamente che il curatore aveva diritto al “rimborso delle spese”. Spese che devono essere quantificabili oggettivamente e sono peraltro ancora soggette ad approvazione dell’Autorità di protezione. Nel caso in esame non è quindi ammissibile l’argomentazione della reclamante, che esegue un calcolo soggettivo e, secondo questo giudice, privo di giustificazione oggettiva.

                                         Riconoscerle quindi, come eseguito dall’Autorità di protezione e come è d’uso in questo tipo di procedure, fr. 1.- per ogni lettera inviata (fr. 6.- per ogni invio raccomandato) e 10 centesimi per ogni fotocopia eseguita oltre a un forfait per le spese telefoniche di fr. 100.-, appare senza dubbio equo. Anche su questo argomento il reclamo della curatrice va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   6.   In ragione di quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza, mentre non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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